Separazione. Violenze fisiche e addebito.
(Cc, articolo 156)
Corte d’Appello Bari, sezione I, sentenza 23 marzo 2025 n. 415 – Pres. Mitola; Rel. Piliego
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta
magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola - Presidente
- dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere rel.
- dott. Oronzo Putignano - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. …/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. …/2024 pubblicata il 13.06.2024
TRA
P1 (avv.to…)
(appellante)
E
C1 (avv.to…)
(appellata)
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso per separazione personale. C1 esponeva che:
- il 18/8/1990 aveva contratto matrimonio concordatario in Bari con P1 e dalla loro unione erano nati
due figli: X1 (il X (...)) e X2 (il X /(...)) coniugata ed indipendente;
- era stato militare della Guardia di Finanza ma al momento era in pensione;
sua moglie, legata in maniera viscerale alla sua famiglia di origine, era diventata col tempo sempre
più arrogante, oltre che disinteressata alle esigenze della famiglia, ed era solita tenere
comportamenti sia aggressivi, che venivano fomentati da sua madr e e sua sorella;
- già in due precedenti occasioni aveva presentato ricorso per separazione giudiziale con addebito
alla moglie con cui poi si era riconciliato;
- il 26/09/2018, la moglie si era allontanata dalla casa coniugale a seguito di una discussione per futili
motivi, ma non prima di averlo aggradito e si era trasferita a casa dei suoi genitori;
- in qualità di pensionato percepiva un rateo mensile complessivo di circa Euro 1.800,00 dal quale,
tuttavia, andavano detratte varie spese, tra cui un finanziamento da lui contratto nel 2016;
- sua moglie, invece, era segretaria stenodattilografa nonché impiegata d'ordine come risultava dalle
attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia.
Chiedeva la separazione personale con addebito a sua moglie, rassegnazione a sé della casa familiare
in ragione della convivenza con suo figlio X1 e che nessun assegno le fosse riconosciuto.
Si costituiva P1 contestando l'avversa ricostruzione fattuale.
Precisava che il C1 aveva sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e vessatorio
culminato, in data 26/09/2018, in un'aggressione, per futili motivi , allorquando era stata strattonata,
spinta con violenza contro un armadio e fatta cadere per terra, procurandole "escoriazioni
all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post
traumatica", come risultava dal referto del pronto soccorso.
A seguito di quanto avvenuto aveva proposto istanza per ordine di protezione che era stata accolta
con il decreto del 12/03/2019 che ordinava al C1 di astenersi dalle condotte pregiudizievoli nei suoi
confronti e di non avvicinarsi ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Chiedeva che la separazione fosse addebitata a suo marito per la violazione dei doveri di
collaborazione e di assistenza morale e materiale, che le fosse riconosciuto un assegno di
mantenimento di importo non inferiore ad Euro 700,00 mensili e che a carico di lui fosse posto
l'obbligo di contribuire al mantenimento di suo figlio X1 maggiorenne ma non autosufficiente, in
misura di Euro 300,00; chiedeva altresì che le fosse assegnata la casa coniugale perché suo tiglio
intendeva continuare a vivere con lei.
Con intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio C2 figlio della coppia e, dichiarando la
sua intenzione di continuare a vivere con sua madre, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata
a lei e che a carico del padre fosse posto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandogli la
somma di Euro 300,00 mensili.
Il Tribunale, con la sentenza n…./2024 pubblicata il 13/06/2024 cosi decideva:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di addebito formulata dall'attore in quanto non
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
3. rigetta quella di addebito formulata dalla convenuta in riconvenzionale;
4. conferma l’assegno di mantenimento in favore della convenuta nella misura stabilita con
l'ordinanza presidenziale del 23/5/2019;
5. revoca con effetto immediato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio X1 e
rassegnazione alla …della casa familiare;
6. condanna la convenuta e l'interventore al pagamento integrale in favore dell'attore delle spese
processuali.
Pronunciava la separazione personale tra i coniugi in mancanza di contestazioni al riguardo.
Riteneva rinunciata la domanda di addebito avanzata dal C1 ma non reiterata in sede di precisazione
delle conclusioni.
Rigettava la richiesta di addebito avanzata dalla P1 in quanto non sufficientemente provata atteso
che: l’ episodio di violenza richiamato risaliva all'anno 2001; a fronte del referto medico attestante le
lesioni subite in occasione dell'episodio del 26.09.2018 il C1 aveva depositato documentazione
attestante la querela presentata nei confronti della moglie nonché video da cui emergeva la natura
reciproca dell'aggressione.
Valorizzava, altresì, E intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale promosso dalla
P1 per il reato di maltrattamenti atteso il tenore familiare caratterizzato da discussioni quotidiane
reciprocamente alimentate.
Revocava l’obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio X1 ormai trentenne e non
ancora laureato e di conseguenza anche l'assegnazione della casa familiare alla P1.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello P1 contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- rigettato la domanda di addebito svalutando la prima aggressione in quanto risalente a I8 anni
prima del deposito del ricorso per separazione;
- valutato le risultanze probatorie omettendo di riconoscere valenza probatoria ai referti medici ed
alla querela presentala contro il marito;
- quantificato l'assegno di mantenimento in Euro 600,00 coincidente con quanto indicato in sede di
udienza presidenziale senza alcuna motivazione al riguardo.
Chiedeva in riforma del E appellata sentenza, la pronuncia di addebito a carico dell'ex coniuge ed
La corresponsione dell'assegno di mantenimento in misura di Euro 900, oltre adeguamento ISTAT.
Si costituiva C1 contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. L'appello
va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione al C1 ritenendo:
a) "tollerato" e dunque inidoneo a fondare una pronuncia di addebito, l'episodio di violenza risalente
all'anno 2001 ossia 18 anni prima della proposizione del ricorso per separazione introdotto dal C1
b) non decisiva la prova relativa alla violenza subita in data 26.09.2018.
La non decisività di detta prova viene agganciata: alla querela presentata dal C1 nei confronti della
moglie in ordine al medesimo episodio e all'archiviazione del procedimento penale, instaurato
dall'appellante, per il reato di maltrattamenti ritenuto insussistente in ragione del clima di tensione
familiare caratterizzato da discussioni quotidiane reciprocamente alimentate.
La motivazione non convince perché frutto di una lettura parcellizzata delle risultanze di natura
documentale in atti che vengono, altresì, svalutate nella loro valenza probatoria.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono
violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé
sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di
comparare con esse, ai lini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che
sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto
al manifestarsi della crisi coniugale" (cfr. ordinanza n. 5171 del 27.02.2024 che ha escluso che la Corte
di merito dovesse decidere in ordine all'addebito sulla base della valutazione globale e della
comparazione del contegno di entrambi i coniugi; Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018; Cass. n.
7388/2017 e Cass. n. 433/2016).
Nel caso di specie, P1 , in data 5.04.2001, è stata vittima di una prima aggressione, da parte del marito
che le procurò ferita lacero contusa al labbro destro e trauma cranico come attestato dai referti di
Pronto Soccorso del Policlinico di Bari; dalle foto che rappresentano ematomi vicino alla bocca e la
ferita al labbro e dalla querela sporta nei confronti del marito e poi rimessa.
In data 26.09.2018, l'appellante ha subito un'altra pesante aggressione, da parte del C1 a seguito della
quale si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale.
A riscontro ha depositato referto di P.S. del Policlinico di Bari del 26.09.2018 attestante " escoriazioni
all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post
traumatica" ed il certificato medico della dott.ssa X3 redatto in pari data, che attesta stato ansioso e
dorsalgia post traumatica
Le lesioni subite trovano ulteriore plastico riscontro nelle foto che ritraggono l'appellante piena di
escoriazioni e graffi.
Nè si può trascurare il certificato redatto dal neurologo dott. X4 in data 4.05.2019-successivo di circa
8 mesi dalla predetta lesione- in cui si legge: "Soggetto in discrete condizioni generali con una storia
riferita di violenza domestica da molti anni, risoltasi con una separazione giudiziaria nel novembre
2018...L'esame psichico rileva la presenza di un profondo stato depressivo con polarizzazione del
pensiero verso le problematiche relazionali, ossessionata dal pensiero di un possibile incontro con
l'ex partner".
Tali emergenze documentali integrano la prova piena di atti di violenza del C1 ai danni della moglie
e sono, pertanto, idonee a fondare la domanda di addebito avanzata dalla P1 che il Tribunale ha
disatteso sulla scorta di una valutazione comparativa del contegno di entrambi i coniugi esclusa,
come visto, dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, la prova della gravità, quanto meno, dell'ultimo dei due episodi, si ricava, altresì, dal
decreto del 12.3.2019 con cui il Presidente de Tribunale ordinò al C1
"1. di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole nei confronti di P1 ;
2. di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, stabilendo, altresì, che l'ordine di protezione
abbia durata fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 706 c.p.c.(vd.
provvedimento in atti).
Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ha confermato l'ordinanza
presidenziale resa all'udienza del 23.05.2019 in punto di riconoscimento, in favore della P1
dell'assegno di mantenimento valorizzando sia l'assenza di contestazioni sul punto da parte del C1
sia l'insussistenza di fatti sopravvenuti tali da giustificare l'aumento richiesto dalla predetta.
Con la medesima pronuncia è stato, altresì, revocato l'obbligo paterno di contribuzione in favore del
figlio X1 ormai ultratrentenne sebbene non ancora autosufficiente il cui importo era pari ad Euro
300.0.
Il capo della sentenza relativo alla revoca dell'obbligo di contribuzione paterna al mantenimento del
figlio non è stato appellato dalla P1 che ha contestato unicamente la quantificazione dell'assegno di
mantenimento in suo favore negli originari Euro 600,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'addebito della separazione personale dei coniugi, di per
sé considerato determina, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, il diritto del
coniuge incolpevole al mantenimento (cfr. per tutte Sez. 1 -, Ordinanza n. 16740 del 06/08/2020).
Quanto alla determinazione dell'assegno, la giurisprudenza ha affermato che l'art. 156, comma 2,
c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei
redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a
priori", ma da individuarsi in tutti quegli clementi fattuali di ordine economico, o comunque
apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni
economiche delle parli, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei
redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive
situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 -, Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Ordinanza
n. 16740 del 06/08/2020).
Inoltre, l'assegno di separazione presuppone, invero, la permanenza del vincolo coniugale e
conseguentemente la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio (SU 11 luglio 2018 n. 18287).
Nel caso di specie, dalla certificazione reddituale della P1 (classe 1968) allegata agli atti del primo
grado emerge che la predetta negli anni 2020, 2021 e 2022 ha avuto un reddito di Euro 7.200,00 La
donna sopporta, altresì, un canone di locazione mensile di Euro 3 15,00.
Il prospetto riportato a pag. 30 dell'atto di appello, relativo agli importi percepiti dal C1 maresciallo
della Guardia di finanza in pensione, negli anni 2021, 2022 e 2023 non è attendibile poiché riporta
importi lordi.
Il C1 tuttavia, ha dichiarato di percepire una pensione netta mensile pari ad Euro 1.778,35, a fronte
di una detrazione mensile di Euro 387,50 quale rata per il pagamento di un prestito personale
sottoscritto dal resistente, in data 24/02/2016, con la P2 per un importo comprensivo di spese e
interessi pari ad Euro 32.558.00.
In realtà, dalla richiesta di finanziamento alla P3 del 2016 il reddito mensile netto indicato è di Euro
2.100,00 e dai cedolini di pensione INPS prodotti dall'appellato del 2018, l'importo della rata
corrisposta (al netto di tutte le detrazioni compresa quella per piccoli prestiti) è di Euro 2.165,85.
A ciò aggiungasi che, come segnalato dall'appellante e non contestato, il prestito suindicato è
scaduto a febbraio 2023 e l'appellato, maresciallo della guardia di finanza, andato in pensione
percepisce il TER.
Il C1 ha documentato, tuttavia, che nel 2023, a causa di "carcinoma tiroideo (tir3b) del lobo destra" è
stato sottoposto a intervento chirurgico di "loboistmectomia destra" (vd. lettera di dimissione del
Policlinico di Bari, del 28/08/2023) con conseguente necessità di sottoporsi a visite e controlli e che
risiede in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad Euro 400.00.
Tutte le suindicate risultanze valutate unitamente alla revoca dell'obbligo paterno di mantenimento
del figlio ed alla posizione di oggettiva stabilità economica del C1 portano fondatamente a
rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento in favore della P1 in Euro 800,00 mensili, oltre
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio
in misura di 1/4 PONENDO I RESIDUI 3/4 A CARICO DEL C1
Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (valore indeterminabile,
complessità bassa, parametri medi con fase introduttiva dimidiata per assenza di istruttoria in
entrambi i gradi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
P1 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. …/2024 pubblicata il 13.06.2024, in parziale riforma
della stessa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per Pel letto, dichiara la separazione personale dei
coniugi con addebito a carico di C1 ;
- ridetermina l'assegno di mantenimento, in favore di P1 in misura di Euro 800,00 al mese, oltre
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente sentenza;
- compensa per un quarto le spese del doppio grado ponendo a carico del C1 i residui tre quarti di
dette spese liquidate per l'intero in Euro 6.713,00 per il primo grado ed in Euro 8.469,00 per l'appello
oltre rsf 15%, IVA e CAP come per legge.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del 18
marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2025
16-05-2025 22:22
Richiedi una Consulenza