Separazione come carattere rimediale e non sanzionatorio.
Tribunale di Nola, civile, sentenza 4 marzo 2025, n. 708
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca - Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti - Giudice
Dott.ssa Federica Peluso - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
OMISSIS , nata il (...) in N. (N.) (C.F. OMISSIS ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'Avv.to…;
RICORRENTE
E
OMISSIS nato il (...) in T. (C.F. OMISSIS );
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.03.2025;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2024, OMISSIS ha chiesto dichiararsi la separazione personale da
OMISSIS con il quale ha contratto matrimonio con in data 12.10.2016 in ... (NA), dal quale non sono
nati figli.
OMISSIS seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva.
Rinviata l'udienza di prima comparizione in ragione di un impedimento della parte, all'udienza del
3 marzo 2025, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore riservava
la causa al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, OMISSIS il quale, pur ritualmente citato
in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della
domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la
riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di "separazione" come "sanzione" basata
sulla colpa ed ha introdotto il concetto di "rimedio" ad una situazione di intollerabilità della
convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente
progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti
fornita da parte ricorrente; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di
ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente
giudizio.
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato, si rinvengono giusti motivi per la loro
compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia di OMISSIS
- dichiara la separazione personale di OMISSIS e OMISSIS che hanno contratto matrimonio il giorno
12.10.2016 in ... (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 62; parte I
Serie, anno .. - Comune di ...);
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di ... (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396;
- Compensa le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2025.
04-04-2025 19:36
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