SEPARAZIONE – L’ordinanza presidenziale quale titolo esecutivo immediato (Cc articoli 191 e 1218; Cpc articolo 708, Disp. att. Cpc, articolo 189)
Con l’ordinanza presidenziale, che dispone che la casa familiare, con i relativi arredi e suppellettili, ad eccezione degli effetti personali del coniuge, venga assegnata in uso esclusivo al marito, sorge una obbligazione di fonte giudiziale in forza della quale la moglie diviene debitrice dell’obbligo restitutorio della casa, degli arredi e delle suppellettili e, pertanto, essa, ex articolo 1218 c.c., è tenuta ad eseguire esattamente la prestazione posta a suo carico, mentre il marito , creditore della prestazione, è tenuto solo a dedurre l’efficacia della ordinanza e del suo inadempimento.
Tribunale Potenza, Sez. I civile, sentenza 10 giugno 2025 n. 1136 – Giudice Volpe
25-07-2025 16:40
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