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Sentenza

MANTENIMENTO – Pensione di invalidità del figlio e obblighi di mantenimento

(Cc articoli 147, 337-ter e 337-septies)
MANTENIMENTO – Pensione di invalidità del figlio e obblighi di mantenimento (Cc articoli 147, 337-ter e 337-septies)

La percezione, da parte del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, di una pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento non esclude né riduce l’obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio stesso. Tali provvidenze hanno natura meramente assistenziale e non sostituiscono il dovere genitoriale di mantenimento, che trova fondamento negli articolo t. 147 e 337-ter c.c.. Ai sensi dell’articolo 337 septies, comma 2, c.c., ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minorenni, con conseguente permanenza dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età. Le provvidenze economiche riconosciute dallo Stato in favore dei soggetti invalidi (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento) sono destinate a compensare la condizione di svantaggio della persona e non a sollevare i genitori dagli obblighi di mantenimento, cura, educazione e istruzione del figlio disabile. Lo Stato interviene per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, ma non si sostituisce ai doveri di solidarietà familiare. Lo svolgimento da parte del figlio portatore di handicap di stage o lavori con compensi simbolici e di carattere transitorio non rileva ai fini della cessazione o riduzione dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.

    Corte d’Appello Bologna, Sez. I, sentenza 16 giugno 2025 n. 1065 – Pres. Allegra, Cons. Rel. Rossino
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra - Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere Relatore
dott. Luisa Poppi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 843/2024 R. G., promosso da S.B. nata a F.
(M.) il (...) (CF (...)) ivi residente via C.P. 14, con il patrocinio dell'avv…...
APPELLANTE
contro
V.M. nato a S. (M.) il (...) (CF (...)), residente in F. via G.N. 93, con il patrocinio dell'avv…..
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del
Tribunale di Reggio Modena.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 8 maggio
2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1-Con ricorso depositato il 24 agosto 2023, V.M. ha domandato, nei confronti di S.B., la
modifica delle condizioni del divorzio relativamente al mantenimento della prole,
esponendo:
-che il matrimonio era stato celebrato il 24 maggio 1998 ed erano nati tre figli: D. ((...)), J.
((...)), M. ((...));
-che la sentenza di divorzio congiunto n. …./2020 del 19/11/2020 del Tribunale Modena
prevedeva l'affido condiviso del figlio minorenne M.; il pagamento, a carico del padre, a
titolo di contributo per il mantenimento dei figli di Euro 270,00 per D., di Euro 270,00 per J.
e di Euro 250,00 per M. (totale Euro 790,00); la percezione degli assegni familiari relativi a
M. da parte della madre;
-che esso ricorrente aveva dovuto ridurre gli straordinari per motivi di salute ed era, quindi,
diminuito il suo stipendio;
-che i figli maggiorenni D. e J. svolgevano lavori saltuari e che J. era anche titolare di una
pensione di invalidità di circa 600,00 Euro mensili;
-che, dopo la separazione, aveva dovuto comprare casa e poi aveva dovuto rinegoziare il
mutuo (euro 282,00) e fare altri finanziamenti (euro 195,00 + 98,00).
Il V. ha, quindi, chiesto la riduzione dei contributi, ad Euro 200,00 per D., ad Euro 200,00 per
M. e ad Euro 100,00 per J. (vale a dire a complessivi Euro 500,00).
Si è costituita la convenuta S.B., chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.813/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024, a parziale
modifica delle condizioni di divorzio e con decorrenza dalla sentenza stessa, ha stabilito che
V.M. versasse a S.B., a titolo di contributo ordinario per il mantenimento dei figli, la somma
di 250,00 Euro per il minorenne M., quella di 200,00 Euro per il maggiorenne D. e quella di
100,00 Euro per il maggiorenne J., importi tutti annualmente rivalutabili sulla base
dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25 settembre
2019, da intendersi integralmente richiamato; ha dichiarato interamente compensate, tra le
parti, le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che doveva verificarsi se, sul piano oggettivo, si fossero verificati mutamenti rilevanti della
situazione di fatto considerata dalle parti, con successivo controllo del giudice, trattandosi
di divorzio congiunto;
-che la giurisprudenza era, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza
dei giustificati motivi, implicava l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute
successivamente al divorzio;
-che in tanto era possibile provvedere a detta revisione in aumento od in diminuzione in
quanto fossero, successivamente al divorzio, mutate le condizioni economico-patrimoniali
dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del
tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle
circostanze significative già a suo tempo considerate dalle parti, con successivo controllo del
giudice in caso di divorzio congiunto (da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2022, n.
12318 in materia di revisione di assegno divorzile);
-che, quanto ai figli maggiorenni, doveva ricordarsi che l'art. 337 septies, primo comma, c.c.,
che disciplinava la fattispecie di riferimento, stabiliva, come noto, che "Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all'avente diritto";
-che la Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) aveva analiticamente ricostruito
l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e
quindi i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discuteva;
-che, secondo la Suprema Corte, in generale, "ormai è acquisita la funzione educativa del
mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro,
dei doveri gravanti sui figli adulti";
-che, in particolare, il principio di autoresponsabilità, cardine attorno a cui ruotava la
decisione, imponeva che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo, se
intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricercasse comunque un'occupazione,
anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi o, se intenzionato a proseguire
gli studi, li portasse a termine con impegno "mediante la tempestività e l'adeguatezza dei
voti conseguiti negli esami del corso intrapreso";
-che, quanto all'onere della prova, la decisione in esame aveva precisato: "L'obbligo di
mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo
sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini
dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - madi
avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e
di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della
raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi
abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la
maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova
delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore … in generale, la prova
sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente
maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più
gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il , in
ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel
momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente
qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa";
-che la Corte di cassazione, nella pronuncia sopra citata, aveva chiarito che "trascorso un
lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente
dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo
il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore,
laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un
qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo
per inserirsi nel mondo del lavoro";
-che alla luce di tali principi doveva essere analizzata la situazione in esame;
-che alcuni dei fatti allegati dal ricorrente erano antecedenti alla pronuncia di divorzio e non
potevano pertanto essere esaminanti;
-che era provata una riduzione successiva della retribuzione del V., anche se in misura
inferiore a quella allegata;
-che risultava, in particolare, che, a seguito di un cambio di mansioni per motivi di salute,
la retribuzione del V. si era ridotta in media da 1.700,00 a 1.500,00 Euro mensili;
-che la retribuzione di S.B. era di Euro 1.300,00, somma alla quale doveva aggiungersi quella
di Euro 300,00 per le provvidenze per il figlio minorenne M.;
che era emerso che dal 1dicembre 2022 il figlio maggiorenne J. riceveva come invalido totale
la somma mensile di Euro 650,00 circa (v. liquidazione INPS - doc. senza numero) ed aveva
svolto stage e lavori con retribuzioni simboliche (euro 100,00 al mese);
-che l'altro figlio maggiorenne D., invalido al 46%, aveva svolto lavori saltuari e da ultimo
da ottobre 2023 a marzo 2024 un tirocinio presso il Conad con compenso mensile di Euro
200,00;
-che il figlio minorenne M., pure lui affetto da handicap, frequentava le scuole superiori, ed
aveva un insegnante di sostegno ed un educatore;
-che per M. non vi era stata alcuna modifica della situazione;
-che, sulla base di tali elementi, doveva affermarsi la parziale fondatezza della domanda del
ricorrente di riduzione del contributo per i figli, che poteva essere disposta da complessivi
Euro 790,00 ad Euro 550,00;
-che tale somma doveva essere ripartita, in considerazione della diversa situazione dei figli
(euro 250,00 per il minorenne M., di fatto ridotta rispetto all'importo aggiornato del
contributo concordato in sede di divorzio; Euro 200,00 per il maggiorenne D. con invalidità
del 46% e capacità di lavoro e di reddito limitata; Euro 100,00 per il maggiorenne J. invalido
al 100% che percepiva dall'INPS la somma mensile di Euro 650,00);
-che l'esito complessivo del giudizio consentiva di compensare tra le parti le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello S.B., contestando l'esistenza di fatti
sopravvenuti rilevanti sia con riferimento alle condizioni economiche del V. che in relazione
ai due figli maggiorenni D. e J..
Si è costituito in giudizio V.M. e ha resistito all'appello, invocandone il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025.
3- L'appello di S.B. è fondato e merita integrale accoglimento.
Ha errato, intanto, il primo Giudicante a conferire rilevanza alla circostanza della riduzione
del reddito mensile di V.M. da 1.700,00 Euro a 1.500,00 Euro, sul presupposto che tale
riduzione sia dipesa da cambio di mansioni lavorative, conseguente a ragioni di salute.
Ebbene, la documentazione medica prodotta dall'appellato non fornisce prova della
inabilità alle mansioni in precedenza esercitate e, quindi, della non imputabilità all'appellato
della registrata flessione reddituale.
D'altra parte, il licenziamento del V., intervenuto nel corso del presente giudizio di appello,
risulta ininfluente, trattandosi di licenziamento disciplinare e, perciò, ascrivibile a condotte
dall'appellato integranti violazione dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro.
4-La sentenza impugnata non risulta, poi, condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto
rilevanza, ai fini della decisione sulla istanza di modifica delle condizioni di divorzio
avanzata da V.M., alla percezione, da parte del figlio maggiorenne J. (età 23 anni compiuti),
invalido al 100%, di prestazione INPS, conseguente a tale invalidità, di 650,00 Euro mensili.
La circostanza che J. benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di
invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto
del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in
proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione
domestica e di cura, educazione e istruzione del figlio, tenuto conto della finalità meramente
assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento
da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147 e 337-ter c.c. (vedi Cass. Civ. Sez.
I Ord.19 aprile 2023 n.10423).
Con le provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali,
ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il
caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale,
che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore
dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona.
Preme, del resto, sottolineare che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 337 septies comma
2 c.c. , ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei figli minorenni.
5- Non rilevano, poi, gli stage e i lavori svolti da J. e D. (quest'ultimo invalido al 46%), in
ragione del carattere transitorio e simbolico del compenso percepito.
6- In definitiva, in accoglimento dell'appello di S.B. e in riforma della impugnata sentenza,
deve essere disattesa la domanda di V.M. di modifica delle condizioni di divorzio.
7-La riforma della impugnata sentenza impone di provvedere sulle spese di entrambi i
gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
V.M. deve essere, pertanto, condannato a rimborsare a S.B. le spese di entrambi i gradi.
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo al
valore della causa e alla modesta difficoltà della controversia, nella misura minima di
seguito indicata:
primo grado 852,00 Euro (213,00 Euro per la fase di studio, 213,00 Euro per la fase
introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale); appello 962,00 Euro (268,00 Euro per la
fase introduttiva e 426,00 Euro per la fase decisionale).
A S.B. spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi
liquidati.
All'appellante è, ancora, dovuta, per rimborso di spese vive relative al giudizio di
impugnazione, l'ulteriore somma di 147,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-In riforma della sentenza n.83/2024 del 20 marzo-26 aprile 2024 del Tribunale di Modena,
rigetta la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da V.M.;
II- Condanna il V. a rimborsare a S.B. le spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo
grado, in 852,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 147,00 Euro per
spese vive e 962,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Conclusione
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 maggio
2025.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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