Assegno di mantenimento figli e spese straordinarie
Nuove regole per le spese straordinarie dei figli dopo il divorzio. Il Tribunale di Milano, insieme alla Corte d’appello, all’Ordine degli avvocati e all’Osservatorio sulla giustizia civile, ha aggiornato, infatti, le linee guida sulle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori, maggiorenni non economicamente indipendenti e con disabilità, in caso di separazione e divorzio dei genitori.
L’obiettivo è semplificare la gestione economica tra genitori separati, garantendo al contempo maggiore tutela ai figli, certi che “la diffusione di una prassi condivisa – si legge nella premessa – possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare”.
Assegno di mantenimento figli e spese straordinarie
Le nuove linee guida partono dalla premessa che “le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di maggior interesse’, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori”.
Il mantenimento posto a carico di un genitore e a favore dell’altro è destinato a coprire quindi tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente, tra cui devono ritenersi incluse, ad esempio: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, condominio, ecc.), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Laddove, per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente “ottenere il consenso dell’altro ovvero il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico – specifica il documento - può essere onnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l’educazione, la crescita e la cura del figlio”. Rimane fermo che “in ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole”.
Quando serve l’accordo tra genitori separati
A questo punto le linee guida enucleano nel dettaglio, le spese straordinarie distinguendo tra quelle che richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece non lo richiedono. In ogni caso, si tratta di spese tutte “da documentare”.
Tra le prime, vi sono:
spese mediche come: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico; d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche:a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero per la frequentazione di istituti privati; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche:a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature; d) spese per attività ludiche e ricreative; f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patenti di guida; h) acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese per l’acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici.
Spese che non richiedono accordo
Tra le spese che invece non richiedono un accordo preventivo tra i genitori vi sono:
spese mediche:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private nei casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza; d) ticket sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
spese scolastiche:a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari; b) libri di testo;c) materiale di corredo scolastico; d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; i) mensa scolastica;
spese extrascolastiche:a) tempo prolungato, pre e doposcuola; b) centro ricreativo estivo; c) baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell’orario di lavoro dei genitori.
Semplificazioni per i figli con disabilità
La versione aggiornata delle linee guida 2025 prevede specifiche indicazioni per i figli con disabilità (ex art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 62/2024).
Tra le spese documentate che non richiedono un preventivo accordo rientrano, in particolare:
a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli; 1) costi privati dei cani-guida.
Modalità di richiesta e tempi per il rimborso
Le nuove linee guida stabiliscono, infine, una procedura più snella per le modalità di richiesta e il rimborso delle spese sostenute.
Nello specifico, avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte della richiesta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto massimo entro 10 giorni, altrimenti “il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all’altro genitore, la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
Qualora, la singola spesa sia così eleva da superare il 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, dovranno essere entrambi a sostenerla “direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente”. 23-06-2025 15:03
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