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Sentenza

MANTENIMENTO - Differenze strutturali fra assegno di mantenimento a favore del coniuge e a favore dei figli

 (Cc, articolo 447; Cpc articolo 710; articolo 9 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898)
MANTENIMENTO - Differenze strutturali fra assegno di mantenimento a favore del coniuge e a favore dei figli (Cc, articolo 447; Cpc articolo 710; articolo 9 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898)

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare.Non potendo il giudice dell’esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi precluso al giudice dell’opposizione all’esecuzione distinguere, nell’ambito dell’unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Ne deriva la compensabilità del credito al mantenimento del coniuge, non essendo per tale credito operante il divieto dell’articolo 447, comma 2, del codice civile. Il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare. La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile.

    Tribunale Catania, Sez. I, sentenza 1 settembre 2025 n. 4352 - Giudice Greco
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g…./2020 promossa da:
P1 (C.F. (...)), domiciliato in Indirizzo Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. …giusta procura
in atti.
OPPONENTE
contro
C1 (C.F. (...), domiciliato in Viale R. S. 60 95100 C.; rappresentato e difeso dall'avv. …giusta procura
in atti.
OPPOSTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 ha proposto opposizione avverso il precetto
notificatogli il 2/07/2020 con il quale C1 gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di
Euro 33.568,60, comprensiva di onorario, IVA e CPA, per il mancato versamento del mantenimento
del coniuge statuito in sede di separazione giudiziale per Euro 400,00 mensili e del mantenimento
della figlia per Euro 650,00 mensili per la mensilità di dicembre 2018 e da agosto 2019 fino alla data
del precetto, in esecuzione della sentenza n. 3773/2018 emessa dal Tribunale civile di Catania nel
procedimento di separazione giudiziale dei coniugi RG n. 10386/2014.
L'opponente ha dedotto il regolare adempimento degli obblighi sanciti dalla sentenza di separazione
fino a quando - nel mese di agosto 2019 - la figlia X1 non si è trasferita stabilmente dal padre,
circostanza nota alla C1 e da quest'ultima consentita, nonché di avere depositato in data 02.01.2020,
ricorso per la pronuncia di divorzio iscritto al n. RG …/2020, ivi dando atto dell'avvenuto
trasferimento della figlia a casa del padre.
Quanto al mantenimento della moglie, l'opponente ne ha sostenuto la implicita rinuncia non essendo
stato finora preteso tale adempimento.
P1 ha quindi concluso chiedendo previamente la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto
impugnato inaudita altera parte e nel merito di accogliere la presente opposizione, dichiarando non
dovuta la somma oggetto del precetto ed inesistente la pretesa creditoria avversa, con condanna di
controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita nel procedimento C1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare che l'atto introduttivo
è nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 1, per vizi della vocatio in ius, in quanto risulta
assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita, essendo stata citata a comparire
avanti al Giudice di Pace di Catania con invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima
dell'udienza indicata, sicché è stato assegnato altresì assegnato un termine a comparire inferiore a
quello stabilito dalla legge.
In subordine, posta l'inosservanza dei termini a comparire, l'opposta ha chiesto la fissazione di una
nuova udienza nel rispetto dei termini.
Senza recesso dalle superiori eccezioni, nel merito, l'opposta ha chiesto di rigettare la richiesta di
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ed, inoltre, reietta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, di rigettare, per le ragioni e motivazioni addotte, l'opposizione a precetto,
infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, C1 ha contestato che la figlia si sia stabilmente trasferita a casa del padre, trascorrendo
presso quest'ultimo più tempo soltanto nelle vacanze estive per poi fare rientro presso la casa
materna, evidenziando che eventuali modifiche delle statuizioni giudiziali assunte in sede di
separazione devono essere richieste con il procedimento ex art. 710 c.p.c. in presenza di giustificati
motivi.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 25/05/2022 sono
state rigettate le richieste istruttorie.
Mutato il giudice istruttore assegnatario del procedimento, in corso di giudizio, le parli hanno dato
atto della pronuncia di divorzio intervenuta nelle more, con modifica delle condizioni rilevanti per
il mantenimento della prole anche per gli effetti di questo procedimento.
Successivamente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Giova premettere che deve ritenersi sanata ogni eventuale nullità eccepita da parte opposta
nell'ambito del procedimento per effetto della costituzione della stessa innanzi al Tribunale e del
compiuto esperimento delle relative difese.
Venendo al merito, ai fini del presente procedimento non è ammissibile una valutazione in fatto in
ordine al mutamento di collocamento o di abitazione del figlio minore o maggiorenne non autonomo
economicamente.
Trattasi di questione che deve farsi valere in autonomo giudizio, proprio al fine di accertare eventuali
condizioni di fatto che legittimino una diversa statuizione giudiziaria in punto di mantenimento
della prole, sicché per tale ragione sono state rigettate le richieste istruttorie volte ad effettuare un
simile accertamento in questa sede.
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: "Con l'opposizione al precetto relativo a crediti
maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in
sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed
efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle
condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della L. n. 898 del
1970" (Cass. Civ. 17689/2019).
Piuttosto, assume rilievo in relazione al periodo della pretesa creditoria di cui al precetto opposto la
emissione in costanza di giudizio della sentenza di divorzio del Tribunale di Catania, n. 1169/2023,
pubblicata il 14.03.2023, nel procedimento RG n. 250/2020 in quanto ha modificato le statuizioni in
ordine al mantenimento della prole dalla data di deposito del ricorso, nei seguenti termini:
"REVOCA l'obbligo, posto a carico di P1 , di versare in favore di C1 la somma mensile di Euro 650 a
titolo di contributo per il mantenimento della figlia X1 con decorrenza dalla data della proposizione
della domanda;
PONE a carico di C1 l'obbligo di versare, in favore di P1 , la somma mensile di Euro 250 a titolo di
contributo per il mantenimento di X1 , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
oltre cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della proposizione
della domanda;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di assegno divorzile".
A seguito della pronuncia intervenuta nelle more del procedimento di opposizione, entrambe le
parti hanno chiesto la rideterminazione degli importi pretesi. Giova osservare sul punto che in seno
all'atto di precetto i crediti per il mantenimento della figlia X1 erano stati individuati in curo 7.150,00,
dai quali concordemente entrambe le parli scomputano (in quanto non più dovuta per effetto della
menzionata sentenza di divorzio) la somma di Euro 4.550,00 (650x7 mesi da dicembre 2019 a giugno
2020), con la conseguenza che residua quale credito azionabile in forza del precetto Euro 2.600,00.
Tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di versare eguale credito di mantenimento di natura
alimentare in capo a C1 per effetto della sentenza di divorzio, comporta che allo stato alcuna somma
possa essere pretesa a tale titolo per effetto del debito sulla stessa gravante (250,00 euro mensili dalla
domanda di divorzio).
Venendo all'importo richiesto per assegno di mantenimento della moglie, si osserva che la parte
opponente ha eccepito in compensazione il credito per spese legali (non contestato) di curo 3588,00,
con la conseguenza che residua un credito per il quale può essere preannunciata l'esecuzione forzata
di Euro 22.412,00.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, può operare la compensazione dell'assegno di
mantenimento per il coniuge con altri crediti del debitore, né può distinguersi altrimenti la
componente alimentare dello stesso: "L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando
fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il
mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura
alimentare.
Non potendo il giudice dell'esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi
precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di
mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente
effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Ne deriva la compensabilita del credito al
mantenimento del coniuge, non essendo per tale credito operante il divieto dell'art. 447, comma 2,
c.c." (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686).
Diversamente, è costante la giurisprudenza che esclude la possibilità di operare la compensazione
con crediti aventi natura alimentare, come quello relativo al mantenimento per i figli: "Il credito
relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti,
è propriamente alimentare. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio
perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di
sostentamento conformato dall’ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della
persona. La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti
alimentari e, di conseguenza, non compensabile" (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686).
In ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, deve procedersi quindi alla riduzione del precetto
nei termini indicati in parte motiva, impregiudicate le ragioni da farsi valere in separato giudizio.
Tenuto conto delle sopravvenienze intervenute in corso di causa e dell'accoglimento parziale della
opposizione, di dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 8585/2020,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento della opposizione, cosi
dispone:
dichiara la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a P1 il 2.07.2020, limitatamente alla
somma di Euro 22.412.00, oltre compensi atto di precetto, IVA e CP;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 1 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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