DIVORZIO – Affidamento condiviso anche in caso di manipolazione del figlio
(Cc, articolo 337 ter; Cp, articolo 572; Cpc, articolo 473 bis 17 e 473 bis 39; articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898)
Se un genitore, in questo caso il padre, pilota le dichiarazioni del figlio, a proprio vantaggio, contro la moglie/madre, spingendo il ragazzino a riferire, in linea con la denuncia presentata dallo stesso padre, in sede di audizione protetta nel procedimento penale, di presunti maltrattamenti e “pestaggi” subiti, non c’è motivo di derogare al regime dell’affidamento condiviso. Nella fattispecie tale regime, già concordato in sede di separazione, e richiesto da entrambi in sede di precisazione delle conclusioni, è stato confermato.
Tribunale Verona, Sezione delle persone, dei minori e della famiglia, sentenza 14 agosto 2025 n. 1805 – Pres. Rel. Guerra
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra - Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari - Giudice
dott. Claudia Dal Martello - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n…./2023 R.G. promossa
da
P.M., (...)., rappresentato e difeso dall'avv. …
ricorrente
contro
M.G., (...), rappresentata e difesa dall'avv. …
convenuta
e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VERONA
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/06/2025 e decisa alla camera di consiglio
collegiale del 31/07/2025
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13/10/2023 il ricorrente sig. P.M. adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 29/06/2013 con la sig. M.G. e fossero
stabiliti l'affidamento esclusivo del figlio minorenne al padre, determinando i tempi e le modalità di
permanenza con la madre, l'assegnazione della casa familiare a sé, un contributo al mantenimento
del figlio a carico della madre pari ad Euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestualmente, chiedeva che la moglie fosse condannata ad una sanzione amministrativa
pecuniaria e al risarcimento dei danni a favore del minore a causa delle sue gravi inadempienze
genitoriali.
A sostegno delle domande esponeva che:
- i coniugi avevano contratto matrimonio il 26/6/2013;
- dal matrimonio era nato il figlio M. in data 16/9/2009
- i coniugi si erano separati consensualmente e la separazione era stata omologata con decreto del
22/2/2023 del Tribunale di Verona;
- M. vedeva pochissimo la madre, che stava ricostruendo la sua vita dove il figlio era considerato
solo in modo marginale, e non lo manteneva in via diretta, come concordato in sede di separazione;
- il figlio viveva con il padre nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre, gravata da
mutuo contratto da entrambi i coniugi;
- in sede di separazione la moglie era priva di occupazione, ma successivamente, il 21.6.2023, aveva
sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva affermato di aver trovato un lavoro, rinunciando
all'assegno di mantenimento di Euro 500 concordato in sede di separazione;
- la moglie svolgeva stabile attività lavorativa e si era trasferita a vivere con il nuovo compagno;
- egli era in aspettativa in attesa della pensione ed era onerato di una serie di finanziamenti.
Con decreto in data 25/10/2023 la Presidente fissava udienza per la comparizione personale dei
coniugi davanti al Giudice delegato dott. N.Q., assegnando termine per la notifica alla convenuta e
per la costituzione di quest'ultima.
La convenuta, regolarmente costituitasi, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ma chiedeva che fossero stabiliti l'affidamento condiviso del figlio con le modalità
concordate in sede di separazione, la revoca dell'assegnazione della casa familiare che in sede di
separazione i coniugi avevano concordato di vendere, la conferma dell'assegno di mantenimento in
favore della resistente, ovvero la revoca solo all'esito del giudizio; chiedeva inoltre che la domanda
di contributo al mantenimento del figlio fosse respinta, così come la domanda di condanna alla
sanzione pecuniaria e al risarcimento e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al
risarcimento del danno per l'omessa ottemperanza alle condizioni di separazione.
A sostegno delle sue domande esponeva che:
- la stessa si era sempre prodigata con ogni mezzo per mantenere la relazione con il figlio, ma egli le
rispondeva malamente, la insultava e le negava gli incontri;
- il padre, oltre ad ostacolare il rapporto tra madre e figlio, aveva assunto alcune decisioni per il figlio
senza coinvolgerla;
- la domanda di assegnazione della casa coniugale era stata proposta in spregio dell'accordo in sede
di separazione che contemplava la messa in vendita dell'immobile e l'assegnazione solo fino alla
vendita;
- era già stato sottoscritto un preliminare di vendita;
- in pendenza di separazione la G. in realtà aveva un'occupazione e il documento prodotto per
dimostrare la rinuncia al contributo era stato riempito dal ricorrente su un foglio firmato in bianco
per autorizzazioni scolastiche;
- il proprio contratto di lavoro era a tempo determinato;
- la situazione economica del ricorrente era sovrapponibile a quella esistente all'epoca della
separazione.
Entrambi depositavano le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 22/5/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e
venivano sentiti.
All'esito, il Giudice del. dott. N.Q., esperito inutilmente tentativo di conciliazione, pronunciava la
seguente ordinanza riservata depositata il 28/5/2025:
"Letti gli atti;
ritenuto che, in via provvisoria e in attesa del necessario approfondimento istruttorio di cui si dirà
più sotto, non sussistano allo stato elementi per derogare alla regola dell'affidamento condiviso del
minore, già prevista nell'ambito del procedimento di separazione; va dunque confermato il
collocamento prevalente di tale minore presso il padre e, attesa la sua età (15 anni) e la conseguente
capacità di decidere i tempi e i modi di incontro con il genitore, va previsto che le visite con la madre
siano rimesse al loro autonomo accordo; va altresì confermata, nell'interesse di detto minore,
l'assegnazione dell'ex casa coniugale al ricorrente, a prescindere dagli accordi delle parti circa la
promessa di vendita di detta abitazione;
ritenuto che, quanto ai profili economici, debba tenersi conto dell'indubbio miglioramento della
condizione lavorativa della resistente e della percezione da parte della stessa di somme idonee a
consentire il raggiungimento di una condizione di autosufficienza (va qui inoltre rilevato il
comportamento processuale della parte che ha prodotto una unica e risalente busta paga di importo
irrisorio rispetto alle ulteriori buste paga depositate dalla controparte e recanti importi ben
maggiori); va dunque revocata, con decorrenza dalla data del ricorso, l'assegno di mantenimento
previsto per la resistente;
ritenuto che debba altresì disporsi che la resistente, che non ha documentato spese abitative,
contribuisca al mantenimento del figlio minore versando al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese
e con decorrenza dal prossimo mese di giugno, la somma mensile di Euro 200,00, oltre al 30 % delle
relative spese straordinarie come da Protocollo di famiglia di questo Tribunale;
ritenuto infine che le istanze di prova orale formulate dalle parti attengano a circostanze superflue
e/o irrilevanti ai fini del decidere;
ritenuto invece che debba disporsi l'audizione del minore nonché che debba disporsi l'acquisizione
degli atti relativi al procedimento penale n. 9065/2022 rg notizie di reato mod. 21 (v. doc. 24 attoreo),
ove ostensibili;
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente:
revoca con decorrenza dalla data del ricorso, l'assegno di mantenimento previsto per la resistente
dispone che il minore M. incontri la madre accordandosi direttamente con quest'ultima;
dispone che la resistente contribuisca al mantenimento del figlio minore versando al ricorrente, entro
il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal prossimo mese di giugno, la somma mensile di Euro
200,00, oltre al 30 % delle relative spese straordinarie come da Protocollo di famiglia di questo
Tribunale;
conferma per il resto le condizioni della separazione;
fissa, per l'audizione di tale minore, con l'assistenza del Cancelliere per il verbale, l'udienza del
9.10.2024, ore 15.00;
dispone che la Procura di Verona depositi gli atti relativi al procedimento penale n. 9065/2022 rg
notizie di reato mod. 21, ove ostensibili;
A seguito di istanza della resistente il medesimo Giudice delegato con provvedimento depositato
l'8/7/2024 provvedeva nel seguente senso:
"Letti gli atti;
rilevato che parte ricorrente nulla ha opposto alla previsione di un diverso termine per il versamento
del mantenimento da parte della resistente; dunque deve disporsi in conformità alla relativa richiesta
proveniente da quest'ultima;
ritenuto invece di dover rigettare, allo stato, l'istanza depositata dalla medesima resistente in data
5.7.2024; invero, nella precedente ordinanza è stata confermata l'assegnazione dell'ex casa coniugale
in favore del ricorrente e, per il resto, le ulteriori condizioni previste in sede di separazione, tra le
quali, dunque, anche quella attinente alla durata del relativo provvedimento di assegnazione; ad
ogni modo, nulla viene chiarito anche in merito all'intervenuta trascrizione del provvedimento, la
cui assenza non preclude comunque la vendita dell'abitazione, non essendo opponibile in tal caso al
terzo acquirente (v. Cassazione civile sez. III, 15/04/2022, n.12387);
P.Q.M.
Fissa nel giorno 15 di ogni mese la data entro cui la resistente dovrà corrispondere l'assegno di
mantenimento in oggetto
rigetta l'ulteriore istanza esaminata."
Il reclamo avverso quest'ultimo provvedimento era respinto dalla Corte d'Appello con ordinanza
7/10/2024.
A seguito del trasferimento del Giudice delegato alla giurisdizione contabile, la causa era assegnata
all'odierno estensore quale Presidente del.
All'udienza del 10/10/2024 si procedeva all'ascolto del figlio M., anche in relazione all'istanza del
padre di essere autorizzato a trasferire la residenza del ragazzo a Caserta, pur senza il consenso della
madre.
All'esito, la Giudice delegata pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il 21/10/2024:
"letti gli atti e i documenti di causa;
in relazione alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, si tratta di mera
reiterazione d'istanza già motivatamente respinta con precedenti provvedimenti;
ritenuto che, permanendo il disaccordo tra i coniugi in ordine al rispetto all'esecuzione degli impegni
assunti in sede di separazione, espressione dell'autonomia negoziale, l'interesse del minore a
conservare l'habitat domestico prevale;
ritenuto che all'esito dell'ascolto del figlio M. è emersa una chiara alleanza del ragazzo con il padre,
non del tutto giustificata alla luce delle prove assunte nel procedimento di separazione, il cui verbale
è stato acquisito agli atti del procedimento penale trasmessi dalla Procura della Repubblica;
ritenuto che, visto l'oramai avviato anno scolastico e la recente bocciatura del ragazzo, è allo stato
inopportuno un trasferimento a Caserta, che peraltro comporterebbe ancor maggiori difficoltà nella
relazione con la madre, fermo restando che egli potrà continuare a tenere i rapporti con i congiunti
residenti a Caserta durante le vacanze scolastiche;
rilevato che la richiesta di trasferimento a Caserta viene giustificata anche con l'assenza di oneri
abitativi che il padre avrebbe, ciò contrastando con la sua ferma domanda di assegnazione della casa
familiare;
ritenuto che proprio per favorire una normalizzazione dei rapporti del ragazzo con la madre, vada
ripristinato un calendario minimo d'incontri con invito al padre di collaborare affinché siano
rispettati;
ritenuto che, al fine di completare l'istruttoria, va ordinato al ricorrente di depositare la certificazione
unica 2024, la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023 e i cedolini della pensione dalla prima
mensilità al dicembre 2024 e alla resistente i fogli paga da gennaio a dicembre 2024, la certificazione
unica 2024 e la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023; ritenuto che vadano chiesti alla Procura
della Repubblica sia gli atti successivi rispetto a quelli già trasmessi relativi al procedimento n.
9065/2022 R.G. N.R., sia il certificato dei carichi pendenti relativo al ricorrente;
ritenuto che, nelle more, essendo la causa matura per la decisione in punto status, va rimessa al
Collegio per la sentenza non definitiva di divorzio;
P.Q.M.
Respinge le istanze di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di autorizzazione al
trasferimento a Caserta del figlio minore;
A parziale modifica dei provvedimenti provvisorie, dispone che il figlio M. incontri la madre almeno
a fine settimana alterni, il sabato o la domenica dalle 13.00 alle 18.00, il giorno di Natale o della
Vigilia, una settimana durante le vacanze estive; ulteriori incontri potranno essere concordati;
dispone che il padre si adoperi per il rispetto almeno di tale calendario minimo;
Ordina al ricorrente di depositare la certificazione unica 2024, la dichiarazione dei redditi percepiti
nel 2023 e i cedolini della pensione dalla prima mensilità al dicembre 2024;
Ordina alla resistente di depositare i fogli paga da gennaio a dicembre 2024, la certificazione unica
2024 e la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023;
Ordina ad entrambi di depositare l'esito del reclamo avanti alla Corte d'Appello.
Incarica la Cancelleria di chiedere alla Procura della Repubblica sia gli atti successivi rispetto a quelli
già trasmessi relativi al procedimento n. 9065/2022 R.G. N.R., sia il certificato dei carichi pendenti
relativo al ricorrente P.M., nato a C. il (...);
Assegna alle parti termine fino al 15.1.2025 per il deposito;
Riserva la regolamentazione delle spese all'esito del procedimento.
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione in punto status;
Dispone il seguente calendario del processo:
udienza del 30.1.2025 h. 11.45 per esame dei documenti di cui è stata ordinato il deposito;
udienza del 5.6.2025 h. 9.30 per rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino
a 60 giorni prima per il deposito di note con la precisazione delle conclusioni, di 30 giorni prima per
il deposito di comparse conclusionali e di 15 giorni per il deposito di memorie di replica".
Con sentenza parziale n. …/2024 del 29/10-4/11/2024 era dichiarata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria per gli adempimenti
indicati nel calendario del processo.
Acquisiti i documenti dei quali era stata ordinato il deposito, le parti precisavano le conclusioni nel
senso sopra riportato e depositavano gli scritti conclusivi; all'udienza del 19/6/2025 la causa era
rimessa al Collegio per la decisione.
1) Domanda di affidamento
In sede di precisazione delle conclusioni entrambi i genitori hanno chiesto che sia confermato
l'affidamento condiviso, benché il ricorrente sia con il ricorso che con le successive memorie avesse
chiesto l'affidamento esclusivo.
Non vi sono invero serie ragioni per derogare dal regime indicato dall'art. 337 ter c.c. come scelta
prioritaria.
Quanto alla richiesta di autorizzazione al trasferimento del figlio minore a Caserta nonostante il
dissenso della madre, va confermata la valutazione già svolta in fase istruttoria, senza che possa
essere valorizzato in via prevalente il desiderio espresso dal ragazzo in sede di ascolto, posto che si
reputa che tale desiderio sia riconducibile all'alleanza stretta con il padre e all'influenza di
quest'ultimo, ben descritta anche dalla sentenza penale che ha assolto la resistente dall'imputazione
per il reato di cui all'art. 572, 1 e 2 comma c.p. ai danni del figlio. Va al riguardo richiamata la
motivazione della sentenza 11.2.2025 del GIP Tribunale di Verona, nella parte in cui argomenta sulla
propensione del M. a "pilotare" le dichiarazioni del figlio, anche in sede giudiziaria:
Dai predetti files, complessivamente considerati, sembra evincersi che l'imputata non abbia mai
realmente maltrattato il figlio M., è il figlio, anzi, ad usare (in maniera piuttosto sorprendente per un
ragazzino di quell'età) offese pesanti ai danni della madre, rivolgendole parole anche molto volgari
e dandole della pazza (un quadro ben diverso da quello che il minore ha voluto dipingere in sede di
audizione protetta, nel quale si è dipinto "vittima" anzichè autore egli stesso di aggressioni verbali
pesanti ai danni della madre, addirittura mettendole le mani addosso); i due coniugi dialogano
lungamente dei problemi familiari e mai, assolutamente mai, M. accusa la moglie di maltrattare il
figlio o accenna anche lontanamente a condotte negative della G. verso M.; il vero interesse di M. è,
palesemente la casa, che egli non vuole sia messa in vendita, in linea con quanto dichiarato dalla G.
nel corso del suo interrogatorio; anche M., quando interviene nelle discussioni con i genitori, non fa
mai il minimo riferimento a fantomatiche percosse subite ad opera della madre.
Ancora, la difesa ha documentato che P.M., per ottenere che fossero assecondate le sue proposte
conciliative in sede di separazione, ha fatto leva sulle dichiarazioni che M. avrebbe potuto rendere
nell'ambito del giudizio di divorzio (v. mail di cui al doc 12): il che documenta come M. ritenesse
"normale" pilotare le dichiarazioni del figlio a proprio "vantaggio" contro la moglie/madre: il che
spiegherebbe come mai il ragazzino abbia riferito, in linea con la denuncia presentata dal padre, in
sede di audizione protetta nel presente procedimento (ma non però in sede civile) dei presunti
maltrattamenti e "pestaggi" subiti.
L'alleanza con il padre si desume anche dalle motivazioni rese dal ragazzo sulle difficoltà di
incontrare la madre (si veda verbale dell'udienza del 10/10/2024 ("La mamma la vedo pochissime
volte, ogni 20 giorni circa. Non la vedo volentieri perché mi vergogno in quanto alcuni miei amici
hanno visto sue foto pubblicate sui social in mutande. Quindi mi vergogno a farmi vedere in giro
con lei. Poi ho perso degli amici perché il compagno di mia zia ha investito un nostro amico, che è
morto in questo incidente. Il compagno di mia zia è stato vittima di una spedizione punitiva e quindi
i genitori dei miei amici hanno detto loro di stare alla larga da me. Ovviamente non sono contento
di avere una cattiva relazione con mia madre ma questo fatto di essere preso cont inuamente in giro
mi pesa. Poi mi ha dato fastidio che mia mamma non mi abbia detto che l'estate scorsa è andata in
vacanza e io lo abbia saputo da altri. Della famiglia di mia madre ho solo rapporti con i miei nonni
materni. Con mio padre vado d'accordo, è come se fosse un altro mio migliore amico".).
Inoltre, il trasferimento a centinaia di chilometri di distanza renderebbe ancora più difficoltosa la
relazione con la madre, da preferire rispetto a quella con i congiunti residenti a Caserta, specie in
presenza di difficoltà, anche scolastiche, del ragazzo.
Va pertanto confermato l'affidamento condiviso, già concordato in sede di separazione, e richiesto
da entrambi in sede di precisazione delle conclusioni, con residenza prevalente con il padre, con
tempi e modalità d'incontro con la madre secondo quanto disposto con ordinanza 21/10/2024,
integrato con le festività pasquali, onerando il padre di adoperarsi per il loro rispetto ("a fine
settimana alterni, il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 18.00, il giorno di Natale o della Vigilia, il
giorno di Pasqua o di Pasquetta, una settimana durante le vacanze estive; ulteriori incontri potranno
essere concordati; dispone che il padre si adoperi per il rispetto almeno di tale calendario minimo").
Va invece rigettata la domanda di trasferimento a Caserta
2) Assegnazione della casa coniugale
Benché il ricorrente, nonostante il preliminare di vendita della casa, non abbia rispettato l'impegno
assunto in sede di accordo separativo ("concordano che l'assegnazione avrà effetto fino alla vendita
della casa coniugale"), nel prevalente interesse del figlio, per quanto già argomentato con i
provvedimenti assunti in fase di trattazione e istruttoria, e in sede di reclamo dalla Corte d'Appello,
va confermata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della resistente, al
ricorrente, affinché ci abiti con il figlio.
3) Contributo al mantenimento del figlio
Il ricorrente ha chiesto che sia posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento
del figlio nella misura di Euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che il padre possa
percepire l'intero assegno unico.
In sede di separazione era stato previsto che l'obbligo della madre fosse limitato al mantenimento
ordinario diretto.
Il ricorrente, nato nel 1969, è un carabiniere ora in pensione, dall'ultima dichiarazione dei redditi
prodotta risulta che nell'anno fiscale 2023 ha percepito un reddito annuo lordo di Euro 38.097 dal
quale va detratta un'imposta netta di Euro 7.504. Percepisce un trattamento pensionistico mensile di
Euro 1238, al netto di trattenute per cessione per finanziamento e per "ricongiunzione dei servizi" di
circa Euro 570 mensili (si vedano cedolini della pensione). Ha depositato solo gli estratti conto fino
al 2022 e tale omissione non consente di verificare eventuali altre entrate o movimenti significativi.
Non ha documentato l'importo dovuto a titolo di TFR. Vive nella casa di proprietà esclusiva dell'ex
moglie, acquistata con un mutuo in relazione al quale è coobbligato.
La resistente, nata nel (...), ha documentato un reddito annuo nel 2023 di Euro 12.540 per 256 giorni
di lavoro, e nel 2024 retribuzioni mensili oscillanti da Euro 1140 ad Euro 1370; dai fogli paga prodotti
non consta che l'assunzione, indicata nella data del 20/4/2023, sia tuttora a tempo determinato, e non
sono stati prodotti contratti successivi o proroghe rispetto al contratto originario. Non sono stati
nemmeno prodotti gli estratti conto e non sono state documentate le spese per l'abitazione. Non è
stato contestato che la stessa conviva con il nuovo compagno, i cui redditi non sono stati
documentati.
Valutate comparativamente le suesposte situazioni economiche, va disposto che la resistente
contribuisca al mantenimento del figlio contribuendo in via diretta nei tempi d'incontro e
corrispondendo mensilmente un contributo di Euro 200 oltre al 30% delle spese straordinarie
secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, importo che appare congruo, tenuto conto delle
presumibili esigenze del ragazzo, dei tempi di permanenza con ciascun genitore, del valore
economico dell'assegnazione della casa coniugale, del percepimento dell'assegno unico universale
da parte di entrambi i genitori in pari misura e dell'onere in capo ad entrambi di provvedere al
pagamento della rata del mutuo.
4) Assegno divorzile in favore della moglie
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n. 18287 "Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex
coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'
assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore
all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà
essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto."
Da tali dicta si desume che il presupposto dell'assegno è la disparità economica tra gli ex coniugi e
che a) l'assegno ha funzione assistenziale; b) l'assegno ha anche funzione perequativa e
compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI comma dell'art. 5
l. div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita; d) il parametro dell'adeguatezza
dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima
parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti,
sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle
potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e
all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli
familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: "La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali
si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi
un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile".
Nella fattispecie concreta in esame non risulta evidente - anche in ragione della carente produzione
documentale sulla situazione economica - il presupposto della disparità economica tra i coniugi,
anche tenuto conto del fatto che il ricorrente è coobbligato al pagamento della rata del mutuo, oltre
che tenuto al rimborso di altri finanziamenti che almeno in parte sono stati contratti durante la vita
familiare.
In ogni caso, anche a ritenere provata la disparità economica, non vi è alcuna finalità assistenziale
da soddisfare, posto che la resistente svolge da quasi un anno e mezzo attività lavorativa retribuita
con un reddito di circa Euro 1200 mensili e non risulta avere oneri abitativi. Del tutto carente di
allegazione e di prova è altresì la finalità compensativa e perequativa che il chiesto assegno potrebbe
assolvere.
La domanda di assegno divorzile va pertanto respinta in quanto infondata.
5) Domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente
La domanda è infondata, in quanto i fatti a suo fondamento e l'asserito danno sono stati solo
genericamente indicati.
Tuttavia, qualora il padre non si adoperasse per la ripresa di regolari rapporti il suo comportamento
potrà essere valutato ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.
Le domande di condanna risarcitoria e di pagamento di un'ammenda proposte con il ricorso non
sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ed in ogni caso sono parimenti del
tutto generiche.
6) Spese di lite
L'esito della causa, la parziale reciproca soccombenza anche rispetto alle domande originarie e il
mancato rispetto da parte del ricorrente dell'impegno assunto in sede di separazione di consentire
la vendita dell'abitazione coniugale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Affida il figlio minore M. in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso
il padre nella casa familiare e con i seguenti tempi di permanenza con la madre: a fine settimana
alterni, il sabato o la domenica dalle 13.00 alle 18.00, il giorno di Natale o della Vigilia, il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, una settimana durante le vacanze estive; ulteriori incontri potranno essere
concordati; dispone che il padre si adoperi per il rispetto almeno di tale calendario minimo;
2) Assegna la casa familiare con i suoi arredi al ricorrente sig. P.M., affinché ci abiti con il figlio
3) Dispone che la sig. M.G. contribuisca al mantenimento del figlio M. provvedendovi direttamente
nei tempi in cui lo incontrerà e corrispondendo mensilmente al sig. P.M., entro il giorno 5 di ciascun
mese, l'importo di Euro 200, oltre al 30% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del
Tribunale di Verona; l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori in parti uguali;
4) Rigetta le restanti domande proposte da entrambe le parti;
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Verona, il 31 luglio 2025
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2025.
11-10-2025 08:58
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