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Sentenza

FAMIGLIA - Sequestro conservativo ex articolo 671 del cpc

(Cc, articoli 1298 e 1854; Cpc, articolo 671)
FAMIGLIA - Sequestro conservativo ex articolo 671 del cpc (Cc, articoli 1298 e 1854; Cpc, articolo 671)

Deve essere accolta la domanda del coniuge che chiede di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili c/o crediti, dell’altro coniuge, se quest’ultimo indebitamente trasferisca su un proprio c/c personale, una somma, precedentemente depositata presso un conto cointestato. È infatti, configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli articoli 1298 e 1854 del codice civile, secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali.

    Tribunale Rovigo, sezione I, ordinanza 12 settembre 2025 – Giudice Borella
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. …/2025 R.G., vertente
tra
P1 (C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. …e dal'avv. ..( (...)) VIA ..VERONA; ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA ..ROVIGO
- ricorrente-
contro
C1 (C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. …ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo in VIA (...), 14 45100 ROVIGO
- resistente -
Oggetto: Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso ex art. 671 c.p.c. del 17.06.2025 P1 conveniva in giudizio C1 , chiedendo all'intestato
Tribunale di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili c/o crediti, fino all'importo di Euro
183.200,00.
Allegava che nel 2013 aveva contratto matrimonio con C1 , che nel 2016 era nato il figlio X1 , che nel
2023 era intervenuta crisi coniugale e, dopo un tentativo fallito di terapia di coppia, nell'aprile 2024
la moglie aveva depositato ricorso per separazione personale.
Spiegava quindi che, a settembre 2023, la C1 aveva indebitamente trasferito su un proprio c/c
personale, aperto presso ., la complessiva somma di Euro 176.400,00, precedentemente depositati
presso un conto cointestato, aperto presso la medesima banca e filiale, così appropriandosi
indebitamente anche del 50% di spettanza del ricorrente.
Precisava quindi che la ricorrente aveva poi effettuato con dette somme ingenti spese, per scopi
estranei ai bisogni della famiglia, lino a dicembre 2024:
-euro 13.664,00, in data 13.10.2023; Euro 2.000,00 in data 7.12.2023 ed Euro 5.500,00 in data 22.12.2023
per il pagamento dell'attività investigativa fornita dal sig. C2 ;
-euro 2.000,00, in data 26.07.2024 di destinazione sconosciuta (cfr. doc. 10, inserire doc. 55 di
controparte della causa di separazione).
Il ricorrente lamentava peraltro di non conoscere le sorti della provvista c/c da dicembre 2024
(quando la C1 depositava il proprio e/c ai fini dell'udienza di separazione) alla data odierna,
paventando ulteriori, indebiti e ingenti prelievi e utilizzi.
Di qui la domanda di cautela, nella quale venivano allegate anche altre poste e inseriti ulteriori
importi, quali Euro 90.000,00 per titoli cointestati ed Euro 50.000,00 quale somma personale
derivante da TFR e incentivi all'esodo, rispetto ai quali però non era allegata alcuna attività
appropriativa della resistente.
Quest'ultima si costituiva, contestando in fatto e in diritto l'avversa richiesta.
Non contestava di aver effettuato il prelievo, spiegando di essersi voluta cautelare dal rischio che il
marito, che aveva da tempo intrattenuto una relazione extraconiugale, distraesse su questa delle
risorse che erano destinate alla famiglia.
Rilevava che le somme utilizzate erano comunque state spese per i bisogni della famiglia,
aggiungendo di vantare comunque ingenti crediti verso il P2 , segnatamente per arretrati di assegni
di mantenimento, come determinate dalla Corte d'Appello di Venezia, per rifusione spese legali, per
spese straordinarie e di manutenzione della casa familiare.
Rilevava comunque come la controparte fosse adeguatamente garantita dai titoli cointestati per Euro
90.000,00, la cui quota teorica in capo al ricorrente è di Euro 45.000,00
All'udienza del 16.07.2025 le parti discutevano la causa e, all'esito, il giudice si riservava.
Sciogliendo la riserva, il giudice ordinava alla resistente di produrre ed esibire in giudizio l'e/c dal
01.01.2025 al 30.06.2025, rinviando per esame all'udienza del 10.09.2025, quando le parti discutevano
la causa e il giudice si riservava.
La riserva viene quindi ora sciolta come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va sgombrato il campo da alcune poste che, allo stato, non risultano intaccate da
comportamenti appropriativi delle parti e delle quali quindi, malgrado citate dalla parte ricorrente
e dalla stessa inserite nei suoi conteggi, non deve tener si alcun conto.
Ci si riferisce ai titoli cointestati per Euro 90.000,00, che il ricorrente pretende di includere nel
conteggio delle somme da sottoporre a sequestro, quando alcun comportamento illecito da parte
della resistente è stato allegato e quando detti titoli sono, appunto, cointestati e, pertanto, non pare
neppure sussistere un pericolo di distrazione.
Il ricorrente richiama anche la somma di Euro 50.000,00, che gli sarebbero stati liquidati a titolo di
buonuscita/esodo prima del matrimonio, somma rispetto alla quale, tuttavia, non è allegato
nuovamente alcun comportamento illecito della C1 , anzi, di più, non è neppure specificato dove
sarebbero stati depositati, se in un conto personale del P2 o sul famoso c/c cointestato con la 01 , nel
qual caso gli stessi sarebbero già ricompresi nel prelievo della complessiva somma di Euro
176.400,00.
Ciò precisato, non è contestato che la resistente si sia appropriata della complessiva somma di Euro
176.400,00, già depositati presso il c/c cointestato, di cui quindi circa Euro 90.000,00 spettanti al
ricorrente.
Peraltro, non è stato specificato se con tale trasferimento di fondi il conto sia stato (sostanzialmente)
svuotato o se comunque una apprezzabile provvista sia in esso rimasta, anche se, dal tenore delle
difese delle parti, pare potersi presumere che di fatto la C1 abbia prelevato tutta la liquidità.
Pacifico quindi che il 50% di tali somme appartenesse al P2 , trattandosi di c/c cointestato, quindi
un'ipotesi di comunione ordinaria, mentre non pare allo stato invocabile la comunione legale (senza
quote), regime patrimoniale prescelto dai coniugi, in quanto nella comunione legale non sono
ricompresi i crediti, quale quello delle parti verso la banca depositaria.
Una comunione legale potrebbe predicarsi rispetto al deposito in c/c, laddove il c/c fosse alimentato
esclusivamente mediante le rimesse derivanti dall'attività lavorativa delle parti, con la conseguenza
che la provvista cadrebbe nella c.d. comunione de residuo, ma nulla è stato allegato dalle parti in
ordine alle modalità di alimentazione del c/c e sui motivi per i quali il credito al tantundem verso
l'istituto di credito dovrebbe rientrare nella comunione legale, anche solo de residuo.
Peraltro, la comunione legale sarebbe allo stato ancora in essere, non risultando ancora pronunciata
sentenza passata in giudicato di separazione, sicché non vi sarebbe (ancora) comunione legale de
residuo e il rapporto risulterebbe quindi regolato sulla scorta delle ordinarie regole della comunione
ordinaria.
La C1 , quindi, si è appropriata di somme spettanti al P1 e questo è un dato di fatto.
Si rammenta che per la giurisprudenza di legittimità: "È configurabile il reato di appropriazione
indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facohizzato a
compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito
degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi
di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di
ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali. (Fattispecie di
annullamento con rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.)" (cfr Cass. 16655/2010).
Non constano causa di giustificazione o scusanti di sorta.
La resistente non ha nemmeno addotto una reale giustificazione di tale condotta appropriativa, da
un lato provando a spiegare di temere che il P1 che aveva intrapreso una relazione extraconiugale,
distraesse somme in favore di tale nuova relazione, dall'altro rappresentando di vantare comunque
nei confronti del ricorrente alcuni crediti, per somme non irrilevanti, ma comunque, per sua stessa
ammissione, non tali da eguagliare e neanche avvicinare le somme indebitamente prelevate e di
pertinenza dell'ex coniuge.
Chiaramente nessuna delle due circostanze può giustificare l'appropriazione posta in essere dalla
resistente, quando alla relazione extraconiugale del P1 perché comunque al più la C1 avrebbe
comunque potuto prelevare solo e unicamente la metà della provvista di sua competenza, ma non
procurarsi una sostanziale cautela de facto (una sorta di cauzione o di autosequestro), per il sospetto
o il semplice timore, neppure supportato da circostanze atte a integrare il fumus di un
provvedimento cautelare, di futuri ipotetici inadempimenti del marito.
Parimenti, neppure la condotta può giustificarsi invocando presunti crediti da opporre in
compensazione, neppure trattandosi di crediti certi c/o liquidi ed esigibili, fermo che
l'appropriazione di somme motivata con l'esistenza di pretesi controcrediti integrerebbe comunque
il reato di ragion fattasi e, comunque, come già detto, detti crediti non coprirebbero l'intero importo
dell'appropriazione.
A rendere ancor più grave la situazione, poi, vi è la sostanziale renitenza della C1 ad illustrare la
destinazione delle somme: ella non ha depositato, come richiesto, gli e/c dal 01.01.2025 all'attualità,
ma solo un e/c del primo trimestre, relativo ad un conto diverso da quello ove aveva inizialmente
fatto confluire i soldi (asserendo che si tratterebbe della nuova numerazione del conto), che tra l'altro
reca un saldo finale di appena Euro 8.000,00 circa.
Sicché ben si comprende il timore del ricorrente per la sorte delle somme e del proprio credito
restitutorio, vieppiù che la C1 ha (solo) dichiarato che le residue somme, per un importo di Euro
118.000,00 (su Euro 176.000,00!), sarebbe stato trasferito in un libretto, di cui però omette la
produzione in giudizio, omettendo altresì di giustificare la sorte dei ben Euro 60.000,00 mancanti.
Salvo produrre in giudizio, con i documenti di cui era stata chiesta l'esibizione, autocertificazioni
(che valgono verso la P.A. ma non certo in un giudizio di cognizione) e fatture di spesa, che come
già dianzi esposto non rilevano in questa sede, non trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, se
non in minima parte.
Neppure può ammettersi l'argomento difensivo che non sussisterebbe il periculum, in quanto, come
già esposto, le parti sarebbero tutt'ora cointestatarie di titoli per Euro 90.000,00, sicché il C potrà - in
tesi difensiva - in futuro rivalersi sulla liquidazione di tali titoli, anche per la quota della controparte.
L'eccezione non è accoglibile, perché il ricorrente dovrebbe comunque ottenere un provvedimento
giudiziario che gli consenta di ottenere il pagamento integrale del controvalore dei titoli, in caso di
mancata collaborazione della resistente, che, ad oggi, alla luce delle difese delle parti e del livello
dello scontro, manifestatosi anche in udienza, non pare proprio preventivabile.
La domanda va dunque accolta, col favore delle spese, che si liquidano equitativamente in
complessivi Euro 4.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a spese esenti
(contributo unificato e notifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione
disattesi: accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza la parte ricorrente al sequestro di beni immobili,
mobili e crediti di C1 , fino a concorrenza di Euro 88.300,00.
Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si
liquidano come da motivazione.
Conclusione
Così deciso in Rovigo, il 31 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2025
Avv. Antonino Sugamele

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