Separazione. Opposizione a precetto e fatti sopravvenuti
(Cc, articolo 157; Cpc, articolo 710; articolo 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898)
Tribunale Salerno, Sez. III, sentenza, 3 maggio 2025 n. 1931 - Giudice Pecoraro
TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. …/2022, promossa da:
P1 (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. …(C.F. (...)), elettivamente domiciliato presso lo studio
del difensore in Salerno alla Via …
attore-opponente
contro
C1 (C.F. (...) , rappresentata e difesa dagli Avv.ti …(C.F. (...)) e …(C.F. (...)) tutti elettivamente
domiciliati in Battipaglia (SA), alla Via…,
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 23.11.2022, P1 introduceva il presente
giudizio, elevando opposizione all'atto di precetto (dell'importo di Euro 10.228,30, di cui curo
9.900,00 per capitale) notificatogli in data 08.11.2022, dalla ex coniuge C1 onde ottenere il pagamento
dei ratei per mantenimento della prole non percepiti nel periodo ricompreso tra il maggio 2019 ed il
dicembre 2021, nonché per il mese di giugno 2022, nella misura rivista nell'accordo di modifica delle
condizioni di separazione, omologato in data 16.04.2019 e reso esecutivo il 28.09.2022. Deduceva
l'opponente l'infondatezza della domanda avversaria, avendo sempre provveduto al sostentamento
dei propri figli, nonostante la instabilità economica che lo aveva portato a condividere la casa
coniugale nei primi mesi di separazione; soggiungeva che anche il periodo pandemico e la perdita
del lavoro non gli avevano impedito di contribuire ai bisogni della prole, sia pure nella ridotta
misura a lui possibile. Eccepiva, inoltre, la nullità del precetto per la mancata allegazione della
documentazione comprovante il credito ivi portato, istando, su tali basi, per la sospensione
dell'esecutività dell'atto gravato. Concludeva, quindi, per declaratoria di nullità, inesistenza e/o
insussistenza e infondatezza delle ragioni di credito avanzate da C1 vinte le spese secondo i
parametri previsti per il gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta ammissione dell'attore con
Delib. del locale C.O.A. n. 5707 del 2024.
1.2 Si costituiva in giudizio C1 concludendo segnatamente: In merito alla richiesta di sospensione,
rigettare la stessa poiché non risalta provato sia il fumus che periculum in mora; B) Nel merito,
rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze in
favore dei sottoscritti avvocati antistatali". Rappresentava l'opposta che non vi era mai stata la
convivenza continua riferita dalla controparte e che quest'ultima non aveva mai corrisposto alcunché
a titolo di mantenimento per il periodo richiesto in pagamento.
Proseguiva, evidenziando che proprio le difficoltà economiche lamentate dal predetto avevano
portato alla revisione delle condizioni di separazione e della contribuzione dovuta, la quale peraltro,
in sede di divorzio, aveva subito l'aumento in Euro 400,00 mensili. Soggiungeva che le somme
richieste non inerissero a spese straordinarie, con la conseguenza che non fosse doveroso allegare al
precetto i giustificativi di spesa.
1.3 Sommariamente delibata e rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 6.09.2023 resa dal
giudice precedentemente titolare del ruolo istruttorio, la causa proseguiva con il deposito e lo
scambio di memorie ex art. 183 VI co c.p.c. Avvalendosi di esse, le parti depositavano estratti conto
bancari a supporto delle rispettive deduzioni circa gli intervenuti pagamenti nel periodo
controverso. 11 G.L, con ordinanza in data 24.04.2024, ritenuta comprovata la corresponsione di
alcuni ratei di mantenimento di cui al precetto opposto, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo
esecutivo (decreto n. 3016/19 del 17.4.2019) per la somma eccedente l'importo di Euro 6.132,50, ed
ammetteva la richiesta prova testimoniale sui capitoli di prova indicati da parte attorea in sede di
seconda memoria integrativa - limitando l'escussione all'unico teste presente, T1 Sciogliendo la
riserva assunta il G.I., con ordinanza del 10.07.2024, dichiarava parte attorca decaduta dall'ulteriore
escussione testimoniale dei testi T2 e T3 . Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza del 10.07.2024
avanzata da parte opponente, alla successiva udienza avveniva l'escussione della teste indicata da
parte opposta, T4 che si concludeva con rinvio per precisazione conclusioni, all'udienza del
16.04.2025, celebratasi ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza.
2. Tanto esposto in punto di fatto, in primo luogo, va considerato che la presente controversia si
inserisce nel contesto della crisi dei rapporti coniugali e assume connotati specifici in ragione
dell'esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori pendenti tra le parti all'epoca della separazione
consensuale. Tuttavia, la definizione di pattuizioni liberamente concordate tra gli ex coniugi,
destinate ad incidere in parte sulle modalità di attuazione degli obblighi assunti in sede di
separazione, in parte sull'ammontare del contributo mensilmente dovuto dal coniuge opponente,
ancorché giustificati da sopravvenuti mutamenti nelle rispettive posizioni giuridico - fattuali dei
contendenti, non appare idonea a mutare il tradizionale assetto normativo e gli approdi
interpretativi caratterizzanti la fattispecie, per sua natura intrisa di interessi di carattere
indisponibile.
Con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione, dei decreti
di omologazione della separazione consensuale e delle sentenze di divorzio, la giurisprudenza di
legittimità ha precisato che "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato
pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione,
possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono
dedursi fatti sopravventi da farsi valere con procedimento di modifica delle condizioni di
separazione di cui all'art. 710" (cfr. Cass. n. 13872/2001); ed ancora (con riferimento all'assegno
divorzile ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole), "sebbene la sentenza di divorzio, in
relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato rebus sic
stantibus., tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi non è di per sé idonea ad incidere, direttamente
ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne
automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti
siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e successive modifiche, dal giudice
da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione,
ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. È stato, infatti, ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità che "il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire
l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura,
nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua
soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto
dall'art. 155 ultimo coma c.c. (ante riforma D.Lgs. n. 154 del 2013), è regolato processualmente
dall'art. 710 c.p.c. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti
per far valere i mutati presupposti" (cfr. Cass. n. 13872/2001).
Da tanto consegue che l'ex coniuge - tenuto in forza di omologa della separazione o di sentenza di
divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno di mantenimento - che abbia ricevuto la
notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante da uno dei menzionati
titoli, non può - in assenza di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, citato art. 9, delle disposizioni
concernenti la misura dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del
fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta
nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che
il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente L. n. 898 del 1970,
ex art. 9 (cfr. Cass. n. 17618/2013, Cass. n. 17793/2005).
Tali considerazioni precludono, in sintesi, in questa sede, la possibilità di tener conto delle difficoltà
lamentate dall'opponente.
Ciò posto, si osserva che per il periodo per cui vi è stata intimazione, P1 era tenuto al versamento di
Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, a nulla rilevando la riferita coabitazione
tra gli ex coniugi in giudizio per parte del periodo precettato, che l'opponente ha inteso dimostrare
attraverso le domandate escussioni testimoniali. A tal proposito, è bene evidenziare che, mentre la
teste di parte opponente T1 - all'audizione tenutasi in data 10.07.2024 - confermava la rappresentata
convivenza (testualmente dichiarando di essere "a conoscenza dei fatti poiché, dalla mia abitazione
vedo l'appartamento sito in (...), via (...), 5, e pertanto vedevo il P1 all'interno dell'abitazione in ogni
fascia oraria, in particolare lo vedevo rientrare intorno alle ore 14:00 ovvero 15:00 del pomeriggio, e
lo vedeva alimentare il cane"), la teste T4 successivamente escussa a prova contraria rispetto ai
capitoli di prova formulati da parte opponente all'udienza del 16.10.2024, la smentiva, pur asserendo
di essere "frequentatrice abituale della casa della Sig.ra C1 (testualmente dichiarando: "e in tali
occasioni, dall'anno 2019 all'anno 2021, non ho mai risto in casa il sig. P1 L'ho visto solo in talune
occasioni che andava ad andare da mangiare ai cani, che teneva in un giardino posto ricino
l'abitazione").
Conseguentemente, richiamati gli esiti della istruttoria orale compiuta, detta coabitazione risulta non
emersa con verosimiglianza ed alla stessa non possono ricollegarsi conseguenze processuali.
Peraltro, a fini di completezza, mette conto osservare che la separazione spieghi pienamente tra le
parti i suoi effetti anche in caso di coabitazione della ex casa coniugale da parte degli ex coniugi (che
può avvenire per svariate motivazioni), i quali possono venir meno, secondo quanto dispone l'art.
157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione (qui pacificamente non intervenuta) o di un
comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena
riconciliazione tra le parti di causa, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa
di relazioni reciproche oggettivamente rilevatiti, che si siano concretizzate in un comportamento
inequivoco (cfr. Cass.. 11636/2020). A tanto discende che, in ogni caso, gli effetti della separazione
non avrebbero potuto ritenersi annullati dalla mera circostanza che uno dei coniugi non avesse
rilasciato la casa familiare e che l'altro coniuge, a sua volta, lo avesse tollerato.
Proseguendo nella indagine, si rammenta che l'art. 480 c.p.c. definisca il precetto come "l'intimazione
di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo", con la previsione, poi, di un termine per
l'adempimento, decorso il quale può avere inizio l'esecuzione forzata. L'adempimento, in
particolare, è considerato quale mezzo normale di estinzione dell'obbligazione, essendo l'atto con
cui il debitore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta, si "libera" dal vincolo debitorio e
soddisfa l'interesse del creditore. Dal punto di vista etimologico, l'adempimento, in via
generalissima e preliminare, consiste nel "tenere una condotta corrispondente a quella imposta";
sotto il profilo sistematico, invece, la dottrina richiama "a contrariis" l'articolo 1218: si osserva, infatti,
che se il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, sarà, al
contrario, adempiente quando esegue la prestazione in modo esatto.
Fatte tali ineludibili premesse e rapportandole al caso in esame, si rileva che il decreto n. 3016/2019,
che ha modificato le condizioni statuite nel decreto di omologa di separazione del 19.02.2013 - resi
entrambi da questo Tribunale -, costituisca il titolo esecutivo che ingloba l'obbligo dell'opponente di
mantenimento della prole, sicché risulta sufficiente la pedissequa notifica dello stesso unitamente al
precetto, ai fini della validità di quest'ultimo, senza che sia necessaria ulteriore allegazione o riprova
delle ragioni delle ragioni creditizie.
Ancora, si precisa che non possa sussistere adempimento laddove ci si discosti dalle previsioni
portate dal titolo che ne prevede termini e modalità: l'adempimento (per dirsi tale) dovrà, dunque,
essere conforme al dettame del titolo, che individua l'obbligato ed il beneficiario/a.
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha sostenuto, in buona sostanza, di aver sempre provveduto al
sostentamento dei propri figli, nonostante la propria instabilità economica, ed, a riprova di tanto, ha
versato in atti estratti conto bancari, da cui si evince che, nel periodo intercorrente tra il 20.06.2019
ed il 09.03.2020 (dunque parte di quello in esame), sono stati effettuati dal proprio conto a quello di
C1 , bonifici con causale "figli" di importo o pari a quello del disposto assegno (e ci si riferisce alle
disposizioni di Euro 302,25 del 20.06.2019, 10.07.2019, 07.10.2019, 08.11.2019), o maggiore (nella
specie bonifici per Euro 402,50 del 07.08.2019, 13.09.2019, 05.12.2019, 02.01 e 23.01.2020, 14.02.2020 e
09.03.2020) e, solo in un caso, di importo inferiore (Euro 202,50 del 16.01.2019); di contro, parte
opposta ha sostenuto che detti pagamenti fossero destinati alla soddisfazioni dei ratei del mutuo
stipulato per l'acquisto della casa "considerata lascito per i figli" (di qui la causale "figli") e che avesse,
all'uopo, retrocesso in contanti l'esubero percepito rispetto al dovuto.
Ebbene, stando a quanto versato al fascicolo processuale dalla istanza, non emerge in atti l'esistenza
del finanziamento citato, né la sussistenza di accordo di eventuale ripartizione tra le parti delle spese
del medesimo o, ancora, che la casa coniugale abbia avuto la riferita destinazione (con
documentazione, in altri termini, comprovante la titolarità di usufrutto dei coniugi di essa e di nuda
proprietà della prole); parimenti non sono state allegate quietanze di pagamenti in danaro, che
ineriscano ad eventuali ripetizioni (cfr. pag. 2 memoria in atti l'08.01.2024), restando tutto, dunque,
mera prospettazione di parte opposta.
Di contro, i bonifici in esame (non contestati dalla controparte se non in punto di causale) possono,
con verosimiglianza, ricondursi all'obbligo consacrato nel titolo sotteso al precetto opposto. Non
ricoprendo gli stessi l'intero periodo per cui è causa, ma arrestandosi al marzo 2020, va affermata la
consequenziale debenza dei ratei residui per i quali vi è stata intimazione e, segnatamente, eli quelli
dovuti per la prole a far data dall'aprile 2020 e sino al dicembre 2021, nonché per giugno 2022.
Ne consegue che il credito azionato dalla parte opposta in precetto vada riveduto, avuto riguardo
all'importo totale dei versamenti innanzi analiticamente riportati (pari ad Euro. 4.228,00), da
scomputarsi dalla somma intimata per capitale (Euro. 9.900,00), per la quale vi è stato l'opposto
precetto. Tanto è possibile in quanto il precetto non è nullo laddove il creditore intimi il pagamento
di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore: l'eccessività della somma
portata nel precetto, in particolare, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o
inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di
opposizione del debitore (per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515), dandosi soltanto luogo alla
riduzione della somma domandata (così Cass. 8939/2013).
A tanto consegue la parziale fondatezza della opposizione spiegata da P1 , laddove ha dedotto
l'erroneità per l'importo eccedente euro Euro. 5.672,00 della intimazione di pagamento, la quale resta
valida ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica.
In punto, poi, di spese del presente giudizio, l'accoglimento dell'opposizione solo nei limiti di quanto
si è esposto e la conseguente reciproca soccombenza, ne giustifica la integrale compensazione tra le
parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G.
9980/2022, promossa da P1 contro C1 , definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da P1 e, per l'effetto, accerta la validità del precetto
opposto per la somma non eccedente Euro. 5.672,00 per sorta capitale, sulla quale andranno
computati gli interessi legali dalla data di notifica e sino al saldo, nonché spese ed onorari;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Salerno, il 3 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2025. 01-06-2025 18:35
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