La controversia è nata dalla richiesta dell’ex marito di modificare le condizioni del divorzio e ottenere la revoca dell’assegno a favore dell’ex coniuge.
Cassazione civile (ordinanza n. 15650/26)
La Cassazione (ordinanza n. 15650/26) ha confermato la revoca dell’assegno divorzile nei confronti di una donna, ritenendo legittima la decisione dei giudici di merito che avevano valorizzato il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro e la mancata attivazione per raggiungere l’autonomia economica. I Supremi giudici così hanno rigettato il ricorso presentato dalla ex contro la decisione della Corte d’Appello di Bari, che aveva già confermato la sentenza del Tribunale di Foggia.
La vicenda
La controversia è nata dalla richiesta dell’ex marito di modificare le condizioni del divorzio e ottenere la revoca dell’assegno a favore dell’ex coniuge. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, la donna — circa 39 anni al momento dei fatti e in buone condizioni di salute — non avrebbe dimostrato un reale impegno nella ricerca di un’occupazione stabile. Elemento centrale della decisione è stato il presunto rifiuto di un’offerta di lavoro con retribuzione mensile di circa 700 euro.
Le decisioni dei giudici di merito
Il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda dell’ex marito, revocando l’assegno divorzile. La Corte d’Appello di Bari aveva successivamente confermato la decisione, ritenendo che la mancata attivazione lavorativa della donna integrasse un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’articolo 9 della legge sul divorzio.
I giudici avevano inoltre evidenziato come la beneficiaria non avesse documentato la propria condizione reddituale e come la presenza di figli ormai adolescenti non impedisse lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Il ricorso in Cassazione
Nel ricorso, la donna ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che il rifiuto dell’offerta lavorativa non potesse essere considerato un giustificato motivo per la revoca dell’assegno e che non vi fosse stato alcun reale mutamento delle condizioni economiche.
Ha inoltre contestato la valutazione delle prove testimoniali e la proporzionalità della decisione.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha però respinto tutte le censure sollevate dalla donna. Secondo i Supremi giudici, il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa concreta e retribuita può integrare un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a incidere sulla revisione dell’assegno divorzile.
La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni spetta ai giudici di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Conclusioni
La pronuncia si inserisce nell’orientamento secondo cui l’assegno divorzile non è immutabile, ma può essere modificato o revocato quando emergano circostanze successive, tra cui la mancata ricerca di autonomia economica da parte del beneficiario.
22-05-2026 21:35
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