Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

SEPARAZIONE – Addebito della separazione per episodi di sexting con l’amante 

(Cc articoli 143, 156, 337 e 337-octies)
SEPARAZIONE – Addebito della separazione per episodi di sexting con l’amante (Cc articoli 143, 156, 337 e 337-octies)

La tolleranza dell’altro coniuge rispetto a una relazione adulterina non è sufficiente a escludere l’addebito; occorre valutare la successiva evoluzione del rapporto e le eventuali nuove violazioni. La dichiarazione di addebito preclude la possibilità di ottenere il contributo al mantenimento, salvo il diritto agli alimenti ove ne ricorrano i presupposti. Il “sexting” viene quindi considerato, nel contesto della causa, una condotta extraconiugale che ha avuto rilevanza ai fini dell’addebito della separazione, in quanto ha contribuito a rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. Il Tribunale di Foggia aveva accolto la richiesta di addebito, ritenendo che la moglie avesse effettivamente avuto una relazione extraconiugale, mai contestata, culminata anche in episodi di “sexting” con il presunto amante. Questi comportamenti sono stati considerati violazione del dovere di fedeltà e causa della crisi coniugale. Il Tribunale ha quindi dichiarato la separazione con addebito esclusivo alla moglie, affidato i figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, disposto il mantenimento dei figli a carico del marito, ma ha revocato l’assegno di mantenimento per la moglie la quale ha fatto appello, sostenendo che la crisi fosse preesistente e che il marito avesse “perdonato” la relazione, ma la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale.

    Corte d’Appello Bari, sezione I, sentenza 8 ottobre 2025 n. 1402 – Presidente: Mitola, Giudice relatore ed estensore: Caliandro
CORTE DI APPELLO DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
Dott Gaetano Labianca - Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro - Giudice Ausiliario rel./est.
ha pronunciato nel giudizio di appello iscritto al n…. /2023 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza n. …/2023 emessa dal Tribunale di Foggia- Prima Sezione Civile-
nel giudizio civile iscritto al n. …/2019, promosso da
P1 (c.f. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. …
APPELLANTE
contro
C1 (c.f. (...), rappresentato e difeso dall'avv. …
APPELLATO
Svolgimento del processo
I - Con ricorso del 12.11.2019 P1 esponendo di aver contratto in data 15.09.2009 matrimonio
concordatario con C1 e che dall'unione nascevano due figli, X1 (nato il (...) e X2 (nato il (...)), chiudeva
al Tribunale di Foggia pronunciarsi la separazione dei coniugi; affidare i figli X1 e X2 ad entrambi i
genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre; assegnare la casa coniugale
a P1 che continuerà a viverci insieme ai figli; disporre a carico del coniuge, C1 l'obbligo di
corrispondere un assegno mensile di Euro.700,00, a titolo di concorso al mantenimento di entrambi
i figli minori ed un assegno mensile di Euro.300,00 per il suo mantenimento, o nella diversa misura
ritenuta di giustizia, con spese di lite a carico del coniuge.
2 - Si costituiva in giudizio C1 il quale, non opponendosi alla domanda dichiarativa di separazione,
contestava le avverse richieste e chiedeva l'addebito esclusivo della separazione a carico di P1 , con
ulteriore condanna della stessa ex art. 2059 ex., stante le evidenti condotte contrarie al matrimonio
che sarebbero state ulteriormente evidenziate e provate, nonché disposizioni in merito al
l'affidamento dei figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore
antistatario, ovvero con compensazione delle spese.
3 . Assunti con ordinanza del 21.02.2020 i provvedimenti temporanei ed urgenti e rigettate le
richieste di ammissione dei mezzi istruttori, con sentenza n…. /2023 il Tribunale di Foggia dichiarava
la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclusivamente a P1 affidava i figli minori
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava gli incontri padre-
figli nei termini di cui in parte motiva; autorizzava ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della
responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
poneva a carico di C1 l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a P1 a
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro.700,00 (Euro. 350,00
per ciascuno figlio), somma annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT
delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal
maggio 2024; poneva a carico di C1 l'obbligo di contribuire nella misura del 70 % alle spese
straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, cosi come individuate nel protocollo del 18.3.2016,
intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; autorizzava
P1 a percepire l'A.U.U. nella misura del 100%; revocava l'assegno di mantenimento in favore di P1
assegnava la casa coniugale a P1 per abitarla unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via
prevalente; dichiarava inammissibile ogni altra domanda proposta; ammoniva P1 a tenere un
contegno volto a favorire i rapporti padre-figli; ammoniva C1 al rispetto del calendario di incontri
previsto in motivazione; informava le parli della loro facoltà di intraprendere un percorso di
mediazione familiare presso i centri autorizzati presenti sul territorio nell'interesse morale e
materiale dei figli minori, ai sensi dell'art. 337, octies, c. 2, cod. civ.; compensava le spese di lite;
ordinava la trasmissione della sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, al Giudice
Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art. 337 c.c. ed ai Servizi Sociali del Comune di Foggia per
il monitoraggio del nucleo familiare; ordinava la trasmissione della sentenza in copia autentica a
cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia per l'annotazione di cui
all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 457, p. II,
s. A, anno 2009).
5. Avverso la sentenza P1 ha proposto appello, censurando la sentenza limitatamente
all'accoglimento della domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla ricorrente ed al
mancato riconoscimento del l'assegno muliebre.
A sostegno del gravame ha dedotto l'erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale, sostenendo
che la presunta relazione extraconiugale non sarebbe stata la causa della crisi coniugale, in quanto il
marito con il suo comportamento avrebbe di fatto perdonato e tollerato le sue condotte. Ha altresì
evidenziato come la crisi coniugale tosse preesistente ed imputabile anche al disinteresse del marito
verso un percorso di mediazione familiare. Di conseguenza, ha chiesto dichiarare il difetto di prova
del nesso causale tra l'asserita relazione extraconiugale della P1 e il fallimento della convivenza dei
coniugi e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare la pronuncia di addebito della
separazione, e dichiarare il diritto dell'appellante all'assegno di mantenimento mensile per l'importo
di Euro. 300,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia
da porre a carico di C1 in considerazione della situazione reddituale dei coniugi cosi come risultante
dall'istruttoria svolta in primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
6.- L'appello c stato contrastato da C1 il quale ha contestato integralmente i motivi di appello,
ribadendo che la relazione extraconiugale della moglie, mai dalla stessa contestata nel giudizio
innanzi al Tribunale, è stata l'unica causa della rottura dell'unità matrimoniale e che i suoi tentativi
di tolleranza erano volti esclusivamente a proteggere i figli minori. Ha inoltre contestato la richiesta
di assegno muliebre, sia per la sussistenza dell'addebito, sia per l'assenza di disparità economica tra
i coniugi, asserendo che la P1 percepirebbe redditi non dichiarati. Ha, pertanto, concluso chiedendo
il rigetto dell'appello e la conferma delle statuizioni del Tribunale, con vittoria di spese e compensi
in favore del difensore.
7 .- Il PG non ha formulato alcun parere in ordine all'impugnazione proposta avverso la sentenza
del Tribunale civile di Foggia, trattandosi di questioni relative ai solo coniugi e che non attengono a
figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
8-, All'udienza collegiale, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata
per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori ai quali sono stati assegnati i termini di 60
giorni per deposito di note e 20 giorni per repliche.
Motivi della decisione
9.- Il primo motivo di gravame è infondato.
Premesso che l'impugnato riconoscimento della pronuncia di addebito della separazione ha
carattere accessorio rispetto alla domanda di separazione , esso deve essere attentamente valutato
alla luce dei principi della Suprema Corte di Cassazione che , al fine di addivenire ad una pronuncia
di addebito della separazione, richiede che si accerti non solo la violazione dei doveri inerenti il
matrimonio, ma anche che si comparino le condotte dei coniugi , cioè il loro complessivo
comportamento nello svolgimento del rapporto coniugale al line di verificare quale di queste abbia
avuto efficacia causale della separazione, ovvero quale incidenza dette condotte abbiano potuto
avere nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. civ. Sez. I n.
27730/2013; Cass. civ. sez. I n.4540/2011).
Inoltre, deve ricordarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale grava sulla parte
che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia
causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza , mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi
matrimoniale (Cass. n. 3923 del 19.02.2018 e Cass. n. 16169 del 2023).
A questi principi richiamati si è uniformato il Tribunale che con motivazione condivisibile ha
correttamente riconosciuto l'addebito della separazione a P1 per sussistenza di condotte inquadrabili
nel novero di quelle indicate dall'art. 143 cod. civ., non avendo la P1 mai contestato nel corso del
giudizio di primo grado, la circostanza di aver intrattenuto una relazione extraconiugale a partire
dai mesi di gennaio/febbraio 2019, né gli episodi specifici narrati dal C1 , culminati con la scoperta
in data 29.09,2019 di un'attività di "sexting** con il presunto amante, fatti questi che sono stati ritenuti
dal Tribunale , ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifici e non bisognosi di prova.
Tali comportamenti, non contestati, costituiscono violazione del dovere di fedeltà e sono idonei a
determinare l'addebito della separazione, non avendo il coniuge cui sono imputabili dimostrato
l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale né ha dimostrato
rigorosamente la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, che deve invece
presumersi.
Sul punto si osserva che mentre i comportamenti fedifraghi posti in atto dalla P1 ad iniziare dai mesi
di gennaio/febbraio 2019, periodo durante il quale intraprendeva il rapporto extraconiugale con tale
sig. X3 , per poi proseguirlo anche nei mesi successivi sino a sfociare negli ultimi episodi del 07
agosto 2019 e del 29.09.2019, non sono stati mai contestati dall'appellante e quindi sono da ritenersi
ammessi senza necessità di prova, al contrario la P1 non è stata in grado di dimostrare rigorosamente
la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà , di fatto ammessa, e la crisi coniugale. La giurisprudenza
di legittimità è costante nell'affermare che l'infedeltà coniugale, rappresentando una violazione
particolarmente grave, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito, a meno che il coniuge che l'ha
commessa non dimostri rigorosamente la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in
un contesto di convivenza meramente formale. Pertanto, risultando provata l'infedeltà da parte della
P1 gravava quindi sulla stessa l'onere di provare che la crisi matrimoniale fosse anteriore e la
convivenza fosse già intollerabile per altre ragioni.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova in tal senso, né il riferimento al rifiuto
del marito di intraprendere un percorso di mediazione familiare di sostegno alla genitorialità, può
ritenersi elemento di prova su una pregressa convivenza matrimoniale già intollerabile, in quanto
oltre ad essere una circostanza successiva all'insorgere della crisi conclamata, riferendosi le relazioni
richiamate da parte appellante dei Servizi Sociali del Comune di Foggia a situazioni successive ( cfr.
relazioni del 10.10.2022- 06.07.2022 , 28.06.2021 e 07.08.2020), è un elemento che denota Falla
conflittualità tra le parti, ma non dimostra che il matrimonio fosse già irrimediabilmente fallito prima
e a prescindere dalla relazione extraconiugale della moglie. Anzi, la vicinanza temporale tra la
scoperta dell'ultimo episodio di infedeltà (settembre 2019) e l'instaurazione del giudizio di
separazione (novembre 2019) costituisce un forte elemento presuntivo a favore della sussistenza del
nesso causale Ira l'infedeltà e la crisi coniugale.
Peraltro, l'argomento centrale dedotto dall'appellante, secondo cui il marito avrebbe "perdonato"
l'infedeltà, interrompendo cosi il nesso causale, sebbene possa rilevare riguardo ai primi episodi di
infedeltà verificatisi nei mesi di gennaio/febbraio 2019, non rileva negli ultimi episodi verificatisi nel
mese di agosto 2019 ed il 29.09.2019 , quando il C1 scopriva la P1 intenta con il suo smartphone a
fare "sexting" con il suo amante, ritenendo che il comportamento non aggressivo e conciliativo del
C1 non possa essere interpretato quale perdono.
Né l'appellante può addurre che i comportamenti di tolleranza da parte del marito agli episodi di
infedeltà della moglie abbiano interrotto il nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale,
considerato che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da
parte dell'altro coniuge, in quanto "l'atteggiamento tollerabile tenuto da un coniuge nei confronti di
una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il
rigetto della domanda di addebito della separazione; occorre infatti prendere in esame la successiva
evoluzione del rapporto coniugale , ed in particolare accertare se si siano verificate successive
violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata , in caso di nuove
ed ulteriori infedeltà. " (Cass. 25966 del 02.09.2022).
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della
statuizione sull'addebito della separazione in capo esclusivo alla P1
10.- Sul secondo motivo di appello si osserva che la conferma della pronuncia di addebito a carico
dell'appellante, rendono logicamente e giuridicamente improponibile la sua domanda di
mantenimento.
Ciò in osservanza dell'art. 156, primo comma, c.c., secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento
spetta unicamente al coniuge "cui non si addebitabile la separazione". La dichiarazione di addebito,
pertanto, preclude la possibilità di ottenere un contributo al mantenimento, essendo tale statuizione
incompatibile con il riconoscimento dei diritti patrimoniali conseguenti alla separazione (fatto salvo
il solo diritto agli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti, comunque, qui non dedotti).
L'appello va, dunque rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del procedimento soggiace al criterio della soccombenza. Ai lini
della loro liquidazione, può aversi riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a "complessità
bassa", attesa la semplicità delle questioni trattate, con l'applicazione dei parametri minimi,
eccettuando il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione.
In dipendenza del rigetto dell'appello è dovuto ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13
D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte,
1.-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2.-condanna l'appellante P1 al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore
dell'appellato C1 che vengono liquidate in complessive Euro 3.473,00, oltre Iva, Cap e rimborso
forfetario del 15%.
3.-stante il rigetto del gravame dichiara P1 tenuta a versare ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in
data 25 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza