PREVIDENZA - Pensione di reversibilità per il figlio maggiorenne inabile al lavoro
(Cpc articolo 445; articolo 8 della Legge 12 giugno 1984, n. 222; articoli 3, 36 e 38 Costituzione, articolo 106 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124; articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Il figlio maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità solo se, al momento del decesso del genitore pensionato, è riconosciuto totalmente inabile al lavoro e a carico del genitore. Il requisito della “vivenza a carico” non si identifica con la convivenza né con la totale soggezione finanziaria, ma richiede la prova che il genitore provvedeva in modo continuativo e prevalente al mantenimento del figlio inabile. L’onere della prova del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi lo fa valere. È necessario dimostrare sia l’inabilità totale e permanente al lavoro alla data del decesso, sia l’effettivo mantenimento da parte del genitore, in assenza di mezzi autonomi sufficienti da parte del figlio. L’accertamento dello status di invalido civile non coincide con il concetto di totale inabilità al lavoro ai fini della pensione di reversibilità, che deve essere valutata secondo criteri clinici e non solo amministrativi. L’inabilità al lavoro deve essere accertata in modo concreto, valutando le residue energie lavorative in relazione alle infermità e alle attitudini generali del soggetto, verificando la possibilità di svolgere attività che procurino una fonte di guadagno non simbolico. Il procedimento riguarda il ricorso in appello di Tizio contro l’INPS per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, sostenendo di essere totalmente inabile al lavoro alla data del decesso del padre, dal quale dipendeva economicamente. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’inabilità totale fosse stata accertata solo dal 2018 e non già nel 2014, data del decesso del genitore. In appello, P.G.M. ha contestato la valutazione del Tribunale, sostenendo che la propria condizione patologica era già presente nel 2014 e che il padre provvedeva in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello e compensando le spese di giudizio. La Corte ha rigettato l’appello, confermando che non risultava provata l’inabilità totale al lavoro alla data del decesso del genitore né il requisito della vivenza a carico secondo i criteri rigorosi richiesti dalla giurisprudenza.
Corte d’Appello di Sassari, sezione lavoro, sentenza 7 aprile 2025 n. 43 – Pres. Rel. Giacalone
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone - Presidente rel
Dott.ssa Doriana Meloni - Consigliere
Dott.ssa Monica Moi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno
2022 fra:
P.G.M.
domiciliato elettivamente in Sassari presso lo studio dell'avv.to …che lo rappresenta e
difende in forza di procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
INPS
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso
l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to …in forza
di procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: reclamo avverso sentenza n. 179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro,
in tema di pensione di reversibilità.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti
Svolgimento del processo
Nella sentenza è scritto: "Con ricorso depositato in data 23.04.2020 innanzi al Tribunale di
Sassari, in funzione di Giudice del lavoro, parte ricorrente conveniva in giudizio l'Inps
chiedendo "accertare e dichiarare che il ricorrente alla data del 12.10.2014, data del decesso
di F.P., era inabile al lavoro e che, pertanto, ha diritto alla reversibilità della pensione cat.
(...) n. (...) di cui era in godimento il defunto padre; per l'effetto condannare l'I.N.P.S. - Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente in carica, elettivamente
domiciliato presso la sede Provinciale di Sassari dell'Istituto, via (...), a corrispondere al
ricorrente le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo; con vittoria di
spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. In
particolare, il ricorrente deduceva che: è portatore di invalidità poiché affetto da tetraparesi
atassica da verosimile danno perinatale e, come tale, ha ridotta in modo incisivo e
determinante la propria capacità fisica-psichica e di lavoro; in virtù di tale condizione, in
data 21.02.2017 proponeva domanda (n. (...)) presso l'I.N.P.S. per ottenere la reversibilità
della pensione cat. (...) n. (...) di cui era titolare il defunto padre P.F., nato a S. (S.) il (...) e
deceduto in Ittiri (SS) il 12.10.2014, dal quale, a causa della sua inabilità, dipendeva
economicamente; in data 17.03.2017 l'I.N.P.S. comunicava che non era stato possibile
accogliere la domanda poiché "non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del
familiare"; avverso tale decisione in data 18.05.2017 depositava ricorso dinanzi al Comitato
Provinciale Inps, ricorso respinto con Delib. n. 182894 del 15 dicembre 2017; nella fattispecie
sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto a percepire la reversibilità della
pensione cat. (...) n. (...) di cui era titolare il defunto F.P., posto che al 12.10.2014 (data del
decesso del padre) egli era totalmente inabile ed il padre provvedeva in via continuativa ed
in misura totale, o quanto meno prevalente, al suo mantenimento. Si costituiva in giudizio
l'INPS chiedendo il rigetto delle avverse domande poiché indimostrate e manifestamente
infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui alla memoria, con il favore delle
spese di lite.".
La causa, istruita con documenti, prova orale e ctu, è stata definita con la sentenza n.
179/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha rigettato il ricorso, con spese della
ctu a carico dell'INPS e nulla per le spese di lite.
Invero, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza sui requisiti della vivenza a carico e della
totale e permanente inabilità al lavoro, intesa quale impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa al momento del decesso del pensionato, ha condiviso il giudizio del CTU
secondo il quale al momento del deposito della consulenza tecnica, il P. si trovava
nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò quanto meno dal 2018 atteso
che la sua condizione, di invalido civile al 75%, risultava aggravata nella misura del 100%
alla data della domanda della pensione di reversibilità nel febbraio 2017, al punto che il
Tribunale, adito ex art. 445 c.p.c., omologava l'accertamento del requisito sanitario per
l'indennità di accompagnamento e per l'handicap di cui al co. 1 dell'art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente il P. non era inabile al lavoro alla data della morte del genitore
pensionato avvenuta nel 2014.
Ha quindi ritenuto assorbito l'esame del requisito della vivenza a carico e non
autosufficienza economica.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il P., cui ha resistito, con memoria, l'Inps.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione
sulle conclusioni formulate in epigrafe.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato.
Infatti, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha errato
nell'accertamento del requisito dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa da
parte del P. alla data del decesso del dante causa.
In sintesi, il consulente d'ufficio ha depositato una bozza di ctu in cui ha affermato l'esistenza
del requisito in questione, depositando per contro la consulenza definitiva in cui ha
individuato la ricorrenza dello stesso soltanto dal 2018, epoca in cui è stata depositata la
relazione del dr. B., ctu nominato nel procedimento ex art. 445 c.p.c., invece che al momento
del decesso del de cuius. Peraltro, detto mutamento risulta del tutto immotivato sia in ordine
all'epoca in cui si sarebbe verificata l'impossibilità da parte del P. di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, sia in ordine alle esatte invalidità discendenti dalla tetraparesi spastica
nel sottotipo asimmetrico per prevalenza a destra come accertato nella relazione depositata
unitamente all'atto di appello: patologia cui si cumula la paralisi cerebrale infantile con
conseguente ritardo mentale moderato-grave, discalculia, ridotta capacità attentiva e deficit
della memoria. Con la precisazione che il riferito quadro patologico si è manifestato sin
dall'età infantile, non è regredibile né progressiva sì che quanto accertato dal ctu dr.ssa C.B.
è certamente presente già nel 2014. Parimenti errato è l'avere attribuito rilevanza alle poche
esperienze lavorative dell'appellante che non hanno comportato alcuna attività lavorativa
specifica né particolare impegno.
Ancora, il Tribunale sembra confondere l'invalidità civile con l'invalidità pensionabile ex L.
n. 222 del 1984 atteso che l'accertamento dello status di invalido civile non influisce sul
concetto di totalmente inabile al lavoro secondo i parametri della L. n. 222 del 1984, invero
connesso esclusivamente a dati clinici, contrariamente alla prima ottenibile, su domanda,
all'esito del riconoscimento in sede amministrativa o giudiziaria dell'aggravamento della
propria invalidità civile.
2) ha ritenuto assorbito il requisito della vivenza a carico che, alla luce dell'attività istruttoria
svolta nel corso del primo grado di giudizio, deve ritenersi parimenti dimostrato.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni dei redditi dell'appellante e del
defunto genitore hanno consentito di accertare non solo la convivenza dell'appellante con il
padre, difformemente dalle risultanze anagrafiche, ma anche la mancanza di autosufficienza
del P. (privo di redditi lavorativi) all'atto del decesso del padre e, dunque, il suo
mantenimento continuativo da parte dei genitori.
Il secondo motivo è infondato.
Invero, la Cassazione (sentenza n. 9237/2018), condivisa da questa Corte, ha precisato che
"In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità,
ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del
decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica
indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione
finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario
dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno
prevalente, al mantenimento del figlio inabile....".
Principio richiamato nelle successive sentenze: vedasi da ultimo Cass. civ. n. 4727/2022; n.
19485/2024.
Dunque, per insuperata giurisprudenza, è essenziale l'accertamento in fatto della situazione
di vivenza a carico del genitore pensionato e deceduto, del figlio maggiorenne, totalmente
inabile al lavoro.
Sul punto, va ricordato che "l'art. 13 della L. n. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22
della L. n. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13,
stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, "i figli in età superiore ai 18 anni
e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima
del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"; tale requisito, della
cd. "vivenza a carico", è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso
che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento
dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma
concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004;
Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente; in particolare, secondo Cass. nr.
2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei
seguenti termini: "Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli
ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento
di essi concorreva in modo efficiente il defunto"; la disposizione indica due presupposti
(assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari
"come due facce dello stesso fenomeno" (Cass. nr. 18520 del 2006); in relazione al primo dei
due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 14996 del 2007 (richiamata di
recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come "ragioni di certezza
giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38
Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti
inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 ..." sicché
devono "considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni
inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla
pensione di invalido civile totale";" (Cass. civ. n. 23058/2020). Orbene, nel caso di specie nel
quale non vi è contestazione in ordine al mancato superamento dei limiti di reddito da parte
dell'appellante per poter fruire della pensione di invalidità civile totale, il P. non è comunque
esentato dall'onere di dimostrare l'effettivo proprio mantenimento, da parte del defunto
genitore, in quanto non economicamente autosufficiente, al momento del decesso, nonché,
in caso di esito positivo del primo accertamento, dall'esame del requisito sanitario (cfr.
Cassazione ultimo citata).
In particolare, si è precisato che " l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla
pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto fa valere in giudizio e che l'accertamento
di fatto del requisito della "vivenza a carico" è rimesso al giudice di merito .. (cfr. Cass. n.
9237 del 2018 cit.); la Corte di merito ha escluso che l'appellante avesse assolto al proprio
onere probatorio circa l'esistenza, all'epoca del decesso della madre, di un prevalente
contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento del figlio inabile; in
particolare i giudici di appello hanno evidenziato una serie di lacune nelle allegazioni e
prove fornite dal ricorrente in primo grado, tali da impedire che dal mero raffronto tra i dati
reddituali della madre e del figlio potesse desumersi la cd. vivenza a carico; in particolare i
giudici di appello, premesso che dagli atti di causa risultava che il M. era coniugato e padre
di due figli, laddove non erano dimostrati lo stato di coniuge legalmente separato né le
condizioni della separazione, hanno ritenuto non dimostrati i seguenti elementi: con chi il
predetto vivesse prima del decesso della madre (non era stato prodotto alcun certificato di
residenza né di stato di famiglia), l'età dei figli ed i redditi dai medesimi eventualmente
percepiti; se la F. avesse altri figli e vivesse prima del decesso con altri familiari; se
effettivamente la madre contribuisse al mantenimento del figlio inabile oppure se altri
familiari vi provvedessero; 11. le censure mosse .. mirano unicamente ad affermare che dal
confronto tra i redditi percepiti dalla madre e quelli del figlio inabile dovesse desumersi
l'esistenza del contributo prevalente della prima al mantenimento del secondo; in realtà, tale
confronto costituisce l'ultimo passaggio nella verifica degli elementi costitutivi del diritto
azionato che presuppone la dimostrazione, a monte, che in epoca anteriore al decesso il
genitore contribuisse in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile in relazione
alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori strumenti di
mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli. La totale mancanza
di allegazioni e prove su questi preliminari indici… non è stata in alcun modo criticata e
superata dai rilievi mossi col motivo di ricorso in esame; 12. né appare dirimente il
riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 14966 del 2007, che considera a carico i figli
maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il
diritto alla pensione di invalido civile totale, ma ciò non quale unico contenuto del fatto
costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità bensì al solo fine di individuare "criteri
quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili", senza intervenire
sui presupposti giuridici del diritto medesimo come desumibili dalla disposizione in
esame;" (Cass. civ. n. 23847/2020). In proposito, detto della documentazione in atti,
l'appellante ha dedotto - nel corso del giudizio di primo grado - la seguente prova orale:
"Vero che alla data del 12.10.2014 , …, il ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa;
vero che alla data del 12.10.2014, data del decesso, il padre provvedeva in via continuativa
e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio.".
Ad avviso della Corte, la prova così come dedotta è irrilevante atteso che, quanto al requisito
della convivenza, la vivenza a carico " non si identifica indissolubilmente con lo stato di
convivenza" secondo la giurisprudenza sopra richiamata, ma richiede l'insussistenza di
autonomi mezzi sufficienti da parte del figlio inabile e il mantenimento del figlio in modo
efficiente da parte del defunto ossia in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile
in relazione alle condizioni di vita di quest'ultimo e all'assenza di diversi e ulteriori
strumenti di mantenimento attraverso l'apporto ad esempio del coniuge e/o dei figli
(sentenza sopra citata). Ma i capi di prova - per vero generici atteso che oltre a esprimere
giudizi, rimettono al teste la qualificazione del mantenimento come totale o prevalente -
omettono di tenere conto del fatto che dalle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2013
e 2014 il P. risulta percettore - quanto meno per i detti anni, nulla essendo precisato per il
periodo precedente - di redditi da canone di locazione che, in assenza di un diverso impiego,
devono ritenersi totalmente impiegati per fare fronte alle esigenze dell'appellante; che dalle
dichiarazioni reddituali del defunto genitore relative ai medesimi anni, emerge che anche
la madre dell'appellante risulta a carico del defunto genitore di quest'ultimo e che il reddito
netto è di poco superiore a 14 mila Euro nel 2014, e intorno ai 20 mila Euro nel 2013; che
nulla viene precisato in ordine alle condizioni di vita e alle esigenze dell'appellante, né
all'eventuale contributo, anche economico, fornito da L.P., sorella dell'appellante; che le
spese connesse alla gestione dell'immobile sono sostenute nell'interesse dell'intero nucleo
familiare sì che l'eventuale contributo per l'appellante apparirebbe minimo; che nulla viene
precisato sulla circostanza se l'appellante sia esentato dalle spese mediche e di assistenza a
causa della patologia riscontrata; che nulla viene precisato per il periodo successivo al
decesso del genitore (2014) e fino alla data della domanda (2017) per cui è giudizio
allorquando non potendo l'appellante fare affidamento sul contributo paterno, ciò non di
meno non risulta avere presentato domanda di pensione lasciando ipotizzare l'esistenza di
ulteriori disponibilità che non può escludersi sussistessero anche prima del decesso del
genitore. Dette carenze in sede di allegazione rendono la dedotta prova orale inidonea ai fini
del riconoscimento del requisito della vivenza a carico, risultando sostanzialmente fondata
sul solo raffronto della differenza tra i redditi percepiti dal P. e quelli del defunto padre al
fine di desumere il suddetto requisito.
Quanto all'ulteriore requisito, giova ricordare che, anche recentemente la Cassazione ha
chiarito (n. 30859/2019) che "costituisce principio consolidato di questa Corte che
l'accertamento del requisito della inabilità (di cui all'art. 8 della L. n. 222 del 1984), richiesto
ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del
lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo
riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo
di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del
mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di
lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro
dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (v., fra le altre,
Cass. n. 26181 del 2016 che ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la
domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i
genitori, presentata da un invalido le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute
talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano
comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di
un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica, esercitata
esclusivamente all'interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile
fonte di guadagno; v., da ultimo, Cass. n. 682 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);
7. va anche ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inabilità al lavoro
rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne
e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la
conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (v.,
fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi);".
Principio ripreso da ultimo da Cass. Civ. n. 19575/2024.
Ebbene la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, proprio avendo riguardo alla concreta
situazione della condizione fisica dell'appellato, è giunta alla conclusione che, alla data di
decesso del padre, "a causa della patologia suddetta, il ricorrente si trovi nell'impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Il successivo mutamento di valutazione, espresso nella bozza definitiva, invero, non appare
idoneo alla modifica del precedente giudizio poiché fondato sull'esito della domanda di
aggravamento di invalido civile, accolta elevando la percentuale di invalidità civile dal 75%
al 100% al fine di riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento e di portatore di
handicap non grave.
Invero, mentre l'invalidità civile valuta la capacità di svolgere le attività quotidiane,
l'inabilità al lavoro si concentra sulla capacità di svolgere un'attività lavorativa sì che
l'invalidità civile al 100% non implica necessariamente anche l'inabilità al lavoro.
Infatti, per inabilità al lavoro si intende una condizione che impedisce a un individuo di
svolgere, in maniera assoluta e permanente, qualsiasi attività lavorativa, sia essa la sua
professione abituale o qualsiasi altra mansione compatibile con le sue capacità residue.
Ferma detta distinzione, è evidente che il conseguimento (quando?) comunque del diploma
di perito agrario è inidoneo a dimostrare di potere in concreto - alla data del decesso del
genitore (2014, all'età di 42 anni) - svolgere un possibile impiego "delle eventuali energie
lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in
modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento
per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di
svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di
guadagno non simbolico".
La stessa condizione di disoccupato da oltre 5 anni senza ottenere neppure una giornata di
lavoro quale appartenente alle categorie protette depone nel senso dell'assenza di alcuna
residua capacità lavorativa, mentre la verifica dei brevi periodi lavorativi svolti in
precedenza mostra la comunque inidonea capacità del diploma conseguito a garantire al P.
una possibile fonte di guadagno non simbolico.
Deve, dunque, disattendersi la richiesta di rinnovo della ctu atteso che le considerazioni
espresse dal consulente di parte appellata benché abbiano indotto il ctu a modificare le
conclusioni della propria relazione, sono invero inconferenti al tema di indagine conferito
dal Tribunale al proprio consulente: per tale ragione va condivisa la valutazione cui il ctu è
giunto in fase di stesura della bozza apparendo quest'ultima conforme alla richiamata
giurisprudenza della Cassazione oltre che alla concreta situazione dell'appellante.
Considerato che non è condivisibile il giudizio cui è pervenuto il Tribunale, mentre non
sono condivisibili le conclusioni formulate dall'appellante con riguardo al requisito della
vivenza a carico ricorrono i presupposti per compensare le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da G.M.P. avverso la sentenza n. 179/2022 pronunciata dal
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' Inps, in persona del legale
rappresentante
spese compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1,
comma 17, della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 D.P.R. n.
115 del 2002, se dovuto.
Giorni 5 per la motivazione
Conclusione
Così deciso in Sassari, il 26 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2025. 06-12-2025 20:57
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