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Sentenza

SEPARAZIONE – Bene in comproprietà fra coniugi e rilevanza della volontà di utilizzo

(Cc, articolo 1102)
SEPARAZIONE – Bene in comproprietà fra coniugi e rilevanza della volontà di utilizzo (Cc, articolo 1102)
L’uso esclusivo di un bene comune da parte di uno dei comproprietari obbliga quest’ultimo al pagamento di un’indennità agli altri comproprietari, commisurata ai frutti civili ricavabili dal godimento indiretto del bene (ossia al valore locativo), solo se questi ultimi abbiano manifestato la volontà di utilizzarlo e tale uso sia stato loro impedito. In casi di comproprietà tra ex coniugi, se uno dei due continua a occupare l’immobile dopo la revoca dell’assegnazione, l’altro può chiedere un’indennità, anche se nell’immobile vive anche un figlio maggiorenne e autosufficiente. È fondamentale che il comproprietario escluso dall’uso manifesti chiaramente la propria volontà di utilizzare il bene: solo da quel momento matura il diritto all’indennità.

L’indennità dovuta dal comproprietario che usa in via esclusiva l’immobile deve essere commisurata al valore locativo, cioè al canone di affitto che si sarebbe potuto percepire per la quota non utilizzata dall’altro comproprietario, da determinarsi sulla base del valore di mercato della quota di proprietà non utilizzata, stimato dal CTU e rivalutato secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla manifestazione della volontà di utilizzare l’immobile. Nella fattispecie, il padre non utilizzava l’immobile e ha chiesto l’indennità. La madre occupava l’immobile con la figlia, ma la presenza della figlia non incide sul diritto del padre all’indennità, perché la figlia non è più tutelata da provvedimenti specifici di assegnazione o mantenimento. Questa sentenza rafforza la tutela del comproprietario escluso dall’uso del bene comune, chiarendo che può ottenere un risarcimento economico se manifesta la volontà di utilizzare il bene e questa viene ostacolata.

    Tribunale Firenze, sezione II, sentenza 3 settembre 2025 n. 2835 - Giudice: Zazzeri
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2023 promossa da:
A.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. …
ATTORE/I
contro
M.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ….presso il
difensore avv. …
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
R.A. conveniva in giudizio M.M. con atto di citazione in cui veniva esposto: che questo Tribunale
con la sentenza n. .../06 pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti ed affidava la figlia
minore R.F. nata il 27.7.90- alla madre cui assegnava l'abitazione nella casa familiare sita in E., Via F.
e B. n. 6, acquistata in proprietà superficiaria dalle parti con atto dell'11.10.95, oltre ad assegno per il
mantenimento della figlia; che il Tribunale su ricorso del R. con decreto del 23.6.21 revocava
l'assegnazione dell'abitazione e l'assegno di mantenimento; che tuttavia la casa suddetta veniva
utilizzata in via esclusiva dalla M.; che il R. aveva esercitato nei confronti del Comune il diritto di
riscatto ed era divenuto pieno proprietario del 50% dell'immobile; che la M. impediva indebitamente
al R. di fare uso dell'immobile.
Il R. chiedeva pertanto la condanna della M. al pagamento in suo favore di indennità di occupazione
commisurata al canone locativo che indicava in Euro 700,00 mensili.
La M. resisteva alla domanda con comparsa in cui veniva esposto: che l'immobile è stato realizzato
in area Peep del Comune di Empoli e quindi è soggetto alla Convenzione del Comune di Empoli del
20.12.91 in base alla quale il canone di locazione non può essere superiore al 3,50% del prezzo di
cessione dell'immobile ed, in ipotesi, a quello stabilito in base agli accordi territoriali di cui alla L. n.
431 del 1998 ed in ogni caso non superiore alla quota di 1/4, essendo l'immobile occupato dalla figlia
, o di 1/2; che eccessivo è il canone di mercato indicato dall'attore; che la figlia delle parti è affetta da
deficit cognitivo che non le consente di vivere da sola ed è priva di una piena autonomia economica,
ragione per la quale la M. continua a vivere con la figlia nella casa in questione.
La causa , espletata consulenza tecnica, è stata quindi ritenuta in decisione.
Con atto dell'11.10.95 le parti, all'epoca legate da rapporto coniugale, acquistarono in comunione la
proprietà superficiaria dell'appartamento in questione sito in E., Via F. e B. n. 6.
Con convenzione del 24.10.23 il diritto di superficie sul terreno relativamente alla quota del R. è stato
trasformato in diritto di proprietà e pertanto il R. è divenuto pieno proprietario della quota di un
mezzo di tale unità immobiliare, senza alcuna limitazione per quanto concerne la vendita e la
locazione della stessa.
La sentenza n. .../06 di questo Tribunale ,che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti
,affidava la figlia minore F. alla M., cui assegnava la casa coniugale , e poneva a carico del R. assegno
per il mantenimento della figlia.
Con decreto del 24.11.21 il Tribunale , ritenuta la prova della raggiunta autosufficienza economica
della figlia , svolgendo essa attività lavorativa continuativa, ha revocato l'assegnazione della casa
coniugale alla M. e l'assegno posto a carico del R. per il mantenimento della figlia.
Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di Appello con decreto del 21.4-5.5.23.
Con lettera ricevuta dalla M. il 15.3.22 il R. ha chiesto alla stessa il pagamento dell'indennità di
occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile invitandola altresì a concludere convenzione di
negoziazione, senza esito.
La controversia riguarda quindi la domanda proposta dal R. per conseguire il pagamento dalla M.
di indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile di proprietà comune.
Nella presente controversia non rilevano le questioni inerenti alla peculiare situazione della figlia F.
, affetta da minorazione psico-fisica: la figlia infatti è estranea al rapporto di comproprietà tra le parti
e le implicazioni inerenti al rapporto di filiazione sono state finora definite col provvedimento della
Corte di Appello che ha confermato il decreto del Tribunale che ha revocato l'assegnazione della
casa alla M. e l'attribuzione dell'assegno a carico del R. per il mantenimento della figlia.
Non rilevano neppure le modalità con le quali le parti hanno reperito a suo tempo il denaro per
pagare il prezzo di acquisto dell'immobile (la M. deduce che il denaro è stato fornito in gran parte
dalla stessa): ciò che rileva è che l'immobile è stato acquistato in proprietà comune dalle parti e che
il negozio suddetto non è in contestazione.
Per quanto concerne l'uso della cosa comune l'art. 1102 comma 1 c.c. dispone che ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Così la giurisprudenza afferma il principio che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei
comproprietari non è di per sé idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco,
essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal
godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso(Cass.2423/15).
Nel caso in oggetto non vi è dubbio che il R., che già si era attivato per ottenere la modifica delle
condizioni di divorzio relative all'assegnazione della casa familiare, con la lettera del marzo del 2022
ha manifestato la sua contrarietà all'uso esclusivo dell'immobile da parte della M..
Con decorrenza da tale data il R. ha quindi maturato il diritto ad ottenere l'indennità per l'uso
esclusivo del bene comune da parte della M., indennità da commisurare ai frutti civili ricavabili, in
base alle rispettive quote di comproprietà: frutti da calcolare in base al parametro costituito dal
valore locativo dell'immobile ( Cass. 6513/25).
Nel caso in oggetto la M. è tenuta quindi a pagare l'indennità riguardo alla quota del 50% non
utilizzata dal R. ed usata dalla stessa , senza che rilevi il fatto che l'immobile sia occupato anche dalla
figlia: è pacifico in effetti che è la M. la comproprietaria che ha l'uso esclusivo dell'immobile e
pertanto anche l'uso dell'immobile che fa la figlia, dopo la revoca dei provvedimenti relativi alla
stessa a suo tempo adottati con la sentenza di divorzio, è da ricondurre ad una scelta della M. quale
comproprietaria.
Nel corso della causa è stata quindi espletata consulenza tecnica appunto per determinare
l'ammontare del valore locativo a partire dall'aprile del 2022.
Risulta dagli atti che le parti per determinare il valore locativo hanno fatto riferimento all'accordo
locale applicabile per il Comune di Empoli e di cui al comma 3 dell'art. 2 L. n. 431 del 1998.
Il CTU ha altresì tenuto conto del fatto che per l'immobile la convenzione col Comune di Empoli ha
posto un limite al possibile canone locativo pari al 3,5% del prezzo di cessione e che tale limite
riguardo alla quota del R. è venuto meno con l'atto col quale il R. ha trasformato il diritto di superficie
in diritto di proprietà.
In esito alle indagini svolte il CTU ha stimato la quota spettante al R. del canone locativo in Euro
519,97 dall'aprile del 2022, in Euro 675,96 dal gennaio del 2023, in Euro 734,74 dall'ottobre del 2023 (
in realtà l'aumento per l'acquisto della piena proprietà deve essere fatto decorrere dal novembre del
2023 essendo l'atto del 24.10.23) ed in Euro 808,21 dal gennaio del 2024.
La M. ha eccepito l'inammissibilità quale domanda nuova della domanda formulata in sede di
precisazione delle conclusioni per importi superiori a quello di Euro 700,00 mensili indicato in atto
di citazione.
In effetti in atto di citazione parte attrice ha specificato la domanda in Euro 700,00 mensili "o quella
minore ritenuta di giustizia", oltre ,però, alla rivalutazione monetaria dall'aprile del 2022.
Orbene, operando la rivalutazione dell'importo di Euro 700,00 dall'aprile del 2022 al novembre del
2023 risulta importo di Euro 760,90( +8,7%) , inferiore a quello richiesto dal novembre del 2023.
Non essendo intervenuto aumento dell'indice Istat nel periodo successivo risulta però superiore
all'importo inizialmente richiesto quello di Euro 808,21 indicato dal CTU come dovuto dal gennaio
del 2024.
Pertanto dal gennaio del 2024 fino al dicembre del 2024 continua a risultare dovuto l'importo di Euro
760,90.
Dal gennaio 2025, considerando la svalutazione Istat del periodo aprile 2022-dicembre 2024 pari al
9,6%, è dovuto l'importo mensile di Euro 767,20.
Pertanto la M. deve essere condannata a pagare in favore del R. la somma di Euro 22.075,61 per il
periodo 1.4.22-31.12.24 oltre interessi compensativi sui singoli importi mensili fino al saldo e la
somma di Euro 767,20 per l'ulteriore occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi e rivalutazione
annuale.
Le spese di lite , liquidate in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui
al D.M. n. 55 del 2014 in complessivi Euro 6.281,00 , di cui Euro 1.106,00 per spese, ivi comprese
quelle di ctp, Euro 4.500,00 per compenso ed Euro 675,00 per spese generali, vengono compensate
nella misura di un quinto per l'accoglimento solo parziale della domanda nel quantum.
Pe le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica vengono poste per due terzi a carico di parte
convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale condanna M.M. a pagare in favore di R.A. la somma di Euro 22.075,61 per l'occupazione
dell'immobile dall'1.4.22 al 31.12.24 oltre interessi dalle singole mensilità al saldo e la somma di Euro
767,20 per l'occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi dalle singole mensilità e rivalutazione
annuale; condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore , previa compensazione nella
misura di un quinto, le spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.281,00; pone le spese di
consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte
attrice.
Conclusione
Così deciso in Firenze, il 2 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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