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Sentenza

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Famiglia – Separazione personale dei coniugi – Provvedimento concernente il mantenimento dei figli – Contribuzione “pro quota” alle spese ordinarie scolastiche e mediche – Mancato adempimento dell’obbligato – Esecuzione forzata – Allegazione e documentazione delle spese – Necessità. (Cc, articoli 155 e 337-ter; Cpc, articolo 474)
Procedimento civile – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Famiglia – Separazione personale dei coniugi – Provvedimento concernente il mantenimento dei figli – Contribuzione “pro quota” alle spese ordinarie scolastiche e mediche – Mancato adempimento dell’obbligato – Esecuzione forzata – Allegazione e documentazione delle spese – Necessità. (Cc, articoli 155 e 337-ter; Cpc, articolo 474)

La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese sostenute dall’altro genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere nella circostanza il giudice d’appello ritenuto sufficiente che le predette spese fossero determinabili, reputando non necessaria l’allegazione della documentazione a corredo e sostegno delle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 18 marzo 2024, n. 7169; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 793; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36224; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 dicembre 2021, n. 40992; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3835; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 marzo 2016, n. 4182; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2011, n. 11316).

    Cassazione, sezione III civile, sentenza 4 agosto 2025, n. 22522 – Presidente De Stefano – Relatore Guizzi

Avv. Antonino Sugamele

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