MANTENIMENTO - Pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni in assenza di un provvedimento del giudice
(Cc artt. 155, 337-ter, 337-septies; Cpc artt. 474, 615)
In mancanza di tale modifica, il genitore indicato nel provvedimento giudiziale rimane l’unico legittimato a ricevere il contributo. Il decreto di omologa della separazione costituisce titolo esecutivo per le spese straordinarie solo se queste sono determinate o determinabili con una semplice operazione aritmetica sulla base di elementi indicati nel titolo stesso. In caso contrario, per agire esecutivamente è necessario allegare al precetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute, pena l’invalidità dell’azione esecutiva. Le spese ordinarie (ad esempio, alcune spese mediche e scolastiche ricorrenti) possono essere azionate in forza del titolo originario, purché siano documentate e determinabili.
Le spese straordinarie, imprevedibili e rilevanti nell’ammontare, richiedono un accordo tra i genitori o, in difetto, un autonomo titolo esecutivo. Per le spese straordinarie, il creditore deve allegare o mettere a disposizione la documentazione giustificativa già al momento della notifica del precetto. Non è possibile sanare successivamente in giudizio la mancanza di tale documentazione.
Tribunale Cassino, sentenza 23 settembre 2025 n. 1189 – Giudice Di Giorno
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c. del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero …/2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione
nell'udienza, tenutasi in forma cartolare, del 22 settembre 2025 e vertente tra:
P1 nato a (...) il (...), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv…..ed elettivamente
domiciliato presso lo studio degli avv.ti …sito in … in via…;
opponente
e
C1 (C.F. (...)) nata a (...) il (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti …ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio sito in …alla via …giusta procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con alto di citazione, ritualmente notificato, P1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto
notificatogli da C1 con cui la stessa chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro
22.222,64 a titolo di mantenimento non versato per i figli (da settembre 2017 a novembre 2019),
nonché per spese straordinarie sostenute integralmente, in forza del decreto del Tribunale di Cassino
di omologa della separazione (R.G. n. 2282/11).
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, di aver versato, da settembre 2017 a novembre 2019, per
accordo intrafamiliare noto alla sig.ra C1 l'assegno di mantenimento direttamente nelle mani dei
figli maggiorenni, residuando solo il minor importo di Euro 3.046,00. Quanto alle spese
straordinarie, deduceva l'assenza di un valido titolo esecutivo, non potendo questo essere costituito
dall'accordo di separazione omologato, in quanto non contenente una determinazione fissa delle
spese straordinarie, non accertate e quantificate con altro titolo giudiziale, e considerata la mancata
allegazione al precetto di documentazione giustificativa degli esborsi si cui si richiede il ristoro,
nonché l'assenza di preventiva comunicazione/concertazione dei coniugi in ordine agli stessi. Tanto
premesso, l'opponente chiedeva, previa sospensione del l'efficacia esecutiva del titolo: "... Nel merito
accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve in mancanza del titolo esecutivo; in particolare
accertare e dichiarare che nulla deve per le spese straordinarie in quanto non preventivamente
concordate e non seguite da fatture e/o documenti giustificativi e oltretutto non identificabili nella
loro natura; - accertare e dichiarare che riguardo le spese ordinarie sono dovuto le minori somme di
Euro 3.046,00 in quanto Euro 6.404,00 sono state regolarmente date dall'opponente affigli; - per
l'effetto dichiarare l'inefficacia/vizi/illegittimità del precetto notificato all'opponente in data
8.11.2019, - condannare l opposto alla con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre iva e epa come per
legge".
Si costituiva C1 contestando l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e chiedendone il
rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24 giugno 2020, il giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo per l'importo di Euro 12.772,64, relativo alle spese straordinarie, restando,
pertanto, valido ed efficace limitatamente all'importo di Euro 9.929,38, dovuto a titolo di
mantenimento ordinario.
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, le parti, nel corso del giudizio, davano atto di
aver raggiunto una transazione ad eccezione della regolamentazione delle spese di lite, come
specificato nel contratto depositato dall'attore in data 5 settembre 2024.
All'udienza del 22 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 co. 3 c.p.c..
2. I motivi di doglianza formulati dal P1 devono essere qualificati come opposizione preventiva
all'esecuzione, ex art. 615 comma I c.p.c., in quanto volli a contestare il diritto di parte opposta di
agire in via esecutiva nei confronti dello stesso.
3. Deve poi evidenziarsi che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
al fine di comporre le controversie pendenti dinanzi al Tribunale di Cassino, tra cui la presente.
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto
meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Al riguardo deve osservarsi, in via generale, che detta pronuncia si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti al riguardo, la Suprema Corte ha
chiarito che "il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve
deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della
soccombenza virtuale" (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di
Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. L 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni
4. Orbene, i motivi di opposizione articolati dal P1 attengono, essenzialmente: a) all'avvenuto
pagamento, sebbene in misura parziale (come dallo stesso affermato nell'atto di citazione),
dell'assegno di mantenimento, che il predetto avrebbe versato direttamente ai figli maggiorenni,
sulla base di un presunto accordo "interfamiliare"; b) all'assenza di un titolo esecutivo per quanto
concerne le somme richieste dall'opposta a titolo di spese straordinarie.
4.1. In primo luogo, nella specie, quanto all'Importo richiesto per il mantenimento ordinario dei figli,
non risulta provata resistenza di un accordo in ordine al pagamento diretto dell'assegno di
mantenimento ai figli maggiorenni. Inoltre, attesa l'esigenza di tutelare gli interessi non privatistici
riferibili alla prole, "una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e
chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla
per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati" (così, testualmente, Cass., n. 9700 del
13.04.2021).
Peraltro, stante l'avvenuta individuazione giudiziale del genitore quale soggetto titolare del diritto
di riscuotere il contributo economico paterno, l'opponente non ha dimostrato che l'ex moglie,
percettrice dell'assegno di mantenimento e, quindi, legittimata "iure proprio" a riceverlo
nell'interesse dei figli, abbia indicato gli stessi come destinatari del pagamento ai sensi dell'art. 1188
c.c..
D'altra parte, come chiarito dalla citata pronuncia della Suprema Corte, il disposto dell'art. 337-
septies c.c., che prevede la possibilità, per il giudice, valutate le circostanze, di disporre il versamento
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti
direttamente nelle mani dell'avente diritto, non consente dubbi sul fatto che il pagamento
dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente,
lungi dal costituire una facoltà dell'obbligato, può essere soltanto il frutto di una decisione
giudiziaria (v. Cass. ord. n. 9700/21, cit., la quale, radicalmente, esclude anche la derogabilità, se non
nel senso dell'indicazione concorde di un diverso adiectus solutionis causa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 1188, comma I c.c., di ogni eventuale accordo tra coniugi e figlio maggiorenne nel senso
di derogare alla disposizione giudiziale): di talché, ove sia stato stabilito giudizialmente il
versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente nelle mani
del genitore convivente, l'eventuale versamento diretto del medesimo emolumento nelle mani del
figlio non potrà sortire alcuna efficacia liberatoria del genitore obbligato, in assenza di una modifica
giudiziale del provvedimento, su domanda del medesimo figlio interessato, dotato di una
legittimazione autonoma e concorrente rispetto a quella del genitore (cfr. Cass. n. 25300/13: "Il
genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente
autosuffìciente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica
domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del
genitore istante. Invero, anche a seguito del l'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera
della L. 8 febbraio 2006, n. 54. sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore
con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese
necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi,
ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato").
Nel caso di specie, né è stato documentato il presunto accordo "interfamiliare" (contestato
dall'opposta), né risulta essere stata proposta dai figli una specifica ed autonoma domanda
giudiziale per modificare le statuizioni della separazione giudiziale nel senso della corresponsione
diretta dell'assegno (cui l'opponente era onerato) in loro favore. Ragione per cui l'unico soggetto
legittimato a ricevere l'assegno per i figli è la madre, ovvero la C1 In ogni caso, un siffatto accordo
inter partes, quand'anche sussistente, sarebbe stato idoneo non già a sovvertire il dictum giudiziale
in punto di individuazione del creditore dell'assegno di mantenimento, ma soltanto a modificare le
modalità di adempimento di un obbligo di cui, nella specie, la madre rimane esclusivo creditore,
sino a nuova pronuncia giudiziale. A tale dictum giudiziale - si ripete - non hanno fatto seguito
provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione; pertanto, il titolo esecutivo deve, allo
stato, ritenersi immutato nel suo contenuto dispositivo.
Ciò evidenziato, deve rigettarsi il suddetto motivo di opposizione.
4.2. Va invece accolta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., limitatamente all'importo richiesto
dalla C1 a titolo di spese straordinarie per i figli.
Come noto, per dare avvio all'esecuzione forzata non basta l'esistenza di un titolo esecutivo, ma,
stando alla formulazione dell'art. 474 c.p.c., è necessario che il credito nello stesso consacrato sia
certo, liquido ed esigibile.
Al riguardo, principio da cui muovere è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una
pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione
e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per
la medesima ragione ed oggetto, sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitato e
quantificato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, o
comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso e all'esito di
operazioni meramente materiali o aritmetiche (sul principio, ex multis; Cass. 06/06/2003 n. 9132,
Cass. 5/02/2011, n. 2816).
Tale condizione va tuttavia considerata con una certa elasticità in ragione del principio di effettività
della tutela giurisdizionale; risulterebbe, infatti, priva di reale efficacia la condanna alla
contribuzione di una quota delle spese straordinarie (senza altra specificazione), ove sul coniuge
creditore gravasse comunque l'onere di azionare nuovamente il credito per le spese straordinarie.
normalmente futuro ed incerto nel quantum al momento della pronuncia sul vincolo matrimoniale,
chiedendo al giudice, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento diretto ad
accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna,
ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non
suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass.
28 gennaio 2008, n. 1758).
A questo punto, occorre chiedersi se il provvedimento giudiziale contenente la regolamentazione di
rapporti economici tra i coniugi (nella specie, il decreto di omologa della separazione) costituisca
valido titolo esecutivo limitatamente alle spese straordinarie dovute dal genitore non affidatario e
sostenute dall'altro genitore per le esigenze della prole. Questione problematica, in tali ipotesi,
attiene proprio alla sussistenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito, stante la non compiuta
determinazione di dette spese nel titolo giudiziale.
In un primo momento, la Suprema Corte aveva escluso che le sentenze e i provvedimenti
giurisdizionali costituissero titolo esecutivo quanto alle pretese di rimborso delle spese
straordinarie, sul presupposto dell'illiquidità e incertezza del credito, potendo questo essere
determinato solo attraverso l'utilizzazione di documenti estranei al documento - titolo (v. tra le varie.
Cass. 28.01.2008. n. 1758); in tale ipotesi, dunque, il preteso creditore, per poter procedere
esecutivamente, avrebbe dovuto, secondo detto indirizzo, necessariamente munirsi di un titolo
esecutivo "esaustivo" (ad esempio, un decreto ingiuntivo).
Tuttavia, in tempi più recenti, la Suprema Corte ha mutato indirizzo, optando per una soluzione
meno rigida, che consente, a determinate condizioni, l'integrazione extratestuale del titolo esecutivo,
cosi ponendosi in linea con i principi ispiratori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11066 del
2.07.2012 (in materia di eterointegrazione del titolo esecutivo). In particolare, si è sostenuto che i
provvedimenti giurisdizionali possono fondare l'esecuzione forzata anche per la richiesta di
rimborso delle spese straordinarie purché si tratti di esborsi certi nell'an e indeterminati solo nel
quantum, che possano essere provati con adeguata documentazione rilasciata da strutture
pubbliche, e, dunque, dotata di particolare attendibilità (cfr. Cass. 23.05.201 I, n. I 1316).
Detto orientamento, al quale si intende aderire, è stato ribadito anche più di recente. In particolare,
la Corte di Cassazione ha operato una distinzione tra due categorie di spese (cfr. Cassazione civile
sez. I, 13.01.2021, n.379).
Da una parte, vi sono gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e
prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di
integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente
determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna
adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione
degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai
figli al di fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica,
di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. In tale categoria
rientrano, dunque, le spese mediche e scolastiche (spese per l'acquisto di occhiali; visite
specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno
periodico di mantenimento, tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di
probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicché esse, indeterminate nel
quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in
motivazione, parr. 4.1.-4.4.).
Dall'altra parte, vi sono le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di
recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento,
richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui
convergono il rispetto del principio del l'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello
della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto
in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità
genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e
comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio. La ratio che sostiene la non ricomprensione
di dette spese nel rammentare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il
contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del
mantenimento sancito dall'alt. 337-ter c.c., comma 4, n. 4, ed il rischio di un grave nocumento per il
figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non
consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel
regime definito dall'alt. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562).
Dunque, alla luce del suesposto orientamento, deve concludersi ritenendo che per la categoria delle
spese di cui al primo tipo, resta possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui
risultino, per loro elencazione e all'esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti; esborsi
che sono comunque contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo
esecutivo. in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della
proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del
figlio.
Diversamente, le spese straordinarie del secondo tipo (ossia estranee come tali al circuito della
ordinarietà) vanno concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione
e. in difetto, richiedono l'accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
Questo giudice, inoltre, condivide, con riguardo alle spese mediche e scolastiche di cui sopra, quanto
affermato di recente dalla Suprema Corte, la quale, pur non riconoscendo la necessità per il creditore
di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, ritiene necessario che sia soddisfatto sin dal precetto un
onere oltre che di allegazione anche di documentazione (cfr. più di recente Corte di Cass. civile sez.
III, 04/08/2025, n. 2252, secondo cui: "Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore
titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto
che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché
si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum" (cosi
Cass. Sez. 3. sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia
posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa
documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale
più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente
stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale
del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura
(ed entità) delle spese delle quali si pretenda "in parte qua" il pagamento"). Inoltre, viene altresì
condivisibilmente specificato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia che "...la documentazione
- sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di
separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa
a disposizione della controparte per un immediato reperimento".
3. Orbene, nel caso di specie, la C1 con l’atto di precetto oggetto di opposizione, ha soltanto asserito
di aver sostenuto per i figli X1 e X2 "una serie di spese straordinarie per intero, senza mai ricevere il
contributo dovuto dal sig. P1 come detto, in misura del 50%... ", indicando, poi gli importi che la
stessa avrebbe sostenuto dal 2014 al 2019, per la complessiva somma di curo 25.545,28, specificando,
quindi, la quota di competenza del P1 nella misura di Euro 12.772,64. L'odierna opposta, dunque,
con il suddetto atto di precetto né ha allegato specificamente le singole voci di spesa e i singoli esborsi
di cui richiede il ristoro (avendo indicato, infatti, soltanto l'importo dovuto anno per anno dal 2014
al 2019) - ciò che comunque non sarebbe sufficiente per poter agire esecutivamente, secondo
l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - né ha allegato, o anche solo indicato come messa
a disposizione, la documentazione probatoria a sostegno della pretesa creditoria (prodotta solo
nell'odierno giudizio di cognizione). Di conseguenza, l'opposta non può sanare successivamente in
sede giudiziaria tale difetto del precetto, posto che, alla luce della citata giurisprudenza, è al
momento della notifica di tale atto che tanto l'onere di allegazione quanto quello di prova deve essere
verificato.
Di conseguenza il suddetto motivo di opposizione, ai fini della valutazione della soccombenza
virtuale, appare fondato.
6 . Le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza virtuale, e, considerato il
parziale accoglimento dell'opposizione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando
tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Cassino, il 23 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025. 07-11-2025 19:31
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