L’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia.
Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 8/2025 del 07-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione
collegiale nella persona dei signori ### dott.ssa ### dott.ssa ###
Giudice rel./est. dott.ssa ### riunito in camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. ### del RGAC dell'anno 2022 avente
ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio
dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso, RICORRENTE
E
### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###/A, preso lo studio
dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE
NONCHÈ Pubblico Ministero -in sede ###
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: “1) accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla
condotta del coniuge sig. ### come descritta e documentata in
narrativa e, per l'effetto pronunciare la ### separazione legale dei
coniugi con addebito dello stesso sig. ### ai sensi e per gli effetti
dell'art. 151 cc.; 2) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco
rispetto. 3) disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in ###
alla ### alla sig.ra ### la quale vi continuerà a vivere insieme ai
suoi due figli, i quali seppur maggiorenni sono attualmente studenti e
quindi non ancora economicamente indipendenti. 4) Tenuto conto
della capacità economica del sig. ### come si evince dagli atti
depositati, fissarsi che il sig. ### versi ogni mese a titolo di contributo
per il mantenimento dei figli la somma di € 400,00 per ciascun figlio,
tale somma verrà corrisposta in mensilità anticipate, entro i primi
cinque giorni di ciascun mese con accredito sul conto corrente della
sig.ra pinto tramite bonifico bancario e dovrà essere aggiornata
annualmente in base all'indice ### 5) Fissarsi che il sig. ### si
impegni al pagamento delle spese mediche non rimborsate dal
servizio sanitario, scolastiche, sportive e straordinarie in genere
sostenute per i figli, preventivamente concordate fra le parti nella
misura del 100% e, come individuate e determinate dal protocollo
siglato fra il COA di ### ed il ### del Tribunale di ### 6) Fissarsi
che il sig. ### versi ogni mese a titolo di contributo per il
mantenimento della sig.ra ### la somma di € 500,00, con decorrenza
dalla data della domanda. tale somma verrà corrisposta in mensilità
anticipate entro i primi cinque giorni di ciascun mese con accredito sul
conto corrente della sig.ra pinto o tramite bonifico e dovrà essere
aggiornata annualmente in base all'indice ### 7) Ai sensi di legge
vigenti in materia, rilevato che i coniugi si sono sposati in regime di
comunione legale dei beni, si chiede sin d'ora che l'On.le ### e/o G.I.
disponga relativamente al diritto della sig.ra ### di vedersi
corrispondere parte della quota di TFR che al sig. ### verrà liquidato
a completamento del percorso lavorativo e/o un eventuale incremento
dell'assegno di mantenimento che, si auspica, il G.I. determinerà,
verso la ### nel corso della fase del ricorso e, in quella eventuale
successiva di merito. la suddetta richiesta trova fondamento
nell'incremento patrimoniale subito dal soggetto obbligato al
mantenimento a seguito della liquidazione del ###) la polizza
assicurativa sulla vita, alimentata in costanza di matrimonio da
entrambi i coniugi, seppur intestata esclusivamente al sig. ### segue
il regime della comunione legale dei beni; pertanto, l'importo dovrà
essere diviso al 50% fra i coniugi.
Dichiararsi che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la
propria residenza dove meglio credano e con reciproco assenso al
rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per
l'espatrio.
Adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile”.
PER PARTE RESISTENTE: “### l'###mo sig. ### dell'On.le
Tribunale adito: a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
### e ### con addebito a quest'ultima e con la statuizione che
ognuno potrà vivere separato portandosi reciproco rispetto; b)
Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in ### alla ### di
proprietà esclusiva del sig. ### alla sig.ra ### la quale vi continuerà
a vivere fino a quando i figli avranno acquistato la loro autonomia
reddituale; c) Disporre che nessun contributo di mantenimento spetti
alla sig.ra ### per i motivi indicati nella premessa del presente atto,
mentre si dichiara disponibile a corrispondere per i soli figli ### ed
### fino a quando gli stessi avranno acquistato autonoma capacità
reddituale sufficiente, la somma di € 200,00 cadauno; d) Porre a
carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% cadauno, il
pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli ### ed ###
e) Porre a carico di entrambi i coniugi sia la rata del finanziamento
della ### S.p.A. del 02/10/2017 di € 28.800 per 78 rate mensili di €
481,00 per l'acquisto di un terreno in comunione con la stessa moglie
e sia il contratto di finanziamento della ### per l'acquisto della
vettura al figlio ###”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 18 febbraio 2022 ### adiva l'intestato
Tribunale al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei
coniugi, con addebito della stessa a carico del marito per aver causato
- con la propria condotta - la crisi irreversibile del rapporto coniugale
ed il venir meno della comunione materiale e spirituale.
In particolare, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio
in ### il 24 aprile 2000 con ### in costanza del quale erano nati
due figli: ### (nato in ### data 11 aprile 2001) e ### (nato l'11
marzo 2003) - deduceva che il “tracollo definitivo” del matrimonio, in
un primo tempo caratterizzato da un clima familiare di serenità e di
affetto, era stato cagionato unicamente dal comportamento del ###
che, oltre ad aver trascurato la famiglia per dedicarsi con sempre
maggiore impegno allo sport del tennis (che da semplice hobby, era
divenuto il suo principale ed esclusivo interesse), aveva violato il
dovere di fedeltà.
La ricorrente esponeva, infatti, che durante il matrimonio ### aveva
intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, con la
quale - una volta abbandonata la casa coniugale - aveva intrapreso
un rapporto di convivenza. Relazione la cui scoperta aveva cagionato
nella ### una profonda sofferenza.
Fatte tali premesse, ### chiedeva pronunciarsi la separazione con
addebito in capo al coniuge; l'obbligo a carico di quest'ultimo di
contribuire al mantenimento della medesima e dei figli, maggiorenni
ma non economicamente indipendenti, mediante versamento di un
assegno mensile complessivo di € 900,00 (di cui € 400,00 per i figli
ed € 500,00 per la moglie), oltre al 100% delle spese straordinarie
necessarie per la prole.
Domandava, altresì, l'assegnazione in suo favore della casa familiare,
il riconoscimento del diritto a percepire una quota del TFR che verrà
liquidato al ### al terminare del proprio percorso lavorativo, nonché
la suddivisione in pari misura tra i coniugi della polizza assicurativa
sulla vita intestata esclusivamente al ### ma “alimentata in costanza
di matrimonio da entrambi”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 27
ottobre 2022, si costituiva in giudizio ### impugnando e contestando
le avverse deduzioni e richieste, in quanto destituite di fondamento.
Per quanto di suo interesse il resistente censurava la ricostruzione dei
fatti operata da ### nel ricorso introduttivo, deducendo che il
rapporto di coniugio aveva iniziato lentamente e progressivamente a
deteriorarsi a causa del comportamento della moglie “già pochi anni
dopo il matrimonio” e, precisamente, da quando - una volta ottenuto
dal resistente il trasferimento della propria sede di lavoro - era iniziata
“la condivisione quotidiana della vita coniugale”.
Esponeva, in particolare: 1) che le prime “piccole discussioni ed
incomprensioni” si erano manifestate sin dall'anno 2011 ed erano
state causate principalmente dalla gestione del lido ###, sito in ###
(di cui i coniugi erano comproprietari, benché le licenze di esercizio
“per mere opportunità finanziarie” risultassero intestate a ### ed alla
sorella) e dalla continua ingerenza della famiglia di origine della
moglie; 2) che “nel 2016 il matrimonio era già finito” a causa dei
comportamenti che la ### assumeva nei confronti del marito, spesso
umiliato e denigrato da quest'ultima anche alla presenza dei figli,
parenti ed amici; 3) che in occasione dell'ennesimo litigio, all'esito del
quale il ### aveva deciso di pernottare a casa della propria madre
“per evitare discussioni ancora più accese”, la ricorrente “gli
comunicava che le proprie valigie erano già pronte e di abbandonare
la casa coniugale, pretendendo persino che gli lasciasse le chiavi di
casa in suo possesso”; ed infatti, tutti gli effetti personali del
resistente si trovavano ancora presso l'abitazione familiare, atteso che
la ### non solo rifiutava di consegnarli, quanto sosteneva “averli
finanche bruciati”; 4) che, all'esito della separazione, la ricorrente si
era altresì “accaparrata” dello stabilimento balneare, dalla stessa
locato a terzi per una somma presumibilmente maggiore di quella
offerta dal ### pari ad € 20.000,00 annui; 5) che la frequentazione
con la sig.ra ### era iniziata nell'estate dell'anno 2019, “quando
ormai il sig. ### viveva presso l'abitazione della madre ed il rapporto
con la coniuge poteva considerarsi irrimediabilmente concluso per
l'assoluta intransigenza della ricorrente”, la quale - a sua volta - aveva
iniziato una relazione “subito dopo la separazione dal marito, una
relazione con il sig. ### Procopio”; 6) che, nonostante la fine del
rapporto matrimoniale, il ### aveva continuato a far accreditare il
proprio stipendio sul conto corrente cointestato con la ### al fine di
consentire alla stessa di provvedere al pagamento degli oneri mensili,
tra cui “alcuni debiti contratti durante il matrimonio ed alcuni scaturiti
dall'attività del ### accredito che veniva, tuttavia, sospeso nel mese
di gennaio dell'anno 2022, allorquando il resistente apprendeva che
la moglie, pur avendo prelevato l'intera retribuzione, non aveva
provveduto al pagamento delle rate relative ai debiti suddetti.
Infine, contestava sia la fondatezza dell'avversa domanda volta ad
ottenere il riconoscimento del diritto a percepire una quota del TFR
spettante al resistente, che quella volta ad ottenere la divisione al
50% della polizza assicurativa sulla vita; quest'ultima, peraltro,
oggetto di separato giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di ###
ed iscritto al n. di RG 1468/2022. ### n. ###/2022 - ###
Fatte tali premesse, ### rassegnava le proprie conclusioni chiedendo
che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito della
stessa a carico della ricorrente; l'assegnazione a quest'ultima della
casa adibita a residenza familiare in ragione della convivenza dei figli,
non ancora economicamente autonomi, per il mantenimento dei quali
si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile di € 200,00 per
ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento
avanzata dalla moglie e che venisse posto a carico di entrambi i
coniugi il pagamento sia delle rate del finanziamento contratto con la
### per l'acquisto di un terreno in comunione, che quello contratto
con ### per l'acquisto della vettura in uso al figlio ### 1.2.
All'udienza presidenziale del 10 novembre 2022, esperito
infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il ### invitava parte
ricorrente alla produzione della documentazione reddituale relativa
agli ultimi tre anni ed elencata nel decreto di fissazione dell'udienza
medesima.
Alla successiva udienza del 15 marzo 2023, su richiesta del difensore
del resistente, il ### riservava la decisione sui provvedimenti
temporanei ed urgenti, previa concessione alle parti di termine per il
deposito di note difensive.
Quindi, con ordinanza del 28 marzo 2023, autorizzava i coniugi a
vivere separati, assegnava alla ricorrente la casa familiare e poneva
a carico di ### l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il
solo mantenimento dei figli, la somma mensile annualmente
rivalutabile secondo gli indici ### di € 400,00 (€ 200,00 per
ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, nominava il
G.I. e fissava per la comparizione e trattazione del procedimento
l'udienza del 13 luglio 2023. Udienza differita al 12 settembre 2023 in
ragione della coeva pendenza del c.d. “periodo cuscinetto”. 1.3.
Depositate le rispettive memorie integrative, con le quali le parti
insistevano nelle rispettive deduzioni, richieste e conclusioni,
all'udienza predetta celebrata in modalità cartolare venivano concessi
alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 2 gennaio 2024, emessa a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 14 dicembre 2023, sostituita anch'essa
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione
scritta, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, il G.I.
disponeva ### n. ###/2022 - l'acquisizione da parte di entrambi i
coniugi della documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni
(o, in difetto di presentazione, autocertificazione sostitutiva relativa
agli anni indicati), ivi compresa quella inerente all'attività lavorativa
svolta dalle parti e copia delle ultime tre buste paga, unitamente ad
autocertificazione analitica relativa ai beni immobili e beni mobili
registrati di cui essi risultavano proprietari o contitolari, ai saldi attivi
dei conti correnti bancari accesi, alla natura, all'importo ed alla durata
di eventuali prestiti contratti con istituti bancari e/o società finanziare,
nonché all'eventuale titolarità di imprese o quote societarie. Quindi,
rinviava la causa per la produzione suddetta e per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 19 marzo 2024.
Differita per i medesimi incombenti all'udienza celebrata in modalità
cartolare del 4 giugno 2024, la causa era rimessa al Collegio per la
decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
con provvedimento dell'8 luglio 2024.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione giudiziale sia
fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che
tra i coniugi è intervenuta una profonda e grave crisi coniugale che,
secondo ogni ragionevole previsione, esclude ogni ragionevole e
concreta possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di
intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce
l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed
extraprocessuale delle parti, da cui è possibile evincere il venir meno
di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, di conseguenza,
l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste
dall'art. 151 c.c., deve essere pronunziata la separazione personale
dei coniugi indicati in epigrafe. 3. Non appare, invece, fondata la
domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente che,
pertanto, deve essere respinta.
E' doveroso rammentare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica
nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione
implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile
esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o
di entrambi i coniugi, ### ovverosia che sussista un nesso di
causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario
ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente
viene pronunciata la separazione senza addebito” (così
civ.18074/2014; Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27/06/2006, Rv. 589896).
Come, dunque si evince dal principio di diritto consacrato nelle citate
sentenze, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla
violazione consapevole e volontaria dei doveri nascenti dal
matrimonio di cui all'art. 143 c.c. a condizione, tuttavia, che tra
l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio
sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di
prova rigorosa nell'ambito del giudizio di separazione. Grava, a tal
fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale
onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che
la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente
ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In tali termini si è ormai da diverso tempo espressa uniformemente
la Suprema Corte che sull'inosservanza degli obblighi derivanti dal
matrimonio e sull'efficacia causale dell'inadempienza rispetto alla fine
del matrimonio, pone l'accento sulla particolare gravità della
violazione, sulla capacità della stessa di determinare l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza e sull'onere probatorio gravante
a tal fine sul coniuge richiedente l'addebito, ribadendo che “In tema
di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di
provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri
che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Principio di diritto ancor più recentemente affermato con l'ordinanza
n. ### del 2023, con cui la Suprema Corte ribadisce che “grava sulla
parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le
circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della
### crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass.
19/02/2018 n. 3923 08/06/2023 n. 16169 del 2023)”.
Sulla violazione dell'obbligo di fedeltà, inoltre, appare doveroso citare
l'Ordinanza n. 3923 del 19 febbraio 2018 con la quale la Suprema
Corte ribadisce ancor più nello specifico che “### sulla parte che
richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della
separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e
la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le
circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della
crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Dall'insieme, dunque, delle citate pronunce rese in materia non può
che ricavarsi che nessun addebito della separazione può essere
pronunciato dal giudice laddove questo accerti, mediante un'indagine
rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso di causalità tra la
violazione degli obblighi coniugali e la crisi matrimoniale, tale che ne
risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, trasfondendo tali principi nella fattispecie in esame, il
Tribunale ritiene che la domanda di addebito della separazione
promossa da ### debba essere rigettata, atteso che questa - oltre
ad essere stata genericamente dedotta - è rimasta del tutto sfornita
di riscontro probatorio, non avendo la ricorrente dimostrato che il
fallimento del matrimonio sia stato inequivocabilmente ed
esclusivamente cagionato dalla condotta infedele del coniuge.
Quantunque, infatti, la ### affermi che il rapporto coniugale sia
naufragato per il comportamento del coniuge, il quale - oltre ad aver
trascurato la famiglia per dedicarsi nel tempo libero allo sport del
tennis - avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con altra
donna, dall'istruttoria della causa non è emersa né la prova di dette
condotte, né che queste abbiano causato la crisi irreversibile del
matrimonio, imputabile piuttosto ad un progressivo venir meno
dell'affectio coniugalis.
Ed invero, il Collegio non può non rilevare come le circostanze dedotte
dalla ricorrente, oltre ad essere rappresentate in maniera del tutto
generica, essendo omesso anche il minimo riferimento spazio-
temporale che avrebbe altrimenti consentito - quanto meno da un
punto di vista cronologico - di stabilire l'inizio della relazione affettiva
tra il coniuge e la nuova compagna, non sono sorrette da alcun valido
ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della loro effettiva
verificazione che sotto il profilo del nesso causale.
Inoltre, la circostanza all'uopo eccepita da controparte e relativa al
fatto che il matrimonio - entrato in crisi fin dal 2011 - è
definitivamente naufragato nell'anno 2016 e, dunque, circa tre anni
prima che il resistente intraprendesse una relazione affettiva con
un'altra persona, non è stata oggetto di specifica contestazione da
parte della ricorrente, che nulla ha dedotto ed allegato in merito.
A ciò deve aggiungersi che neppure le circostanze dedotte nella prova
per interpello ed in quella testimoniale (entrambe rigettate con
l'ordinanza del 2 gennaio 2024) avrebbero consentito di raggiungere
la prova della esclusiva responsabilità in capo al resistente della crisi
coniugale, atteso che i capitoli di prova articolati dalla ricorrente
risultano essere stati formulati in maniera altrettanto generica e/o
valutativa o vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione.
Questi, in particolare, oltre ad essere privi di qualsivoglia riferimento
spazio-temporale, non contengono alcun riferimento a fatti ed episodi
ben specifici ed individuati e sono quasi tutti articolati in modo da far
deporre i testi non già su determinate circostanze ma su valutazioni
ed apprezzamenti personali.
Dalle deduzioni e dalle allegazioni delle parti si evince piuttosto che la
crisi che ha determinato l'irreparabile ed insanabile rottura del
rapporto coniugale sia stata causata da una progressiva, quanto
reciproca disaffezione delle parti che ha portato queste ultime a
distaccarsi affettivamente, facendo venir meno la comunione d'intenti
e rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Lo stesso allontanamento di ### dalla casa adibita a residenza
familiare, verificatosi all'esito dell'ennesimo litigio tra i coniugi - per
come dedotto da parte resistente e non contestato dalla ### - risulta
essere la conseguenza e non già la causa della rottura del venir meno
del legame affettivo. Ne consegue che nessun addebito della
separazione può imputarsi a carico del coniuge per tale fatto, atteso
che - per consolidato orientamento giurisprudenziale - “in tema di
separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa
familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo
di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso
di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola
persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e
doveri matrimoniali” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del
24/04/2024).
In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti
la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio e la
sussistenza del nesso causale tra il comportamento del coniuge ed il
determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può
che essere rigettata. 4. Parimenti, deve ritenersi destituita di
fondamento la domanda di addebito della separazione promossa da
### nei confronti della moglie.
Ed invero, quantunque il resistente deduca che la crisi irreversibile del
matrimonio sia stata causata dal comportamento dispotico della ###
la quale avrebbe - in violazione degli obblighi posti dall'art.143 c.c. -
“per circa 10 anni” costretto il resistente a subire “le angherie della
moglie, i suoi sotterfugi, le sue continue umiliazioni davanti agli occhi
di tutti” (figli, parenti ed amici) - tali circostanze, oltre ad essere
descritte in maniera del tutto vaga e generica, senza alcun riferimento
a fatti ed episodi specifici e determinati, non risultano sorrette da
alcun valido ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della
loro effettiva verificazione che sotto il profilo del nesso causale.
Al pari della ricorrente, infatti, anche la prova per testi articolata dal
resistente con la seconda memoria istruttoria (rigettata con la
medesima ordinanza) non avrebbe consentito di ritenere provata
l'esclusiva riconducibilità della crisi irreversibile al comportamento
consapevole e volontario assunto dalla ### in violazione ai doveri
derivanti dal matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra la
condotta a questa addebitata e la intollerabilità della convivenza: ed
invero, i capitoli di prova articolati con la seconda memoria istruttoria
risultano essere formulati in maniera generica e/o valutativa o
vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione.
Questi, in particolare, benché facciano riferimento a litigi avvenuti tra
i coniugi, sono del tutto sganciati da qualsivoglia contesto spazio-
temporale, non essendo collegati a fatti ed episodi determinati e sono
quasi tutti articolati in modo da far deporre i testi non già su
determinate circostanze ma su valutazioni ed apprezzamenti
personali.
Non avendo, dunque, il resistente assolto al proprio onere probatorio,
per non aver questi dimostrato la violazione dei doveri nascenti dal
matrimonio da parte della moglie e la sussistenza del nesso causale
tra il comportamento di quest'ultima ed il verificarsi della situazione
d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda di
addebito proposta da ### non può che essere rigettata.
Come sopra detto, dalle stesse deduzioni delle parti emerge che
l'irreversibilità della crisi che ha portato alla rottura definitiva del
rapporto coniugale è stata causata da un graduale allontanamento
affettivo delle parti. 5. Per quel che concerne la domanda della
ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione mensile da parte
dell'altro coniuge di una somma di denaro, pari ad € 500,00 mensili,
a titolo di contributo al mantenimento, non appare superfluo
rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia
addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al
proprio mantenimento, a condizione che il richiedente non disponga
di adeguati redditi propri. ###à di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione
personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza
del vincolo coniugale, sicché - per pacifica giurisprudenza - “i "redditi
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna
incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo
la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa
dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa la Suprema Corte ribadendo che “###
l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione
personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge
economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale” (Cass. 12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass.
5605/2020 e Cass. 22616/2022)” (Cassazione civile sez. I,
20/06/2023).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione
dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il ### deve
tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre
circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o
comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed
idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui
valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento
dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente
un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e
reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n. ###/2022).
Ed invero, “Ai fini della determinazione del mantenimento tra coniugi
in caso di separazione, è necessario considerare tutte le potenzialità
derivanti dalla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, al fine
di garantire alla parte più debole il mantenimento del proprio standard
di vita precedente, compatibilmente con le capacità economiche
dell'altro coniuge. Inoltre, è importante che le richieste di
mantenimento siano supportate da documentazione specifica e non
generica, al fine di consentire una valutazione accurata da parte del
giudice” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9708).
Ancor più recentemente la Suprema Corte - soffermatasi sui criteri di
determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge nella fase
della separazione - ribadisce che “La giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare
l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia
addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile
elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto
durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la
quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità
patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare
soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta,
ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito
dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la
disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la
conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così,
tra le tante, Cass. n. 9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I,
18/09/2024, n.25055). ### per consolidato indirizzo
giurisprudenziale, sul coniuge richiedente l'assegno di mantenimento
l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il suo
riconoscimento: ed invero, “in materia di separazione dei coniugi,
grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata
in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di
essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire
un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini
professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della
mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur
essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale,
non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone
dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr.
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la
domanda avanzata dalla richiedente sia infondata e debba essere,
pertanto, rigettata atteso che ### non solo nulla ha dimostrato,
com'era suo preciso onere, in merito al tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, quanto ha reiteratamente omesso di
depositare la documentazione reddituale e patrimoniale all'uopo
richiesta in corso di causa, sia dal ### del Tribunale all'esito
dell'udienza del 10 novembre 2022 (ed analiticamente indicata con il
provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale), sia dal G.I.
con l'ordinanza del 2 gennaio 2024, con la quale veniva
espressamente disposta l'acquisizione di: “1) copia delle dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni (o, in difetto di presentazione,
autocertificazione sostitutiva relativa agli anni indicati); 2) ogni
documentazione, comunque, relativa all'attività lavorativa svolta dalle
parti e copia delle ultime tre buste paga; 3) autocertificazione analitica
relativa ai beni immobili e beni mobili registrati di cui sono proprietari
o contitolari, ai saldi attivi dei conti correnti bancari accesi, alla natura,
all'importo ed alla durata di eventuali prestiti contratti con istituti
bancari e/o società finanziare, nonché all'eventuale titolarità di
imprese o quote societarie”.
In altri e più chiari termini, non solo la ricorrente non ha assolto al
proprio onere probatorio, avendo del tutto omesso di dimostrare la
sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento in suo
favore dell'assegno di mantenimento, quanto non ha neppure
specificamente contestato quanto eccepito da controparte in merito
alla ricorrenza di fatti impeditivi all'accoglimento della domanda.
Ed invero, a fronte della circostanza dedotta dal ricorrente relativa alla
titolarità in capo alla stessa del lido balneare “###” sito nel Comune
di ### ed alla concessione in locazione dello stesso a terzi, la ###
ha unicamente prodotto il contratto di affitto di ramo d'azienda
(registrato in ### il 21 giugno 2022 al n. 3252, Serie ### ed iscritto
nel Registro delle ### di ### il 28 giugno 2022, prot. 2022/18348),
dal quale si evince che la ricorrente - titolare della società “### s.n.c.
di ### & C.” - ha concesso in affitto alla società “F.M.R. Società a
responsabilità limitata semplificata” il ramo di azienda avente ad
oggetto l'attività di stabilimento balneare e servizi annessi, esercitato
nel locale sito in ### denominato “###”, dietro pagamento di un
canone di affitto complessivo pari ad € 21.000,00 (cfr. contratto di
affitto di ramo di azienda riversato in atti).
La ricorrente, inoltre, risulta proprietaria di un terreno cointestato con
il coniuge, sito nel Comune di ### ed identificato al foglio 6, part.lla
2257 (cfr. nota di deposito del 20 gennaio 2023).
Non risulta, invece, gravata da oneri economici.
Le allegazioni e la documentazione riversata in atti, unitamente al
comportamento processuale della ricorrente - che ha omesso di
produrre quella necessaria a stabilire le condizioni economiche
effettive ed attuali - consentono, dunque, di ritenere che ###
disponga di adeguati mezzi propri che le consentono di provvedere
autonomamente al proprio sostentamento. ### invece, dipendente
della società “### s.r.l.” con mansioni di “caricatorista” percepisce
un reddito annuo medio di € 24.000,00 ed è proprietario, oltre che
dall'abitazione della casa familiare e del terreno in comproprietà con
la ### anche di un secondo terreno sito nel Comune di ### ( busta
paga, CU e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Questi
risulta, inoltre gravato da un finanziamento contratto con la ### il 9
aprile 2019 per l'acquisto di un'autovettura in uso al figlio ### della
durata di mesi 84, per il quale corrisponde una rata mensile di €
252,00.
Non si deve tener conto, invece, né del finanziamento contratto con
la ### essendo lo stesso venuto a scadere il 2 aprile 2024, né delle
spese che il resistente afferma di dover affrontare “nel prossimo
futuro”, trattandosi di esborsi meramente eventuali e non supportati
da idoneo riscontro probatorio.
Alla luce, dunque, della complessiva valutazione della situazione
economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato, da un
lato, che la ricorrente non ha dimostrato né di aver goduto in costanza
di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato e, dall'altro,
che la stessa risulta essere economicamente autosufficiente e,
dunque, tutt'altro che sprovvista di adeguati mezzi economici, il
Collegio ritiene che nulla debba riconoscersi in capo alla stessa a titolo
di assegno di mantenimento.
6. Quanto alle statuizioni da assumere nell'interesse dei figli, ### e
### nati in costanza di matrimonio, rispettivamente in data 11 aprile
2001 e 11 marzo 2003, il Collegio rileva anzitutto che essendo questi
maggiori di età, nessuna statuizione debba essere assunta in ordine
all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita da
parte del ### quale genitore non stabilmente convivente con essi, la
cui frequentazione non può che essere rimessa alla libera volontà delle
parti e dei figli. 6.1. Per quel che concerne, invece, il loro
mantenimento, non essendo nessuno di essi economicamente
indipendente, il Tribunale ritiene che debba porsi in capo al resistente
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile, annualmente
rivalutabile secondo gli indici ### pari a complessivi € 500,00 (€
250,00 per ciascuno di essi).
Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i
genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano
raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi,
invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli
generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato
di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art.
337 septies stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
che, salvo diversa determinazione del ### è versato direttamente
all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla
questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando
il seguente principio di diritto: “l'obbligo di mantenere il figlio non
cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma
si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia
tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I,
13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die,
poiché viene meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la
maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel
caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole
inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere
fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età,
all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale
e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione
lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale
tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente
diritto” (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al
mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo
- anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi - versi,
senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai
genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire
un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal
mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni,
senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle
proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale
ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno
resistente del mantenimento dei figli ### e ### (rispettivamente di
anni 23 e 21), seppur in misura diversa da quella stabilita con
l'ordinanza presidenziale del 28 marzo 2023.
Ed invero, l'esame delle condizioni economiche e reddituali delle parti
sopra analizzate (dalle quali emerge che ### percepisce un reddito
complessivo annuo, derivante dallo svolgimento dell'attività
lavorativa, di € 24.000,00 ed è, inoltre, proprietario di due terreni siti
nel Comune di ### di cui uno in comproprietà con la ricorrente),
consente di ritenere che egli disponga di un reddito tale che, avuto
riguardo anche all'età della prole ed alle esigenze di vita dei figli ed al
loro prevalente collocamento presso la madre, giustifica la
corresponsione della somma di € 250,00 per ciascuno, oltre il 50%
delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
7. In ragione della perdurante convivenza dei figli con la madre deve,
invece, confermarsi in favore della ricorrente l'assegnazione della casa
familiare.
8. Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda avanzata dalla
ricorrente volta al riconoscimento in suo favore del diritto a percepire
dal resistente una quota del ### laddove questo verrà allo stesso
liquidato al termine dell'attività lavorativa.
Giova rammentare che il diritto ad una percentuale dell'indennità di
fine rapporto (c.d. TFR) - pari al 40% degli anni in cui l'espletamento
dell'attività lavorativa del coniuge è coincisa con quelli di matrimonio
- sorge soltanto successivamente al divorzio, così come previsto
dall'art. 12 bis L. 898/70; non potendo, dunque, trovare applicazione
in via analogica nel procedimento di separazione, ne consegue che la
domanda promossa da ### deve essere dichiarata inammissibile per
totale ed assoluta carenza dei presupposti normativi stabiliti in
materia.
9. Inammissibili sono, infine, le ulteriori domande avanzate dalle parti
e, in particolare, quella della ricorrente diretta ad ottenere la
suddivisione in pari misura dell'importo percepito dal coniuge a
seguito della stipulazione di una polizza assicurativa sulla vita, nonché
quella con la quale il resistente chiede che venga posto a carico di
entrambi i coniugi il pagamento dei contratti di finanziamento stipulati
dal ### per l'acquisto del terreno di cui essi sono contitolari e della
vettura in uso al figlio.
Com'è noto, infatti, il rito previsto dal legislatore per la pronuncia della
separazione personale trova collocazione nell'alveo dei riti speciali e
non in quello ordinario, cui invece sono soggette le domande avanzate
dalle parti.
Soggiacendo, invero, le domande a riti differenti, il cumulo, secondo
l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non sarebbe possibile
tout court ma solo nell'ipotesi in cui si riscontri un caso di connessione
c.d. “qualificata”, prevista dagli artt. 31-32-34-35 e 36 c.p.c. e non
anche in quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il suddetto cumulo
dipende dalla domanda delle parti.
Non essendo, dunque, dette domande connesse con quella principale
di separazione personale, secondo quanto previsto dalle norme sopra
richiamate, ma dovendosi piuttosto considerare le medesime
assolutamente autonome fra loro, deve escludersi l'ammissibilità di
entrambe le domande proposte nel presente giudizio.
10. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della
controversia e del suo esito, che vede le parti reciprocamente
soccombenti, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile, in composizione ###
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. ### del
### dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di separazione
personale dei coniugi promossa da ### nata a ### il 6 marzo 1975,
nei confronti di ### nato a ### il 06 maggio 1969, disattesa e/o
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ### e ### i quali
hanno contratto matrimonio civile in ### in data 24 aprile 2000 e
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune,
### 2000, ### n. 7. Parte I, ### A; 2. rigetta la domanda di
addebito della separazione avanzate da ### 3. rigetta la domanda di
addebito della separazione proposta da ### 4. rigetta la domanda di
assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente; 5. a parziale
modifica dell'ordinanza presidenziale del 28 marzo 2023, pone a
carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli
maggiorenni, ### e ### mediante versamento entro il giorno 5 di
ogni mese di un assegno complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per
ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### oltre il
50% delle spese straordinarie previamente concordate e
documentate; 6. conferma l'ordinanza del 28 marzo 2023
relativamente all'assegnazione in favore della ricorrente della casa
familiare; 7. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle
parti; 8. ordina all'### di Stato Civile del Comune di ###, cui viene
trasmessa la sentenza a cura della ### in copia autentica, di
procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di
cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità
dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74; 9. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di
lite.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della Prima Sezione Civile
del 20 dicembre 2024. ### rel./est. dott.ssa ### dott.ssa ### n.
###/2022
31-01-2025 20:35
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