Le spese relative alle utenze della casa coniugale. (Cc articolo 143; articoli 614-bis e 702-bis)
Tribunale Spoleto, sentenza 14 febbraio 2025 n. 84 - Giudice Falfari
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. …/2021 RG
TRA
P1 (C. Fisc. (...), elettivamente domiciliato in Perugia Via (...) 73, presso lo studio dell'Avv…. (C. Fisc.
(...)), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. …(C. Fisc. (...)) in forza di procura speciale a
margine del ricorso introduttivo;
ATTORE
E
C1 (C.F. (...)), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. …(C.F. (...)) del Foro di
Perugia, ivi avente studio in 06121 Via …giusta procura a margine della memoria di costituzione;
CONVENUTA
OGGETTO: Regolamentazione spese immobile
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato P1 ha convenuto dinanzi a questo giudice C1
per sentire la medesima condannata alla voltura in suo nome delle utenze relative all'immobile
familiare alla stessa assegnato.
In particolare, il ricorrente ha esposto che, nell'ambito del giudizio di separazione personale fra le
odierne parti, con i provvedimenti provvisori presidenziali (come integrati dal provvedimento del
Giudice Istruttore del 27/01/2021) veniva assegnata alla C1 la casa coniugale sita in T., loc. X n 22.
Nonostante ciò, le utenze relative a tale immobile, ossia quelle del gas, acqua ed energia elettrica,
nonché l'utenza XI rimanevano intestate al P1 che nelle more si era trasferito a vivere presso
l'abitazione dei suoi genitori, nonostante le richieste di voltura effettuate dal marito nei confronti
della moglie. Non avendo ottenuto, nel tempo, tale adempimento da parte del soggetto assegnatario
dell'abitazione, ha dunque agito nella presente sede al fine di ottenere la condanna della moglie alla
voltura di tali utenze, con previsione di una somma ex art. 614bis c.p.c. in caso di perdurante
inadempimento.
Si è costituita in giudizio la resistente, rilevando che in realtà il complesso immobiliare senato delle
utenze indicate era più vasto del solo appartamento costituente casa coniugale e oggetto di
assegnazione, e che gli altri immobili serviti dal medesimo contatore erano nella disponibilità dell
P1 Ha evidenziato, inoltre, di aver nelle more provveduto alla voltura delle utenze dell'energia
elettrica e dell'acqua. Infine, in via riconvenzionale, considerato l'utilizzo da parte del marito degli
altri fabbricati senati dalle suddette utenze, ha cities to condannarsi il medesimo al rimborso del 70%
delle spese sostenute e da sostenere da parte della C1 per tali utenze (in quanto godute dal
medesimo), nonché al rilascio dell'annesso contraddistinto con il subalterno (...), con condanna del
ricorrente ex art. 614bis c.p.c. in caso di inadempimento.
All'esito della prima udienza, alla luce delle difese delle parti, è stata disposta la conversione del rito
in quello ordinario di cognizione e, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stato anche effettuato
un tentativo di conciliazione che, tuttavia, non ha dato esito positivo.
L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante interrogatorio formale del
resistente ed escussione dei testi indicati dalle parti ed è terminata con la fissazione dell'udienza di
precisazione delle conclusioni, che si è svolta in data 14/1 1/2024, ex art. 127ter c.p.c. All'esito della
stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni come sopra specificate, la causa è stata
trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti
conclusivi ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In assenza di questioni preliminari, occorre analizzare immediatamente il merito delle domande
proposte.
1. Quanto alla domanda principale di parte attrice, vale premettere che la domanda è fondata avuto
riguardo al consolidato orientamento della secondo cui "In tema di separazione personale,
l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone
cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti de! proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del
comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi
l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso
dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende
alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che
riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a seni zio anche dell'abitazione familiare), onde
simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge
proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario" (Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
18475/2005).
Principio ribadito, più di recente, anche da Cass, civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/05/2018, n. 10927, la
quale ha parimenti affermato "L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario
esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti dei
proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell'immobile assegnato, sicché la
gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione
medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che
riguardano l'utilizzazione manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione
familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente
alla separazione non sussiste il diritto ai rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti
dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della
solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.".
2. Ciò posto, occorre in primo luogo prendere atto della circostanza per cui, nelle more del giudizio,
la convenuta abbia già provveduto alla voltura delle utenze dell'acqua e dell'energia elettrica a suo
nome, essendo cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa domanda.
Invero, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir
meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può e deve essere dichiarata ogni
qualvolta i contendenti si diano atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in
controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti,
e da tar venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nel caso di specie dovrà essere, pertanto, senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere sul
punto in esame, considerato che entrambe le difese hanno chiesto emettersi siffatta pronuncia, dando
atto della intervenuta voltura, da parte della convenuta, delle utenze in esame.
2.1 Quanto all'utenza dei G.P.L. non si ha un quadro chiaro; invero, in sede di costituzione in
giudizio parte convenuta non afferma alcunché in proposito, limitandosi ad allegare di aver
effettuato le volture con riferimento solamente alle utenze di energia elettrica e acqua. Anche nel
corso del giudizio, tuttavia, non emerge tale circostanza; con il deposito delle fatture delle utenze
pagate, del 31/10/2024, in realtà non è dato comprendere quali delle medesime facciano riferimento
a un'eventuale utenza del gas. Invero, sono stati depositati tre documenti, denominati
rispettivamente "Fatture Luce", "Fatture Umbra Acque" e "Utenza POnetcuti22". Ebbene, i primi due
documenti contengono, in effetti, le fatture relative alle due utenze indicate; il terzo documento,
invece, consiste in mere stampate di una non precisata schermata, che potrebbe riferirsi ad
un'applicazione telefonica, senza tuttavia indicare in alcun modo a quale titolo le fatture siano stati
pagate. Vi è, infatti, solamente il riferimento al numero di alcune presunte fatture ma non è dato
sapere emesse da chi. Inoltre, nella memoria di replica la stessa parte convenuta conferma a pag. 1
che la voltura del contratto GPL non è stata effettuata, pur addebitando tale circostanza alla
"indisponibilità della ditta fornitrice la quale impone il mantenimento del contratto con l'intestatario
dell'impianto di somministrazione (bombola serbatoio) concesso in comodato il quale è per
l'appunto / P1 . Tale circostanza, in verità, è stata dedotta per la prima volta in sede di replica
conclusionale e quindi inammissibilmente, non essendo stata concessa la possibilità a controparte di
interloquire; parimenti deve dirsi in relazione alla successiva "La circostanza è peraltro del tutto
irrilevante per P. posto che il gas (contrariamente al metano somministrato in rete) viene pagato alla
consegna: in altri termini la formale intestazione del contratto di fornitura non comporta alani
problema pratico per il ricorrente'. Anche sul punto non è stata concessa la possibilità all'attore di
prendere posizione e contestare le circostanze fattuali poste alla base della stessa, dovendosi ritenere
dunque tale allegazione
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene accoglibile la domanda attorea con riferimento
alla voltura del contratto G.P.L., con condanna della convenuta alla voltura a suo nome del contratto
G.P.L ovvero, in caso di impossibilità, al pagamento di tutte le spese per la fornitura concreta del gas
(se il funzionamento contrattuale è effettivamente quello riportato dalla convenuta).
2.2 Pacifica, invece, la mancata voltura dell'utenza X1 in relazione alla quale la domanda merita di
essere accolta. Ai fini della puntuale esecuzione della decisione relativa alla TARI, peraltro, tenuto
conto del lungo lasso temporale intercorso dall'assegnazione della casa coniugale, ritiene questo
giudice congruo fissare la somma giornaliera di Euro 10,00 dovuta dalla resistente al ricorrente, ex
art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di giorni 15.
3. Alcuna rilevanza, ai fini del rigetto della domanda attorea rivestono le circostanze riferite da parte
convenuta nella memoria di costituzione.
In particolare, la 01 afferma che, in verità, le suddette utenze servirebbero non solo l'appartamento
assegnato alla C1 medesima ma anche un appartamento al primo piano (foglio X , part. X , sub X),
utilizzata dall P1 un fabbricato in cattive condizioni di manutenzioni ad uso "rustico", censito al sub
X e X, in uso all P1 un piccolo annesso censito al sub 5, illegittimamente in uso all P1 un piazzale al
di fuori della proprietà in cui vi sono manufatti utilizzati per l'attività professionale dell P1 ma senati
dall'utenza elettrica comune.
Sul punto, occorre riferire che, al più, tali circostanze (ossia l'utilizzo "abusivo" delle utenze
principalmente destinate all'appartamento abitato dalla C1 legittimerebbero la richiesta di rimborso
delle spese imputabili a consumi effettuati nei locali in questione. In ogni caso, dall'istruttoria
espletata, non è stata fornita adeguata prova di quanto sostenuto dalla convenuta,
3.1 Invero, quanto al piazzale utilizzato dall P1 quale imprenditore edile (e relativi accessori), il teste
T1, nipote di P1 , il quale lavora anche con lo zio, ha riferito "confermo che ci sono tre generatori che
utilizziamo per lavorare nella zona in cui si trova il container e le cisterne"; "la astenia in questione
era per il gasolio, i generatori sono di benzina e abbiamo dei contenitori appositi di ferro. La cisterna
non la utilizziamo più da circa 5 o 6 anni'; "la cisterna dell'acqua c'è, lo so bene l'bo fatta io, ma non
funziona. Noi non l'abbiamo mai usata, la usava P1 per irrigare il prativo intorno casa; l'ultima volta
che l'ha utilizzata è quando ancora stavano insieme che innaffiava il prativo vicino casa".
Parimenti il teste T2 il quale conosce l'attore perché ci lavora insieme dal 04/08/2019, ha dichiarato
"confermo che ci sono due o tre generatori, che spesso si rompe, a volte li prendiamo anche in affitto.
Li usiamo quotidianamente sia nel piazzale che quando andiamo fuori; principalmente quando
andiamo fuori perché li è solo un deposito per attrezzi, non ci serve molto"; "ricordo la cisterna ma
non l'ho mai vista utilizzata, non c'è un goccio di gasolio dentro"; quanto alla cisterna dell'acqua
"confermo che c'è questa cisterna, ma da agosto 2019 quando sono arrivato io non l'ho mai vista
utilizzata, perché non abbiamo la corrente".
Ancora, il teste T3 dipendente della ditta P1 dal 2021, ha riferito in proposito "confermo che ci sono
tre generatori, due sicuramente funzionanti; li non ci serre elettricità e quindi io non lì ho mai visti
utilizzati, li carichiamo e andiamo al varare fuori. La che mi ricordo non abbiamo avuto bisogno di
elettricità"; "confermo che c'è questa cisterna ma è ruota, da quando ci sono io non l'bo mai vista
utilizzata' e, quanto alla cisterna dell'acqua, "non so nulla di questa cisterna; non ho mai risto
utilizzata l'acqua in questa zona".
Peraltro, anche il teste di parte convenuta, T4 (fratello di C1 ), ha dichiarato con riferimento all'area
in esame: "confermo che c'è un box e una cisterna di gasolio, non so se al momento è utilizzata. Io
non l'ho mai visto utilizzarla dopo la separazione con mia sorella (anche se andavo raramente),
prima anche perché lo frequentavo di più; quanto alla cisterna dell'acqua "so che c'è ma non l'ho mai
vista utilizzata". Circostanze confermate anche dalla teste T5 cugina della convenuta; " confermo che
c'è un box e una cisterna di gasolio, non l'ho mai vista in funzione"; quanto alla cisterna dell'acqua
"mia cugina e mio zio mi hanno detto di questa cisterna ma non l'ho mai vista e non l'ho mai vista
utilizzata".
Unico teste che ha riferito in modo parzialmente diverso è il padre della convenuta, il quale ha
dichiarato "c'è un container, una botte dell'acqua interrata la parte posteriore e il davanti è fuori, poi
c'è una cisterna del carburante"; "io passando verso le 17 le 18 di pomeriggio ricordo che qualche
volta la pompa girava. Io ho lavorato per 40 anni nell'edilizia e conosco i rumori, non era un
generatore, era la pompa; non l'ho mai vista ma ho sentito i rumori e supponevo fosse tale pompa.
Si trattava di un anno un anno e mezza fa. Era quella del gasolio, non ho mai sentita quella
dell'acqua"; per la cisterna dell'acqua "so che ce ma non l'ho mai vista utilizzata".
Ebbene, alla luce della convergenza di tutte le altre testimonianze nonché dell'inattendibilità
soggettiva del teste (dato lo strettissimo rapporto di parentela) nonché oggettiva (avendo lo stesso
riferito della circostanza solo per aver sentito da lontano dei rumori e aver riconosciuto, per la sua
esperienza, che non si trattasse di generatori), deve ritenersi non essere stato provato che I P1 abbia
usato negli anni in questione (e comunque dall'assegnazione della casa coniugale e, tantomeno dalla
voltura dell'utenza elettrica, unica rilevante ai presenti fini) l'utenza dell'abitazione assegnata alla
C1 nel piazzale in questione.
Quanto agli altri fabbricati occorre rilevare quanto segue.
3.2 Per il fabbricato in cattivo stato di manutenzione di cui ai sub X e X, lasciato nella prospettazione
dell'attore nella disponibilità della complessiva proprietà (in quanto stipati gli attrezzi per il
giardinaggio, come il trattore) e non più utilizzato dallo stesso, nonché per il fabbricato di cui al sub
(...), non è parimenti stata fornita prova dell'uso dei medesimi da parte dell P1
In proposito, il teste T1 si è limitato a dichiarare con riferimento al primo locale "ricordo che veniva
utilizzato da P1 per rimettere gli attrezzi da giardino, come il telo per le olire, il trottolino etc.".
confermando l'utilizzo che ne veniva fatto prima della separazione, in quanto "Da quando P1 se ne
è andato non sono piò stato presso i luoghi. Sono stato qualche volta a prendere le cassette per le
olire, ed era come lo ricordavo, una vecchia stalla in cui cerano questi attrezzi", precisando che
"ricordo che c'era un freezer, non so per cosa lo utilizzassero quando starano insieme; quando sono
tomato non so dire se c'era ancora o se era funzionante".
Anche i testi di parte convenuta, tuttavia, non hanno saputo fornire indicazioni sufficienti in
proposito.
T4 , si ricordi fratello di C1, ha dichiarato con riferimento al primo locale "l'ultima volta che sono
entrato nel locale in questione era circa 5 o 6 mesi (a, non so se perché serviva qualcosa a X, c era mi
congelatore, non so se era acceso. L'ultima volta che l'ho visto acceso era un anno fa, c'era la luce
sotto, non l'ho aperto. Ricordo che c'era il compressore non ricordo altri attrezzi Ci sono altre cose
come valigie vecchie, qualche attrezzo vecchio per la caccia" e quanto al secondo "dopo la
separazione ci sono entrato, c'è l'attrezzatura da caccia aL colombaccio, ossia delle aste e altri
sostegni per i richiami del colombaccio. Io ho visto solo questo. Non entro nel magagno da circa un
anno". La cugina T5 ha riferito "Nel locale di cui mi si dice entravo principalmente d'estate quando
i bambini giocavano la fuori, negli ultimi tre anni sono stata una o due volte la dentro. Ricordo che
c'era un congelatore, ma non so dire se funzionante, ricordo che c'erano attizzi vari da la rovo per il
giardino"; quanto al magazzino "in quei magazzino adibito inizialmente a ufficio di P1 quando
stavano insieme, non sono più entrata". Infine, il padre T6 quanto al primo fabbricato "Nel locale di
cui mi si dice mi capita di andare di media una volta a settimana, ci tiene la Z., la falce, gli attrezzi
per pulire il giardino. C'è un congelatore, l'ultima volta che l'ho risto acceso era circa un anno fa, da
allora non ci ho fatto più caso. So che era acceso perché mio nipote ci ha nascosto il pallone e poi
quando lo è andato a riprendere ho visto che c'era il gelo dentro. Non so se ci fosse della roba dentro
ai congelatore. Poi ce un compressore, c'erano anche delle cinte per la gru e altra roba dell P1 ma
sempre di meno. Ci sono delle casse per cogliere le olive. Ricordo anche che sempre circa un anno
fa ho listo la luce accesa, quelle portatili che si attaccano alla spina"; quanto all'altro locale "fino a un
anno, un anno e mezzo c'era l'attrezzatura da caccia dell P1 e una scrivania; forse anche un
Armadietto. Attualmente è libero, mio nipote ci ha messo le cose".
Alla luce dell'esito dell'istruttoria è emerso che nei due locali in questione (utilizzati come
magazzini) si trovano, sostanzialmente, i beni che vi erano sempre stati, ossia beni strumentali ai
lavori di giardinaggio (giardino pertinenziale all'abitazione assegnata) e altri beni che
appartenevano all P1 i quali, tuttavia, sono stati portati gradualmente via nel corso degli anni. Ciò
che rileva, tuttavia, e che non è stato provato l'utilizzo dei suddetti locali da parte del P1 in modo
attivo e, di conseguenza, utilizzando rimpianto elettrico collegato al medesimo contatore
dell'abitazione. L'unico elemento in tal senso è il congelatore che si trovava presso il fabbricato di
cui al sub (...) e (...), in relazione al quale solamente il padre della convenuta ha saputo riferire che,
in un'occasione un anno prima della deposizione, ha verificato che lo stesso era acceso, peraltro
senza saper dire cosa vi fosse dentro.
Elementi che, sinceramente, non risultano sufficienti per ritener provato l'utilizzo di energia elettrica
da parte del P1 peraltro, alcuna prova è stata richiesta con riferimento all'appartamento al primo
piano, il quale è stato abbandonato dall pi già dall'inizio del 2021 (circostanza riferita dalla stessa
convenuta), quindi molto prima della voltura delle utenze.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le domande riconvenzionali di rimborso delle spese della
convenuta, nonché di riparto delle spese per le utenze, meritano integrale rigetto.
3.3 Deve essere rigettata, inoltre, anche la domanda relativa al rilascio del magazzino di cui al
subalterno (...); in primo luogo, non vi è prova che lo stesso (differentemente dall'altro fabbricato di
cui la convenuta non chiede il rilascio) sia stato assegnato alla T in sede di separazione. Invero, nel
procedimento si parla solo di casa coniugale con il relativo indirizzo; non è comprensibile perché la
convenuta non ritenga che tale espressione comprenda l'appartamento al primo piano o l'annesso di
cui al sub (...) e (...), ma comprenda invece quello di cui al sub (...). In secondo luogo, dalla istruttoria
espletata non è emerso che lo stesso sia detenuto illegittimamente dall P1 e, comunque, lo stesso
teste di parte convenuta (padre della medesima) ha dichiarato, con riferimento a tale magazzino:
"Attualmente è libero, mio nipote ci ha messo le cose".
Anche la domanda in questione, pertanto, merita integrale rigetto.
4. Le spese seguono la soccombenza (considerato anche che la parziale cessazione della materia è
dipesa da uno spontaneo adempimento della convenuta avvenuto dopo l'introduzione del presente
giudizio); devono quindi porsi a carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo ai sensi
del D.M. n. 55 del 2014 cosi come aggiornato dal D.M. n. 147 del 1922, tenuto conto della durata del
giudizio nonché delle complessità dell'istruttoria e delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori ai medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile - complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica
definitivamente pronunciando
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative alle
utenze di energia elettrica e acqua relative all'immobile sito in T., Voc. X n. 22;
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna C1
alla voltura a suo nome, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, con
riferimento all'immobile sito in T., Voc. X n. 22, dell'utenza del gas (Z S.p.A. codice cliente: - matricola
contatore: ) - ovvero a sostenere integralmente le relative spese nel caso di comprovata impossibilità
di subentro -, nonché dell'utenza TARI del medesimo immobile;
- fissa nella misura di Euro 10,00 la somma dovuta dalla resistente ex art. 614bis c.p.c. per ogni giorno
di ritardo nell'esecuzione del presente procedimento con riferimento all'utenza TARI;
- Rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- Condanna C1 al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in Euro
286,00 per spese di lite ed Euro 2.540,00 (Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase
introduttiva, Euro 840,00 per fase di trattazione/istruttoria, Euro 851,00 per fase decisionale) per
compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorario ed IVA
e CPA come per legge.
Conclusione
Così deciso in Spoleto, il 14 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025.
21-03-2025 14:13
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