SEPARAZIONE – CASA FAMILIARE .
Tribunale di Brescia, 3 novembre 2025, n. 4647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati: ### est. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8999/2024
promossa da: ### (c.f. ###), con l'avv. ### RICORRENTE
contro ### (c.f. ###), con l'avv. ### RESISTENTE
E
CON ### DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale ###
All'udienza del 25/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti
conclusioni: Per parte ricorrente: - pronunciare la separazione dei
coniugi con ogni conseguente determinazione; - affidare in via
esclusiva temporanea il figlio minore ### al ricorrente ### con
dimora presso il padre nella casa coniugale di ### sull'### che
dovrà essere allo stesso assegnata affinché ci abiti con il figlio. -
previa valutazione dell'idoneità, disporre ampio diritto di visita tra
il minore ### e la madre, con modalità da concordare secondo gli
impegni scolastici ed extrascolastici del figlio oltre che in
considerazione delle sue volontà. - disporre a carico della sig.ra
### ed a favore del sig. ### un assegno mensile a titolo di
contributo al mantenimento del figlio ### ex art. 155 cc. pari ad
Euro 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie così
come indicato nel ### d'### con decorrenza dalla data di
presentazione del presente ricorso o, in subordine, dal mese
successivo a quello della comparizione davanti al ### oltre
rivalutazione ### annuale, il tutto entro il giorno 10 di ogni mese.
- assegnare integralmente al sig. ### l'### erogato dall'### -
disporre a carico della sig.ra ### il pagamento del 50% della rata
del mutuo fondiario cointestato ed acceso per l'acquisto della casa
coniugale sita in ### sull'###, ### n. 9 oltre che il rimborso a
favore del sig. ### del 50% delle rate del mutuo versate
integralmente dal sig. ### a partire dal mese di ottobre 2023; -
disporre a carico della sig.ra ### il pagamento del 50% delle rate
dei finanziamenti richiesti ed erogati per far fronte alle esigenze
della famiglia versando a favore del sig. ### l'importo mensile di
### 287,00; - assegnare l'immobile di ### al sig. ### il quale,
previa valutazione del valore di mercato, provvederà ad
acquistarlo versando il 50% del valore alla sig.ra ### -
assegnazione alla sig.ra ### del veicolo di suo uso esclusivo ###
targata ### di cui si farà integralmente carico con riferimento alle
spese ordinarie e straordinarie ed assegnazione al sig. ###
dell'autocarro per trasporto merci targato ### e della motocicletta
targata ### di cui si farà integralmente carico con riferimento alle
spese ordinarie e straordinarie. - respingere tutte le domande di
parte resistente.
In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di giudizio, oltre Iva
e Cpa come per legge. [omissis] Per parte resistente:
preliminarmente: dichiarare inammissibili le domande avanzate in
ricorso aventi ad oggetto domanda di condanna al pagamento del
50% delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale; domanda di
rimborso a carico della resistente del 50% delle rate interamente
versate dal sig. ### dall'ottobre 2023; domanda di condanna
della ### a versare il 50% di finanziamenti in essere versando al
marito l'importo mensile di euro 287; domanda di assegnazione al
marito di un immobile sito in ### Nel merito: dichiarare la
separazione dei coniugi ### e ### con addebito in capo al marito
per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio alle seguenti
condizioni: a)Vita separata con reciproco rispetto: b)Affido
condiviso del figlio ### con collocazione presso la madre, cui
verrà assegnata la casa coniugale sita in ### 9, con tutti i mobili
ed arredi presenti; in subordine fermo l'affido condiviso, collocarsi
il figlio turnariamente presso l'uno e l'altro genitore secondo
modalità ritenute confacenti all'interesse del minore. c)Porre a
carico del sig. ### l'obbligo di versare a ### in caso il figlio venga
collocato presso la madre anche in via prevalente , per il
mantenimento ordinario del figlio ### la somma mensile di euro
500 rivalutabile annualmente secondo indici ### o altra che
risulterà congrua, da pagarsi entro il giorno 10 del mese; d)Porre
a carico del padre l'obbligo di pagare il 100% delle spese
straordinarie relative al minore ed in particolare della retta
scolastica concernente l'istituto privato dallo stesso frequentato;
e)### a corrispondere a ### un assegno di mantenimento di
euro 600,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 del mese, o altra
somma ritenuta equa dal giudice. f)Assegnare alla moglie la
vettura ### tg ### Respingersi ogni altra domanda di parte
ricorrente.
Con vittoria di spese, compenso ed accessori tutti ex lege.
[omissis] Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione Con ricorso depositato il ###, ### premesso di avere
contratto matrimonio con ### il ### in ### e che dalla loro
unione era nato il figlio ### il ###, evidenziava che la
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo
venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle
condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente parte resistente che, condivisa
l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le
trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, incaricati i ### del
monitoraggio del nucleo familiare, sentiti personalmente i coniugi
all'udienza del 14.1.2025, ascoltato il minore all'udienza del
25.2.2025, all'udienza del 25.3.2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c. vecchia formulazione concordati tra le parti. ***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale
dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente
disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla
comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie
depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a
fondamento della domanda di separazione personale costituiscono
elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun
vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
La resistente domanda l'addebito della separazione al ricorrente,
ascrivendogli, con specifiche allegazioni, plurime condotte in
violazione dell'obbligo matrimoniale di fedeltà, segnatamente: −
nell'aprile 2008 scopriva un profilo falso del ricorrente su ###
”###hotmail.com" con cui chattava con altre donne, tra cui una
tale “Lidia” di ### cui chiedeva di fare sesso virtuale; la resistente
lo perdonava; − nel 2014, la resistente rintracciava sul telefono
del coniuge una chat con altra donna, chiedeva spiegazioni al
marito che minimizzava inducendola a perdonarlo; − nel 2018 la
resistente trovava sulla vettura in uso al coniuge dei capelli rossi,
cui il coniuge non sapeva dare spiegazione; scopriva quindi la chat
con tale ### e visionato il profilo della stessa, l'esponente
appurava che aveva capelli rosso/rame, era sposata con due figli
piccoli. Sul cellulare del marito la predetta ### era rubricata come
“Avvocato” e la resistente trovava messaggi d'amore inequivocabili
col marito (doc 2). Pertanto, la resistente palesava al ricorrente di
essere a conoscenza della sua relazione con la signora ###
inviandogli una raccomandata di un legale per procedere alla
separazione, che il ricorrente stracciava platealmente, seguitando
a frequentare l'amante. Tuttavia la resistente lo perdonava
nuovamente, essendone ancora innamorata; − nel 2020 la
resistente rinveniva sul telefono del coniuge frequenti contatti con
tale ### Il ricorrente riferiva trattarsi di una persona cui aveva
venduto in una occasione degli oggetti a ### ma la resistente,
assunte informazioni presso conoscenti, scopriva che vi era tra il
marito e tale persona una frequentazione intima, visionando
conversazioni tra il marito e la signora in questione, coniugata, ove
le chiedeva insistentemente di lasciare il di lei marito
promettendole “di farle fare la bella vita”; − nel 2023, scopriva
un'altra relazione extraconiugale, iniziata nel 2021, con tale ###
anch'ella coniugata ed i cui figli partecipavano allo stesso gruppo
di catechismo con ### dal 2014, relazione tutt'oggi in essere; al
riguardo, il marito della signora, ### confermava alla resistente
l'esistenza della relazione, riferendo che i due si incontravano
nell'appartamento dei genitori della ### assenti per ferie.
Quindi, a ottobre 2023, divenuta la situazione insostenibile, il
resistente lasciava definitivamente la casa familiare, andando a
convivere con la ###
Circostanze, considerate nell'insieme, senz'altro idonee alla
pronuncia dell'addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà
coniugale, vieppiù aggravata nonostante i plurimi perdoni della
resistente, susseguitisi nel corso del matrimonio.
A confutazione di quanto esposto, preliminarmente il ricorrente
risulta decaduto dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio ed i
mezzi istruttori, avendo depositato tardivamente la seconda
memoria istruttoria il ###, oltre 20 giorni prima a ritroso dalla
prima udienza del 14.1.2025 (con scadenza il ###).
Quand'anche, poi, le allegazioni contenute a pp. 3 e 4 della
menzionata memoria si ritengano ammissibili quali mere difese, si
osserva l'evidente inconsistenza, essendosi il resistente limitato a
riportare le deduzioni della ricorrente precedute dalla locuzione “si
contesta”, proponendo pertanto una difesa puramente formale, del
tutto inidonea a configurare un'effettiva contestazione.
Né il ricorso introduttivo contiene circostanze idonee a contestare
idoneamente la domanda di addebito, quali, ad esempio,
l'esistenza di una precedente e radicata crisi coniugale corroborata
da specifiche circostanze, facendo l'atto unicamente generico
riferimento ad un'“ingiustificata gelosia” della resistente. Il fatto,
poi che ricorrente abbia ricevuto nel 2020 e nel 2023 missive del
difensore della resistente per procedere alla separazione,
improvvisamente e a sua insaputa, si reputa già di per sé indice
dell'avvenuta scoperta da parte della moglie di relazioni
extraconiugali.
In merito all'affidamento, collocazione e frequentazioni del figlio
### all'esito dell'audizione è emersa l'univoca volontà del figlio di
essere collocato presso il padre con frequentazioni libere con la
madre, avendo da tempo diradato i rapporti con quest'ultima; ciò,
in ragione dei lunghi strascichi della separazione, caratterizzata da
una continua conflittualità ad oggi affatto sopita, che ha portato il
figlio, ormai prossimo alla maggiore età, a compiere una netta
scelta di campo tra un genitore e l'altro, preferendo nel caso di
specie la figura paterna presso cui, da dicembre 2023 sino ad oggi,
convive serenamente.
Sempre in ragione dell'età quasi adulta e dell'assenza in capo al
figlio di particolari pregiudizi scolastici, caratteriali o psico-sociali,
non ricorrono i presupposti per l'affidamento all'uno o all'altro
genitore, confermandosi l'affido condiviso; va altresì disposta la
cessazione dell'incarico di monitoraggio dei ### che, parimenti,
hanno riscontrato buone capacità in capo a ciascun genitore,
sebbene non in grado di stabilire tra loro una proficua
comunicazione.
Va respinta la domanda della resistente di assegnazione della casa
familiare, richiamando costante orientamento di legittimità per
cui: “l'esigenza di preservare l'habitat domestico, inteso come il
centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si
esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione
dell'applicazione dell'istituto in questione, viene meno ove tale
presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in
cui si svolgeva la esistenza della famiglia” ( 8.6.2012 n.
9371;Cass., 9 settembre 2002, n. 13065; Cass., 13 febbraio 2006,
n. 3030; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553). Nel caso di specie,
all'esito dell'ascolto risulta evidente l'intenzione del figlio, già da
dicembre 2023 assente dalla casa familiare e stabilmente
convivente presso il padre, di continuare a vivere col padre nella
casa in locazione, in cui si è da poco trasferito insieme alla nuova
compagna. Ne consegue che la sorte dell'immobile resta regolata
in base al titolo di proprietà, al 50% tra i genitori.
Quanto alle questioni economiche, su cui si richiamano
integralmente i documenti prodotti, noti alle parti, le condizioni
riferite dal ricorrente appaiono poco attendibili: l'ultima
dichiarazione risale all'anno 2023, quando era al contempo operaio
a tempo indeterminato presso ### e titolare dal 2019 di ditta
individuale di pulizie con quattro dipendenti presso condomìni, con
redditi dichiarati pari a circa € 1.600,00 netti mensili; non è dato,
tuttavia, desumere come possa sostenere spese per complessivi €
1.750,00 (= € 375,00 quota rata mutuo casa familiare + € 250,00
cessione quinto dello stipendio + € 325,00 ulteriore finanziamento
+ € 800,00 canone di locazione), avendo altresì dal 17.12.2024
cessato per dimissioni il lavoro da operaio.
La resistente, prima del matrimonio commessa, per lungo tempo
casalinga, negli ultimi anni era dipendente di studio legale per circa
€ 1.300,00 mensili, con spese quota mutuo per € 375,00 mensili;
dal 2025 risulta in ### per circa € 800,00 mensili per mancato
rinnovo del contratto. Sebbene le patologie documentate non
appaiono tali da diminuire apprezzabilmente la capacità lavorativa,
anche in assenza di certificati di inabilità, la potenzialità reddituale
desumibile dalla storia lavorativa della resistente appare senz'altro
minore di quella del resistente, dotato di capacità imprenditoriali.
Tutto quanto premesso consente di stabilire un contributo al
mantenimento del figlio a carico della madre, non collocataria,
nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da ### ed un assegno di mantenimento
separativo in favore della resistente nella misura di € 300,00
mensili.
Le ulteriori domande concernenti la suddivisione dei ratei di
finanziamento, la divisione dell'immobile in ### l'attribuzione di
autovetture, si reputano in questa sede ###quanto soggette a rito
ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso
processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi
di connessione qualificata (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.)
escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande
connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la
domanda di separazione o divorzio - soggetta al rito speciale - con
quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni mobili
o immobili, pagamento di arretrati - soggette al rito ordinario -,
trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione
oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda
principale (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass.
21.5.2009, n. 11828, Cass. 18870/2014).
In ragione della soccombenza reciproca del ricorrente in punto di
addebito e affidamento, della resistente in punto di collocamento
e assegnazione della casa familiare, di entrambe le parti in punto
di questioni economiche, le spese di lite si intendono interamente
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente
pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
disattesa, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi ### e
### con addebito a quest'ultimo; 2) ordina all'### dello Stato
Civile del comune di ### di procedere all'annotazione della
presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro
degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2003,
parte II, serie A, n. 149; 3) affida il figlio ### in via condivisa ai
genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica
presso il padre; 4) frequentazioni della madre libere, nel rispetto
delle esigenze e bisogni del figlio; 5) rigetta la domanda della
resistente di assegnazione della casa familiare; 6) dispone la
cessazione del monitoraggio dei competenti ### 7) pone a carico
della madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole,
l'obbligo di versare al padre la somma di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente
in base alla variazione degli indici ### del costo della vita per i
lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come
da ### sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
### 8) pone a carico del marito, a titolo di contributo per il
mantenimento della moglie, l'obbligo di versare la somma €
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ###
del costo della vita per i lavoratori dipendenti; 9) spese di lite
integralmente compensate.
Si comunichi ai ### del Comune di ### camera di consiglio del
23.10.2025. ### est. ### redatto in formato elettronico e
depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi
dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato
dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
19-11-2025 18:44
Richiedi una Consulenza