SEPARAZIONE - Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento di quota indivisa
(Cc, articoli 158, 162, 2657, 2699 e 2932; Cpc, articoli 19, 20, 281-sexies e 711)
In tema di separazione consensuale, l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene a uno dei sottoscrittori o a un figlio, ma ne prevede solo il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.
Ne consegue che, a fronte dell’accertamento dell’esistenza di una comune volontà negoziale, la disciplina dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. può coerentemente riguardare l’accordo di separazione consensuale.
Tribunale Latina, sezione I, sentenza 7 agosto 2025 n. 1484 – Giudice Venditto
20-09-2025 14:12
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