L’onere probatorio a carico del coniuge.
Cassazione I sezione civile ordinanza n. 3354/25
In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice.
L’onere probatorio a carico del coniuge
In materia di separazione dei coniugi, quindi grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali. Questo perché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’articolo 156 del codice civile, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.
Conclusioni della Cassazione
Nella specie, in applicazione del principio di questa Corte, la doglianza in esame (della ex moglie) è inammissibile, poiché la questione della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall’accertamento preliminare della mancata prova dell’adeguata ricerca di lavoro, tanto più che è emersa la mancata accettazione di un’offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto.
12-02-2025 07:01
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