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Sentenza

MANTENIMENTO DEI FIGLI - Spese straordinarie ed esercizio di un’autonoma azione di accertamento
MANTENIMENTO DEI FIGLI - Spese straordinarie ed esercizio di un’autonoma azione di accertamento

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. Le spese sostenute per la formazione post - universitaria del figlio sono spese che non sono ricomprese tra le spese straordinarie “routinarie” ma, rivestono carattere di rilevanza e imprevedibilità nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, e pertanto, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico- patrimoniali del genitore onerato.

    Tribunale Catania, Sez. I, sentenza 3 settembre 2025 n. 4395 - Giudice Condorelli
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2021 R.G. promossa
DA
P1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. …
- Attore /opponente -
CONTRO
C1 , rappresentata e difesa dall'avvocato …giusta procura in atti;
-Convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a precetto.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto
notificatogli il 21.12.2020 e avverso l’atto di precetto notificatogli il 30.12.2020, con cui è stato
rispettivamente intimato il pagamento della somma di Euro 4.277,22 (oltre spese) e di curo 1.309,32
(oltre spese), in forza del decreto del Tribunale di Catania n. 3521/17 dep. il 7.3.2017 (conf ermato
dalla Corte d'Appello), con cui è stato posto in capo al P1 un onere di contribuzione al mantenimento
del figlio maggiorenne X1 di Euro 475,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie utili o
necessarie per il figlio, individuate dal Tribunale in quelle "imprevedibili ed eccezionali", "medico -
sanitarie non dispensate dal SSN", "di studio e di istruzione Universitaria od equiparata (tasse, libri
di testo ecc.) ed accessorie".
Parte attrice ha eccepito la non riconducibilità delle spese precettate a quelle di studio, istruzione
universitaria o equiparate ed accessorie (ad eccezione delle spese per cure odontoiatriche); ha
conseguentemente dedotto l'illegittimità della precettazione delle suddette spese (la cui necessità o
utilità, in quanto contestata, avrebbe dovuto essere accertata in ordinario giudizio di cognizione); ha
dedotto l'assenza di previa concertazione e la non sostenibilità di tali esborsi, in rapporto alla propria
condizione economica; in subordine ha eccepito l'errata quantificazione delle spese ripetibili (con
particolare riguardo alle spese per le utenze domestiche, ricomprese nel canone di locazione degli
immobili).
Si è costituita in giudizio C1, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione proposta,
deducendo l'infondatezza delle eccezioni e delle domande formulate, chiedendo altresì di dichiarare
la validità e legittimità degli atti di precetto intimati; con vittoria di compensi e onorari di giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con ordinanza del 21.9.2021, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla
prima intimazione; ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla seconda intimazione
limitatamente alle somme eccedenti Euro 102,32.
All'udienza del 19.12.2024. svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni
come in atti e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito
di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Il titolo esecutivo posto a base degli atti di precetto opposti è il decreto n. …/17 dep. il 7.3.2017
(confermato dalla Corte d'Appello in data 3.7.2018), con cui il Tribunale di Catania ha disposto in
ordine al mantenimento del figlio della coppia, X2 maggiorenne non economicamente
autosufficiente.
Con il suddetto decreto è stato posto in capo al P1 l'obbligo del versamento della somma periodica
di Euro 475,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50 % delle spese
straordinarie utili o necessarie per il figlio, con la seguente precisazione: "relativamente alle spese
straordinarie utili o necessarie per il figlio X1 per le quali non vi è contrasto alcuno tra le parti in
ordine alla ripartizione tra i genitori nella misura del 50%, deve il Tribunale statuire che le stesse,
oltre a quelle imprevedibili ed eccezionali, siano quelle medico - sanitarie non dispensate dal SSN e
quelle di studio e di istruzione Universitaria od equiparata (tasse, libri di testo ecc.) ed accessorie,
previa esibizione della relativa documentazione di spesa o previsione e preventivo di spesa (in tale
ultimo caso la somma di pertinenza del P1 sarà dallo stesso versata direttamente a mai del creditore),
ben evidenziato che - Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il
genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli
costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di
cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza
degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare
l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione
delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ. sezione 1^ n. 11316 del 23 maggio
2011, così in termini, Cass. 2/3/2016 n. 4182).
Con l'atto di precetto notificato in data 21.12.2020 veniva intimato il pagamento della somma
complessiva di Euro 4.277,22 (oltre spese); a supporto della pretesa venivano allegati i seguenti
documenti: tredici bonifici di pagamento del canone di affitto di un alloggio a Milano (relativi al
periodo ricompreso tra novembre 2019 e ottobre 2020); tre biglietti aerei Ryanair di cui i primi due
relativi a tratte non specificate ed il terzo per la tratta Roma-Catania-Roma (relativi al periodo
ricompreso tra novembre 2019 e gennaio 2020); cinque biglietti ferroviari Italo per le tratte Milano-
Roma e Roma-Milano (relativi al periodo ricompreso tra ottobre 2019 e febbraio 2020); una ricevuta
per acquisto batteria computer (del 23.10.2019); una ricevuta per n. 4 pernottamenti presso un B&B
in Milano (mese di gennaio 2020).
Con l'atto di precetto notificato in data 30.12.2020 veniva intimato il pagamento della somma
complessiva di Euro 1.309,32 (oltre spese); a supporto della pretesa venivano allegati i seguenti
documenti: un bonifico per caparra camera singola senza alcuna precisazione della località (mese di
ottobre 2019); un bonifico per locazione stanza senza alcuna precisazione della località (mese di
luglio 2019); due bonifici per locazione stanza in Roma + luce, gas, nettezza urbana, internet,
condominio, riscaldamento (maggio e giugno 2019); cinque ricevute per biglietti Ryanair per tratte
imprecisate (relativi al periodo ricompreso tra ottobre 2019 e agosto 2019); una ricevuta per biglietto
Alitalia per tratta Roma-Catania (volo del 13.7.2019); una ricevuta di prestazione odontoiatrica (del
15.10.2019).
Tanto premesso, è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo
cui, in materia di rimborso delle spese c.dd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento
del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale
distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro
costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto
di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente
determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna
adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione
degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai
figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica,
di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che,
imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di
ordinarictà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio
di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio del l'adeguatezza
della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni
economico- patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal
giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,
divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori
dal matrimonio (così Cass. civ., Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379)
Nel caso di specie è pacifico che il figlio X1 dopo aver intrapreso il percorso di studi presso lo X di
Roma, ha conseguito la laurea triennale con indirizzo video design e filmaking in data 1.7.2019.
Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, non può dubitarsi che il titolo
giudiziario invocato possa essere posto a base del recupero (oltre che delle spese odontoiatriche)
anche di quelle universitarie e di quelle collegate quale studente "fuorisede", qualificabili come spese
straordinarie "routinarie", in quanto certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, sebbene non
quantificabili a priori (tali spese erano già sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento
giudiziario posto a fondamento della pretesa cd espressamente indicate tra quelle straordinarie ma
direttamente azionabili in forza del titolo).
Diverso è il caso delle spese sostenute per la formazione post - universitaria del figlio, il quale,
secondo quanto dichiarato dalla convenuta, avrebbe frequentato un master presso l'Università 'X' di
Roma e un corso presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, con esperienza lavorativa e
soggiorno a Milano. Tali spese non hanno natura "universitaria", come sostenuto dalla parte opposta,
quindi, non sono ricomprese tra le spese straordinarie "routinarie" ma, rivestendo carattere di
rilevanza e imprevedibilità, a fronte delle contestazioni dell'opponente, avrebbero dovuto essere
accertate mediante autonoma azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, 10/07/2023, n. 19532, Rv. 668675 -01).
In applicazione dei richiamati principi, deve escludersi il diritto dell'opposta di procedere ad
esecuzione forzata in virtù del titolo invocato, con riferimento a spese (abitative, di viaggio e
accessorie) relative al periodo successivo alla conclusione del percorso di studi universitario, con
conseguente annullamento del precetto notificato in data 21.12.2020 (relativo alla somma di Euro
4277,22, oltre spese).
Con riguardo alla seconda intimazione, notificata il 30.12.2020 (relativo alla somma di Euro 1309,32.
oltre spese), la mancanza del contratto di locazione impedisce di imputare, in presenza di
contestazioni, i bonifici riferibili a periodi anteriori al completamento del percorso universitario a
canoni di locazione e spese abitative accessorie, mentre il volo aereo Roma - Catania del 13.7.2019
(importo di Euro 116,64) e le spese odontoiatriche (importo di Euro 102) possono ricondursi al titolo.
Va dato atto che, nelle more del giudizio, l'opponente ha pagato la propria quota (pari ad Euro 51,00),
relativa alle spese odontoiatriche di cui alla fattura del 15.10.2019, sicchè la seconda intimazione va
annullata limitatamente alla somma eccedente Euro 58,32 (50% della spesa relativa al volo del
13.7.2019).
Atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione e considerato il pagamento parziale del debito da
parte del P1 in corso di causa, tenuto conto della particolarità della questione giurisprudenziale che
involge le spese straordinarie, possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n…. /2021 R.G., ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa, così statuisce:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta e annulla il precetto del 21.12.2020; annulla il precetto
del 30.12.2020 limitatamente all'importo eccedente Euro 58,32;
Compensa le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 3 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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