Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Vendita della casa coniugale in difformità degli accordi negoziali (Cc articoli 160, 320, 1322 e 2033; Cpc art. 710; legge 898/1970 articoli 5 e 6)
Vendita della casa coniugale in difformità degli accordi negoziali (Cc articoli 160, 320, 1322 e 2033; Cpc art. 710; legge 898/1970 articoli 5 e 6)
    Tribunale Latina, Sez. II civile, sentenza 28 febbraio 2025 n. 412



Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n…. /2016 del R.G.A.C, trattenuta in decisione in esito
all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024, e vertente
TRA
- P1 (C.F. (...), rappresentato e difeso dall'Avv…., giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- C1 (C.F. (...), rappresentata e difesa dall'Avv…., giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale o per illecito arricchimento.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in data 22 Gennaio 2016 P1 conveniva in giudizio C1 deducendo:
a) l'intervenuta separazione personale, con decreto di omologa del 20.01.2012 del Tribunale di
Latina, dei coniugi P1 e C1 (doc.2);
b) che con successiva scrittura privata del 20.07.2014 (doc.3) i coniugi convenivano la vendita
dell'immobile di cui erano comproprietari adibito ad abitazione coniugale, descritto in atti, al prezzo
di Euro130.000,00;
c) che le parti convenivano di destinare il ricavato della vendita, detratto quanto necessario per
l'estinzione del mutuo residuo, unicamente all'acquisto di altro immobile da intestare alle figlie C2
e X1 ;
d) che il Sig. P1 rinunciava al 50% di sua competenza della vendita dell'immobile e al 50% dei mobili
presenti nella casa coniugale, le cui somme venivano computate a titolo di mantenimento futuro
delle figlie minori;
e) la Sig.ra C1 con la sottoscrizione del suddetto atto rinunciava espressamente all'assegno di
mantenimento pari a Euro 600,00 concordato in sede di separazione per sé stessa e le due figlie
minori ed al richiedere l'assegno di mantenimento per se e per le figlie minori nel futuro giudizio di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto aveva già percepito le suddette somme;
f) in data 04.08.2014 veniva stipulato l'atto di compravendita dell'immobile (doc.4) e le somme
dell'atto di compravendita, detratto l'importo per il mutuo residuo, venivano versate unicamente
alla Sig.ra C1 come da assegni non trasferibili indicati nell'atto (doc.4) intestati unicamente alla
stessa, per un importo complessivo pari a Euro 102.457,97;
g) nel giudizio instaurato dal P1 in data 29.01.2015 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(doc.5) lo stesso chiedeva venissero rispettate le condizioni concordate nella scrittura privata del
20.07.2014;
h) che costituitasi la Sig.ra C1 (doc.6) contestava quanto dedotto dal P1 e insisteva per l'assegnazione
dell'assegno divorzile in suo favore e per l'assegno di mantenimento per le figlie, contravvenendo
pertanto a tutto quanto concordato nella scrittura privata del 20.07.2014;
i) che il Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 29.09.2015 assegnava in via
provvisoria e urgente in favore della Sig.ra C1 e a carico del P1 un assegno di mantenimento per le
figlie pari a Euro 400,00;
j) che la Sig.ra C1 in data 07.05.2015 procedeva all'acquisto di un immobile a suo nome per l'importo
di Euro 70.000,00, giusto atto di compravendita che si allega (doc.7);
k) che l'intenzione delle parti all'atto della sottoscrizione della scrittura privata era quella di destinare
il ricavato della vendita della casa al mantenimento futuro delle figlie ed in particolare all'acquisto
di una casa intestata alle stesse;
l) che il Sig. P1 ha rinunciato alla sua quota della casa coniugale pari a Euro 51.228,98 imputando
tale somma al mantenimento futuro delle figlie;
m) che, diversamente, avrebbe percepito tali somme in qualità di comproprietario dell'immobile e
pagato successivamente il mantenimento mensilmente;
n) che la Sig.ra C1 ha disatteso le condizioni della scrittura privata stipulata con il P1 sotto un duplice
profilo in quanto la stessa con il ricavato della vendita ha acquistato un immobile intestandolo a sé
stessa e non alle figlie e ha richiesto e ottenuto un mantenimento cui aveva precedentemente
rinunciato, ottenendo in tal modo un indebito arricchimento;
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'inadempimento
contrattuale della Sig.ra C1 agli impegni assunti nella scrittura privata del 20.07.2014, la condanna
alla restituzione della somma di Euro 51.228,98 o della maggiore/minore somma ritenuta di
giustizia, indebitamente percepita a titolo di mantenimento futuro delle figlie, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali dal fatto al saldo; con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso spese
generali pari al 15,00%, Iva e Cap. e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Con comparsa in data 13 aprile 2016 si costituiva la sig.ra C1 deducendo:
a) la fattispecie va ricondotta ad accordo atipico mediante il quale i coniugi convengono la futura
alienazione della casa familiare;
b) la vendita della casa coniugale è scaturita dalla circostanza che il sig. P1 si è reso inadempiente al
pagamento del mutuo e, al fine di evitare l'esecuzione ai danni della casa coniugale, convenivano di
venderla;
c) che la sig.ra C1 è stata costretta ad acquistare altra abitazione per se e per le figlie;
d) che, al fine di evitare l'esecuzione ai danni della casa coniugale, di comune accordo si è deciso per
la vendita.
e) quanto accaduto configura un prestito senza diritto di restituzione, da ricondursi al dovere della
reciproca solidarietà o di mutuo soccorso che è elemento indispensabile del rapporto di coniugo
persistente anche in sede di separazione;
f) la somma lasciata a favore della sig.ra C1 può essere intesa quale somma una tantum rilasciata a
titolo di mantenimento tanto che in sede Presidenziale e stato concesso a titolo di mantenimento,
non la somma precedentemente convenuta in 600, ma quella di 400 a favore delle minori, decurtata
dell'importo di 200 dell'originario assegno a favore della convenuta.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore, la pronuncia di
sentenza con clausola di provvisoria esecuzione, vittoria di spese, competenze ed onorari, da
distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 10 maggio 2016 il giudice concedeva i termini di cui art.183 comma sei c.p.c. richiesti
dalle parti. Con ordinanza in data 19 dicembre 2016 il giudice, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 4 ottobre 2016, ammetteva l'interrogatorio formale della parte convenuta e la prova
testimoniale richiesti dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c. sui capitoli nn. 4, 5,
6, esclusi gli altri formulati in modo generico, contenenti valutazione e volti a provare circostanze
non rilevanti ai fini della decisione; per parte convenuta ammetteva l'interrogatorio formale della
parte attrice e la prova testimoniale come richiesti nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c. sui
capitoli nn. 2 e 3, esclusi gli altri capitoli volti a provare circostanze non rilevanti ai fini della
decisione, contenenti valutazioni e formulati genericamente.
All'udienza del 4 luglio 2017 rendeva l'interrogatorio formale la convenuta C1 ; sui capitoli della
memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. di parte attrice dichiarava: cap. 4 è vero, poiché l'attore non pagava
più le rate di mutuo ed era pendente una procedura esecutiva decidemmo insieme di vendere la
casa. Ero obbligata a vendere altrimenti la casa sarebbe andata all'asta; decidemmo insieme di
utilizzare il ricavato per acquistare un nuovo appartamento per le nostre figlie; cap. 5 non mi ricordo;
cap.6 dalla vendita dell'appartamento ho ottenuto Euro 83.000,00, ho tenuto io l'intera somma e l'ho
utilizzata per comprare una nuova casa. Dalla vendita dei beni mobili che erano all'interno della casa
coniugale ho ottenuto e 800,00, ho tenuto io la somma e l'ho utilizzata per il mantenimento delle
figlie che il mio ex marito non pagava. Non c'era un preventivo accordo con il mio ex marito in
merito alla destinazione al mantenimento delle somme ottenute dalla vendita. Anzi, preciso che io
ho letto ed ho sottoscritto la scrittura privata che mi viene mostrata (doc. n. 3 del fascicolo di parte
attrice); preciso che la casa che ho acquistato per le mie figlie è stata intestata a me perché una figlia
ha un handicap e perché l'altra figlia era minorenne.
Alla stessa udienza rendeva l'interrogatorio formale il sig. P1 , il quale, sui capitoli della memoria ex
art. 183, 6 c, c.p.c. n. 2 di parte convenuta, dichiarava: cap. 1 tra me e la controparte c'è stato un
accordo affinché le somme ricavate dalla vendita della casa fossero usate per l'acquisto di una nuova
casa e per il mantenimento futuro delle figlie. Io non ho costretto nessuno, abbiamo deciso insieme.
Cap. 2 è vero; ho pagato le rate di mutuo e l'assegno di mantenimento per due anni oltre la
separazione, poi ho smesso di pagare perché non avevo abbastanza soldi. Io ho una occupazione
lavorativa. Ho chiesto il pagamento di un quinto dello stipendio per poter pagare il mantenimento.
All'udienza del 21 novembre 2017 veniva sentita la testimone T1 che dichiarava essere la compagna
dell'attore e convivente da circa sei anni; sui capitoli di parte attrice dichiarava: cap. 1 è vero, lo so
perché me l'ha detto P1 convivendo avevo contezza di quanto stesse facendo P1 Non ho mai assistito
ad incontri con C1 ho sentito telefonate. In particolare, ho assistito alle telefonate che il mio
compagno faceva alla C1 per mettersi d'accordo, non ho sentito direttamente le risposte della C1 ma
il mio compagno mi ha detto che le risposte non erano buone.
Cap. 2 è vero, io ero presente al momento della stipula presso lo studio notarile.
L'accordo tra il mio compagno, la C1 e l'avvocato …prevedeva che la parte del ricavato della vendita
spettante a P1 valesse come contributo al mantenimento futuro delle figlie.
Non ho assistito a dialoghi sul punto tra le parti, ho solo visto che C1 sottoscriveva un foglio, con cui
rinunciava al mantenimento, come da documento che mi viene mostrato e che riconosco (doc.
allegato all'atto di citazione come "scrittura provata"); cap. 3 che io sappia P1 non ha percepito alcuna
somma dalla vendita della casa e dei mobili; ADR non so se l'immobile fosse di proprietà solo di C1
o anche di P1.
Alla stessa udienza veniva sentito il testimone sig. T2 , acquirente nel 2005 dell'immobile di proprietà
di C1 P1 ; sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. di parte convenuta dichiarava: cap. 3
non ricordo, posso solo dire che gli assegni relativi all'acquisto dell'immobile sono stati da me
consegnati al mediatore di nome T3 della Tecnocasa di Latina del quartiere Q4 o Q5 .
ADR durante le trattative non ho mai avuto contatti con P1 , ho solo visto due volte C1 quando sono
andato a casa per prendere misure, sempre con l'intermediazione di T3
ADR Preciso che tutto il corrispettivo della vendita è stato versato tramite assegni e che tutti gli
assegni sono stati consegnati al mediatore T3
Il procuratore di parte attrice chiedeva venisse emesso ordine di esibizione degli estratti conto
intestati a C1 per verificare l'effettivo accreditamento della vendita in favore della convenuta; si
opponeva parte convenuta. C1 , sentita liberamente, dichiarava: tutte le somme ricevute quale
corrispettivo della vendita dell'immobile sono state a me versate, si tratta di Euro 135.00,00. Di tali
somme ho usato Euro 40.000,00 per estinguere il mutuo e spese della banca. Ho usato il restante
Euro 95.000,00 per acquistare l'immobile da dare alle figlie, come ho già detto nel corso
dell'interrogatorio formale.
A conclusione, il giudice, ritenuto la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza per la
precisazione delle conclusioni.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il giudice, con decreto in dato 12
marzo 2020, visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rinviava la causa all'udienza del 26 gennaio 2021, per
la quale, con decreto in data 5 gennaio 2021, veniva disposta la trattazione in modalità figurata,
mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusionali.
Con note in dato 7 gennaio 2021 parte attrice depositava copia della Sentenza n.5655/2020 emessa in
data 16.11.2020 dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, nel giudizio di appello
promosso dalla Sig.ra C1 avverso la sentenza di divorzio che, dichiarata la nullità dell'accordo
sottoscritto tra le parti nel mese di luglio 2014, stabiliva il versamento da parte del Sig. P1 per il
mantenimento delle figlie della somma di Euro 500,00 mensili.
Con ordinanza del 29 gennaio 2021, assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice, lette
le note depositate dalle parti, rinviava la causa all'udienza del 30 novembre 2021.
Seguivano successive udienze a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni e all'udienza
dell'11 giugno 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con
provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata
all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, rilevato che deve esservi identità
tra il giudice che assume la causa in decisione e il giudice che emette la sentenza, rimetteva la causa
sul ruolo e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 5 dicembre 2024, da svolgersi ai
sensi dell'art. 127 ter con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza in data 5 dicembre 2024 assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice,
lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 20 novembre 2024 e da parte convenuta in
data 1 dicembre 2024, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in
decisione.
Con comparsa conclusionale in data 24 gennaio 2025 parte attrice ribadiva la fondatezza della
propria pretesa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni, come rassegnate in atti.
Motivi della decisione
Con la scrittura privata prodotta in atti e regolarmente sottoscritta in data 20.07.2014, intervenuta
successivamente alla separazione consensuale, le parti si sono determinate a vendere la casa
coniugale in comproprietà e destinare il ricavato, detratta la somma necessaria ad estinguere il
mutuo, all'acquisto di un immobile da intestare esclusivamente alle figlie; l'accordo si sostanziava
nella rinuncia da parte del sig. P1 alla propria quota parte della vendita, e del valore dei mobili, da
destinarsi a titolo di mantenimento dovuto alle figlie all'acquisto della casa da intestare alle stesse.
L'accordo prevedeva, inoltre, la rinuncia della sig.ra C1 all'assegno di mantenimento per sé e per le
figlie concordato in sede di separazione (Euro 600) anche quanto al futuro giudizio di cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
La pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all'utilizzo della quota di spettanza del P1
comproprietario dell'immobile, per l'acquisto di abitazione da intestare alle figlie, con funzione
solutorio - compensativa dell'obbligo di mantenimento sul medesimo gravante, rientra nell'esercizio
dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c. riconosciuto ai coniugi in sede di crisi coniugale in relazione
alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalla intervenuta separazione
consensuale, che incontra il suo unico limite nel rispetto dei diritti indisponibili (Cass. n. 21736/2013;
Cass. n. 2088/2005).
E' ormai consolidato in giurisprudenza che le modificazioni di accordi successive all'omologazione
della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'articolo 708 Codice Procedura Civile,
trovando legittimo fondamento nel disposto dell'articolo 1322 codice civile, devono ritenersi valide
ed efficaci a prescindere dall'intervento del giudice ex articolo 710 Codice Procedura Civile, qualora
non superino il limite di derogabilità consentito dall'articolo 160 codice civile e, in particolare,
quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni
maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati. (Cass n. 5829/98).
Tali accordi, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, sono, quindi, legittimi e producono effetti
obbligatori per le parti.
Ciò detto, deve ritenersi fondato l'assunto di parte attrice relativo all'utilizzo non conforme
all'accordo intercorso tra le parti della sig.ra C1 n relazione alla quota parte del sig P1
Risulta, infatti, documentato che la Sig.ra C1 procedeva all'acquisto di un immobile con intestazione
a favore della stessa e non delle figlie.
La convenuta in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver ricevuto dagli acquirenti della
casa coniugale l'intero corrispettivo della vendita pari a Euro 135.000,00, di aver utilizzato Euro
40.000,00 per l'estinzione del mutuo, ed il restante importo di Euro 95.000,00 per acquistare
l'immobile che intestava a sé stessa e non alle figlie.
Deve, dunque, ritenersi provato che la sig.ra C1 contravveniva all'accordo negoziale intercorso con
il coniuge ed utilizzava la quota destinata dal D all'acquisto della casa per le figlie, per l'acquisto di
una casa a se intestata.
Non rileva ai fini giustificativi, la circostanza che le figlie fossero minori`, considerato che l'acquisto
di un immobile a favore del figlio minore di età è comunque realizzabile previa autorizzazione del
giudice, come previsto dall'art. 320 codice civile.
Non configura, invece, inadempimento contrattuale, il mancato rispetto da parte della sig.ra C3
dell'impegno a non richiedere in sede di divorzio l'assegno di mantenimento per sé e per le figlie,
considerata l'illiceità della relativa pattuizione che comprime la libertà di difesa del coniuge
economicamente più debole nel giudizio di divorzio, stante il carattere assistenziale e, quindi,
indisponibile, dell'assegno divorzile.
Sul punto rileva la sentenza prodotta da parte attrice, intervenuta in esito al giudizio di divorzio in
grado di appello.
Con tale pronuncia, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto nullo l'accordo intercorso tra le parti
relativamente alle pattuizioni con cui la sig.ra C1 rinunciava anche per il futuro all'assegno di
mantenimento per se e per le figlie, perché contrario agli interessi della prole, adottato in violazione
dell'irrinunciabilità del diritto al mantenimento dei minori e dell'indisponibilità del diritto relativo
all'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. n. 898 del 1970 e succ. mod:; la Corte ha poi rigettato
la domanda della C1 volta al riconoscimento dell'assegno divorzile ritenendola in grado di
mantenersi autonomamente, ed ha riconosciuto il diritto delle figlie, maggiorenni ma non
autosufficienti, alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, a carico del padre P1 di
complessivi Euro 500, e del 50% delle spese straordinarie.
Dunque, l'interesse delle figlie al mantenimento risulta soddisfatto dalla determinazione del giudice
dell'appello dell'obbligo del P1 di corresponsione di assegno mensile dell'importo Euro 500.
In conclusione, con riferimento alla domanda di restituzione azionata dall'attore, l'utilizzo da parte
della convenuta sig.ra C1 per l'acquisto di un immobile a sé stessa intestato e non alle figlie,
contrariamente all'accordo intercorso con il coniuge, contenuto nella scrittura privata del 2014, della
quota di spettanza del coniuge separato P1 in qualità di comproprietario dell'immobile coniugale
venduto, costituisce un arricchimento senza causa a danno dell'attore cui consegue la restituzione ai
sensi dell'art. 2033 c.c. in favore dello stesso del relativo importo, trovando la rinuncia del sig. P1
alla propria quota e la destinazione all'acquisto della casa per le figlie esclusivo fondamento
nell'accordo negoziale e funzione nell' adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, non
autosufficienti.
Pertanto, la convenuta è condannata alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di Euro
47.900,00, pari al 50% del ricavato della vendita della casa coniugale di Euro 95.000,00 al netto della
somma utilizzata per estinguere il mutuo residuo, e al 50% dell'importo di Euro 800 ottenuto dalla
vendita dei mobili, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura media sulla base del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M.
n. 147 del 2022, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 516/2016,
ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da P1 e condanna C1 al pagamento in favore dell'attore di Euro
47.900,00, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 5.077,00 per
compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusione
Così deciso in Latina, il 28 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza