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Sentenza

SEPARAZIONE – Revoca del consenso e omologa (Cc articolo 1322; Cpc articolo 473-bis.51; Dlgs 149/2022)
SEPARAZIONE – Revoca del consenso e omologa (Cc articolo 1322; Cpc articolo 473-bis.51; Dlgs 149/2022)

Ai sensi dell’articolo 473-bis.51 c.p.c., l’omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma anche che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle condizioni pattuite. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite. La revoca del consenso da parte di una delle parti rende improcedibile il ricorso per separazione consensuale.

Nel caso in esame, dopo il deposito del ricorso stesso, la moglie aveva revocato il proprio consenso all’omologazione delle condizioni originariamente concordate con il marito. Il tribunale veneziano nel dichiarare l’improcedibilità del procedimento, ha evidenziato la natura negoziale delle pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione, nella prospettiva dell’omologazione dell’accordo di separazione, e dunque, la necessità che il consenso delle parti perduri sino all’omologazione medesima.

    Tribunale di Venezia, sez. II civile, sentenza 31 marzo 2025, n. 343 - Presidente rel. ed est. Vettore
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Tania Vettore - Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. …del Ruolo Generale V.G. 2024, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c. da:
OMISSIS ), nato a M. (V.) il (...), residente a M. (V.), Via…, rappresentato e difeso dagli avvocati …del
Foro di Padova, per procura allegata telematicamente alla costituzione di nuovo difensore
depositata in data 04.09.2024 OMISSIS ), nato a M. (V.) il (...), residente a M. (V.), Via C. B. n. 36/A,
rappresentato e difeso dagli avvocati …del Foro di Padova, per procura allegata telematicamente
alla costituzione di nuovo difensore depositata in data 04.09.2024
e
OMISSIS ), nata a D. (V.) il (...) residente a M. (V.), Via ), nata a D. (V.) il (...) residente a M. (V.), Via
Via…, rappresentata e difesa dall'avv. …del foro di Venezia, per procura allegata telematicamente
alla costituzione di nuovo difensore depositata in data 07.09.2024
ricorrenti
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
In punto: separazione consensuale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.05.2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
introduttivo del presente procedimento, OMISSIS e OMISSIS espongono di aver contratto in data
19.07.2008 matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
…al n…., parte II, serie A, dell'anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati tre figli: OMISSIS il (...), OMISSIS il (...) e OMISSIS il (...).
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di
separazione, indicando le condizioni della stessa: i coniugi vivranno separati. I figli minori saranno
affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione alternata,
secondo calendario concordato e specifica disciplina delle modalità dei tempi di frequentazione, e
residenza anagrafica presso la madre, nell'immobile di M. (V.), Via C. B. n. 36/A di cui è esclusiva
proprietaria.
I ricorrenti, a fronte della collocazione pressoché paritaria dei minori con l'uno e con l'altro genitore,
provvederanno in via autonoma al loro mantenimento ordinario. Il padre, tuttavia, si farà esclusivo
carico delle seguenti spese straordinarie necessarie per i figli: tasse, iscrizioni ed assicurazioni
scolastiche presso istituti pubblici, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno,
mensa e/o buoni pasto, trasporto scolastico pubblico da e per la scuola (scuolabus, abbonamento
urbano o extraurbano) e ciò sino al termine delle scuole medie superiori di ciascun figlio; particolari
attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico; gite scolastiche
il cui costo non superi l'ammontare di Euro. 400,00 per ciascun figlio; spese relative ad un'unica
attività sportiva per cui l'esborso non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun
figlio (quali spese di attrezzature e spese accessorie ovvero oneri di trasferta, ritiri estivi,
partecipazioni a tornei o ad eventi sportivi in genere); spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
con prescrizione (esclusi quelli da banco e antibiotici/antipiretici necessari per le cure di malattie
stagionali che sono da intendersi ricompresi nel mantenimento diretto), spese per interventi
chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche per cui l'esborso
non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun figlio, oculistiche, sanitarie in genere
effettuate tramite il SSN; spese relative a grest e soggiorni ad iniziativa delle locali parrocchie ed enti
assimilati per il periodo di chiusura delle scuole, con la precisazione che ci dovrà, comunque, essere
l'accordo dei genitori in merito alla scelta ed ai relativi costi, ma non sulla possibilità di far
frequentare ai figli detti soggiorni nel periodo non scolastico in mancanza di altre soluzioni gratuite.
Per quanto non espressamente previsto le parti hanno fatto rinvio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia. Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo tra i genitori
saranno suddivise al 50%. Detrazioni fiscali a beneficio del padre nella misura del 100% e assegno
unico per i figli a favore della madre.
Quanto ai rapporti economici fra i coniugi, la sig.ra OMISSIS trasferisce a titolo gratuito a OMISSIS,
la proprietà del camper marca Fiat 230 BPMAC BX tg. (...). I coniugi, inoltre, si danno reciprocamente
atto di aver già diviso le suppellettili della casa per le quali la sig.ra OMISSIS ha già versato la somma
di Euro. 20.000,00, mentre la rimanente somma di Euro. 35.000,00 (per quanto versato a titolo di
contributo del mutuo del sig. OMISSIS e per interventi sull'immobile dallo stesso eseguiti) verrà
corrisposta a mezzo di bonifico entro il 30.06.2024 e comunque entro e non oltre l'udienza di prima
comparizione delle parti nella quale si darà atto dell'avvenuto bonifico. Ciò posto, i coniugi hanno
dato reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica
patrimoniale e finanziaria. Spese del giudizio compensate fra le parti.
Con decreto del 16.05.2024, emesso ai sensi dell'art. 473bis-51 c.p., è stata fissata per la comparizione
personale delle parti l'udienza del 10.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
Viste le note depositate in data 07.09.2024, con cui la sig.ra OMISSIS ha manifestato la revoca del
consenso all'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, il Giudice delegato ha
rinviato la causa all'udienza 17.10.2024. Alla predetta udienza, la sig.ra OMISSIS ha confermato la
revoca del consenso all'omologa della separazione. Dopo ampia discussione, le parti hanno
comunque concordato sull'opportunità di rinvio al fine di verificare la possibilità di un accordo in
ordine alle condizioni di separazione. Il Giudice ha pertanto rinviato la causa all'udienza del
28.11.2024, sostituita, su istanza delle parti, dal deposito di note scritte stante il mancato
raggiungimento di un accordo.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27.11.2024 la sig.ra OMISSIS ha ribadito la volontà
di revocare il consenso all'omologa della separazione, chiedendo dichiararsi la improcedibilità del
ricorso. Con note di trattazione depositate in data 27.11.2024, il sig. OMISSIS , ribadita l'impossibilità
di un accordo, ha invece confermato la volontà di chiedere l'omologa della separazione alle
condizioni già formulate nel ricorso.
Il Giudice Delegato, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione
dell'udienza originariamente fissata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta
meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni
concordate, stante la revoca del consenso manifestata dalla sig.ra OMISSIS.
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c., l'omologa della separazione
consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di
comparizione avanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma
confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso
introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite.
Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono
destinate ad essere trasfuse nell'accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all'esterno solo
laddove siano poi omologate dall'Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e
verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso.
La giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi,
equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. (per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e
Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi,
e che l'atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti,
ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò
avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l'iter processuale previsto dalla
norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e
confermino l'accordo negoziale tra loro intercorso. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il
ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Peraltro in tal senso si è pronunciata anche la Corte di
cassazione affermando che solo qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca
del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il
tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per
poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai
coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a
differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta
di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito
del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con
riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex
art. 3 della L. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti
economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari
a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del
giudizio nelle forme contenziose (Cass. n. 19540/18).
Nel caso di specie la sig.ra OMISSIS non ha confermato la volontà già espressa in sede di ricorso per
cui, non ricorrendo i presupposti per l'omologa, essendo venuto meno l'accordo negoziale intercorso
tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione
giuridica affrontata e della novità delle questioni conseguenti al nuovo rito in materia di
procedimenti in persona di persone, minorenni e famiglie introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
Improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto da OMISSIS e OMISSIS.
Conclusione
Così deciso in Venezia, il 16 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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