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Sentenza

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - Risoluzione del comodato antecedente alla separazione

(Cc, articolo 337-sexies; Cpc, articoli 447 bis e 612)
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - Risoluzione del comodato antecedente alla separazione (Cc, articolo 337-sexies; Cpc, articoli 447 bis e 612)

L’assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione non è opponibile al proprietario dell’immobile quando il titolo di godimento del coniuge assegnatario sia venuto meno per effetto della risoluzione del contratto di comodato antecedente al provvedimento di assegnazione; il diritto personale di godimento attribuito al coniuge assegnatario non può prevalere sui diritti dominicali del proprietario in assenza di un titolo legittimante. La tutela dell’habitat domestico e dell’interesse del minore trova un limite nei diritti del proprietario, specie quando il titolo che legittimava la detenzione dell’immobile sia stato risolto prima dell’assegnazione. Pertanto, l’assegnazione della casa familiare, intervenuta dopo la risoluzione del comodato, è priva di fondamento giuridico e non è opponibile al proprietario. Nella fattispecie, l’opponente aveva dato in comodato al figlio un immobile di sua proprietà , risolto con sentenza del Tribunale, che aveva ordinato il rilascio dell’immobile, cosa avvenuta nel gennaio 2020. Successivamente, con la sentenza di separazione del figlio di parte attrice, la casa familiare è stata assegnata all’ex nuora, anche se il titolo di godimento era già venuto meno. L’opponente proponeva opposizione contro il precetto notificato dalla donna che chiedeva il pagamento delle spese di lite e la rimessione in possesso della casa coniugale. Il precetto veniva contestato, sulla base del fatto che la donna non avesse più diritto a ottenere il possesso della casa, poiché il comodato era già stato risolto. Il Tribunale ha riconosciuto che, venuto meno il titolo di comodato, anche il diritto della donna a restare nell’immobile non sussiste più, rendendo l’assegnazione della casa familiare inopponibile al proprietario. Tuttavia, parte attrice resta obbligato a pagare le spese processuali della causa di separazione, in quanto il suo intervento era stato dichiarato inammissibile.

    Tribunale Catania, sezione I, sentenza 29 settembre 2025 n. 4682 - Giudice: Acagnino
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria ACAGNINO
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2022 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSA DA
P1 , nato a (...) il (...), C.F. (...) , residente a (...) Via (...), 2, elettivamente domiciliato in Catania, via F.
C…presso lo studio dell'Avvocato …(C.F. (...)), che lo rappresenta e difende
Opponente
NEI CONFRONTI DI
C1 , nata a (...) il (...), C.F. (...) e domiciliata in (...) CT), via (...) n. 119, elettivamente domiciliata in
Catania, via…, presso lo studio dell'Avv. …(C.F. (...), che la rappresenta e difende
Opposta
Svolgimento del processo
In data 10.05.2022 P1 proponeva opposizione a precetto notificato in data 15.04.2022, chiedendo la
sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo.
In data 23.06.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
azionato, ritenendo che non ricorressero i gravi motivi, richiesti dall'art. 615 c.p.c.
Successivamente, in data 13.09.2022 si costituiva l'opposta C1
All'udienza del 20.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta
in decisione.
Il giudice poneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata, P1 proponeva opposizione,
dinanzi a questo Tribunale, avverso l'atto di precetto notificatogli il 15 aprile 2022 dalla C1 con cui
si intimava il pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di Euro 1.384,00, oltre spese
generali, iva e c.p.a e di consentire l'accesso e rimettere nel possesso della casa coniugale la C1.
Il Titolo esecutivo è fondato sulla sentenza n. .../2021 della I sez. Civile del Tribunale di Catania, in
cui si pronunciava la separazione personale dei coniugi C1 e C2 figlio di P1, con l'assegnazione alla
C1 della casa coniugale, di cui è proprietario l'odierno opponente.
P1 era intervenuto nel giudizio di separazione deducendo di essere il proprietario dell'immobile,
adibito a casa familiare, e chiedendo la revoca dell'assegnazione, asserendo la contrarietà del
provvedimento all'interesse del minore in ragione del rapporto conflittuale tra nuora e suocero e di
aver già ottenuto, in separato giudizio, instaurato nei confronti del figlio, la condanna al rilascio
dell'immobile per risoluzione del contratto di comodato.
L'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., introdotta da P1 nei confronti del figlio si era
conclusa con la sentenza n. …/2019 resa dalla V sez. Civile del Tribunale di Catania, con cui era stato
risolto il contratto di comodato gratuito e precario ed era stato ordinato a C2 con tutto il suo nucleo
familiare, di rilasciare immediatamente l'immobile in favore del legittimo proprietario convivente.
Tuttavia, solo in data 3 gennaio 2020, alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, C2 e C3 dichiaravano
di voler ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale c lasciavano l'immobile, consegnando le
chiavi all'odierno opponente.
La sentenza di separazione n. .../2021, intervenuta successivamente a tali vicende, ha individuato,
quale casa familiare, l'immobile nel quale il nucleo aveva convissuto sino all'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario.
Lo C1 proponeva appello contro la sentenza di risoluzione del contralto di comodato, impugnazione
dichiarata inammissibile.
P1 proponeva appello avverso la sentenza di separazione n. .../2021, che veniva, tuttavia, confermata
integralmente nel suo contenuto con la sentenza della Corte d'Appello n…. /2023 pubblicata il
07.07.2023.
In ordine all'atto di opposizione, si osserva preliminarmente che l'opponente ha dedotto come il
precetto, avendo ad oggetto obblighi di fare, dovesse essere eseguito mediante lo specifico
procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., con rimessione al Giudice dell'esecuzione della
determinazione delle relative modalità.
Sul punto, occorre precisare che il ricorso al Giudice dell'esecuzione rappresenta un passaggio
successivo alla notificazione del precetto.
L'odierno giudizio, pertanto, deve ritenersi correttamente incardinato e di competenza del Giudice
adito.
Esaminando il merito della domanda, l'opposizione di P1 avverso la reimmissione nel possesso di
C1 deve ritenersi fondata.
Il Giudice della famiglia, nell'ambito del procedimento di separazione, ha disposto l'assegnazione
dell'immobile, di proprietà di P1, adibito a casa familiare, in favore della C1 , quale genitore
collocatario del figlio minore, valorizzando il criterio primario dell'interesse del minore previsto
dall'art. 337-sexies c.c. Tale criterio, volto a garantire la continuità dell'habitat domestico e delle
relazioni affettive, costituisce senza dubbio parametro prioritario nella regolamentazione dei
rapporti conseguenti alla crisi coniugale. Tuttavia, esso non può essere interpretato in senso assoluto
e illimitato, ma deve trovare un necessario bilanciamento con i principi fondamentali
dell'ordinamento civile e, in particolare, con i diritti dominicali del proprietario del bene.
Nella fattispecie, è pacifico che i coniugi C2 e C1 abitassero l'immobile di proprietà del padre del
marito a titolo di comodato. Tale rapporto, avente ad oggetto lo stesso immobile, destinato
successivamente a residenza familiare, intercorreva unicamente tra il comodante P1 e il comodatario
C2 senza che la moglie disponesse di un titolo diretto nei confronti del proprietario. Il contratto di
comodato è stato oggetto di risoluzione giudiziale in data antecedente al provvedimento di
assegnazione della casa familiare disposto in sede di separazione.
Secondo giurisprudenza costante, nella ricostruzione giuridica del vincolo di destinazione
conseguente all'assegnazione della casa familiare, si individua una posizione riconducibile a quella
di una detenzione qualificata, giustificata dalle necessità di conservazione delle abitudini
domestiche in favore della prole, ossia a quella di un diritto di godimento personale atipico e non,
invece, a quella di un diritto reale, (cfr. Cass. S.U. n. 18641/2022; Cass. civile sez. 1 n.4719/2006; Cass.
n. 12705/2003).
Inoltre, nel caso di specie, l'assegnazione troverebbe il proprio fondamento nella posizione giuridica
dell'altro coniuge in quanto titolare, a sua volta, di un diritto di godimento sull'immobile. In altri
termini, la moglie assegnataria dovrebbe subentrare nella disponibilità dell'immobile in virtù del
titolo di cui disponeva il coniuge non assegnatario. Ne consegue che, venendo meno il titolo che
legittimava il possesso in capo a C2 è automaticamente venuto meno anche il fondamento giuridico
che consentiva alla C1 di godere dell'immobile in qualità di assegnataria.
Alla luce di tali considerazioni, non può pretendersi che la signoria sul bene di P1 arretri di fronte
ad un diritto personale di godimento privo di titolo legittimante, posto che l'assegnazione, disposta
in sede di separazione, intervenuta successivamente alla risoluzione del contratto di comodato,
risulta priva di idoneo fondamento giuridico ed è, pertanto, inopponibile al proprietario.
Con riguardo, infine, al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n. …/2021 in favore di
C1 invero, il P1 è stato condannato al pagamento delle spese processuali nel giudizio di separazione
personale dei coniugi, poiché il suo intervento è stato dichiarato inammissibile, stante la mancanza
di una autonoma posizione giuridica sostanziale idonea a legittimare la sua partecipazione al
processo. La relativa statuizione sulle spese si pone, pertanto, quale naturale conseguenza della
regola generale della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., applicata a colui che abbia agito o
resistito in giudizio senza titolo o legittimazione.
Deve, dunque, essere confermato l'obbligo • per P1 di corrispondere alla C1 la somma complessiva
di Euro 2.216,40, oltre interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del precetto sino
all'integrale soddisfo, nonché le ulteriori spese occorse ed occorrende come specificate a margine
dell'atto di precetto.
Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, in virtù della
reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione di P1
averso l'atto di precetto intimatogli da C1 limitatamente al riconoscimento del diritto, dalla stessa
vantato, di ottenere il possesso della casa
coniugale, sita a (...), via (...) n. 2; rigetta per il resto, compensa fra le parti le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 26 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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