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Sentenza

SPESE PER I FIGLI - Spese scolastiche e digitalizzazione

(Cpc, articoli 113, 115 e 116; articolo 118 delle disposizioni di attuazione del cpc)
SPESE PER I FIGLI - Spese scolastiche e digitalizzazione (Cpc, articoli 113, 115 e 116; articolo 118 delle disposizioni di attuazione del cpc)

Le spese ordinarie, come medicinali da banco, prodotti per l’igiene, lenti a contatto, sono comprese nell’assegno di mantenimento e non danno diritto a rimborso, salvo diversa previsione e prescrizione medica. Le spese straordinarie (ad esempio attività sportive, musicali, gite scolastiche, catechismo, fondo cassa rappresentanti di classe) sono rimborsabili secondo le regole stabilite nell’accordo di separazione. Le spese per la connessione internet sono considerate scolastiche solo se collegate a esigenze didattiche effettive (ad esempio, DAD durante la pandemia), mentre l’acquisto di strumenti informatici è rimborsabile solo se suggerito dalla scuola e documentato. Nel caso in esame, il padre aveva fatto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Verona che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento, in favore della moglie, di spese straordinarie sostenute per i figli. L’appello è stato accolto solo parzialmente. Il Tribunale ha riconosciuto la validità della maggior parte delle spese straordinarie sostenute per i figli, ma ha escluso alcune voci non giustificate. Sono state escluse dal rimborso alcune spese per medicinali da banco e per l’acquisto di tablet e connessione internet non giustificate o non concordate. Il decreto ingiuntivo è stato revocato e il credito rideterminato in 3.566,60 euro (invece di 3.992,39 euro), oltre interessi.

    Tribunale Verona, sezione III, sentenza 19 settembre 2025 n. 1996 - Giudice: Abbate
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. …/2023 R.G. promossa
da
P1 (C.F. (...))
rappresentato e difeso dall'avv. ..in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione d'appello,
con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLANTE
contro
C1 (C.F. (...))
rappresentato e difeso dall'avv. ..in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione
e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
APPELLANTE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verona il
30.01.2023
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello interposto da P1 avverso la sentenza n. 110/2023 con
cui il Giudice di pace di Verona ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2021
del 24.3.2021 dello stesso Giudice di pace di Verona, con cui gli era stato intimato il pagamento in
favore di C1 della somma di Euro 3.992,39, oltre interessi, a titolo di rimborso, nella misura del 70%,
delle spese accessorie sostenute nell'Interesse dei loro tre figli.
A tale approdo il Giudice di pace perveniva sulla base dei seguenti rilievi:
"...Non convincono le obiezioni di parte opponente:
a) Non con riferimento alle spese straordinarie relative all'attività musicale dei figli, in quanto già
nel verbale di separazione dei coniugi veniva dato atto che essi seguivano corsi di chitarra in percorsi
scolastici musicalmente orientati già prima della separazione e per i quali il padre non si era opposto
e anzi aveva contribuito anche economicamente.
Inoltre tale attività musicale indubbiamente corrisponde alla inclinazione e all'interesse proprio dei
figli;
b) Neppure pare accoglibile l'obiezione dell'opponente con riguardo alle spese straordinarie per
l'attività sportiva (corso di nuoto e spese relative al pertinente abbigliamento), in quanto il Protocollo
Famiglia già prevede la corresponsione pro-quota del coniuge;
c) Le spese di catechismo e raccolta (...) e fondo cassa rappresentanti di classe sono da far
ricomprendere per natura nelle spese scolastiche con la relativa disciplina;
d) Le spese mediche sono tutte riferibili ai figli e sono suffragate dai relativi scontrini; così pure la
spesa della psicologa si riferisce agli stessi minori nel loro interesse, considerata anche la situazione
famigliare, notoriamente sempre di una certa difficoltà per i figli in caso di separazione dei genitori;
e) La connessione internet rientra anch'essa nelle spese scolastiche in considerazione della
digitalizzazione informatica in cui si organizza attualmente la didattica....".
A sostegno dell'appello l'appellante ha interposto cinque motivi, che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita nel giudizio d'appello C1 , contrastando le argomentazioni avversarie ed opponendosi
all'accoglimento del gravame.
2. Con il primo motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. - violazione
dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - assoluta carenza di motivazione - violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c. - arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie", l'appellante
censura il decisum sul presupposto che tutte le voci di spese indicate nel ricorso monitorio non
fossero ripetibili, in quanto autonomamente decise dalla sig.ra C1 in assenza della condivisione con
l'altro genitore, in violazione delle condizioni di cui al verbale di separazione omologato, ove era
stato recepito il Protocollo famiglia del Tribunale di Verona, con la puntuale elencazione delle spese
straordinarie e la distinzione tra quelle che necessitavano e quelle che non necessitavano della
preventiva concertazione dei genitori (cfr. doc. 2 atti P1 primo grado).
Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza impugnata, come già innanzi riportata, sarebbe
assolutamente carente, "avendo il Giudice di prime cure omesso di considerare i singoli profili di
criticità dell'azione monitoria opposta che erano stati oggetto di una approfondita critica in sede atto
di opposizione ed in tutta l'attività istruttoria".
Il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità, attingendo l'intero iter motivazionale del
provvedimento impugnato, senza confrontarsi con i puntuali rilievi svolti dal giudice con riguardo
a ciascuna tipologia di spesa, risolvendosi nel generico richiamo al regime di rimborso delle spese
accessorie stabilito in sede di separazione, in assunto violato, ed a profili critici che sarebbero stati
illustrati in prime cure, ma non nella presente sede.
3. Con il secondo motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie", l'appellante lamenta che il giudice si
sia riferito ad un ipotetico accordo esistente tra i genitori in costanza di matrimonio sullo
svolgimento dell'attività musicale da parte dei figli, nonostante che l'unico titolo posto a fondamento
della pretesa creditoria fosse rappresentato dal verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Verona e che, dopo la separazione, la sig.ra C1 mai avesse concordato con il sig. P1 le spese per i
corsi di musica richieste poi al padre, che vi si era opposto sia nel 2018, sia nel 2019, sia nel 2020,
come da documentazione dimessa in atti.
Il motivo è infondato.
Nel verbale di separazione consensuale omologato con decreto del 14.11.2017 le parti hanno previsto
una disciplina analitica del regime del rimborso delle spese accessorie sostenute per i figli, senza
limitarsi a concordare che il relativo onere sarebbe stato assunto dal padre per la quota del 70 % e
ad elencare puntualmente le tipologie di spesa, ma aggiungendo "5/ dà atto che i figli, per accordo
dei genitori, attualmente seguono le seguenti attività: corso di chitarra per X1 , corso di chitarra per
X2 e corso di calcio per X3 empre ovviamente seguendo le inclinazioni e i desideri dei bambini".
Proprio tale ultima locuzione, che denota la comune volontà delle parti di dar conto di un preventivo
accordo in ordine allo svolgimento dell'attività musicale da parte di X1 e X2 , viene correttamente
valorizzata dal primo giudice, là dove osserva che "nel verbale di separazione dei coniugi veniva
dato atto che essi seguivano corsi di chitarra in percorsi scolastici musicalmente orientati già primo
della separazione".
Peraltro, per quanto attiene alle spese da concordare secondo l'elencazione trasfusa nelle condizioni
di separazione, la mancanza del preventivo assenso non comporta automaticamente il rigetto della
richiesta di rimborso del genitore collocatario, ben potendo il rifiuto dell'altro genitore risultare
ingiustificato o contrario all'interesse del figlio.
In tal senso è consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il genitore collocatario
non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle
quali derivino le spese straordinarie, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro
ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché
non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese
straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di
vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva
informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che
le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la
rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., Sez. I, Ord.
02/08/2024, n. 21785; Sez. 1, Ord. n. 14564 del 25/05/2023; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 2467 del
08/02/2016).
Nel caso è coerente con tali principi la motivazione espressa dal giudice di pace, là dove ha
sottolineato che l'attività musicale corrispondeva comunque alle inclinazioni dei tre figli, due dei
quali (il primogenito ed il secondogenito) seguivano già corsi di chitarra e, in seguito, venivano
iscritti ad istituti scolastici ad orientamento musicale, con il consenso del padre.
La valutazione circa la ripetibilità delle spese in questione va peraltro confermata, non solo per X1 e
X2 , che, come detto, già si erano impegnati nell'attività musicale all'epoca della separazione dei
genitori, ma anche per il terzogenito.
Per quest'ultimo, infatti, la pretesa monitoria non è idoneamente contrastata dalla produzione
documentale dell'opponente, non potendo ritenersi giustificato il dissenso espresso per il corso di
batteria intrapreso da X3 in luogo del corso di calcio indicato nel verbale di udienza omologato, dopo
la separazione dei genitori, sia perché è rimasto indimostrato che il costo delle lezioni di batteria
(Euro 200,00 ogni tre mesi) fosse superiore a quello originato dall'attività calcistica ed insostenibile
per il padre, sia perché la preferenza dichiarata dal padre per un'attività sportiva (la seconda,
frequentando il figlio già il corso di nuoto per pacifico accordo tra i genitori) ha carattere
necessariamente recessivo rispetto alle inclinazioni manifestate dal figlio, il quale, secondo quanto
si legge nelle stesse missive depositate dall'appellante, prima di iniziare il corso di batteria, per due
anni aveva chiesto di esservi iscritto (doc. 6, 7 e 9 fascicolo di primo grado dell'appellante).
4. Con il terzo motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria,
erronea interpretazione delle risultanze probatorie", l'appellante censura la valutazione assunta dal
primo giudice in ordine alle spese di abbigliamento per la ginnastica svolta a scuola (scarpe) o per il
nuoto (ciabatte), alle spese di catechismo, raccolta di (...) e fondo cassa rappresentanti di classe, alle
spese per l'acquisto di libri, materiale di cancelleria e per gite scolastiche, sul presupposto che tali
spese rientrassero tra le spese ordinarie coperte dall'assegno mensile di mantenimento ("quelle
relative all'acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento
dell'attività fisica a scuola e quota di iscrizione alle gite scolastiche") o tra quelle extrascolastiche che
richiedevano il preventivo accordo dei genitori.
Il motivo va disatteso.
In primis, una volta appurata la sussistenza del concerto tra i genitori per lo svolgimento del nuoto,
congruo appare l'apprezzamento del primo giudice, che ha ricondotto le relative spese di
abbigliamento al novero delle spese accessorie elencate nel verbale di separazione, che al punto VI
ben chiarisce come le spese dell'attività sportiva ricomprendano quelle per l'abbigliamento e
l'attrezzatura.
Anche le spese relative a libri scolastici, scarpe da ginnastica per l'attività sportiva a scuola,
annoverabili, queste ultime, nel corredo scolastico, catechismo, raccolta (...), gite senza
pernottamento e fondo cassa rappresentanti di classe sono da ricondurre per loro natura alle spese
scolastiche indicate al punto III dell'elencazione contenuta nel verbale di separazione, che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non richiedono la concertazione tra i genitori.
5. Con il quarto motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie", l'appellante critica la sentenza che ha
riconosciuto il rimborso delle spese mediche relative a medicinali da banco e lenti a contatto
documentate dall'opposta, deducendo non solo che si trattava di spese ordinarie, e non già di spese
accessorie o straordinarie, ma anche che nella fattispecie mancava il riscontro in merito alla
riferibilità di ciascun esborso ai figli.
Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Le spese sostenute per l'acquisto di medicinali da banco, come gli antipiretici, prodotti per l'igiene e
lenti effettivamente sono destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei
figli e, come tali, vanno annoverate tra le spese ordinarie, dunque ricomprese nell'assegno di
mantenimento, come concordato dalle stesse parti nell'accordo di separazione, là dove, al punto I
della ridetta elencazione, hanno subordinato l'obbligo di rimborso dei medicinali all'esistenza della
prescrizione medica, nel caso documentata solo per l'acquisto del 19.02.2018 (v. doc. 8 fascicolo
primo grado appellata).
Detratto il rimborso del 19.02.2018, va dunque esclusa la debenza di Euro 179,04, pari alla somma
dei singoli importi indicati nel ricorso monitorio per le voci di spesa di cui al motivo d'appello qui
esaminato.
6. Con il quinto motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Arbitraria, erronea interpretazione delle risultanze probatorie", l'appellante deduce l'erroneità
dell'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui "La connessione internet rientra anch'essa
nelle spese scolastiche in considerazione della digitalizzazione informatica in cui si organizza
attualmente la didattica", osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime
cure, in base al Protocollo trasfuso nelle condizioni di separazione l'acquisto di strumenti informatici
e la relativa connessione alla rete internet rientravano tra le spese extrascolastiche che non
richiedevano il preventivo accordo unicamente a condizione che "detto strumento sia suggerito dalla
scuola" e che, invece, l'appellata non solo non aveva mai manifestato al padre la necessità di un tablet
per il figlio, ma non aveva fornito prova alcuna di richieste da parte della scuola.
L'appellante, inoltre, al fine di escludere che il dispositivo rispondesse ad esigenze di tipo
organizzativo scolastico, evidenzia la risalenza dell'acquisto ad un'epoca (il novembre 2017) in cui
la frequenza a scuola non avveniva tramite DAD, ma in presenza.
Il motivo va accolto parzialmente, dovendo escludersi il diritto alla ripetizione della spesa per il
tablet sostenuta nel 2017, in assenza della condivisione ed in mancanza di un qualsivoglia
documento che, conformemente alle pattuizioni intercorse tra le parti in sede di separazione,
comprovi "il suggerimento della scuola" per l'acquisto del dispositivo, non evincibile, per il periodo
anteriore all'inizio della pandemia, dalle asserzioni contenute nella comparsa di costituzione
dell'appellata.
A partire dal marzo 2020 sono viceversa dovuti, in quota, i canoni per la connessione alla rete
internet, essendo notorio il percorso di digitalizzazione intrapreso dalla scuola in coincidenza con
l'insorgenza della pandemia, riconosciuto dallo stesso appellante e concretatosi nell'avvio della
sperimentazione della DAD e nell'integrazione delle tecnologie digitali nelle attività di
comunicazione con i docenti e studio.
Vanno, dunque, detratti dall'importo ingiunto unicamente Euro 232,75 per spese di tablet e
connessione 2018-2019 (cfr. pagg. 8 e 9 ricorso monitorio) e Euro 14,00 per spese WI-FI relative al
gennaio 2020, per complessivi Euro 246,75.
In conclusione, alla luce di quanto precede dalla somma ingiunta vanno esclusi gli importi di Euro
179,04 per medicinali e di Euro 246,75 per tablet e connessione internet.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato ed il credito vantato dall'appellata a titolo di rimborso
pro quota delle spese accessorie sostenute nell'interesse dei figli va rideterminato in Euro 3.566,60
(Euro 3.992,39 - Euro 179,04 - Euro 246,75), importo che viene posto a carico dell'appellante in uno
agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Il parziale accoglimento dell'impugnazione comporta un nuovo regolamento delle spese
processuali, cui si deve provvedere alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito della lite,
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese del primo e del
secondo grado, in base ad un criterio unitario e globale.
Considerato, dunque, il ridimensionamento della pretesa fatta valere dall'appellata, tenuto conto
dell'esito complessivo della lite, le relative spese vengono compensate per la quota di 1/3 e nella
restante quota - liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147 del 2022
per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria - vengono poste a carico
di P1 per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie per
quanto di ragione l'opposizione al decreto ingiuntivo, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
2. inoltre, per l'effetto, condanna P1 a pagare in favore di C1 , a titolo di rimborso pro quota delle
spese straordinarie sostenute per i figli, la somma di Euro 3.566,60, oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo;
3. dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio per la quota di 1/3
e condanna P1 a rifondere all'appellata C1 la residua quota di 2/3, che liquida per il primo grado in
Euro 534,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e per il secondo
grado in Euro 1.134,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Conclusione
Così deciso in Verona, il 19 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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