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Sentenza

Separazione e conciliazione.
Separazione e conciliazione.
Tribunale Cagliari, Sezione I civile, sentenza 5 dicembre 2024 n. 2571 
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti - Presidente
Dott. Mario Farina - Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5649 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
OMISSIS, nato a S. (S.), il (...) e ivi residente alla via R. n. 64, CF. OMISSIS elettivamente domiciliato
in …(SU), via …presso lo studio dell'Avv. …C.F. OMISSIS che lo rappresenta e difende, che la
rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ricorrente
contro
OMISSIS nata in S., il (...), C.F. OMISSIS, residente in S., Via R., n. 64, elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via …presso lo studio dell' Avvocato …che la rappresenta e difende giusta procura posta
in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTEROIntervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23.09.2020, OMISSIS ha adito questo Tribunale chiedendo la
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santadi (SU) il 22.04.1990
con la signora OMISSIS
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale è nato
un figlio: OMISSIS (in data (...)) che dimora presso il padre ed è economicamente autosufficiente;
che le parti addivenivano ad una separazione consensuale in data 16 febbraio del 2017, omologata
dal Tribunale di Cagliari il 15/03/2017; che nel verbale omologato i coniugi hanno rinunciato
reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto autonomi economicamente convenendo che
la casa coniugale sita in S. via R. n. 64 rimanesse a lui assegnata per viverci con il figlio OMISSIS e
che la resistente avrebbe dovuto trasferire al coniuge , la piena proprietà del fabbricato ad uso
abitativo sito nel comune di Santadi alla via R. n. 64 entro un anno dalla concessa omologa e spostare
altrove la sua residenza; che sono trascorsi oltre tre anni dalla separazione senza che i coniugi
abbiano ripreso la comunione materiale e spirituale.
presterebbe
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, ha dedotto di essere dipendente dell
OMISSIS in Santadi, mentre la signora OMISSIS attività lavorativa a Santadi presso l'agriturismo
"...".
Con comparsa depositata il 14.01.20221 OMISSIS si è costituita, opponendosi alla pronuncia del
divorzio per mancanza dei presupposti di legge, essendosi i coniugi riconciliati poco dopo l'omologa
della separazione.
La resistente ha dedotto, in particolare, di essere stata invitata dal ricorrente a far rientro
nell'abitazione coniugale dopo dieci giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale e che da
allora la vita coniugale è proseguita e non sono stati adempiuti gli accordi di separazione; che non
si è trattato di coabitazione per l'interesse dei figli (in quanto l'unico figlio è già da tempo
maggiorenne economicamente autosufficiente e ha una propria vita personale) né di esigenze
abitative; che nel dicembre 2020 il resistente, dopo un litigio, le ha intimato - con atto di precetto - il
rilascio dell'immobile; che i coniugi intendono nuovamente porre fine al matrimonio per
motivazioni diverse rispetto alla separazione del 2017; di aver depositato ricorso per la separazione
personale (n.Ciò premesso, ha domandato venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio per mancanza dei presupposti di legge.
All'udienza presidenziale del 5.02.2021, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i
coniugi, il presidente delegato ha sentito le parti personalmente comparse.
Il ricorrente, confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato: "in sede di separazione la casa
coniugale è stata assegnata a me con la promessa di cessione di proprietà in quanto intestata a mia
moglie. La convivenza non è più ripresa. È vero che mia moglie è rimasta a vivere nella casa
coniugale ma non vi è stata una convivenza. Io da 4 anni e mezzo dormo nel piano scantinato mentre
lei al piano di sopra. Lei mi ha sempre promesso di andare via da casa ma mia ha dato attuazione a
tale promessa. Attualmente ancora lavoro a F. con lo stipendio di circa Euro 1500,00 mensili. Tra
qualche anno andrò in pensione. La signora lavora presso un agriturismo e attualmente percepisce
la cassa integrazione.
La resistente ha, invece, dichiarato: "Confermo il contenuto della comparsa. in realtà dopo l'accordo
di separazione consensuale abbiamo proseguito la convivenza. Io non sono mai andata via da casa,
a parte per 10 giorni dopo i quali ho fatto rientro su domanda di mio marito. Abbiamo continuato a
vivere come marito e moglie nel senso che condividevamo gli aspetti della vita in comune. È vero
che non dormivamo insieme ma per scelta di mio marito; nessuno gli ha impedito di dormire nella
camera da letto. I pasti li abbiamo consumati assieme e durante le festività abbiamo avuto ospiti i
familiari miei oppure siamo andati ospiti da loro. Pertanto, ribadisco che la convivenza non si è ma
interrotta. Il fatto che abbia deciso di dormire nel piano di sotto è stato determinato anche dal fatto
che per un periodo avevamo aperto un B&B e lui andava a dormire sotto. Non ho capito per quale
motivo dopo tale periodo lui si sia determinato a chiedere il divorzio. Forse perché dopo il lock
down ha ripreso ad uscire con le mie amiche."
Con ordinanza resa in data 15.05.2021 il Presidente in via provvisoria e urgente ha confermato
quanto disposto in sede di separazione;
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte ricorrente ha insistito
nelle argomentazioni dedotte e ha formulato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per
mancanza dei presupposti di legge; Nel caso in cui il sig. giudice dovesse ritenere di riunire i due
procedimenti di divorzio e separazione;
2) Accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi di cui al provvedimento del Tribunale di
Cagliari del 15/03/2017 resa nell'ambito del procedimento n. 12423/2016 è divenuta inefficace per
avvenuta riconciliazione e, con essa, tutte le condizioni ch3) per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di
domicilio;
4) porre a carico del sig. OMISSIS una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di mantenimento
della coniuge economicamente più debole; In via subordinata, nell'ipotesi in cui il sig. giudice
dovesse ritenere procedibile il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra OMISSIS ed il
sig. OMISSIS ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santadi, a mezzo di rituale
comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri;
6) porre a carico del sig. OMISSIS una somma di denaro ritenuta di giustizia a titolo di assegno
divorzile in favore della coniuge economicamente più debole.
All'udienza del 17.10.2022 i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza del procedimento
di separazione per il quale vi è stata una rinuncia agli atti del giudizio.
All'udienza del 31.03.2021 il Giudice ha proceduto all'audizione del figlio delle parti.
Dal colloquio è emerso che la resistente sarebbe rientrata nell'abitazione per prendere le decisioni
sulla separazione e non è più andata via. Ha precisato che i genitori non hanno mai dormito insieme
(Mio padre dormiva e dorme tuttora nello scantinato.) e svolgevano vite parallele (Pers madre spesso
il sabato sera usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in cui abbiamo mangiato
tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in tutti questi anni ho
continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto assistere ai fatti. Si trattava di vite
parallele senza condivisione di alcunché. Preciso che la casa consta di un piano primo e di un
seminterrato abitabile e io spesso stavo in questo seminterrato con mio padre. Pertanto posso dire
che mio padre passava e passa gran parte del tempo nel seminterrato. ) e che si è trattato di una
coabitazione e non di convivenza.
Nel proseguo di causa sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c. e con Provv.
del 3 aprile 2023, sono state rigettate le istanze di ammissione della prova costituenda formulate
dalla resistente e fissata l'udienza del 6.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.11.2023, tenutasi in modalità cartolare, il giudice ha rimesso la causa al collegio per
la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte resistente ha affermato che la precedente separazione consensuale omologata dal Tribunale e
annotata nei registri di stato civile sarebbe stata una mera formalità, perché il rapporto di coniugio,
nonostante la formalizzazione della separazione, di fatto non era mai cessato e le parti avevano
continuato senza alcuna interruzione di sorta, a convivere fino al settembre 2020.
Ha precisato che la vita coniugale si sarebbe interrotta dopo un litigio e poco dopo il ricorrente le
avrebbe intimato il rilascio dell'immobile con atto di precetto. Successivamente la resistente ha
proposto domanda di separazione, mentre, il ricorrente ha domandato nel presente giudizio la
pronuncia di divorzio. Secondo l'Arru, difatti, la vita matrimoniale non sarebbe mai ripresa, né la
moglie avrebbe provato il contrario.Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione possono cessare senza
che sia necessario l'intervento del giudice ove i coniugi rendano espressa dichiarazione in tal senso
ovvero quando tengano un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di
separazione. Nel momento in cui le parti non rendono alcuna dichiarazione (come nel caso di specie)
si tratta, quindi, di accertare se, dopo l'omologa della separazione consensuale, le stesse abbiano
tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione. Di tale comportamento spetta
all'attore fornire la prova in modo pieno e incontrovertibile, dimostrando l'avvenuto ripristino della
stabile convivenza e l'avvenuta ricostituzione del vincolo matrimoniale nella sua essenza materiale
e spirituale (v. Cass. ord. n. 20323/2019)
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la riconciliazione non può consistere nel mero
ripristino della situazione "quo ante", ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di
vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare
il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza (v. Cass. n.
24833/2014).
Inoltre, è stato sottolineato dalla Cassazione che la valutazione, rimessa all'apprezzamento del
giudice, del comportamento non equivoco e incompatibile con lo stato di separazione delle parti
implica un'indagine di fatto "da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti,
dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità
dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata
comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da
provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v.
Cass., sentt. n. 26165 del 2006, n. 3744 del 2001)" (Cass. n. 16661/2012).
Nel caso di specie non sussiste una espressa dichiarazione congiunta dei coniugi in merito alla
ricostruzione del vincolo coniugale. Di conseguenza, è necessario procedere alla valutazione dei
comportamenti tenuti dalle parti a seguito della separazione consensuale del 2017.
Sulla questione appare opportuno porre l'accento sulle dichiarazioni rilasciate dal figlio delle parti,
il quale, all'udienza del 31.03.2021, ha chiarito che le parti non dormivano insieme (il padre avrebbe
pernottato nello scantinato) e svolgevano vite parallele (Preciso che in tutti questi anni non
dormivano insieme. Mio padre dormiva e dorme tuttora nello scantinato. Svolgevano vite parallele.
Mia madre spesso il sabato sera usciva e rientrava a notte inoltrata. C'è stata qualche occasione in
cui abbiamo mangiato tutti insieme per ospitalità nei confronti della mia fidanzata. Preciso che in
tutti questi anni ho continuato a vivere in casa con i miei genitori e pertanto ho potuto assistere ai
fatti. Si trattava di vite parallele senza condivisione di alcunché. Preciso che la casa consta di un
piano primo e di un seminterrato abitabile e io spesso stavo in questo seminterrato con mio padre.
Pertanto, posso dire che mio padre passava e passa gran parte del tempo nel seminterrato. Ribadisco
che si è trattata non di convivenza ma di coabitazione).
Parte resiste al fine di giustificare le dichiarazioni del ragazzo ha rappresentato che i coniugi avevano
deciso - di comune accordo - di non mettere al corrente il figlio dell'avvenuta riconciliazione, avendo
lo stesso sofferto la crisi familiare e incolpato la madre della separazione, attendendo la
metabolizzazione della sua rabbia nei confronti della ParCiò posto, osserva il collegio come le circostanze rappresentate dal figlio, della cui attendibilità non
si ha motivo di dubitare, ha fatto emergere con chiarezza che tra i coniugi, a seguito della
separazione consensuale del 2017, non sussisteva un vero e proprio progetto di vita comune, ma una
mera convivenza formale. D'altronde, se così come affermato dalla resistente il progetto di vita tra i
coniugi era ripreso, pare inverosimile che le parti non abbiano voluto comunicare al figlio, che
appunto aveva sofferto la crisi coniugale, l'avvenuta riconciliazione e la ripresa del rapporto di
coniugio.
Non può neppure considerarsi dirimente, ai fini della decisione, la messagistica intercorsa tra le
parti, in quanto non significativa ai fini della dimostrazione della persistenza del progetto
matrimoniale, essendo i messaggi intervallati da lunghi lassi di tempo e dal cui contenuto non è
possibile desumere un reciproco attaccamento sentimentale e spirituale.
Pertanto, deve desumersi, perlomeno da quanto emerso nel corso del presente giudizio che dopo la
separazione consensuale, non sussisteva tra le parti un vero e proprio un progetto di vita comune
(tanto che le parti dormivano in ambienti separati e né avevano informato il figlio della
riconciliazione), ma una mera convivenza formale, probabilmente indirizzata al benessere del figlio.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata
dal ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile formulata nella comparsa di costituzione, deve
intendersi rinunciata, non avendo parte resistente reiterato la domanda nelle memorie 183 n. c.p.c.
e in sede di precisazione delle conclusioni.
Deve trovare conferma quanto determinato tra le parti in sede di separazione con riferimento
all'abitazione coniugale, determinazione confermato con ordinanza presidenziale nel presente
procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santadi il 22.04.1990 tra
OMISSIS nato a S. (S.) il (...) e OMISSIS nata a S. il (...), matrimonio trascritto nel registro degli atti di
matrimonio del Comune di Santadi (SU), anno 1990, parte II serie A, ordinando l'annotazione della
presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
2. Condanna OMISSIS al pagamento delle spese di lite a favore di OMISSIS che liquida in
complessivi Euro 450,00 quale compenso al difensore oltre spese generali, iva e cpa come per legge.Conclusione
Così deciso in Cagliari in data 22 novembre 2024, nella camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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