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Sentenza

Spese ordinarie di mantenimento e precetto.
Spese ordinarie di mantenimento e precetto.

Tribunale Paola, sentenza 7 aprile 2025 n. 368 – Giudice Scortecci
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
tra
P1 (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. …(C.F. (...))
- opponente -
contro
C1 (C.F. (...) rappresentata e difesa dall'Avv. …(C.F. (...))
- opposta -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1. - Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.6.2021, P1 ha proposto opposizione avverso
l'atto di precetto (notificatogli il 3.6.2021) con il quale C1 gli intimava il pagamento di Euro 27.510,00
(comprese Euro 200.00 per spese di procedura) quale residuo del contributo di mantenimento per i
figli dal 2014 al giugno 2021.
L'opponente ha premesso che:
- con sentenza n. 286/2014 dell'8.4.2014 il Tribunale di Paola, dichiarata la separazione personale dei
coniugi, ha posto in capo a P1 l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento mensile in
favore dei figli pari ad Euro 500,00; tale statuizione veniva, inoltre, confermata, nel procedimento di
cessazione degli effetti civili di cui al n. RGAC …/2017, dal Provv. emesso il 9 dicembre 2017 dal
Presidente del Tribunale di Paola;
- titoli, muniti di formule esecutive, erano stati notificati il 26.3.2018 e, ad essi, faceva seguito
procedimento di esecuzione definito con una ordinanza di assegnazione del 5.1.2021.
Ha, quindi, eccepito che:
1) il precetto opposto non indicava né recava in allegato i documenti in base ai quali era stato
determinato l'importo del credito azionato e, quindi, non consentiva alcuna verifica sulla sua corretta
quantificazione;
2) l'opponente aveva, comunque, provveduto a corrispondere frequenti acconti e a pagare varie
spese (relative ad utenze, all'autovettura a disposizione della opposta, alla riparazione di un suo
cellulare);
3) nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, i due ex coniugi avevano vissuto periodi di riconciliazione
tanto da considerare annullata la stessa condizione giuridica di separazione ed i conseguenti
obblighi, tra i quali quello relativo all'obbligo di mantenimento.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificatogli, dichiarando che
l'opposta non avesse diritto a procedere all'esecuzione.
1.2. - Si è costituita C1 la quale ha chiesto di rigettare opposizione per infondatezza, deducendo:
- nel predetto opposto venivano menzionati gli acconti versati, ad eccezione di quelli relativi a spese
non imputabili agli assegni di mantenimento (le spese di utenza enei, riparazioni auto e cellulare),
ma riferibili al solo P1 :
- non erano necessarie allegazioni documentali perché si trattava di spese ordinarie
- l'inottemperanza, da parte del l'opponente, dell'ulteriore impegno, assunto in sede di separazione,
di rendere autonomo il vano della casa coniugale assegnatogli mediante chiusura in cartongesso
della porta esistente, con conseguente forzata coabitazione non indicativa di conciliazione, che non
era mai intervenuta, come si ricava dalla missiva inviata dalla P2 il 27.7.2016 (tramite difensore) e
dalla sentenza di condanna 60/2019 pronunciata dal Tribunale di Paola il 12.4.2019 a carico del P1
1.3. - Rigettata, con provvedimento reso all'udienza del 18.11.2021, la richiesta di sospensione del
titolo esecutivo, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183. 6 comma c.p.c. e l'assunzione
dell'interrogatorio formale di C1 e della prova testimoniale ammessa T1 e C3 udienza del 14.7.2023;
C3 e C4 udienza del 23.5.2024), la causa è stata trattenuta in decisione sulla precisazione delle
conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190c.p.c..
2.1. - Ciò posto, è infondato il primo motivo di opposizione.
L'atto di precetto contiene tutti gli elementi utili per comprendere come la creditrice sia pervenuta
al calcolo dell'importo totale dovuto: si tratta del contributo mensile paterno per il mantenimento
dei tigli, fissato nell'importo complessivo mensile di Euro 500,00 dal 2014 al giugno 2021, detratti gli
importi indicati in quanto versati dal P1 o riscossi dal suo datore di lavori o ricevuti in assegnazione
in esito a precedente esecuzione.
La creditrice non aveva necessità di documentare alcun esborso sostenuto o comunque di allegare
altro tipo di documentazione in quanto ha richiesto soltanto il pagamento del contributo paterno a
titolo di mantenimento ordinario per i figli.
2.2. - È infondato anche il terzo motivo.
L'opponente non ha, infatti, assolto al suo onere di dimostrare le ripetute conciliazioni dedotte,
peraltro, genericamente (Sez. 6-1, Ordinanza n. 27963 del 23/9/2022; "Il coniuge che ha interesse a far
accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e
incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a
verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una
motivazione adeguata ed esaustiva")
Invero, secondo la Suprema Corte, "la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione
tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e
spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale" (Sez. 1, Sentenza n. 19535 del
17/9/2014; conf. Cass. n. 1630/2018,20323/2019en. 14037/2021); inoltre, "non è sufficiente, per provare
la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano
ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti
materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale" (Sez. 1. Sentenza n. 19497 del 6/10/2005).
Nel caso di specie, è dimostrata soltanto la mera coabitazione tra i coniugi.
Tuttavia, è incontestato che il P1 non ha osservato impegno, assunto in sede di separazione, di
chiusura in cartongesso della porta del vano assegnatogli, in modo da renderlo autonomo rispetto
al resto dell'abitazione, sicché la coabitazione è stata una necessità più che una scelta dei coniugi (cfr.
la sentenza n. 286/2014 del Tribunale di Paola, ove si legge che "la casa coniugale viene assegnata in
uso alla C1 che l'abiterà con i figli. Al P1 , viceversa, viene assegnata in uso la esclusiva disponibilità
di un vano di pertinenza della casa coniugale, con impegno dello stesso pi a renderlo autonomo
previa muratura in cartongesso della porta attualmente esistente").
Per il resto, non vi sono indici concreti di effettivo ripristino di quella comunione materiale e
spirituale che caratterizza la convivenza coniugale.
In particolare, le dichiarazioni dei testi C4 e C3 si risolvono in mere affermazioni apodittiche e
generiche di avvenuta riconciliazione, prive della descrizione di circostanze specifiche apprezzabili
ai fini della richiesta valutazione giudiziale (C4 padre dell'opponente: "Posso riferire che C1 era la
moglie di mio figlio. Si sono separati e sono tornati insieme piò volte. È una lunga storia. Per quel
che ricordo tra il 2014 al 2016 vivevano insieme nello stesso appartamento e, per quello che so, erano
ritornati insieme"; C3 "So che P1 e C1 erano mariti e moglie. Sono separati ma non so da quanto
tempo. Un periodo la moglie se n era andata di casa, ma poi è tornata a vivere con il marito.
Non so dire per quanto tempo sia tornati insieme nè ricordo gli anni di riferimento, forse dal 2016 al
2018. Non so quando si sono separati definitivamente").
In ogni caso, sono contrastate dalle contrarie deposizioni delle testi T1 e C2 rispettivamente madre
e sorella della opposta T1 "mia figlia, dopo la separazione disposta con sentenza dell'aprile del 2014,
non si è mai riconciliata, neppure per un periodo limitato, con il suo ex marito, lo abito a R.. Sento
comunque mia figlia tutti i giorni e spesso vado a trovarla. Comunque mi capitava spesso di trascorre
lunghi periodi, anche 15 giorni o un mese, soprattutto ne! periodo estivo, a casa di mia figlia ad
Amantea. In questa casa, c'era una stanza che era riservata a P3 ma quando c 'ero io. non ho mai
visto dentro casa P3. Comunque P3 gestisce un lido e nel periodo estivo dorme all'interno dello";
C2 "Dopo la separazione dell'aprile 2014, mia sorella non si è mai riconciliata con suo marito. Non
ha mai ripreso la convivenza coniugale. ADR: lo abito ad Aprilia. Anche se due o tre volle l'anno
sono sempre andata ad Amantea a trovarla, ma non ho mia soggiornato nella casa coniugale.
Comunque ho sempre sentito mia sorella e mia nipote, che ora ha 17 anni. So, quindi, che non si
sono mai riconciliali. P1 continuava ad occupare una stanza nella casa coniugale senza però mai
realizzare il muro divisorio previsto dalla sentenza di separazione. Poi mia sorella non è riuscita a
sostenere più questa convivenza forzata e si è allontanata dalla casa coniugale").
2.3. - Il secondo motivo è fondato in minima parte.
Dal confronto tra il precetto opposto e le ricevute prodotte dall'opponente si ricava che la creditrice
non ha tenuto conto di tre pagamenti eseguiti dal P1 attraverso ricariche Postepay: Euro 500,00 il
2.9.2020 per "mantenimento figli mese novembre 2020"; Euro 200.00 il 23.10.2020 per "mantenimento
ottobre 2020"; Euro 300 il 19.1.2021 per "mantenimento figli mese di dicembre 2020".
Per il resto, tutte le ricevute ed i pagamenti per mantenimento figli sono stati considerati dalla parte
opposte, mentre gli ulteriori pagamenti documentati (ad es. per energia elettrica o gas, o riparazione
auto o cellulare, o viaggi o libri o pasti per venti persone) non appaiono specificamente riferibili al
mantenimento ordinario dei figli, come fissato dal Tribunale di Paola complessivamente in Euro
500.00 al mese.
2.4. - In conclusione, occorre riconoscere il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata,
sulla base del precetto opposto, per Euro 26.510,00 (comprese Euro 200,00 per spese di precetto), pari
alla differenza tra l'importo complessivo del precetto (Euro 27.510,00) ed il totale degli ulteriori
pagamenti dimostrati dall'opponente (Euro 1.000,00).
3. - La parziale fondatezza, in minima parte, della domanda giustifica la compensazione delle spese
per un quinto.
Per il resto, in ragione della soccombenza, occorre condannare l'opponente al pagamento delle spese
di lite, liquidate in Euro 3.047,20 per compenso (pari alla sommatoria dei valori minimi, tenuto conto
della semplicità della causa, previsti dal D.M. n. 55 del 2014per tutte le fasi relative ai procedimenti
di cognizione davanti al Tribunale appartenenti ai quarto scaglione di valore, ridotta di un quinto
per la predetta compensazione parziale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA
e CPA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133D.P.R. n. 115 del 2002in quanto l'opposta è
stata ammessa al patrocinio a carico dell'erario con Provv. del COA di Paola n. 915 del 2021 del
26.11.2021 su istanza dell' 11.11.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto di C1 di procedere ad esecuzione forzata a carico di P1 sulla base del precetto
opposto nei limiti di Euro 26.510,00 (comprese spese di precetto);
- compensa un quinto delle spese di giudizio e, per il resto, condanna P1 al pagamento di Euro
3.047,20 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per
legge), in favore dello Stato ex art. 133D.P.R. n. 115 del 2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Conclusione
Così deciso in Paola, il 7 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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