SEPARAZIONE – Doveri del genitore affidatario del figlio minore (Cc articolo 337-ter)
Tribunale Agrigento, civile, sentenza 3 maggio 2025 n. 520 – Pres. Salvatori, Giudice Rel. Est. Capitano
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO
DAI MAGISTRATI:
MARCO SALVATORI - Presidente
SILVIA CAPITANO - Giudice Rel./Est.
VINCENZA BENNICI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1565 per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta
da:
P1
nato il (...) ad (...) ((...)), rappresentato e difeso dall'Avv. …
ricorrente
nei confronti di:
X1
nata in X il X (...) rappresentata e difesa dall'Avv. …
resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P1 ha evocato in giudizio X1 ed esponendo che a seguito di accordo di negoziazione assistita
n.16/2023 del 20.21/02/2023 autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Agrigento in
sono state regolamentate le condizioni di separazione dei coniugi nonché il diritto di visita della
minore X2 nata il (...), ha allegato una serie di inadempienze della X1 che avrebbero impedito una
piena esplicazione del suo ruolo genitoriale
Ha esposto in particolare di essere stato estromesso dalle decisioni inerenti l'educazione e la salute
della figlia, lamentando altresì di non aver avuto la possibilità di condurre la minore presso la sua
residenza o quella dei nonni paterni in modo da conservare rapporti significativi con questi ultimi.
Ha dunque chiesto al Tribunale, a modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione
assistita n. 16/2023 del 20.21/02/2023. di autorizzarlo a poter liberamente incontrare la minore due
giorni a settimana dalle ore 17:00 alle 19:00 anche presso la sua residenza.
In via subordinata, disporre che gli ex coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare
al fine di potere gestire nel migliore dei modi la propria figlia X2
La resistente si è costituita contestando le avverse pretese, evidenziando il disinteresse del P1 nei
confronti della figlia minore fin dall'allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nell'ottobre 2022,
quando la minore aveva solo tre mesi di vita.
Nel corso del giudizio sono stati incaricati i Servizi Sociali del comune di (...) per consentire la
frequentazione della minore e del ricorrente in spazio neutro.
Il procedimento è stato, altresì, istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio con la nomina di uno
psicologo - psicoterapeuta al fine di valutare e descrivere gli attuali rapporti esistenti tra gli ex
coniugi e proporre, se del caso, percorsi finalizzati alla risoluzione del conflitto, proponendo la
formula di frequentazione più idonea nell'interesse della minore.
Depositata la consulenza tecnica il procedimento è stato posto in decisione per riferire al collegio.
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo la domanda di modifica è fondata
con le precisazioni che seguono.
Evidenze processuali e conclusioni del c.t.u.
Va dato atto innanzitutto che nel corso del procedimento, dopo l'incarico affidato ai Servizi Sociali
per la predisposizione di un calendario di incontri padre - figlia, è stato disposto, anche alla luce
delle relazioni dei Servizi sulla forte conflittualità riscontrata tra i genitori della piccola X2 , un
approfondimento tecnico a mezzo di una c.t.u. con uno psicologo - psicoterapeuta.
Ciò al fine di esaminare, nel prioritario interesse della minore, le dinamiche relazionali esistenti tra
gli ex coniugi suggerendo se del caso percorsi finalizzati alla risoluzione del conflitto esistente;
nonché per la valutazione delle competenze genitoriali del P1 con specifico riferimento alla capacità
di comprendere i bisogni evolutivi della minore e di garantire il suo benessere.
Detto approfondimento ha consentito di appurare che i rapporti tra gli ex coniugi sono ancora
altamente conflittuali e in una fase di elaborazione della separazione ancora poco evoluta.
Il consulente d'ufficio ha evidenziato in particolare che la resistente è poco consapevole del fatto che
il comportamento perpetrato nei confronti dell'ex coniuge ha (e avrà) delle conseguenze sulla bimba:
in tale ottica il c.t.u. evidenzia che la X1 , genitore collocatario della minore, deve garantire, per un
sano sviluppo psicofisico della bambina, la frequentazione con il papa, superando il pregiudizio
della patologia psichica che affligge il S (il profilo emerso in seguito alla somministrazione del
reattivo mentale - MMPI- è compatibile, per il c.t.u., con le seguenti ipotesi diagnostiche: Disturbo
Delirante Disturbo Ciclotimico; Episodio Ipomaniacale; in considerazione della rilevanza dei
problemi presentati al test, per il c.t.u. è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti).
Regime delle frequentazioni
Per come evidenziato dal c.t.u., dr.ssa X3 "necessaria si rivela la continuità nella relazione padre-
figlia in quanto la piccola deve avere la possibilità di accedere ad entrambe le figure di riferimento
che si integrano e completano reciprocamente, ricavandone vissuti positivi che favoriscono un sano
sviluppo....
E' altresì auspicabile una condivisione da parte della madre di tutte le scelte in merito alla bimba
(scolastiche, mediche, ludiche..) e di tutti gli spostamenti.".
In tale ottica anche il Tribunale non ritiene superfluo ricordare che è indispensabile favorire, quanto
più possibile, le occasioni di incontro tra padre e figlia per garantire un corretto sviluppo psicofisico
della minore ed una equilibrata compresenza delle figure genitoriali; è altresì indispensabile che il
genitore collocatario condivida con l'altro genitore le scelte (scolastiche, mediche, ludiche..) e le
decisioni che coinvolgono la minore nonché renderlo edotto degli spostamenti di natura non
consuetudinaria che potrebbero riguardare la minore
Si rammenta in proposito che dovere essenziale del genitore affidatario o convivente con il minore
è quello di favorire e incoraggiare il minore a coltivare il rapporto con l'altro genitore in quanto
entrambe le figure sono fondamentali nel percorso di crescita: ostacolare tale rapporto non può che
avere effetti deleteri sul piano psicologico del minore e sulla sua formazione personale.
Nell'ottica della solidarietà e collaborazione, in caso di impossibilità degli incontri a causa di malattia
del minore o altri eventi, il genitore affidatario deve garantire altre forme di comunicazione (es
videochiamata) onde assicurare la continuità del rapporto con il genitore non affidatario. In tale
ottica è auspicabile che anche nel quotidiano la X1 riprenda le comunicazioni telefoniche con il P1
per metterlo a conoscenza, quantomeno, sullo stato di salute della minore e renderlo partecipe alle
decisioni principali.
Per altro verso, quanto alla figura del P1 il c.t.u. ha evidenziato come l'ipotesi diagnostica formulata
non è di per sé elemento ostativo per le frequentazioni con la bambina; rileva dunque il Tribunale,
sempre alla luce dei principi di solidarietà e collaborazione richiamati, come sia fortemente
auspicabile che il ricorrente, per meglio adempiere alle funzioni genitoriali, si sottoponga agli
interventi suggeriti dallo stesso c.t.u. (presa in carico dal CSM competente per territorio).
Fermo l'affido condiviso già previsto dagli ex coniugi nell'accordo di separazione autorizzato dal
Sostituto Procuratore della Repubblica il 21.2.2023 per come suggerito dal c.t.u le frequentazioni
seguiranno invece il regime di seguito indicato:
- la minore potrà continuare a incontrare il padre 2 volte a settimana presso i Servizi Sociali del
territorio;
- ogni quindici giorni i Servizi Sociali prevederanno il coinvolgimento con altri componenti del
nucleo familiare paterno (nonni paterni e gli zii paterni) affinché queste figure diventino familiari
per X2;
- dal quarto anno di età, su monitoraggio dei Servizi Sociali il luogo degli incontri potrà essere anche
la casa paterna per due domeniche al mese.
Le regole fin qui statuite potranno essere ovviamente oggetto di modifica in futuro una volta mutate
le condizioni fattuali.
Osserva poi il Tribunale che alla luce di quanto emerso in esito alla c.t.u. appare opportuno che le
parti siano coadiuvate da figure specializzate per superare il conflitto ad oggi esistente; a tal fine si
onera il Consultorio familiare del Comune di X di prendere in carico il P1 e la X1 Per intraprendere
un percorso che sia da supporto alla bigenitorialità.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite anche del procedimento cautelare in
corso di causa vanno dichiarate compensate.
Le spese di c.t.u., nei rapporti interni, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura di
metà ciascuno (la metà riferibile alla X1 a carico dell'Erario stante la sua ammissione al P.S.S.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da P1 nei confronti di
X1 , a parziale modifica delle condizioni accordo di negoziazione assistita n.16/2023 del 20.21/02/2023
autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Agrigento in data 20/02/2023 così
provvede:
DISPONE che gli incontri tra la minore X2 e il padre P1 continuino a svolgersi, quantomeno fino al
compimento del 4 anno di età della minore, presso i Servizi sociali del Comune di (...) secondo le
modalità e tempistiche indicate in parte motiva; fermo in ogni caso, anche per il periodo successivo,
il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi con riserva di segnalare eventuali problematiche o
anomalie riscontrate;
AFFIDA al Consultorio familiare di (...) la presa in carico di P1 e X1 per intraprendere un percorso
di supporto alla bigenitorialità e consapevolezza del ruolo genitoriale;
DICHIARA compensate le spese di lite;
PONE le spese di c.t.u., nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti nella misura di metà
ciascuno (la metà riferibile alla X1 a carico dell'Erario stante la sua ammissione al P.S.S.).
Conclusione
Così deciso in Agrigento, il 2 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2025
06-06-2025 22:10
Richiedi una Consulenza