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Sentenza

Provvedimenti riguardo ai figli. Affidamento esclusivo alla madre per la difficoltà del minore nel rapportarsi al padre (Cc articoli 333, 336, 337-quater)
Provvedimenti riguardo ai figli. Affidamento esclusivo alla madre per la difficoltà del minore nel rapportarsi al padre (Cc articoli 333, 336, 337-quater)
In questa prospettiva, l’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

Nella fattispecie, i Servizi Sociali avevano dato atto della regolare prosecuzione degli incontri padre-figlio una volta ogni 3/4 settimane e della difficoltà del minore nel rapportarsi al padre, a fronte della tendenza di quest’ultimo a non comprendere le richieste del bambino e non considerare il suo il punto di vista, i bisogni di affettività, i suoi desideri e il suo mondo interiore.

    Corte d’Appello Bologna, civile, Sez. minori, decreto 29 gennaio 2025 – Pres. De Rosa, Cons. Rel. Donofrio
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa - Presidente
dott. Antonella Allegra - Consigliere
dott. Annarita Donofrio - Consigliere Relatore
dott. Stefania Caltieri - Consigliere onorario
dott. Baldassare Aldo Chiofalo - Consigliere onorario
all'esito dell'udienza del 24.1.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. …/2024
promosso da:
X con il patrocinio dell'avv. ...con domicilio in VIA ....42100 REGGIO EMILIA
RECLAMANTE
contro
Y con il patrocinio dell'avv. ...con domicilio in via.... 42100 REGGIO EMILIA
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con ricorso ex artt. 333 e 336 c.c. il Pubblico Ministero ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di
Bologna di intervenire in via d'urgenza a tutela del minore M. nato a S. il (...), a causa delle denunce
della madre, X , per aggressione da parte dell'ex compagno Y padre del bambino, a seguito di un
litigio alla presenza del minore, episodio non isolato, occorso nel maggio 2019.
Con decreto provvisorio del 18.7.2019 il Tribunale disponeva l'affido del minore al Servizio Sociale
territorialmente competente, con il compito di attuare tutti gli interventi di sostegno opportuni in
favore del minore e regolamentare i rapporti con il padre, a carico del quale disponeva un ordine di
allontanamento.
Con successivo decreto provvisorio del 01.12.2022, alla luce di un'ulteriore denuncia sporta dalla X
nei confronti dell'ex compagno per condotte asseritamente persecutorie, disponeva la sospensione
di Y dalla responsabilità genitoriale sul figlio con ordine di allontanamento dal figlio e dalla madre.
Il Servizio Sociale, con relazione del 28.04.2023, rilevava l'assenza di elementi di pregiudizio per il
minore rispetto al suo collocamento presso la madre, che si era dimostrata adeguata alle esigenze di
sviluppo del figlio, pratiche ed affettive, e non aveva ostacolato il riavvicinamento al padre, mentre,
riguardo al padre, sottolineava come egli fosse ancora in una fase iniziale di presa di consapevolezza
delle dinamiche che lo riguardavano, necessitando di un significativo accompagnamento da parte
dei Servizi, e la sussistenza di una grande difficoltà a mettere in discussione il proprio punto di vista
e a comprendere visioni differenti da quella personale. Riteneva pertanto opportuno favorire un
graduale riavvicinamento padre/figlio tramite incontri parzialmente protetti e accompagnati del
Servizio per sostenere rispetto alla sua genitorialità e alle responsabilità che ne conseguono, anche
tenuto conto che lo Y stesso, dopo un lungo periodo di chiusura, a partire da gennaio 2023, aveva
autonomamente e attivamente ripreso i contatti col Servizio Sociale e che, pur avendo espresso
difficoltà rispetto ad un percorso di presa di consapevolezza dei propri agiti, aveva comunque
rimarcato la sua volontà di rivedere il figlio, dichiarando di accettare, con tale obiettivo, di portare
avanti quanto proposto dal Servizio, ovvero un percorso di psicoterapia presso il Servizio.
Con decreto definitivo n. .../2024 del 19.02.2024, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che, dalle
informazioni assunte, emergeva una rinnovata presa di consapevolezza da parte del padre circa la
necessità di aderire ai percorsi proposti dal Servizio in vista di un positivo recupero del suo rapporto
con M., che le doglianze espresse dalla madre circa l'asserita mancanza del padre al mantenimento
del figlio dovevano essere rimesse alle determinazioni del Giudice Ordinario e che la richiesta di
CTU da parte del padre non poteva trovare accoglimento in quanto superflua, posto che lo stato
psicologico del minore appariva adeguatamente delineato dalle relazioni del Servizio, che non
sottolineavano elementi di particolare turbamento nel bambino rispetto agli incontri con il padre,
confermava l'affido del minore al Servizio Sociale per un periodo di due anni, con il compito di
attuare tutti gli interventi di sostegno necessari a supporto della genitorialità del padre e a beneficio
del bambino, con mantenimento dell'attuale collocazione con la madre, stante l'adeguatezza della
stessa nell'esercizio della genitorialità, e con il compito di regolamentare gli incontri tra il padre e il
minore nelle modalità opportune, con facoltà di sospenderli se disturbanti. Revocava la sospensione
del padre dalla responsabilità genitoriale nonché l'ordine di allontanamento a carico del medesimo.
2.- In data 13.08.2024 X proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni.
Con il primo motivo contestava che il Tribunale si era limitato a disciplinare l'affido del minore e il
rapporto padre/figlio per un periodo di due anni, senza nulla disporre per gli anni successivi, motivo
per cui, allo scadere di tale lasso temporale, avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale Ordinario per la
regolamentazione di tali aspetti. Rilevava che Y aveva reso impossibile la gestione condivisa del
figlio, minando gravemente la serenità dello stesso, e che l'ultima relazione dei Servizi aveva
confermato che il padre non era in grado di rapportarsi in modo adeguato al minore. Precisava
inoltre che, dopo essersi confrontata con i Servizi, si era trasferita a Correggio, ma che Y aveva
ostacolato il trasferimento di residenza e di scuola del minore, continuando ad assumere
atteggiamenti ostativi e lesivi dell'interesse del figlio.
Con il secondo motivo lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali, non essendo mai stato espresso nei suoi riguardi un giudizio di inidoneità genitoriale.
Con il terzo censurava l'assenza di motivazione del rigetto della sua richiesta affido esclusivo
rafforzato, sebbene a suo avviso fossero sussistenti i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c., stante
l'inadeguatezza del padre ad esercitare, soprattutto in modalità condivisa, il suo ruolo genitoriale.
Con il quarto motivo contestava la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale e
dell'ordine di protezione posti a carico del padre, ritenendo che il Tribunale non avrebbe considerato
nessuno dei documenti allegati a riprova della pericolosità di Y basandosi sulla presa di contatto da
parte dello stesso con il Servizio Uomini Maltrattanti, senza chiedere un ulteriore aggiornamento
per verificare l'andamento del percorso intrapreso.
Con il quinto motivo contestava l'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU sulla capacità genitoriale
di Y e su eventuali disturbi comportamentali o dipendenze da sostanze psicotrope nonché sulle
modalità di affido più opportune e provvedimenti di protezione per il minore e la madre.
Tanto dedotto chiedeva:
-in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;
-nel merito, in via principale riformare il decreto nella parte in cui ha disposto la revoca della
sospensione della responsabilità genitoriale e l'ordine di allontanamento a carico di Y
-confermare la sospensione della responsabilità genitoriale di Y fino a quando non verrà accertata la
sua idoneità all'esercizio della funzione genitoriale;
-revocare l'affido del minore ai Servizi Sociali e disporre l'affido esclusivo rafforzato in favore della
madre, con residenza del bambino presso l'abitazione materna;
-attivare incontri padre/figlio solo in forma protetta con gestione esclusiva a cura dei Servizi Sociali;
-disporre il divieto a carico di Y di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla reclamante e
dal figlio, all'abitazione di questi, all'abitazione dei nonni materni, alla scuola frequentata dal minore
e al luogo di lavoro della reclamante;
-incaricare i competenti Servizi Sociali di monitorare la situazione del minore;
-in via istruttoria, disporre CTU medico/psicologica sulla persona di Y volta ad accertare le sue
capacità genitoriali ed eventuali dipendenze da sostanze psicotrope o malattie psichiatriche idonee
ad incidere sulla sua funzione genitoriale e pericolosità sociale.
In subordine,
affidare tale valutazione ai Servizi Sociali.
3.- In data 13.01.2025 si è costituito Y deducendo che:
- il reclamo è inammissibile per mancata notifica alla curatrice del minore;
- l'avversa ricostruzione dei fatti risulta non corrispondente al vero, atteso che gli avvenimenti
oggetto di querela da parte della X asseritamente verificatisi nel 2019 non si sono verificati con le
modalità dalla stessa descritte né, rispetto a tali circostanze, sono mai state emesse condanne in sede
penale a suo carico; espone, dunque, la sua versione di tali accadimenti, che dimostrerebbe l'assenza
di alcuna forma di pericolosità a lui ascrivibile, precisando che le modalità materne di gestione del
figlio sarebbero sempre arbitrarie e ostacolanti, fatto che ha certamente contribuito ad acuire le
tensioni ed i disaccordi tra i genitori del minore;
- la X ha chiaramente effettuato una lettura parziale delle relazioni dei Servizi Sociali, tralasciando
le valutazioni positive riguardo ai progressi da lui compiuti;
- lo stesso ha intrapreso un percorso di acquisizione di consapevolezza rispetto alla propria
responsabilità genitoriale e, alla luce di tale impegno, la revoca della sospensione dalla
responsabilità genitoriale precedentemente disposta nei suoi confronti appare corretta;
- il trasferimento di residenza è stato compiuto dalla X in modo arbitrario e senza addurre adeguate
motivazioni, esclusivamente nel suo personale interesse, rendendo così difficoltoso l'esercizio del
diritto di visita del padre e dei nonni paterni;
- anche le deduzioni relative al mancato contributo al mantenimento del minore non corrispondono
al vero, atteso che egli versa regolarmente l'assegno di Euro 200,00 concordato dalle parti, oltre il
50% delle spese straordinarie, fermo restando l'assegno unico, interamente a favore della madre;
- la richiesta di affido esclusivo rafforzato non tiene in considerazione il diritto del minore alla
bigenitorialità e a crescere e vivere insieme ad entrambi i genitori, mantenendo un rapporto
continuativo anche con i rispettivi rami parentali
- la richiesta di ripristino della sospensione della responsabilità genitoriale paterna e dell'ordine di
protezione deve essere disattesa, avendo correttamente il Tribunale valorizzato il positivo percorso
da lui condotto rispetto al recupero delle proprie capacità genitoriali e il positivo andamento degli
incontri protetti, secondo il progetto del Servizio Sociale. Rileva altresì che non si è verificato alcun
episodio significativo tale da poter giustificare la riattivazione dell'ordine di protezione;
- la decisione del Tribunale di non disporre una CTU poiché superflua risulta coerente con gli altri
provvedimenti adottati (mantenimento dell'affido ai Servizi Sociali e regolamento degli incontri,
verso una reintegrazione del padre nella responsabilità genitoriale) e comunque, se ammessa,
dovrebbe riguardare entrambi i genitori;
- l'infondatezza della richiesta di sospensiva, non essendo provati né il fumus boni iuris né il
periculum in mora.
Tanto dedotto, Y chiede il rigetto delle domande, anche istruttorie, ex adverso formulate, in quanto
inammissibili e infondate, con conseguente conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni e
vittoria di spese di lite.
4.- In data 14.01.2025, la Curatrice speciale si è costituita rilevando che:
- la decisione del Tribunale di confermare l'affido del minore al Servizio Sociale appare in
contraddizione con le stesse premesse assunte alla base del provvedimento e, nello specifico, con la
deduzione secondo cui non si rilevano pregiudizi rispetto al collocamento presso la madre, che
provvede in modo adeguato alle sue esigenze di sviluppo e non ostacola il riavvicinamento al padre,
nonché con la rilevata adeguatezza della X rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale
- il Tribunale ha sottovalutato diversi elementi che avrebbero dovuto indurre almeno ad un rinvio
del procedimento per cui, per ragioni di prudenza e tutela del minore, sarebbe stata opportuna una
verifica rispetto all'effettiva adesione di Y ai percorsi riabilitativi;
- la decisione di affido al Servizio non si comprende, nella misura in cui una tale misura risulta
legittima solo in caso di compromissione della capacità di entrambi i genitori, essendo le competenze
materne pienamente adeguate ed essendosi ravvisate criticità unicamente riguardo al padre;
- il Servizio Sociale ha chiaramente ribadito che la sig.ra X è in grado di svolgere il suo ruolo in
maniera pienamente adeguata, mentre non sussistono ancora i presupposti per consentire al padre
di esercitare congiuntamente alla madre una responsabilità genitoriale funzionale alla migliore
crescita del figlio;
- l'affido esclusivo rafforzato in favore della madre può costituire una misura tutelante per il minore,
senza intaccare la decisione sulla sospensione o meno della responsabilità del padre, rispetto al quale
non va comunque sminuita la scelta di intraprendere percorsi riabilitativi personali lunghi e difficili;
- la CTU appare superflua, dovendosi allo stato mantenere rapporti padre/figlio protetti e
necessitando Y di un ulteriore periodo di accompagnamento per il recupero delle sue competenze
genitoriali.
Tanto dedotto, la curatrice chiede:
- in via principale, disporre l'affido del minore unicamente in favore della madre con attribuzione
alla stessa X dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- incaricare il Servizio Sociale di sostenere, eventualmente anche attraverso il Servizio di NPIA, il
minore, vigilando sul suo benessere psicofisico e monitorando il nucleo madre/figlio;
- proseguire la regolamentazione degli incontri padre/figlio in forma protetta, con facoltà di
sospenderli se disturbanti, valutandone una progressiva liberalizzazione secondo le modalità più
rispondenti ai bisogni di crescita del minore e verificando l'andamento dei progetti riabilitativi
intrapresi dal padre;
- segnalare tempestivamente alle competenti Autorità giudiziarie eventuali situazioni
pregiudizievoli per la crescita del minore;
- in subordine disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, attribuendo al Servizio
Sociale l'incarico di svolgere i compiti sopra specificati; con vittoria di spese e compensi.
5.- Il PM regolarmente interveniva.
6.- Il reclamo va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente va rilevato che la decisione può essere sicuramente assunta sulla base delle
relazioni dei Servizi Sociali in atto senza necessità di ulteriori approfondimenti peritali lì dove il
quadro psicologico del minore appare adeguatamente delineato.
Già nella relazione del 28.4.2023, antecedente all'adozione del provvedimento del Tribunale dei
Minore, e poi anche nell'ultima relazione acquisita nel corso del presente procedimento, i Servizi
Sociali danno atto in modo inequivocabile della piena capacità genitoriale della madre -che di per sé
non giustifica l'affidamento ai Servizi Sociali - e dell'inadeguatezza del padre, che allo stato non ha
ancora recuperato le sue capacità genitoriali nonostante i percorsi intrapresi, rendendo palese che
l'affidamento ad entrambi i genitori è allo stato contrario all'interesse del minore nei termini delineati
dalla giurisprudenza maggioritaria.
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio
fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art.
337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di
entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione
sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore
che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio
prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio
ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento
della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire
al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019 cit., Cass. n. 27348/2022, Cassazione 09/02/2023 n.4056).
Nella relazione di aggiornamento depositata in data 10.01.2024 i Servizi Sociali di Reggio Emilia
danno atto della regolare prosecuzione degli incontri padre-figlio una volta ogni 3/4 settimane e
della difficoltà del minore nel rapportarsi al padre, a fronte della tendenza di quest'ultimo a non
comprendere le richieste del bambino e non considerare il suo il punto di vista, i bisogni di affettività,
i suoi desideri e il suo mondo interiore.
Segnalano, dunque, un'importante difficoltà di Y di mantenere una postura costruttiva e riflessiva
sulla genitorialità, rilevandone la tendenza a declinare la sua funzione di padre in un'ottica di diritto
sul figlio piuttosto che di responsabilità, protezione, accudimento, con la conseguenza di aver
provocato anche problemi nella gestione della quotidianità del minore.
Esprimono inoltre preoccupazione in merito alla difficoltà di Y di gestire impulsività e rigidità di
pensiero, che lo stesso non sembra neppure cogliere, trovandosi in balia delle proprie credenze
personali in merito all'utilità o meno dei percorsi sanitari suggeriti dai professionisti.
Ritengono, dunque, che non vi sia stata nel padre una positiva evoluzione riguardo la capacità di
cura e protezione del minore e la possibilità di essere co-genitore con la più volte denigrata e X nei
cui confronti prova ancora sentimenti di rabbia e risentimento, rilevando una condizione di attuale
incompatibilità delle istanze rivendicative e impulsive del padre rispetto ai bisogni quotidiani e di
crescita del minore, esprimendosi invece in termini positivi riguardo al collocamento del bambino
presso la madre e alla possibilità per la stessa di adottare tali decisioni in autonomia, non avendo la
sig.ra mostrato difficoltà in merito alle sue competenze genitoriali e avendo X continuato a mostrare
una grande attenzione al benessere del figlio e alle sue esigenze di crescita emotiva e affettiva,
promuovendo per quanto possibile anche il mantenimento della relazione con il padre e
preservando la figura paterna nel mondo interiore del bambino, ponendosi in condizioni di ascolto
e condivisione delle indicazioni dei Servizi e mettendosi lei stessa in discussione, lavorando sugli
aspetti che sono risultati faticosi.
Sulla base di queste considerazioni la Corte ritiene di accogliere il reclamo affidando il minore in via
esclusiva alla madre ex art. 337 quater c.c., ripristinando allo stato la sospensione della responsabilità
genitoriale del padre ed affidando ai Servizi il compito di regolamentazione delle visite del padre in
forma protetta, proiettandoli verso una graduale liberalizzazione, con facoltà di sospensione se
disturbanti, con ripresa del percorso di sostegno alla genitorialità se possibile, monitoraggio della
situazione dell'intero nucleo e supporto per entrambi i genitori. Non sussistono invece allo stato
elementi concreti per giustificare un ordine di allontanamento salva la possibilità di intervenire nelle
opportune sedi qualora necessario.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il reclamo e, per l'effetto, visto l'art. 337 quater c.c. affida in via esclusiva il minore alla madre
con collocazione presso la stessa e sospende la responsabilità genitoriale per il padre;
affida ai Servizi Sociali il compito di monitorare l'intero nucleo e regolamentare gli incontri con il
padre in forma protetta, in prospettiva di una graduale liberalizzazione, con facoltà di sospensione
se disturbanti, con attivazione di un percorso di sostegno alla sua genitorialità.
Spese compensate.
Conclusione
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 24 gennaio
2025.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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