SEPARAZIONE - Sequestro dei beni del coniuge inadempiente
(Cc, articolo 156; Cpc articoli 473-bis.22 473-bis.29, 473-bis.36 473 - bis.39 e 710; articolo 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898)
In caso di mancato puntuale adempimento all’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione, il creditore può richiedere l’autorizzazione al sequestro dei beni del debitore, anche se il debito riguarda somme future. Il sequestro rappresenta uno strumento volto ad assicurare l’adempimento degli oneri futuri di mantenimento a cui è tenuto il debitore.Nel caso in esame, la ricorrente aveva allegato il mancato puntuale adempimento all’obbligo di contribuzione al mantenimento di figli, concordato in sede di separazione e, del pari, il resistente, costituitosi nel presente giudizio, non aveva mosso contestazioni. Il Tribunale ne ha desunto la piena prova dell’inadempimento contestato nel ricorso introduttivo, inadempimento che non richiede nemmeno il requisito della gravità o l’intento del coniuge di sottrarre quei beni e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire altra analoga garanzia attraverso iscrizione d’ipoteca
Tribunale Salerno, Sez. feriale, ordinanza 1 settembre 2025 – Pres. Rossini, Giud. Rel. Pecoraro
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Sezione Feriale
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott. Francesco Rossini - Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio - Giudice a latere
Dott. ssa Alessia Pecoraro - Giudice relatore
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.08.2025 ha pronunciato la seguente nella causa
iscritta al n. …/2025 R.G.A.C. promossa da:
P1 , nata il X (...) a X (S.), c.f. (...) rapp.ta e difesa dall'Avv. …
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C1 , nato a (...) l' (...) c.f. (...) rapp.to e difeso dall'Avv. …
RESISTENTE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. P1 ha premesso di avere contratto matrimonio con C1 e di essersi dallo stesso separata mediante
accordo ex art. 6 comma 2 D.L. n. 132 del 2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ove è
stato previsto, tra l'altro, l'obbligo del resistente di versarle la complessiva somma di Euro 700,00 per
il mantenimento dei figli X1 e X2
Al riguardo, la ricorrente ha rilevato che il suddetto obbligo non veniva adempiuto da controparte
già da un anno e che la situazione patrimoniale dello stesso si era notevolmente aggravata, tanto da
fondare il timore che questi non avrebbe più potuto dar seguito agli impegni di contribuzione al
sostentamento della prole assunti. Ha, a tal riguardo, puntualizzato come, a seguito di verifica
ipocatastale presso la competente CRRII di Salerno, avesse appreso della iscrizione di ipoteca
giudiziale in danno del coniuge per il complessivo importo di Euro 887.163,40 sugli immobili siti in
B. (S.) e distinti in NCEU del medesimo Comune al Foglio (...), Particella (...), Subalterno (...).
Soggiungendo la comproprietà delle parti di altro cespite immobiliare, presso il quale veniva ubicato
il domicilio coniugale e familiare, la ricorrente ne ha richiesto il sequestro pro quota, al fine di
garantire l'adempimento dell'obbligo di mantenimento.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito Anche C1 , il quale non si è opposto alla
richiesta della ricorrente, ribadendo la sussistenza dei presupposti per la concessione del sequestro
e concludendo per l'accoglimento della domanda avversaria.
2. 11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, occorre qualificare la presente domanda ai sensi del nuovo art. art.473 bis 36, al
lume del quale "/provvedimenti anche se temporanei in materia di contributo economico in favore
della prole o delle parti, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, il giudice può
imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contenuto economico. Il creditore cui spetta la
corresponsione periodica del contributo per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue
ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili,
immobili o crediti de debitore. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice su istanza di
parte può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. I provvedimenti di cui al secondo,
tergo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi
dell'art.473 bis 29 c.p.c.".
Detto comma riprende quanto già stabilito sia dall'art. 156, IV comma, c.c. che dall'art. 8, I comma,
Legge divorzio, in riferimento al potere del giudice di imporre alla parte obbligata di prestare
garanzia personale o reale idonea a garantire il soddisfacimento del credito, condizionando la
condanna suddetta alla sussistenza del "pericolo" che la parte possa sottrarsi all'inadempimento, nel
solco già segnato dalle precedenti disposizioni.
Il quarto comma dell'art. 437 BIS.36 C.P.C. SI OCCUPA, PRECIPUAMENTE, DEL SEQUESTRO DEI
BENI mobili, immobili o dei crediti del debitore a tutela del contributo periodico, con una
formulazione analoga a quelle contenuta nell'art. 8 Legge divorzio, non essendo tuttavia previsto il
limite di metà per le somme spettanti all'obbligato soggette a sequestro.
A chiusura della disposizione in esame è previsto che i provvedimenti giudiziali che concedono il
sequestro o impongono la cauzione possano essere modificati o revocati allorché sopravvengano
"giustificati motivi" ed è, altresì, disposto che la loro richiesta possa essere avanzata al giudice del
procedimento in corso oppure in via autonoma ai sensi dell'art. 473 bis29 c.p.c., secondo un
procedimento che ricalca quello attualmente previsto dall'art. 710 c.p.c..
La norma in esame, dunque, recependo le richieste del legislatore delegante, intende rendere attuale
la realizzazione degli effetti dei provvedimenti emessi in materia di contributo economico in favore
della prole o delle parti, razionalizzando le particolari forme di tutela del credito già esistenti.
Dispone così il primo comma che i provvedimenti aventi ad oggetto un contributo economico, anche
se temporanei, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale, come oltretutto già chiarito dall'473bis22.
Sempre in continuità con la normativa previgente, viene disposto che il sequestro che ci occupa
prescinda dai requisiti previsti per quello conservativo e presupponga la sola esistenza di un credito
liquido ed accertato, funzionando il vincolo quale coazione psicologica sulla parte obbligata, affinché
sia assicurato il soddisfacimento delle ragioni di credito già consacrate dal titolo; inoltre, il sequestro
non costituisce la garanzia per il pagamento del credito già maturato e non versato dal debitore
(rispetto al quale il creditore ha già possibilità di agire esecutivamente sulla base del titolo), ma,
piuttosto, rappresenta uno strumento volto ad assicurare, attraverso il vincolo a tempo
indeterminato che impone sui beni del debitore, l'adempimento rispetto agli oneri futuri di
mantenimento a cui è tenuto.
In merito a tale ultimo aspetto, occorre rilevare come la ricorrente abbia allegato il mancato puntuale
adempimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento di figli, concordato in sede di
separazione e, del pari, il resistente, costituitosi nel presente giudizio, non abbia mosso
contestazioni, dal che ne discende la piena prova dell'inadempimento contestato nel ricorso
introduttivo, inadempimento che non richiede nemmeno il requisito della gravità o l'intento del
coniuge di sottrarre quei beni e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire altra
analoga garanzia attraverso iscrizione d'ipoteca (cfr., sul tema, Cass. Civ., 15.11.1989,4861).
E' stata, ancora, comprovata in via documentale la seria esposizione debitoria che affligge parte
debitoria e la pregressa iscrizione di ipoteca su cespite in sua proprietà (precisamente sugli immobili
siti in B. (S.) e distinti in NCEU del medesimo Comune al Foglie (...), Particella (...), Subalterno (...)),
con la conseguente necessità di dirigere la misura domandata su altro immobile in comproprietà tra
le parti. Ed infatti, risulta ammissibile la domanda di sequestro della quota in proprietà dell'onerato,
alla luce degli orientamenti offerti anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Trani 30 gennaio
2020).
Tanto premesso, deve precisarsi che l'assegno sia stato quantificato nella somma mensile di Euro
700,00 e che, trattandosi di somme costituenti un credito futuro, possano essere determinate - in via
approssimativa e secondo una valutazione astratta del credito futuro - nella complessiva cifra
domandata.
Pertanto, va autorizzato il sequestro sulla quota in proprietà di C1 dell'immobile ubicato in B. (S.)
alla Via (...), distinto in NCEU del medesimo Comune al Foglio (...) Particella (...) - Subalterno (...),
sino alla concorrenza della somma di Euro 100.000,00.
Alla luce del comportamento processuale serbato dalla parte resistente e della mancata opposizione
alla domanda spiegata, si ritengono sussistenti le condizioni per disporre la integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati in epigrafe indicati, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza il sequestro sulla quota di proprietà di C1 dell'immobile
ubicato in B. (S.) alla Via (...), n. distinto in NCEU del medesimo Comune al Foglio (...) Particella (...)
- Subalterno (...), sino alla concorrenza della somma di curo 100.000,00;
- spese compensate.
Conclusione
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio dell'1 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025. 05-10-2025 13:49
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