Separazione. Addebito e volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 22 maggio n. 156 - Pres. Venier, Cons. Rel. Carnimeo
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Daniele Venier
dott. Alberto Valle
dott. Sergio Carnimeo
ha pronunciato la
seguente
Presidente
Consigliere
Consigliere
relatore
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il
10.1.2025,
da
- TULLIA, nata a SAN BONIFACIO (VR) il 12 marzo 1970, residente a VERONA
in via .............; rappresentata e difesa dalle Avv.sse XX e YY, del Foro di Verona, con
domicilio eletto presso lo studio delle stesse in .............., Verona - come da mandato
sottoscritto in data 9.1.2025, unito telematicamente all'atto di appello -;
- ricorrente, appellante -
contro
- CORNELIO, nato a CATANIA il 24.02.1969, residente a VENEZIA, ...............,
rappresentato e difeso come da procure alle liti da intendersi apposta in calce alla
comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti ZZ, JJ del Foro di Udine e dall'avv.
WW del Foro di Venezia, con domicilio eletto preso lo studio dei primi due difensori
in Udine, Via ..............;
- resistente, appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.587/2024,
pubblicata il 16.10.2024, notificata il 12.12.2024, nel proc. 1224/2022 - separazione
personale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
1. rigettarsi la domanda di addebito della separazione a carico di TULLIA, in quanto
infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
2. disporsi che CORNELIO corrisponda a TULLIA la somma mensile di 1.000,00 €,
o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale contributo per il suo
mantenimento da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, in via anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della stessa. Tale somma
dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. Condannarsi il resistente alle spese di lite di primo grado, maggiorate del 30% ex
art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 anche del
procedimento promosso con reclamo innanzi la Corte d'Appello di Trieste, RG n.
209/2022.
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente
capo n. 3, compensarsi per due terzi le spese di lite del giudizio di primo grado e
condannarsi per la restante parte le spese legali di primo grado a carico di CORNELIO.
5. In ogni caso, condannarsi CORNELIO al pagamento delle spese legali di secondo
grado, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1-bis DM 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con
memorie depositate da TULLIA P. ex art. 183, VI co., cpc.
Memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. depositata il 24.5.2023:
Si chiede, pertanto, l'ammissione di prova per testi in ordine alle seguenti circostanze:
1) vero che all'atto del matrimonio CORNELIO era dirigente medico a tempo
indeterminato presso il reparto di ---------- dell'Ospedale di ----------- (VR)?
2) Vero che lo stesso osservava i seguenti orari di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore 18.00
dal lunedì al venerdì, durante il fine settimana in cui era di turno il sabato o la
domenica dalle 8.00 alle 20.00, oltre a giorni di reperibilità per le urgenze?
3) Vero che nel gennaio 2017 CORNELIO ha ottenuto il primariato di ---------- presso
l'azienda ospedaliera di ---------- ove si è trasferito ad abitare da solo?
4) Vero che CORNELIO tornava presso l'abitazione familiare in di Verona, ove
risiedevano moglie e figli, il giovedì sera o venerdì sera o, talvolta, il sabato mattina
di ogni settimana tornando in ---------- la domenica sera o lunedì mattina?
5) Vero che TULLIA si occupava, come si occupa tuttora, della gestione dei figli minori
portandoli e recuperandoli a scuola, seguendoli nei compiti scolastici, presenziando
ai colloqui con gli insegnanti e accompagnandoli alle visite mediche?
6) Vero che TULLIA accompagnava il figlio TULLIO agli allenamenti di calcio tre
volte a settimana e il figlio TULLIOLO a nuoto una volta la settimana e a danza
artistica due volte la settimana?
7) Vero che TULLIA ha lavorato dall'agosto 2014 al marzo 2019 come dipendente con qualifica di
coordinatore infermieristico presso la casa di cura --------- di Biella con i seguenti orari: dalle 9.00
alle 15.00 dal lunedì al venerdì?
8) Vero che TULLIA nel marzo 2019 si è licenziata per trasferirsi nel settembre 2020 con la prole in
---------- per raggiungere il marito?
9) Vero che TULLIA dal novembre 2020 ha ripreso a svolgere la propria attività di infermiera in
libera professione presso poliambulatori privati e, durante l'emergenza Covid, presso l'Azienda
Ospedaliera di -----------?
10) Vero che TULLIA ha dovuto interrompere l'attività lavorativa nel marzo 2022 allorché la stessa,
a seguito di episodi di violenza subiti per mano del marito il 7 marzo 2022 e 9 marzo 2022, è tornata
a vivere con la prole in Venezia?
11) Vero che TULLIA ha ripreso la propria attività lavorativa di infermiera in libera professione con
partita Iva dal mese di agosto 2022 (doc. 27)?
In ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio:
12) vero che durante il matrimonio i coniugi TULLIA-CORNELIO frequentavano con i figli ristoranti
due volte la settimana al costo compreso tra 35/50,00 € per persona?
13) Vero che il nucleo familiare TULLIA-CORNELIO si recava in vacanza durante le festività
natalizie per 10 giorni circa a CATANIA presso i genitori del sig. CORNELIO?
14) Vero che durante il periodo estivo il nucleo familiare TULLIA-CORNELIO si recava in
15) vacanza con i figli in Residence a cinque stelle tra i quali il Residence ----- a Porto
16) Santa Margherita e Villaggio ----- --- a Caorle per 20 giorni al costo complessivo di 4.000,00?
17) Vero che TULLIA si recava in vacanza con i figli un mese nell'appartamento in Gioiosa Marea
(Messina) di proprietà dei genitori del marito?
18) Vero che il nucleo familiare TULLIA-CORNELIO si è recato in vacanza durante il periodo estivo
per una settimana in località quali Egitto, Tunisia, Sardegna, Isola d'Elba, Toscana?
In ordine alle ragioni del fallimento del vincolo coniugale:
19) Vero che nel novembre 2020 CORNELIO ha iniziato a manifestare cambiamenti umorali
rifiutandosi di assumere il trattamento farmacologico prescritto dal Dott. XYZ?
20) Vero che la sera del 9 marzo 2022 CORNELIO durante una discussione con la moglie ha
compiuto atti autolesionistici colpendosi il volto con pugni e schiaffi ingerendo vodka e ansiolitici?
21) Vero che in tale occasione, dopo l'allontanamento delle Forze dell'Ordine e degli operatori
sanitari contattati da TULLIA, CORNELIO ha sfondato l'infisso della camera da letto dove si era
rifugiata la moglie facendola cadere a terra, afferrandola poi per i capelli e bloccandole la bocca
per impedirle di chiedere aiuto?
22) Vero che in tale frangente il figlio minore ed TULLIO, dopo aver afferrato un coltello da cucina
ed intimato al padre di lasciare la madre, è scappato per raggiungere la caserma dei Carabinieri di
Portogruaro e denunciare l'accaduto?
23) Vero che la sera stessa del 9 marzo 2022 TULLIA è stata ospitata con i figli dall'amica OLIMPIA
per due notti?
24) Vero che l'11 marzo 2022 la signora BERENICE si è recata in ----------- a prendere la sorella
TULLIA ed i nipoti TULLIO e TULLIOLO per condurli ed ospitarli presso la propria abitazione in
Castelbelforte (MN) per un mese?
25) Vero che a far data dall'11 aprile 2022 TULLIA si è trasferita con i figli nella propria abitazione
di Verona?
26) Vero che il 1 maggio 2022 alla fine di un pranzo consumato al ristorante “----- ----” in Custoza
CORNELIO, dopo aver appellato la moglie troia/puttana alla presenza degli altri commensali e dei
figli minori, ha tentato di ricondurre il primogenito TULLIO in ----------- strattonandolo e procurando
allo stesso un trauma distorsivo al braccio sinistro (doc. 4)?
Si indicano come testi:
- PENELOPE, residente in Nogarole rocca (VR) Via -------------;
- BERENICE, residente in via ------------ Castelbelforte (Mn)
- CAIA, residente in Verona, via -----------;
- OLIMPIA, residente in via ---------- Portogruaro (Ve)
Memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. depositata il 13.6.2023: omissis
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione:
Nel merito, in via principale:
- respingersi tutte le domande proposte dalla signora TULLIA con il ricorso in appello ex art. 473-
bis.30 c.p.c. siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e, per l'effetto, confermarsi
la sentenza n.587/2024 del 15.10.2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, e pubblicata in data
16.10.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In via istruttoria:
- per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudicante dovesse ritenere
non sufficiente la documentazione esibita da parte appellata, si insiste per l'ammissione dei mezzi
istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, comma 6, cpc presenti in atti e non ammessi;
respingere, in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa, tutte le istanze istruttorie
avanzate da parte ricorrente, ferma ogni più ampia riserva;
In ogni caso:
- per i motivi esposti in narrativa, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del presente grado di giudizio in appello, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese
generali, Iva e C.P.A come per legge.
FATTI DI CAUSA
Premesse incontestate
1. I signori CORNELIO E TULLIA si sono sposati il 16.6.2007 e, dalla loro unione, sono nati i figli:
TULLIO (8 aprile 2009) e TULLIOLO (14 gennaio 2014).
Hanno abitato, per la maggior parte della convivenza matrimoniale, a Verona.
Nel 2017 il sig. CORNELIO si è trasferito per lavoro a ----------, facendo ritorno a casa nei fine
settimana.
Nel periodo di Natale del 2019 la signora TULLIA ha confessato al coniuge un tradimento.
Nel corso del 2020 le parti hanno convissuto a ----------.
Il 7.5.2021 il sig. CORNELIO ha donato la casa di Verona alla moglie.
Nel marzo 2022, anche a seguito di un'aggressione violenta da parte del marito, la signora TULLIA si
è allontanata di casa.
Il 30.5.2022 la signora TULLIA ha depositato ricorso per separazione personale con richiesta di
trattazione urgente per violenza domestica.
Tra le parti è già stata incardinata, con deposito di ricorso l'8.3.2024, e pende in primo grado, avanti
al Tribunale di Verona, il procedimento di divorzio.
Il procedimento di primo grado
2. Nel corso del procedimento di separazione, il Tribunale di Pordenone, disposta tempestivamente
un'indagine conoscitiva da parte del Consultorio di ---------- e dei servizi sociali ha, dapprima,
disposto provvisoriamente e, poi, confermato - con provvedimento del 22.11.2022-, un regime di
affidamento condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, visite paterne presenziate, sostegno
psicologico per i figli, prosecuzione del monitoraggio del Consultorio e contributo al mantenimento
dei figli, a carico del padre, di 2.000 euro mensili.
3. Pronunciata sentenza parziale di separazione, la causa è proseguita con CTU psicologica, la cui
relazione risulta depositata l'1/3/2024.
4. Respinte le ulteriori istanze istruttorie, oltre a quella di riunione del procedimento a quello di
divorzio, la causa è stata decisa con la sentenza qui oggetto di appello.
La sentenza di primo grado
5. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Pordenone, in sintesi:
- ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, per infedeltà coniugale
della sig.ra TULLIA;
- ha, conseguentemente, rigettato la domanda di assegno di mantenimento della moglie;
- quanto ai temi dell'affidamento, collocamento e mantenimento della prole, ha dato atto della pendenza
del giudizio di divorzio - con conseguente prevalenza ed attualità dei provvedimenti ivi assunti - e ha
fatto salvi i provvedimenti interinali assunti pro tempore in sede di separazione.
5.1. Quanto alla domanda di addebito, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, giustificato l'abbandono del
tetto coniugale in seguito al comportamento aggressivo del marito, mentre ha ritenuto fondata la
domanda per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
A tale proposito il giudice di primo grado ha ritenuto provato il reiterato tradimento della TULLIA,
sulla base delle dichiarazioni, a contenuto confessorio, rese dalla stessa in sede di CTU, confermate da
prove documentali (copie di messaggi di testo tra le parti di cui al doc.4 della produzione TULLIA in
primo grado).
Per contro non sono state ritenute fondate le eccezioni della odierna appellante, volte a sostenere
l'assenza di nesso causale fra il tradimento e la fine del matrimonio, in quanto il marito avrebbe tollerato
l'a condotta della moglie, anche partecipando ad una terapia di coppia e dichiarando di volersi
riconciliare, e, comunque, la vita matrimoniale sarebbe stata già in crisi prima dei fatti in esame.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi, che la tolleranza, in generale, non possa
essere un'esimente rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà (Cass. 25966/2022) e, in particolare,
che non costituisca indice di indifferenza o assenza di affectio coniugalis.
Dalla successione degli avvenimenti era invece emerso che: - con riguardo al primo tradimento,
risalente al 2018, il marito aveva ricevuto dalla moglie, nel 2019, una versione dei fatti edulcorata e
non veritiera, - qualche anno dopo lei aveva confessato la verità e CORNELIO, intraprese autonome
ricostruzioni, aveva così scoperto altre infedeltà di lei. Nel marzo 2022 vi era stato un forte litigio con
aggressione fisica, non contestata, da parte del il CORNELIO e, conseguentemente, l'allontanamento
della moglie, inizialmente provvisorio e poi definitivo.
5.2. Accolta la domanda di addebito, il Tribunale di Pordenone ha respinto la richiesta di assegno
di mantenimento della sig.ra TULLIA.
5.3. Quanto alle ulteriori questioni (affidamento, collocamento e mantenimento dei figli), come
anticipato, il Tribunale ha confermato retroattivamente i provvedimenti assunti e ha dato atto della
pendenza e prevalenza all'attualità dei provvedimenti emessi in sede divorzile.
5.4. Da ultimo, il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti valutando che il
sig. CORNELIO era risultato vittorioso rispetto alle domande di addebito e
mantenimento, ma era risultato, per contro, soccombente in relazione ai provvedimenti provvisori in
corso di causa e nel reclamo avanti alla Corte di Appello.
I motivi di appello
6. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha proposto appello la signora TULLIA chiedendo la riforma
della sentenza impugnata e, in particolare, il rigetto della domanda di addebito, l'accoglimento della
richiesta di assegno di mantenimento, in misura di 1.000 euro mensili e il favore delle spese di lite,
anche di primo grado e, in subordine, la compensazione parziale a favore dell'appellante.
6.1. Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra TULLIA in sede
di CTU sul tema del tradimento.
6.1.1. Avrebbe, infatti, attribuito a tali dichiarazioni, erroneamente, il valore probatorio proprio di una
confessione giudiziale ex art.2733 c.c.
6.1.2. Avrebbe, inoltre, violato il principio di indivisibilità delle dichiarazioni confessorie,
estrapolandone solo una parte.
Da una lettura completa di tali dichiarazioni, per contro, emergerebbe che la crisi coniugale era insorta
già nel 2017 e in precedenza; prima, quindi, del tradimento. Si riportano le dichiarazioni ritenute
significative rese dall'appellante in sede di CTU e
riferite all'anno 2017:
“”Lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è
sempre più crisi di coppia ... Penso che lui possa avere un altra relazione a ----------
e chi lo sa. mi sento completamente abbandonata a me stessa e trascurata come donna.” Avevo avuto con
CORNELIO una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva prosciugato tutte le energie . Lui nel
2017 ci lascia a casa da soli con due bambini piccoli, la solitudine era tanta”. (pagg. 16-17 della relazione
della CTU).
6.2. Aggiunge l'appellante, sul punto, che la stessa consulente avrebbe collocato l'inizio della crisi
matrimoniale nel 2017, e riporta il seguente brano della relazione (grassetto aggiunto):
“vince il concorso a ---------- dove si sposta nel 2017 e si danno un anno per capire
come vanno le cose mentre lui rientra a casa i fine settimana ed il primo anno anche a
metà settimana. Qui sembra cominciare la vera e propria crisi matrimoniale.”. (pag. 16 della relazione
della CTU).
Emergerebbe, tra l'altro, che gravi incomprensioni tra i coniugi vi erano state già alla nascita del
primogenito, e che il CORNELIO aveva attribuito alla moglie disturbi depressivi e di personalità.
6.3. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, lamenta l'appellante che il Tribunale non
avrebbe constatato la non contestazione, da parte delil CORNELIO, della collocazione della crisi
matrimoniale in data ben anteriore al primo tradimento.
6.4. Ulteriore motivo di doglianza è l'omessa valutazione del valore confessorio delle dichiarazioni
rese dal sig. CORNELIO all'udienza del 21.11.2022, laddove lo stesso ha riferito: “ho sempre
ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”.
Tale disponibilità alla riconciliazione sarebbe stata richiamata anche in un provvedimento del
Tribunale di Verona nel corso della procedura divorzile in atto.
6.5. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato la non ammissione di prove orali formulate che,
in realtà, miravano a fare luce sulle cause e i tempi del fallimento del progetto coniugale, riguardando
temi quali: la concentrazione del marito sulla carriera lavorativa, la scarsa presenza del marito in
casa, la delega alla moglie di tutte le incombenze di cura dei figli e i cambiamenti umorali del marito
dal novembre 2020. Ha lamentato anche l'esclusione della prova contraria.
6.6. Con ulteriore motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione di talune prove.
6.6.1. In primo luogo, del contenuto dei messaggi telefonici di cui al doc.4 della produzione di
controparte.
Anche tali messaggi, se letti integralmente, confermerebbero l'anteriorità della crisi. In
particolare ciò si dovrebbe desumere dal messaggio della sig.ra TULLIA che, relativamente al
tradimento, avrebbe ivi scritto al marito:
“ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni fa
pensando di essere creduta;”, e dalla replica del marito nei seguenti termini:
“ho dovuto picchiarti per farti rendere conto E mi faccio schifo;”, seguita da esplicita dichiarazione
d'amore (“ti amo”). z
6.6.2. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tratto le dovute deduzioni dal fatto
che il CORNELIO, nei propri atti, aveva dichiarato di voler rinsaldare il vincolo coniugale,
aveva intrapreso a marzo 2022 una terapia di coppia, si era espresso in tali termini anche messaggi alla
moglie del 23.3.2024 (doc.70). Vi sarebbe stata, infine, anche una
scorretta interpretazione della giurisprudenza citata (Cass. Sez.1 Ord. n. 25966 del 20222).
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022 (Rv. 665877 - 01)
In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di
fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e
l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza
dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia
venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento
dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione
dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi,
quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da
tempo.
6.7. Proseguendo nell'esame dei motivi di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale
avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova tra le parti, spettando, anzitutto a chi formula
la domanda di addebito, nel caso di specie controparte, la prova della violazione e del nesso causale
con l'intollerabilità della convivenza.
6.8. L'appellante ha poi sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la condotta violenta
del marito, occorsa a marzo 2022. A tale condotta era stato dato il significato di “precipitato
dell'irreversibilità della crisi”, mentre, insieme ad altri elementi, avrebbe dovuto essere intesa quale
chiaro indizio della preesistenza della crisi familiare come allegato dall'appellante.
6.9. Ulteriore motivo di impugnazione concerne la sussistenza dei presupposti e la quantificazione
dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra TULLIA.
6.10. Da ultimo, secondo l'appellante, il giudice avrebbe errato nel compensare integralmente le spese
di lite. In realtà erano state molte di più le iniziative processuali del sig. CORNELIO rivelatesi poi
infondate: un reclamo in Corte di Appello, due istanze di modifica al giudice del primo grado,
unitamente a condotte ostacolanti rispetto all'iscrizione scolastica dei minori a di Verona, e al
pagamento del mantenimento per i figli.
Le difese in appello del resistente CORNELIO
7. Con comparsa di costituzione depositata il 13.3.2025 si è costituito il sig. CORNELIO chiedendo
il rigetto dell'appello con il favore delle spese e, in via subordinata, l'accoglimento delle istanze
istruttorie a suo tempo formulate.
7.1. In merito al valore delle dichiarazioni confessorie della TULLIA in sede di CTU, ha evidenziato,
da un lato, che si tratta non di mero indizio ma di elemento di prova diretta (cfr. Cass. sent. 18987 del
2003, ord. n. 24468 del 2020, ord. n. 3689/2021) e, dall'altro, che il Tribunale ha comunque valutato
correttamente le dichiarazioni nella loro interezza.
7.2. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza del nesso causale per la preesistenza di una crisi tra
i coniugi. In contrario vi sarebbe non solo la donazione immobiliare che il marito aveva fatto alla
moglie il 7.5.2021, ma anche il contenuto dell'ampia messaggistica tra le parti, anteriore al marzo 2022
e prodotta in causa.
7.3. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado, poi, quanto all'onere della prova,
corrisponde esattamente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord.
n.15196/2023 e 16691/2020).
7.4. Del tutto infondate, poi, sarebbero le ulteriori considerazioni dell'appellante su un'asserita non
contestazione di preesistente crisi e trascuratezza coniugale del marito.
Mentre l'approccio comunque conciliativo, tenuto subito dopo la scoperta dei tradimenti, è coerente
con la volontà di non aggravare la situazione per il bene dei figli.
7.5. A proposito della non ammissione delle prove orali richieste, l'appellato ha evidenziato che la
stessa TULLIA aveva reso dichiarazioni, in sede di CTU, circa le vere ragioni della crisi coniugale,
non certo superabili dalle testimonianze richieste.
Del tutto contestata e non rispondente agli accertamenti della CTU è poi l'immagine dell'appellato
quale persona concentrata esclusivamente sulla propria carriera lavorativa, a discapito della famiglia
e dei figli, o quale persona dedita a condotte violente. A tale ultimo proposito le denunce della TULLIA
in sede penale erano poi esitate, allo stato, in tre archiviazioni.
7.6. Venendo al tema della valutazione delle prove, l'appellato ha richiamato l'attenzione sulla
giurisprudenza che ritiene che neppure la riconciliazione possa far venir meno l'addebito della
separazione. Nel caso di specie, poi, l'approccio conciliativo e le dichiarazioni delil CORNELIO
fraintese da controparte erano significative solamente della sincerità dei sentimenti che egli nutriva per
la moglie e il cui tradimento ha generato una reazione incontrollata, ovvero dell'intento di rendere più
civile la separazione, in particolare a vantaggio dei figli.
7.7. Anche con riguardo al tema della violenza, il giudice di primo grado avrebbe dato una corretta
lettura dei fatti e delle prove documentali prodotte.
7.8. Con riguardo alle allegazioni sulle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, l'appellato ha
allegato che la moglie aveva sempre lavorato nel corso del matrimonio, salvo un periodo di
complessivi 17 mesi in occasione delle gravidanze, acquisendo numerose esperienze come
infermiera e coordinatrice in diverse strutture. Il motivo, poi, delle dimissioni dal posto di lavoro a
tempo indeterminato, a fine 2019, era da attribuire all'esigenza di porre fine alla relazione
extraconiugale fino ad allora intrattenuta, proprio sul posto di lavoro, con il dott. AB, e alle relative
conseguenze. Senza contare la donazione immobiliare fattale dal marito appena un anno prima della
separazione di fatto. Da ultimo ha allegato che di recente, in sede divorzile, non vi sarebbe stato
riconoscimento di alcun assegno all'ex coniuge.
7.9. Anche in punto spese di lite l'appellato ha contestato e replicato puntualmente alle
considerazioni di controparte.
Lo svolgimento del processo di secondo grado
8. All'udienza del 25.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e la Corte ha riservato la
decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente appare opportuno specificare che il presente procedimento è disciplinato dalla
procedura vigente prima dell'entrata in vigore del d.l.vo 149/2022 (cd. riforma Cartabia), in forza
della norma transitoria (art.35 co.1) secondo la quale la nuova disciplina si applica, in via generale,
ai procedimenti instaurati successivamente
al 28.2.2023, da intendersi, nel caso di giudizi di impugnazione, e fuori dei casi disciplinati da norma
transitoria speciale (art. 35.4 d.l.vo cit.), quali i procedimenti instaurati - in primo grado - dopo il
28.2.2023.
10. Giova altresì evidenziare che, tenuto conto delle allegazioni e delle domande delle parti, la materia
del contendere riguarda solamente: la domanda di addebito, accolta in primo grado e la domanda di
assegno di mantenimento, invece rigettata, oltre alla regolamentazione delle spese di lite. Per il resto
non sussiste controversia e, per l'attualità, prevale la disciplina dettata in sede divorzile. Anche un
eventuale accoglimento della domanda di assegno di mantenimento non potrebbe, peraltro, per
evidenti ragioni di coordinamento e delimitazione dei confini tra i due giudizi, che avere durata limitata
fino ai provvedimenti presidenziali divorzili.
11. Vanno anzitutto esaminati i motivi di appello relativi alla domanda di addebito, iniziando, in ordine
logico, dal tema dell'onere della prova.
11.1. E' vero, in termini generali, che:
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” Cass. Sez.1 -, Ordinanza
n. 16691 del 05/08/2020).
Ma è parimenti altrettanto vero che: “Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà
questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile
(Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245).” (Cass. cit. in motivazione punto 3).
In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, per la gravità che riveste, fa presumere
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in tal modo invertendo l'onere della prova sul
tema dell'efficacia causale tra violazione e intolleranza.
Contestare tale assunto sulla base dell'anteriorità della crisi integra eccezione della cui prova è
onerata la parte che formula l'eccezione (Cass. 14 febbraio 2012, n.2059, sent. 1130/2022).
E' corretto, quindi, il ragionamento, sul punto del giudice di primo grado.
11.2 Nel caso di specie appare provato il tradimento plurimo da parte dell'odierna appellante. In
proposito correttamente il giudice di primo grado ha utilizzato gli elementi a sua disposizione: le
dichiarazioni rese dalla TULLIA in sede di CTU per la ricostruzione della vita coniugale e i messaggi
telematici scambiati tra i coniugi (doc.4 della produzione di primo grado di parte appellata)
11.2.1. Iniziando dall'esame dei messaggi, si evidenzia quanto segue:
Scrive il CORNELIO alle ore 9.11: “... avrei preferito colpire il muro e farmi male da solo. Il sentimento di
sconfitta, di smarrimento, di tradimento subito, di male gratuito, immeritato, ingiustificato (semmai il male
possa esserlo) e dell'innocenza dei nostri figli, traditi anche loro avrebbero la pace solo con la mia morte”
Risponde subito la TULLIA: “Ho avuto la giusta punizione - Questa è la verità - Ti ho mancato di rispetto -
A me e anche ai bambini -Sono una persona schifosa - La tua morte mi procurerebbe altro dolore...
Nel prosieguo dello scambio di messaggi, parlando di quanto, della situazione tra loro, avrebbe
percepito il figlio TULLIO, si legge:
TULLIA: “Sono stata brava - TULLIO non si è accorto di niente”.
CORNELIO: “Di questo ti ringrazio - Loro non c'entrano”.
TULLIA: “Ma dentro ho l'inferno”.
CORNELIO: “E non dovranno mai sapere - Mai”.
TULLIA: “E questi tuoi messaggi mi fanno tanto male - Certo - Non ti preoccupare. ”
CORNELIO: “Non intendo la mia razione (sic) Ma che la loro mamma ha tradito il loro papà”.
TULLIA: “Non serviva scriverlo - L'avevo capito benissimo. ”.
E poco dopo:
CORNELIO: “ci proverò, ma ho bisogno di sentire il tuo pentimento vero, la tua espiazione, senza auto
indulgenze e attenuanti. . sennò prima o poi lo rifarai”;
TULLIA: “Non è cambiato nulla vedo - Tu non mi perdonerai mai - Questo è quello che penso”.
E ancora:
CORNELIO: “Tradito ingannato, affranto, dilaniato, ma soprattutto solo e smarrito. ”;
TULLIA: “Amore io ci sono - Rinasciamo insieme”;
CORNELIO: “io non devo rinascere - mi hai convinto anche a prendere medicine. - Anzichè confessare e
chiedere perdono”;
TULLIA: “Anche questo pensi di me”;
CORNELIO: “in questi tre anni non ti ho perdonata, ti ho semplicemente creduta - non dovevo perdonarti
niente - perché ti credevo - . ecco il tradimento, l'inganno e il mio dolore straziante all'improvviso”;
TULLIA: “Ma guarda che io non ho aggiunto niente di nuovo a quello che ti ho detto tre anni fa pensando
di essere creduta”.
Dallo scambio di messaggi pare evidente che vi siano state più infedeltà nel tempo da parte
dell'appellante. Più volte si parla di pentimento in capo alla TULLIA e di perdono in capo al del
CORNELIO e le affermazioni dei coniugi sono tra loro coerenti. La TULLIA afferma, non costretta,
di “meritare una punizione”, di “avere mancato di rispetto” al marito, quando questi si riferisce al
tradimento e non nega l'accusa di infedeltà esplicita, si limita ad affermare che “non serviva
scriverlo”. In sintesi, in tutte le frasi sul tema,
mai la TULLIA nega il tradimento affermato dal marito. Al contrario, si dichiara pentita
e chiede perdono, pur avendo ella subito un atto di violenza fisica.
11.2.2. A tali documenti, non oggetto di tempestiva contestazione, si aggiunge, anche solo quale
indizio concordante rimesso al prudente apprezzamento del giudice, la narrazione fatta dalla TULLIA
in sede di CTU (rel. pag. 16-17):
“lui è sempre più ombroso, non ci cerca per giorni è sempre più assente e sento che c'è sempre più crisi di
coppia. penso che lui possa avere un’altra relazione a ----------- e chi lo sa... mi sente completamente
abbandonata a me stessa e trascurata come donna. A ottobre del 2018 inizia la relazione ... Questa persona
mi fa sentire apprezzata valorizzata.. ma la relazione viene scoperta dalla moglie della persona; mi contatta
e ho dovuto dire una mezza verità in famiglia. Gli ho indorato un po' la pillola e CORNELIO se l’è fatta
andare bene così .. non ha indagato .. non ha fatto niente e non viene fuori. Era un primario anche lui che
lavora assieme a me. Devo chiudere al più presto perché sento che la cosa mi sta sfuggendo di mano ma non
da un punto di vista affettivo perché non sono innamorata e nemmeno sessualmente attratta ma è molto
affettuoso. L’idea è di chiudere anche perché devo trasferirmi a -----------. La cosa migliore da fare è dare le
dimissioni e andare via e salvaguardare il salvabile”. Poi risuccede anche nel 2021 e la recidiva è quella che
fa più male sia a me che a CORNELIO. Avrei dovuto prima prendere altre decisioni che non ho preso. Avevo
avuto con CORNELIO una vita che aveva distrutto la mia autostima e mi aveva prosciugato tutte le energie”
Si tratta di dichiarazioni molto chiare, che lasciano davvero poco spazio a diverse
interpretazioni.
11.2.3. Ciò detto, pare innegabile anche il breve lasso di tempo intercorso tra la
scoperta, da parte delil CORNELIO, della reale portata del primo caso di infedeltà e il
precipitare degli eventi. Dalla vicinanza temporale discende conferma della sussistenza
del nesso causale.
11.3. La difesa della TULLIA, proseguendo nell'esame dell'appello, ha eccepito
l'anteriorità della crisi, e grava, quindi, su di lei l'allegazione e la prova delle
circostanze fondanti l'eccezione.
Ma occorre anche chiarire cosa si intende, in questo ambito, per “anteriorità della crisi coniugale”.
Va rammentato in proposito, che (enfasi aggiunta): “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola,
circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché
non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale .” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015 (Rv.
636508 - 01).
Vanno sottolineati: l'esigenza di un accertamento rigoroso della preesistenza della crisi, e il fatto che
si tratti di una crisi irrimediabile, accompagnata da una convivenza puramente formale.
Mancano, all'evidenza, nel caso di specie, proprio tali elementi e indici di gravità. Non bastano, in altri
termini, crisi superabili o divergenze, anche protratte nel tempo, ma che non portano a una convivenza
puramente di facciata o formale.
Le stesse allegazioni dell'appellante, in primo grado, prospettano l'esistenza di una crisi, ma anche il
suo superamento nel 2019-2020 e un successivo peggioramento a partire da novembre 2020, con il
precipitare degli eventi solo in corrispondenza dei gravi episodi occorsi nel marzo 2022:
“Dopo circa un anno in cui i rapporti si erano riequilibratati nel novembre 2020 CORNELIO ha
manifestato evidenti cambiamenti umorali alternando momenti di eccessiva irritabilità ad un umore
depresso non adeguatamente compensato dal trattamento farmacologico assunto irregolarmente e
prescritto dalla Dott. XYZ.
La situazione è irrimediabilmente precipitata sfociando nei gravi episodi di violenza a danno di moglie
e figli per cui pende procedimento penale a carico di CORNELIO. Gli atti di violenza commessi da
quest'ultimo hanno costretto la ricorrente a difendersi come già ampiamente descritto.
Andrà, pertanto, rigettata la domanda di addebito formulata da controparte: la separazione è
unicamente riconducibile alle gravi condotte poste in essere da CORNELIO in pregiudizio dei figli e
della moglie. (memoria depositata il 22.12.2022, pag. 8).
Gli stessi capitoli di prova per testi formulati dall'appellante in primo grado sul tema del tenore di
vita, e che riferiscono di vacanze di famiglia in varie località di villeggiatura e con parenti, portano
a ritenere che non vi fosse, tra i coniugi, una convivenza puramente formale.
Il fatto, poi, che il 7.5.2021 il sig. CORNELIO abbia donato alla moglie l'appartamento di Verona
di sua proprietà, e nel quale avevano in precedenza abitato, costituisce comportamento davvero poco
compatibile con l'esistenza di una crisi irreparabile.
7.10. Né assume particolare importanza il fatto che la consulente dell'ufficio abbia, nella sua
relazione, collocato l'inizio della crisi coniugale nel 2017-2018, trattandosi di un concetto di crisi
coniugale funzionale al ben diverso ambito peritale - e quindi di valutazione della capacità
genitoriale e del benessere della prole - e non necessariamente coincidente con quello, specifico,
sopra riportato.
7.11. Ulteriore linea difensiva dell'appellante è quella volta a sostenere che il sig. CORNELIO
avesse superato il trauma dei tradimenti subiti, a dimostrazione, ancora una volta, della mancanza di
nesso causale tra le violazioni dell'obbligo di fedeltà e l'intollerabilità della convivenza. Si tratta di
linea difensiva che si rivela inefficace in fatto e in diritto.
La frase che il sig. CORNELIO ha proferito all'inizio dell'audizione in sede di tentativo di
conciliazione presidenziale (“ho sempre ritenuto possibile la riconciliazione con mia moglie”) non
integra confessione del superamento dell'intollerabilità dei tradimenti subiti e, conseguentemente,
della prosecuzione - senza ulteriori requisiti - della convivenza. Si tratta di frase resa in sede
conciliativa, generica - non essendo specificati i termini di tale possibilità - e che, da molteplici
elementi (il comportamento successivo delle parti, l'elevata conflittualità tra i coniugi anche in sede di
CTU, le denunce penali, i documenti contenenti successivi messaggi scambiati) non può che ritenersi
implicitamente condizionata a condotte e cambiamenti , nel senso desiderato, della controparte.
Si condivide, poi, in proposito, il seguente insegnamento giurisprudenziale
“In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata
sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte
del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso,
costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di
addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà
in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte
del coniuge infedele.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16270 del 27/06/2013 (Rv. 627235 - 01)
7.12. Né a differenti conclusioni può condurre la considerazione del fatto che, nel marzo del 2022,
dopo la condotta violenta del marito, i coniugi avessero intrapreso, come riferisce il CORNELIO nel
primo atto di costituzione in primo grado, un percorso psicoterapeutico di coppia a Verona con la
Dottoressa CD.
A parte il fatto che tale percorso ebbe, ben presto, esito negativo, dalla lettura del medesimo atto
emerge chiaramente che tutto ciò avvenne nel periodo immediatamente successivo ai fatti
dell'8.3.2022, mentre la TULLIA si trovava con i figli dalla sorella a Castelbelforte (BIELLA). In
quel periodo il CORNELIO ebbe a scoprire gli ulteriori due tradimenti della moglie. Ne consegue
che, quand'anche volesse ritenersi non ancora irreversibile la crisi coniugale, per avere i coniugi
intrapreso concordemente una terapia di coppia, tale irreversibilità è certamente conseguita, come
dedotto dall'appellato fin dalle prime fasi del procedimento, con la successiva scoperta di tutte le
violazioni dell'obbligo di fedeltà.
8. Da quanto sopra discende il rigetto del primo motivo di appello, la conferma della sentenza di
primo grado in punto addebito della separazione e, conseguentemente, l'irrilevanza per assorbimento
delle questioni concernenti sia l'assegno di mantenimento e sia le spese di lite che, quanto al presente
grado di giudizio, non possono che seguire la soccombenza e saranno liquidate per valori medi del
parametro di riferimento (indeterminabile basso, per la limitatezza dell'area del contendere), ridotto
il compenso per la trattazione ed esclusa la fase decisionale per la peculiarità del rito camerale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7/2025 RG:
- rigetta l'appello di TULLIA e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, resa dal Tribunale di
Pordenone n.587/2024, pubblicata il 16.10.2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato CORNELIO le spese di lite del presente grado, che
liquida in complessivi euro 6.276,00 per compensi (€. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase
introduttiva, €.2.800,00 per fase decisionale) oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario
delle spese, iva e cpa ex lege;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater
D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 21.5.2025.
Consigliere estensore dott. Sergio Carnimeo Presidente
dott. Daniele Venier
01-06-2025 18:24
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