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Sentenza

SEPARAZIONE – Natura dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge e compensazione 

(Cc, articolo 156)
SEPARAZIONE – Natura dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge e compensazione (Cc, articolo 156)

La semplice coabitazione tra coniugi legalmente separati non fa venir meno gli effetti giuridici ed economici della separazione, incluso l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. La separazione legale è uno status giuridico che prescinde dalla convivenza sotto lo stesso tetto.

    Tribunale Palermo, sentenza 10 ottobre 2025 n. 3881 - G.O.P. Caranna
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9127 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024,
vertente
TRA
P1 , nata a (...) (A.), il (...), C.F. (...) , elettivamente domiciliata in Palermo, Via …presso lo studio
dell'avv. ….che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
C1 , nato a (...) , il (...), C.F. (...) , elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza .., presso lo studio
dell'avv. …che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di opposizione a precetto notificato a mezzo p.e.c. il 9 luglio 2024 al procuratore
dell'opposta, come risultante dall'atto di precetto notificato, P1 ha convenuto in giudizio C1 , al fine
di dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che l'opposto non avesse diritto a
procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'opposizione, la P1 ha dedotto l'illegittimità del precetto opposto, sulla base del
fatto che ella avrebbe continuativamente provveduto al pagamento del mantenimento in favore del
marito, conformemente a quanto statuito dall'ordinanza presidenziale del Tribunale di Palermo
datata 29 giugno 2023.
Rilevava, in particolare, di aver provveduto al pagamento della mensilità di:
- luglio 2023 per Euro 100,0
- agosto 2023 per Euro 86,00, avendo provveduto al pagamento di "multe e quote di rottamazione di
diverse cartelle esattoriali" imputate al marito
Inoltre, riporta che, nell'agosto del 2023, il marito si sarebbe ripresentato presso la casa coniugale,
ove si sarebbe trattenuto sino al giugno 2024, quando veniva allontanato dalla Polizia di Stato per le
violenze che sarebbero state perpetrate nei confronti della moglie.
La P1 riprendeva, quindi, il pagamento del mantenimento dalla data di allontanamento del C1.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 dicembre 2024, si costituiva l'opposto,
contestando le deduzioni della controparte, ritenendo arbitrarie le sospensioni dei pagamenti
operate. Chiedeva, conseguentemente, confermare l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del
precetto, con condanna dell'opponente al pagamento ivi richiesto "oltre interessi e rivalutazione
nella misura del tasso legale; precisando che dal superiore importo dovranno essere decurtate le solo
due mensilità corrisposte come da ricevute".
Chiedeva, altresì, la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e la condanna alle spese processuali
da destinare al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 13 settembre 2025, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento era
posto in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle note, delle comparse
e delle memorie ex art. 189 c.p.c..
L'opposizione non può essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
La prima questione da esaminare riguarda la possibilità di eccepire in compensazione ai crediti di
mantenimento in favore del coniuge, le spese affrontate in favore dello stesso.
Il decreto presidenziale statuente le condizioni della separazione giudiziale stabiliva "pone a carico
di P1 l'obbligo di corrispondere in favore di C1 , entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma
complessiva di Euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo
per il suo mantenimento".
A questo punto, nella fattispecie, risulta particolarmente rilevante svolgere una debita differenza fra
la natura del diritto al mantenimento in favore del coniuge, rispetto a quello in favore dei figli.
Il primo consiste in un sostegno economico a favore della parte economicamente più svantaggiata.
In caso di separazione dei coniugi (sia essa consensuale o giudiziaria), il coniuge economicamente
più debole ha diritto a richiedere il mantenimento qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art.
156 del codice civile..
In accordo al dettato, ormai costante, della Suprema Corte di Cassazione, può declinarsi che
l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha sempre natura alimentare, anche qualora i figli
abbiano raggiunto la maggiore età, ma non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Diversamente, la Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge non
può essere qualificato come credito alimentare, in quanto l'assegno di mantenimento trova la sua
radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione
all'ex coniuge.
Così essendo, può concludersi in favore dell'applicabilità della compensazione legale all'assegno di
mantenimento in favore dell'ex coniuge.
La P1 ha provato documentalmente di aver versato, in data 17 luglio 2023, un importo di Euro 100,00
in favore del C1 , immettendo la causale "assegno mantenimento per separazione mezzo mese luglio"
(all.to atto di citazione). Ha poi provato di aver versato all Agenzia delle Entrate, in data 31 luglio
2023, Euro 142,08; in data 4 agosto 2023, Euro 86,00, indicando la causale "assegno mantenimento
per separazione mese agosto meno 43,00 multa autovelox e meno 71 cartella rottamazione luglio".
Quanto al bonifico di Euro 100,00 del 17 luglio 2023, pari alla metà dell'importo dell'assegno di
mantenimento, non ha provato specificamente di aver affrontato esborsi pari ad Euro 100,00 in
favore del coniuge, sì da giustificare inequivocabilmente la sua determinazione a defalcare proprio
l'importo di Euro100,00 dalla mensilità di luglio 2023.
Quanto poi al mancato versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo intercorrente fra
agosto 2023 e giugno 2024, va precisato che la coabitazione dei coniugi sotto lo stesso tetto, nel caso
di specie, ben lungi dall'essere conseguenza di una riappacificazione, pare essersi verificato per
difficoltà economiche del marito e, quindi, per convenienza logistica
In relazione a tale situazione, la giurisprudenza è costante (vgs, al riguardo, Tribunale di Salerno n.
1931/2025): la semplice coabitazione tra coniugi legalmente separati non fa venir meno gli effetti
giuridici ed economici della separazione, ivi incluso l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento
sia in favore dei figli che del coniuge. Ciò in quanto la separazione legale è uno status giuridico che
si crea indipendentemente dalla casa in cui si abita. La sentenza o l'ordinanza presidenziale, come
nel caso di specie, introducono un obbligo di contribuzione parametrato alle capacità economiche di
ciascuno dei coniugi e ciò deve osservarsi.
Stante quanto sopra, l'opposizione dev'essere rigettata, eccezion fatta per la compensazione operata
per la mensilità di agosto 2023, rimanendo vigente l'obbligo del versamento del mantenimento per
le altre mensilità di cui all'atto di precetto opposto.
Alla motivazione della presente decisione, consegue una sostanziale soccombenza dell'opponente,
di cui deve tenersi conto per il regime delle spese, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da P1 , avverso l'atto di precetto notificato in data 27 giugno 2024,
eccezion fatta per la mensilità di agosto 2023;
2) Condanna, per l'effetto, P1 al pagamento delle spese di lite sostenute da C1 , con riferimento al
presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi Euro 980,00 per compensi, oltre
accessori nella misura legalmente dovuta, che pone in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario.
Conclusione
Così deciso in Palermo, il 10 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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