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Sentenza

SEPARAZIONE - Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su immobili dopo la modifica del titolo giudiziale

(Cc articoli 156, 2740, 2818, 2884, 2932)
SEPARAZIONE - Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su immobili dopo la modifica del titolo giudiziale (Cc articoli 156, 2740, 2818, 2884, 2932)

L’iscrizione di ipoteca giudiziale può avvenire solo sulla base di provvedimenti giudiziali tassativamente previsti dalla legge (es. decreto di omologa della separazione o sentenza di divorzio), e solo per crediti che trovano causa immediata e diretta in tali titoli. Non è possibile estendere la garanzia ipotecaria a crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal titolo giudiziale applicabile ratione temporis. L’iscrizione ipotecaria non è rimessa alla mera valutazione del creditore, ma richiede l’esistenza e la permanenza di un pericolo di inadempimento dell’obbligato o di un inadempimento già accertato. In assenza di tali presupposti, il giudice deve ordinare la cancellazione dell’ipoteca. Se il titolo giudiziale su cui si fonda l’iscrizione ipotecaria viene superato da un successivo provvedimento (es. ordinanza presidenziale in sede di divorzio), l’iscrizione effettuata successivamente è illegittima.

L’iscrizione ipotecaria che colpisce tutti gli immobili del debitore per un credito ipotetico e non attuale, senza proporzionalità, è eccessiva e va cancellata. La domanda di risarcimento danni per illegittima iscrizione ipotecaria va rigettata se non è fornita prova concreta del danno subito.

Il Tribunale di Bari ha esaminato il ricorso di Tizia contro Caio relativo all’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su tutti gli immobili di P1 per un importo di 50.000 euro, basata su un decreto di omologa della separazione consensuale. Caio ha contestato la legittimità dell’iscrizione, sostenendo che il titolo era stato superato da una successiva ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio e di aver sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento della figlia. Tizia ha invece sostenuto l’esistenza di inadempimenti e il rischio di mancato pagamento futuro.

Il Tribunale ha accertato che, al momento dell’iscrizione, il titolo era inefficace perché superato dalla nuova ordinanza e che Caio aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di mantenimento e pagamento del mutuo. Non è stato ravvisato alcun pericolo attuale di inadempimento, né la proporzionalità della garanzia ipotecaria. Pertanto, il giudice ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e ha rigettato la domanda di risarcimento danni per mancanza di prova concreta.

    Tribunale Bari, Sez. I, sentenza 30 maggio 2025 n. 2073 – Giudice Guaragnella
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona della Dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies c.p.c., iscritto al n. 124 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
P1 , rappresentato e difeso dall'avv. …
RICORRENTE
E
C1 , rappresentata e difesa dall'avv. …
RESISTENTE
a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 24.3.2025;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. parte ricorrente ha contestato la legittimità della
iscrizione ipotecaria resa dalla resistente in data 24.11.2022, in forza del decreto di omologa
della separazione consensuale tra le parti emesso dal Tribunale di Bari il 13.10.2021. In
particolare, l'istante ha dedotto, per un verso, che gli accordi di separazione erano ormai
superati dall'ordinanza presidenziale del 14.10.2022 emessa nell'ambito del giudizio di
divorzio (R.G. n. .../2022) e, per altro verso, di aver sempre puntualmente e regolarmente
assolto agli obblighi di mantenimento della figlia maggiorenne, stabiliti nel citato decreto di
omologa; ha comunque argomentato sulla eccessività dell'iscrizione su tutti i propri cespiti
immobiliari per Euro 50.000,00, lamentando altresì il danno causato per grave ostacolo alla
circolazione dei suoi beni. Ila chiesto, dunque, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione;
condannare la resistente al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 2 c.p.c..
Con vittoria di spese.
C1 costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza.
A sostegno delle proprie ragioni, ha assunto che il P1 non avrebbe corrisposto il contributo
al mantenimento della figlia per la mensilità di novembre 2021, non sarebbe puntuale nel
pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare, posta a suo
carico quale contributo integrativo al mantenimento della figlia, e che non avrebbe
adempiuto all'obbligo, previsto nella convenzione di separazione, di trasferire alla figlia il
50% dell'immobile ex casa familiare al raggiungimento della maggiore età della stessa.
Sicché, vi sarebbe ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di
mantenimento.
La causa è stata istruita sulla base di prove documentali e all'udienza del 24.3.2025 è stata
riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si osserva che, in effetti, la resistente ha iscritto ipoteca giudiziale sulla
base di un titolo che, al momento dell'iscrizione (il 24.11.2022), era divenuto inefficace, in
quanto superato ed assorbito dall'ordinanza presidenziale emessa il 14.10.2022 nell'ambito
del giudizio di divorzio (R.G. n. .../2022). Ed invero, la qualificazione del decreto di omologa
della separazione dei coniugi quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale rende
legittima quest'ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e
diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli
strumenti specificamente a tale scopo previsti, non potendo estendersi l'ambito della
disposizione di cui all'art. 2818 co. 2 c.c. al di là del suo tenore testuale, trattandosi di norma
eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell'art. 2740 c.c. In definitiva, vi è un
principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali idonei a consentire l'iscrizione di
ipoteca giudiziale, sicché l'assegno di mantenimento per il figlio non può essere garantito
da una iscrizione fondata su un titolo diverso da quello applicabile ratione temporis. (in tal
senso Cass. n. 19584/2024). Quanto poi all'obbligazione contrattuale assunta dal P1 nella
convenzione separativa, in punto di cessione della casa coniugale in favore della figlia, una
volta divenuta maggiorenne, si precisa che si tratta di una clausola accessoria alla
separazione consensuale, che può essere fatta valere nelle sedi opportune mediante lo
strumento di cui all'art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto).
In ogni caso, l'iscrizione ipotecaria resa dalla resistente è illegittima. Com'è noto, la sentenza
di separazione (o il decreto di omologa) o di divorzio costituiscono titoli per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria non è rimessa
totalmente alla valutazione del creditore, ma è subordinata all'esistenza ed alla permanenza
di un pericolo di inadempimento dell'obbligato o di un inadempimento accertato (in tal
senso, le recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 1076 del 14.1.2023; "in tema di ipoteca
giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di
separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al
quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo
di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione
previsto dall'art. 2884 c.c. Cass. n. 29883/2024 "in tema di separazione dei coniugi, l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. bis.36, 1 c.p.c.) presuppone la
sussistenza del pericolo di inadempimento del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di
mantenimento, che il giudice lieve accertare in relazione alla condotta dell'obbligato, ove
appaia come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso l'altro coniuge o la
prole.").
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato i pagamenti resi in
adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla pronuncia di separazione sia con
riguardo al mantenimento della figlia V (cfr. all. 2 produzione documentale del 20.7.2024)
sia con riferimento alle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare (cfr. all. 1
produzione documentale del 20.7.2024 e dichiarazione C2 di regolarità del pagamento delle
rate del mutuo). Va precisato poi, in merito al contributo al mantenimento della figlia per la
sola mensilità di novembre 2021 asseritamente non corrisposta (la resistente ha
disconosciuto la propria firma sulla ricevuta prodotta dal ricorrente), che eventuali
incompleti o ritardati pagamenti non concretano affatto effettivo grave pericolo di
inadempimento utile ai fini dell'iscrizione ipotecaria (in tal senso, Cass. n. 12309/2004).
Inoltre, non risulta che la resistente abbia mai agito per il recupero della predetta somma
mediante l'attivazione di procedura esecutiva.
In definitiva, dal corretto adempimento dell'obbligato si può desumere un apprezzamento
negativo circa il pericolo che egli possa sottrarsi in futuro all'adempimento stesso.
Infine, vale la pena evidenziare che il ricorrente, svolgendo attività di lavoro subordinato,
difficilmente potrebbe sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di mantenimento verso
la figlia, essendo esposto ad un agevole recupero di quanto eventualmente non versato.
Pertanto, non vi è ragione di temere sul futuro adempimento delle obbligazioni di
mantenimento.
Risulta poi evidente la eccessività della iscrizione estesa a tutti gli immobili del ricorrente
(si tratta di tre immobili) per ipotetico credito di Euro 50.000.
Per le ragioni su esposte, la domanda va accolta, con ordine al Conservatore di cancellazione
dell'ipoteca giudiziale sugli immobili del ricorrente.
Infine, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati al ricorrente
dall'illegittima iscrizione ipotecaria, non essendo stata in alcun modo provata, va rigettata.
Ed invero, il P1 ha prodotto, in data 20.7.2024. dopo il deposito del ricorso, un incarico di
mediazione per vendita immobiliare datato 3.6.2024, ma non vi è prova di offerte di acquisto
pervenute.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della resistente per responsabilità
aggravata, neanche ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, giacché tale norma, pur non richiedendo la
prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della
parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle lesi
prospettate (cfr. Cass. S.U. n. 31030/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza
ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria resa dalla
resistente in data 24.11.20222 (Reg. Gen. 60665; Reg. Part. (...))
- ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari, con esonero da responsabilità a riguardo, ai sensi
dell'art. 2882 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Reg. Gen. 60665 Reg. Part. (...) del
24.11.2022 per Euro 50.000,00 iscritta sul compendio immobiliare intestato a P1;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente;
- condanna la resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida
in complessivi Euro 4.149,00, di cui Euro 3.631,00 per compensi ed Euro 518,00 per spese,
oltre a spese forfetarie, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Bari, il 30 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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