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Sentenza

SEPARAZIONE - Udienza in presenza e trasferimento di diritti su beni immobili

(Cc, articoli 2657, 2674 bis, 2699; Cpc articolo 127-ter)
SEPARAZIONE - Udienza in presenza e trasferimento di diritti su beni immobili (Cc, articoli 2657, 2674 bis, 2699; Cpc articolo 127-ter)

Laddove nelle condizioni di separazioni i coniugi abbiano concordato un trasferimento immobiliare, fatto oggetto della trascrizione non è il provvedimento giudiziale di omologa, che recepisce le volontà delle parti, ma il verbale di udienza, nel quale lo scambio del consenso effettivamente è raccolto, e che costituisce atto pubblico trascrivibile ex art. 2657 c.c. Pertanto, la celebrazione dell’udienza nelle forme della trattazione scritta non è strutturalmente compatibile con l’ordine di trascrivere il trasferimento immobiliare impartito al Conservatore. Deve dunque, concludersi nel senso che nel caso in cui le parti intendano trascrivere l’accordo di separazione o di divorzio, contenente la costituzione o il trasferimento di diritti reali a favore dell’uno o di entrambi i coniugi o a favore dei figli, è necessario che l’udienza sia trattata in presenza ai fini della relativa trascrizione.

    Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, sentenza 27 maggio 2025 – Pres. Scalera, Giud. Rel. Bonelli
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETER
IV SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott. Salvatore Scalera - Presidente
Dott.ssa Maria Feola - Giudice
Dott.ssa Flavia Bonelli - Giudice relatore
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per
l'udienza del 20.05.2025;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 06.10.2023 P1 ha esposto:
- di aver proposto, unitamente a P2 ricorso per la dichiarazione di separazione consensuale,
nell'ambito del quale P1 ha manifestato la volontà di trasferire a titolo di donazione ai figli nati dal
matrimonio, C1 e X1 alcuni immobili di proprietà di quest'ultimo, quale contributo per il
mantenimento degli stessi;
- che una volta fissata l'udienza per il 04.04.2023 innanzi al Presidente, sono state impartite specifiche
direttive in ordine all'esibizione di copia del titolo di proprietà, nonché relazione notarile attestante
la sussistenza di trascrizioni e/o iscrizioni favorevoli o pregiudizievoli successive alla trascrizione
del titolo di proprietà;
- che è stata altresì disposta la comparizione delle parti perché rendessero le dichiarazioni di cui
all'art. 29 comma 1 bis della L. n. 52 del 1985, con rinvio della causa al 24.04.2023 e termine sino al
20.04.2023 per il deposito della richiesta documentazione;
- che all'udienza presidenziale del 13.06.2023 il giudice ha preso atto dell'esibizione della
certificazione notarile e ha raccolto le richieste dichiarazioni delle parti in ordine alla conformità
urbanistica e catastale degli immobili oggetto del trasferimento;
- che la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 04.07.2023, per la quale sono state depositate
note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con ivi riportati i dati identificativi degli immobili
oggetto della donazione;
- che all'udienza del 04.07.2023, con decreto, è stata omologata la separazione consensuale tra P1 e
P2 ed è stata ordinata al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del trasferimento dei
beni immobili come indicati nelle note di trattazione scritta del 03.07.2023;
- che in virtù del citato provvedimento, è stata richiesta la trascrizione della donazione ma il
Conservatore dei registri immobiliari di Caserta, con nota in data 03.08.2023 (Registro Generale n.
31591 - Registro particolare n. 25010) ha accettato la predetta richiesta con riserva esprimendo la
seguente motivazione: "Si esegue la formalità con riserva su richiesta delle parti, nutrendo dubbi in
relazione alla possibilità di trascrivere l'atto depositato. A norma dell'art. 2657 c.c., la trascrizione
può essere eseguita solo in forza di una sentenza, di atto pubblico o scrittura privala con trascrizione
autenticata o accertata giudizialmente. Il provvedimento di omologa non può essere ricondotto né
alla categoria di sentenza, né' quella di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente, né' a quella di un atto pubblico, inteso come documento redatto con le richieste
formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo
dove è formato (art.26999 c.c.)".
P1 ha proposto, quindi, reclamo ex art. 2674 bis c.c. - 113 ter disp. attuaz. c.c. avverso il
provvedimento del Conservatore chiedendo consentirsi l'esecuzione dei provvedimenti emessi dal
Tribunale di S. Maria C.V. e quindi ordinarsi la trascrizione del trasferimento immobiliare.
LC2
C3 si è costituita evidenziando che titolo idoneo alla trascrizione può essere solo il verbale di udienza
in quanto atto pubblico e non il provvedimento (decreto di omologa) del Tribunale, che si limita a
recepire quanto contenuto nel verbale, sottolineando come nel caso di specie l'udienza di
comparizione sia stata sostituita dal deposito telematico di note scritte e dunque manchi il verbale,
unico atto idoneo alla trascrizione.
Il PM, letti gli atti del procedimento e i verbali di udienza, ha concluso per il rigetto della domanda.
Ebbene, il presente reclamo impone al collegio di verificare la compatibilità tra la trattazione
dell'udienza nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la trascrizione dell'accordo relativo al
trasferimento immobiliare che le parti eventualmente raggiungano in seno alla medesima udienza.
Nella specie, viene in evidenza il procedimento di separazione dei coniugi su domanda congiunta
degli stessi, laddove, effettivamente, nelle condizioni della separazione è possibile che i coniugi
dispongano di diritti su beni immobili, quale forma di contributo al mantenimento, anche in favore
dei figli.
Si deve ricordare che il D.Lgs. n. 149 del 2022 (Riforma Cartabia) ha codificato una modalità
alternativa di trattazione dell'udienza, introducendo l'art. 127 ter c.p.c., ove si stabilisce che
"L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dai deposito di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,
dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice...Con il provvedimento con cui
sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il
deposito delle note... Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle note.. Il giorno di scadenti del termine assegnato per il deposito delle note di cui al
presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti."
Occorre poi evidenziare che nella materia della separazione, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio o dell'unione civile, una norma specifica, dettata per il procedimento a
domanda congiunta (art. 473 bis. 51 c.p.c.), prevede che i coniugi o le parti dell'unione civile "Se
intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne
richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui
all'articolo 473-bis. 12, terzo comma".
Dunque, la trattazione dell'udienza in forma cartolare, ossia con il solo scambio di note scritte, senza
la presenza dei procuratori o delle parti in Tribunale, è generalmente ammessa nei casi di cui all'art.
127 ter c.p.c. e nel procedimento di separazione o divorzio a domanda congiunta è specificamente
prevista con gli anzidetti oneri prescritti in capo alle parti.
Ciò premesso, è opportuno chiarire che, nel caso di specie, nel procedimento per separazione
consensuale dei coniugi, l'udienza del 13/06/2023 è stata celebrata in presenza con la partecipazione
personale dei coniugi, ove gli stessi, sul presupposto di voler inserire nelle condizioni di separazione
trasferimenti di diritti su beni immobili, hanno dichiarato la conformità urbanistica e catastale degli
immobili oggetto del predetto trasferimento immobiliare (cfr. verbale in atti). Tuttavia, la successiva,
ed ultima, udienza del 04/07/2023, fissata per l'omologazione delle condizioni di separazione, è stata
trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con il solo scambio di note scritte, e proprio nelle note
scritte del 03/07/2023 (depositate nel presente fascicolo in data 18/09/2024) è contenuta la donazione
dei beni immobili da parte del P1 in favore dei figli, con tutti i riferimenti catastali degli stessi; nelle
predette note, inoltre, è contenuta la dichiarazione dei coniugi medesimi di "essere a conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aver liberamente aderito
alla possibilità di rinunciare alla partecipazione alia stessa, nonché di voler confermare le conclusioni
rassegnate in ricorso ed alle precisazioni rese in sede di comparizione e di non volersi riconciliare".
Nel decreto di omologa del 04/07/2023, il Tribunale, quindi, ha così disposto "OMOLOGA la
separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e integrate con le note
di trattazione scritta...ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del
trasferimento dei beni immobili indicati nelle note di trattazione del 03/07/2023, con relativo esonero
da ogni responsabilità."
Ebbene, al fine di verificare se l'udienza svolta in forma cartolare per l'omologa delle condizioni di
separazione comprensive di trasferimenti immobiliari consenta di trascrivere nei registri
immobiliari il suddetto trasferimento, occorre prendere le mosse dalla pronuncia della Suprema
Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 21761 del 29/07/2021), che, prima della codificazione
dell'udienza in trattazione scritta, ha enunciato il seguente principio di diritto "Le clausole
dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno
o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti
reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il
mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da
un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di
atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ore implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce,
dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la
trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto
gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 - bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto
dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando
invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le
risultanze dei registri immobiliari."
Nella pronuncia citata, la Suprema Corte ha considerato, invero, che il verbale dell'udienza di
comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell'art. 126 c.p.c., realizza l'esigenza della
forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall'art. 1350 c.c., ed è un atto pubblico avente
fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli
atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza; dunque, i
trasferimenti immobiliari operati dai coniugi in favore di uno di essi o di terzi, in quanto inseriti nel
verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e diretto a far fede di ciò che in esso è
attestato, devono ritenersi stipulati nella forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2699 c.c. e quindi trascrivibili, ai sensi dell'art. 2657 c.c.. Secondo tale opinione, al cancelliere, così
come al giudice, compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative
all'udienza, ivi compresa la stesura del verbale; sicché gli arti redatti o formati con il suo concorso,
nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite, e con l'osservanza delle formalità prescritte dalla
legge, costituiscono atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c..
In sostanza, nella pronuncia suindicata, la Suprema Corte ha chiarito che, laddove nelle condizioni
di separazioni i coniugi abbiano concordato un trasferimento immobiliare, fatto oggetto della
trascrizione non è il provvedimento giudiziale di omologa, che recepisce le volontà delle parti, ma
il verbale di udienza, nel quale lo scambio del consenso effettivamente è raccolto, e che costituisce
atto pubblico trascrivibile ex art. 2657 c.c.
Ebbene, le considerazioni che precedono conducono a ritenere che la celebrazione dell'udienza nelle
forme della trattazione scritta non sia strutturalmente compatibile con l'ordine di trascrivere il
trasferimento immobiliare impartito al Conservatore.
In effetti, si deve considerare che le condizioni di cui alla pronuncia della Suprema Corte non
possono sussistere nel caso di udienza cartolare celebrata con il mero scambio di note scritte,
considerato che - senza dubbio - le note di trattazione scritta, nelle quali, come nella specie, è espresso
raccordo relativo al trasferimento immobiliare, non sono dotate della pubblica fede che caratterizza
Fatto pubblico e dunque non possono costituire documento valido per la trascrizione ai sensi dell'art.
2657 c.c.; in altri termini l'accordo negoziale, espresso nelle note di trattazione scritta, pur se recepito
dal procedimento giudiziale di omologa, non assume la forma dell'atto pubblico suscettibile di
trascrizione.
In questo senso si sono espresse altre corti di merito (cfr. Tribunale di Padova, decreto 07.06,2023),
laddove si è stabilito che, nel caso in cui le parti intendano trascrivere l'accordo di separazione o di
divorzio, contenente la costituzione o il trasferimento di diritti reali a favore dell'uno o di entrambi
i coniugi o a favore dei figli, è necessario che l'udienza sia trattata in presenza ai fini della relativa
trascrizione.
Allo stesso modo, e di conforto alla tesi sostenuta da questo collegio, anche nel caso di trascrizione
dell'assegnazione della casa familiare, consentita ex art. 337 sexies c.c., si è ritenuto che se le parti
rinunciano all'udienza in presenza in favore della trattazione scritta fassegnazione non può essere
trascritta per mancanza della forma richiesta dell'atto pubblico; infatti, l'assenza di comparizione
personale impedisce di formalizzare l'assegnazione come atto pubblico, rendendo impossibile la
trascrizione de! diritto di godimento sulla casa coniugale (in questo senso cfr. decreto del Tribunale
di Arezzo del 11 ottobre 2024).
Per le motivazioni sopra esposte il reclamo deve essere rigettato, residuando alle parti
eventualmente la possibilità di proporre istanza al collegio che ha omologato la separazione per la
valutazione di procedimenti di correzione.
La natura di volontaria giurisdizione della presente procedura esclude determinazione alcuna
quanto alle relative spese.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo;
Nulla per le spese.
Conclusione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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