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Sentenza

Domanda congiunta di separazione e divorzio e revoca del consenso (Cpc articoli 473-bis. 12, 473-bis.49, 473-bis.51, 708 e 711)
Domanda congiunta di separazione e divorzio e revoca del consenso (Cpc articoli 473-bis. 12, 473-bis.49, 473-bis.51, 708 e 711)
Tribunale di Milano, Sez. IX civile, sentenza 18 dicembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di Milano riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott. Giuseppe Gennari Giudice
dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile promosso con ricorso ex artt. 473 bis, 49 e 473 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo in
data 4 luglio 2024
DA
(omissis) rappresentata e difesa dall'Avv. …e dall' avv…., elettivamente domiciliata presso lo studio
dei predetti difensori, giusta procura in atti;
E (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. …e dall'avv…, elettivamente domiciliato (nesso lo studio
di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Milano e vistati ex artt. 70 e 71 c.p.c. senza osservazioni in data 6 settembre 2024.
OGGETTO: Separazione/Divorzio congiunto ex artt. 473 bis, 49 c.p.c. e 473 bis, 51 c.p.c.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Rilevato In fatto Le parti (omissis) hanno contratto matrimonio con rito concordatario in (omissis) in
data (omissis) (con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (omissis) nonché
successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (omissis);
Dalla loro unione è nato il figlio minore (omissis)
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024, le parti medesime hanno presentato domanda
congiunta ex artt. 473 bis, 49 c.p.c. e 473 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio, con cui dopo aver
dato atto, ai sensi dell'art. 473- bis. 51, comma 2, c.p.c., che: a) dichiarano di non volersi riconciliare;
b) dichiarano di rinunziare alla comparizione personale; c) chiedono che il procedimento sia trattato
mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; d) si esonerano reciprocamente dal deposito
della documentazione ex art. 473-bis. 12 c.p.c., ferma restando la facoltà del Giudice di ordinarne il
deposito; e) dichiarano di rinunciare all'impugnazione delle emanando sentenze. hanno, quindi,
chiesto che il Giudice Relatore - designato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 3° comma c.p.c. - disposta la
trasmissione degli atti del Pubblico Ministero affinché lo stesso esprima il proprio parere, concesso
termine ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c. per il deposito delle note di trattazione scritta, rimetta la causa
in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti:
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi (omissis); coniugi sposati in (omissis)
(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di (omissis), in regime di separazione dei beni,
ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni della separazione: 1. Il figlio minore (omissis) verrà affidato a
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta
per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore
con il quale il minore di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno
assunte dal genitore con cui il minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso,
in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare
preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente. 2. rimarrà collocato anche
ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé (omissis) secondo il seguente calendario e salvo diversi
accordi tra le parti:
a) durante l'anno scolastico, - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola; - nelle settimane che si concludono con il fine settimana
di competenza patema, due pomeriggi alla settimana, da Individuarsi di comune accordo, e in caso
di mancato accordo il lunedì e il mercoledì, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora
di cena entro le ore 21.00; - nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza
materna, Il lunedì pomeriggio prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro
le ore 21.00 e il giovedì con pernottamento prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a scuola il
giorno successivo. Resta Inteso che nei giorni di propria spettanza, il padre provvederà altresì ad
accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e che, nel caso di sospensione delle lezioni
scolastiche, Il prelievo avverrà presso la casa materna alle ore 16.00 e il riaccompagnamento sempre
presso la casa materna alle ore 21.00. b) per i Ponti adiacenti al week end di spettanza (se il Ponte
"cade" di lunedì, martedì e mercoledì spetterà al genitore con cui il minore ha trascorso il fine
settimana precedente; se "cade" di giovedì o venerdì spetterà al genitore con cui il minore trascorrerà
il fine settimana successivo); c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e più precisamente, negli
anni pari, prelevandolo dalla casa materna die ore 10.00 del primo giorno di sospensione delle
lezioni scolastiche e ivi riportandolo entro le ore 19.0 del 30 dicembre; negli anni dispari,
prelevandolo dalla casa materna alle ore 19.00 del 30 dicembre e ivi riportandolo die 19.00 del giorno
precedente la ripresa delle lezioni scolastiche.
A parziale deroga di tale disposizione, (omissis) trascorrerà tutti gli ami dalla serata del 24 dicembre
alla mattina del 25 dicembre con la mamma e il pranzo del 25 dicembre con il papà; d) per le vacanze
pasquali negli anni con cifra finale dispari; e) per le vacanze di Carnevale negli anni con cifra finale
pari; f) per le vacanze estive, due settimane consecutive in un periodo da concordare con la madre
entro il 30 aprile di ogni anno; nei mesi di giugno e settembre resterà in vigore il calendario ordinario;
nel mese di luglio, come di consueto, (omissis) trascorrerà con la madre un periodo di vacanza. Il
tutto con la precisazione che: a) ciascun genitore si impegna, nel rispettivo periodo di spettanza, a
consentire all'altro di essere presente nel giorno del compleanno del figlio, oltre che in occasione di
saggi, recite scolastiche di fine anno, gare sportive, partite di calcio, feste di fine anno di amici di
scuola; b) al termine di un periodo di vacanza (estivo, natalizio e pasquale) (omissis) trascorrerà il
fine settimana immediatamente successivo con il genitore con cui non ha trascorso l'ultimo periodo
di vacanza; c) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di permanenza del figlio,
se fuori Milano, e a garantire comunque la reperibilità telefonica.
4. La casa familiare sita in (omissis) resta assegnata con tutto quanto la arreda a (omissis) dandosi
atto che (omissis) ha già rilasciato l'immobile e asporterà tutti i propri effetti personali entro il 31
agosto 2024, concordando con la Signora (omissis) data per il prelievo. Dal mese di maggio 2024, le
spese condominiali ordinarie e le utenze saranno sostenute integralmente dalla Signora (omissis). Il
Signor (omissis) alla data di sottoscrizione del ricorso consegnerà le chiavi del box auto annesso alla
casa familiare.
5. Il Signor (omissis) si obbliga a contribuire al mantenimento di (omissis) versando alla madre
collocataria, l'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024; l'importo che
dovrà essere versato in via anticipata e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita, prima
rivalutazione giugno 2025, base giugno 2024.
6. Entrambi i genitori, si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese non preventivabili
indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d‘Appello di Milano che qui si ritrascrivono: -
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti
sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci
prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese scolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola
connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa
richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto
pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni
private; d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio
presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il
preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi
di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per Iscrizioni a gare e tornei); e spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacarne senza l
genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore
anticipatario delle spese dovrà Inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta
ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In deroga a quanto indicato al
punto 6 che precede, te parti danno atto che le spese della scuola privata di (omissis) rimarranno a
carico del nonno materno. C. Dare atto dei seguenti accordi raggiunti tra le parti 7. I coniugi,
nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento indispensabile per la
risoluzione della crisi concordano quanto segue: 7.1 (omissis) si impegna a trasferire a (omissis) che
si impegna ad accettare la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà sull'immobile sito in
(omissis) censito (omissis) per l'autorimessa, comprensivo delle relative pertinenze e della quota
sulle parti comuni; il tutto salvo errori ed omissioni (di seguito la Casa Familiare).
7.2 (omissis) si impegna a trasferire a (omissis) che si impegna ad accettare la propria quota del 50%
della (omissis); 7.3 (omissis) si impegna a versare all'atto dei trasferimenti a (omissis) l'importo di €
30.000,00 che sarà trattenuto da un notaio cui le parti conferiranno mandato fiduciario affinché il
notaio versi il predetto importo a (omissis) all'atto dell'acquisto di un immobile a Milano, da
intestarsi previa concessione delle relative autorizzazioni al figlio (omissis). 7.4 Le rate del Mutuo
ipotecario contratto da entrambi i coniugi con (omissis) del 2012, saranno sostenute integralmente
sino alla rata in scadenza dal mese di maggio 2024 da (omissis). Le rate in scadenza dal mese di
giugno 2024 sino all'effettuazione del rogito di cui al punto 7.1., saranno sostenute alla pari nella
misura del 50% ciascuno. Ove, (omissis) non avesse adempiuto all'obbligo di pagamento del 50%
delle rate del Mutuo scadenti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2024 e il trasferimento di
cui al punto 7.1., il relativo importo (pari al 50% della rata) sarà detratto dall'importo di cui al punto
7.3; ove (omissis) non avesse adempiuto all'obbligo di pagamento del 50% delle rate del Mutuo
scadenti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2024 e il trasferimento di cui al punto 7.1, il
relativo importo (pari al 50% della rata), andrà restituito a (omissis) all'atto del rogito.
7.5. La Signora (omissis) dall'atto di trasferimento della Casa familiare, di cui al punto 7.1, si accollerà
integralmente il Mutuo.
7.6 I trasferimenti, il versamento dell'importo e l'accollo avverranno contestualmente presso un
Notaio scelto e individuato dalla Signora (omissis) con rogito da effettuarsi entro 60 giorni dalla
sentenza di separazione.
7.7. Le spese e le eventuali imposte connesse al trasferimento della Casa familiare rimarranno a
carico della Signora (omissis). Le spese e le eventuali imposte connesse al trasferimento delle quote
di cui al punto 7.2. rimarranno a carico di (omissis) i coniugi dichiarano sin d'ora di volersi avvalere
delle esenzioni di cui all'art. 19 L. 74/87. Le spese connesse al futuro acquisto dell'immobile da
intestare al figlio (omissis) e quelle relative al mandato fiduciario di cui al punto 7.3. rimarranno a
carico del Signor (omissis). 8. (omissis) si impegna a fornire, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del
presente ricorso, alla Signora (omissis) le credenziali (e.g. nome utente e password) per accedere al
conto corrente intestato al figlio (omissis).
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e
transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza
e, dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento di
quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusioni qui formulate. In particolare,
i coniugi dichiarano di non avere, l'uno verso l'altra, alcuna ragione debitoria o creditoria per quanto
riguarda l'acquisto della Casa familiare, il pagamento delle rate del Mutuo (e del precedente mutuo
estinto), l'acquisto delle quote della (omissis) il pagamento di utenze e spese condominiali,
dichiarando sin d'ora che i pagamenti effettuati da ciascuno di essi sono stati fatti nell'ambito dell'art.
143 c.c. D. Rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo affinché il Giudice Relatore fissi alle
parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data
successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della
separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, acquisito il
parere del PM, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva
accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELA TIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (omissis) e (omissis) in
data (omissis) (matrimonio trascritto nei Registri del Comune (omissis) n. (omissis) in regime di
separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio, B. Omologare le seguenti condizioni: I. Il figlio minore (omissis) verrà affidato a
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta
per le decisioni di orinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con
il quale il minore di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni
assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: Interventi urgenti) saranno assunte dal
genitore con cui il minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in
quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare
preventivamente l‘altro o, comunque sia, di informarlo successivamente. 2. (omissis) rimarrà
collocato anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna 3. Il padre potrà vedere e
tenere con sé (omissis) secondo il seguente calendario e salvo diversi accordi tra le parti: a) durante
l'anno scolastico, - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina
con riaccompagnamento a scuola; - nelle settimane che si concludono con il fine settimana di
competenza patema, due pomeriggi alla settimana, da individuarsi di comune accordo, e in caso di
mancato accordo il lunedì e il mercoledì, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di
cena entro le ore 21.00; - nelle settimane che si concludono con il fine settimana di competenza
materna, il lunedì pomeriggio prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo dopo l'ora di cena entro
le ore 21.00 e il giovedì con pernottamento prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a scuola il
giorno successivo. Resta inteso che nei giorni di propria spettanza, il padre provvederà altresì ad
accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e che, nel caso di sospensione delle lezioni
scolastiche, il prelievo avverrà presso la casa materna alle ore 16.00 e il riaccompagnamento sempre
presso la casa materna alle ore 21.00. b) per i Ponti adiacenti al week end di spettanza (se il Ponte
"cade" di lunedì, martedì e mercoledì spetterà al genitore con cui II minore ha trascorso il fine
settimana precedente; se "cade" di giovedì o venerdì spetterà al genitore con cui II minore trascorrerà
il fine settimana successivo); c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e più precisamente, negli
anni pari, prelevandolo dalla casa materna alle ore 10.00 del primo giorno di sospensione delle
lezioni scolastiche e ivi riportandolo entro le ore 19.00 del 30 dicembre; negli anni dispari,
prelevandolo dalla casa materna alle ore 19.00 del 30 dicembre e ivi riportandolo alle 19.00 del giorno
precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. A parziale deroga di tale disposizione, (omissis)
trascorrerà tutti gli anni dalla serata del 24 dicembre alla mattina del 25 dicembre con la mamma e
il pranzo del 25 dicembre con il papà; d) per le vacanze pasquali negli anni con cifra finale dispari;
e) per le vacanze di Carnevale negli anni con cifra finale pari; f) per le vacanze estive, due settimane
consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni amo; nei mesi di
giugno e settembre resterà in vigore il calendario ordinario; nel mese di luglio, come di consueto,
(omissis) trascorrerà con la madre un periodo di vacanza. Il tutto con la precisazione che: a) ciascun
genitore si impegna, nel rispettivo periodo di spettanza, a consentire all'altro di essere presente nel
giorno del compleanno del figlio, oltre che in occasione di saggi, recite scolastiche di fine anno, gare
sportive, partite di calcio, feste di fine anno di amici di scuola; b) al termine di un periodo di vacanza
(estivo, natalizio e pasquale) (omissis) trascorrerà il fine settimana immediatamente successivo con
il genitore con cui non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza; c) ciascun genitore si impegna a
comunicare all'altro il luogo di permanenza del figlio, se fuori Milano, e a garantire comunque la
reperibilità telefonica. 4. La casa familiare, sita in (omissis) via (omissis) assegnata, con tutto quanto
la arreda a (omissis) dandosi atto che (omissis) ha già rilasciato l'immobile e asporterà tutti i propri
effetti personali entro il 31 agosto 2024, concordando con la Signora (omissis) a data per il prelievo.
Dal mese di maggio 2024, le spese condominiali ordinarie e le utenze saranno sostenute
integralmente dalla Signora (omissis). Il Signor (omissis) alla data di sottoscrizione del ricorso
consegnerà le chiavi del box auto annesso alla casa familiare.
5. Il Signor (omissis) si obbliga a contribuire al mantenimento di (omissis), versando alla madre
collocataria, l'importo mensile di € 1.000,00, con decorrenza dal mese di giugno 2024; l'importo che
dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio bancario materno e
sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita, prima rivalutazione giugno 2025, base giugno 2024.
6. Entrambi i genitori, si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese non preventivabili
indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d‘Appello di Milano che qui si ritrascrivono: -
spese mediche (da documentare) che non richiedono II preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti
sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d)
tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f)
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale; -spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e
fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti
dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese
scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo
scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa ai programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; le spese per
mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese
scolastiche (da documentare) che richiedono II preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi
di recupero e lezioni private; (0 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e
all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo
estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da end territoriali); - spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono II preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi
di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-
scout) e) baby sitter; j) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g)
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese
straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare
un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il
silenzio sarà inteso come consenso olla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e nudi con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la
documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
II rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In deroga a quanto indicato al
punto 6 che precede, le parti danno atto che le spese della scuola privata di (omissis) rimarranno a
carico del nomo materno. C. Dare atto - della conferma da parte dei coniugi, anche con riferimento
al divorzio, degli ulteriori accordi indicati ai punti 7 e 8 delle condizioni della separazione; - che i
coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver risolto in via pacifica e
transattiva in questione eli carattere patrimoniale comunque commessa alla pregressa convivenza e,
dunque, di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per l'adempimento eh
quanto previsto nell'emananda sentenza che accoglierà le conclusimi qui formulate; in particolare, i
coniugi dichiarano di rum avere, l'uno verso l'altra, alcuna ragione debitoria o creditoria per quanto
riguarda l'acquisto della Casa familiare, il pagamento delle rate del Mutuo (e del precedente mutuo
estinto), l'acquisto delle quote della (omissis) il pagamento di utenze e spese condominiali,
dichiarando sin dora che i pagamenti effettuati da ciascuno di essi sono stati fatti nell'ambito dell'art.
143 c.c.. In ogni caso, compensare Integralmente le spese di lite, dando ano che i difensori,
sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.“
Attesa la richiesta formalizzata in ricorso dalle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza
con il deposito di note scritte, con decreto del 9 settembre 2024 veniva concesso termine fino al 9
ottobre 2024 ore 12,00 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con successivo deposito in data 25 settembre 2024 (omissis) “vista l'insorgenza di molteplici attriti
tra i ricorrenti, soprattutto per la gestione del figlio minore (omissis) ha espresso, formalmente, la
sua volontà di non separarsi alle condizioni indicate e sottoscritte nel ricorso depositato”, chiedendo
“di voler revocare il provvedimento di fissazione dell'udienza secondo il dettato dell'art. 127ter c.p.c.
e, pertanto, di voler fissare, ex art. 128 c.p.c., la trattazione della causa de qua secondo le forme della
pubblica udienza disponendo, infine, la comparizione personale delle parti ai quali verrà,
espressamente, richiesto il consenso alla separazione consensuale”.
Le parti sono state sentite all'udienza del 8 novembre 2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa
Roberta Madera con verbale in atti; il difensore della signora (omissis) si è riportato a quanto già
dedotto nella memoria illustrativa in merito all'inammissibilità della revoca del consenso come
manifestata; il difensore di (omissis) è riportata all'istanza già depositata, chiedendo la rimessione
degli atti al Collegio. Con successivo provvedimento del 14 novembre 2024 è stato assegnato alle
parti termine fino al 13 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive di udienza ex art. 127
ter c.p.c. che venivano rispettivamente depositate e la causa veniva quindi rimessa al Collegio con
provvedimento del 16 dicembre 2024. La causa è stata quindi rimessa al Collegio e decisa nella
camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d.
Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio
(oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti
i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir
meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla
richiamata riforma. Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione
e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16
L. 898/70 e segg. mod.), contenute in “canali normativi” che continuavano a rimanere separati; oggi
invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un
unico rito.
Più nello specifico la previgente norma in tema di separazione consensuale ex art 711 c.p.c.
prevedeva espressamente al primo comma: ”Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su
ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel
modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che: ”Se la conciliazione non riesce
si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni
riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con
l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente”.
Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria
riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi, ma anche delle condizioni riguardanti i
coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti
all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e
sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16
L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti
alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza
dei presupposti di legge per giustificate lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni
pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio,
pronunciava sentenza; ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'acconto in contrasto con l'interesse
dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8
dello stesso art. 4 richiamato.
Le precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto
avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, condivisi anche
dalla Sezione di appartenenza di questo Tribunale, in ordine alla diversa efficacia della revoca del
consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su
domanda congiunta. Sul punto si era, infatti, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte
che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le
profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze
discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno - 24
luglio 2018, a 19540 Presidente Scaldaferri - Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda
congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda
riveste natura meramente ricognitiva con riferimento al presupposti necessari per lo scioglimento
del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, con pieni poteri
decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti
economici, nel merito il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si
pongano in contrasto con l'Interesse dei figli minori; che la revoca del consenso da parte di uno del
coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione
ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia de!
divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale
dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter
processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già
come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda
dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi
(cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n 10463; Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664). '' Ciò diversamente dalla
separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva
che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del
ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di
conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di
omologa; conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non
esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza
presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che
per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice
delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non
riconciliarsi, rimetta la causa in decisione. L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione
e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal
richiamato art. 473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione
consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della
giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo
intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura
meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha
natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai
rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi,
infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte
domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma
come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve,
quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra
evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità
(ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4,
comma 8 L. 898/70 e segg.).
In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se
pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda
congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio
pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha
recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito (tra cui anche Milano) che già in precedenza lo
aveva ammesso.
Segnatamente la Corte dopo aver evidenziato che “mentre nel sistema previgente, il procedimento
congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art.
711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere
separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita
in un unico contenitore processuale.", nell'affrontare proprio uno degli elementi ostativi da una parte
della dottrina e della giurisprudenza alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande
consensuali (poi risolto positivamente), ha cosi motivato: ”Ciò che viene segnalato da una parte della
dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande
consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del
consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti
i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare
l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di
legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito In Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in
ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio e in senso
stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda
congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza del presupposti necessari
per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo
stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione
delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della
domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi e dei figli», o l'art. 473 bis. 19 c.p.c., che
condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di
contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente,
a «mutamenti di circostanze», per II procedimento contenzioso).“
Ne consegue pertanto, alla luce di siffatti principi espressi dopo l'introduzione della Riforma c.d.
Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le
regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del
consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca
del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio ora che il rito è stato
espressamente unificato. Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di
economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio
dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle
spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda
congiunta diventa, potante, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore,
violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della
manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di
disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai
coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli
maggiorami, ma non economicamente autosufficienti. In presenza di contrasto, il nuovo dettato
normativo (art 473 bis. 51, comma 4° c.p.c.), prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando
loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo,
rigetti allo stato la domanda. Tutto ciò premesso e argomentato, neppure messo in discussione dalle
parti la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni
comunione di vita morale e materiale tra le parti, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano
i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, che appaiono, alla
luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi del figlio minore
e in nulla in contrasto con norme imperative.
Segnatamente (omissis) non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca del consenso,
circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche
solo potenziale con gli interessi di (omissis) tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni
economiche delle parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473
bis. 51 comma 4° c.p.c.. Segnatamente la revoca del consenso del sig. (omissis) si configura come
mero ripensamento e/o rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del
consenso cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto e per ciò privo di alcuna rilevanza. Il
sig. (omissis) che peraltro nella comunicazione depositata il 30.09.2024 con richiesta di revoca del
provvedimento di fissazione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. si era limitato solo a riferire che “stante
l'insorgenza di molteplici attriti tra i ricorrenti soprattutto per la gestione del figlio minore (omissis)
il signor (omissis) ha espresso formalmente la sua volontà di non separarsi alle condizioni indicate
sottoscritte nel ricorso", nelle verbalizzazioni rese davanti al Giudice Onorario delegato ha, in primo
luogo, precisato di “aver firmato l'accordo a causa delle pressioni che subivo da tutti, anche da mio
padre, mi dicevano che (omissis) soffriva che piangeva ogni giorno che non dormiva" con ciò
escludendo che possano integrarsi le fattispecie, peraltro neppure dedotte o in alcun modo
lamentate, di dolo, violenza o errore di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. aventi ben diversi e più pregnanti
presupposti e necessitanti non solo di allegazioni ma anche di riscontri del tutto assenti. E' poi lo
stesso (omissis) a precisare ulteriormente come la decisione di revocare il consenso, peraltro "dopo
due giorni dalla firma dell'accordo" (a dimostrazione dell'insussistenza e/o comunque
dell'allegazione di qualsivoglia sopravvenienza), sia dovuta essenzialmente al fatto che nei giorni di
sua spettanza debba accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio, previsti il lunedì e il mercoledì.
Orbene oltre dover osservare come la partecipazione di un genitore alle attività anche sportive del
figlio faccia parte delle incombenze genitoriali e anzi concretizzi a pieno il ruolo genitoriale nella
vita di un figlio, corrispondendo ciò certamente all'interesse del medesimo, tanto più avendo il padre
maggiori capacità di movimento rispetto alla madre, rischiando altrimenti di non far partecipare il
figlio ad un'attività per lo stesso importante ed anche da condividere con il padre stesso, si evidenzia
poi come i tempi di frequentazione concordati, che appaiono ampi ed adeguati, prevedano
comunque che anche nei giorni di spettanza materna che il minore debba essere accompagnato agli
allenamenti di calcio. Inoltre proprio nell'esercizio dell'affido condiviso, in alcun modo messo in
discussione, i genitori potranno e dovranno condividere le migliori decisioni nell'interesse del figlio
minore anche sotto il profilo degli impegni da assumere e della scelta dell'attività sportiva da
svolgere con giorni ed orari della settimana destinati agli allenamenti e alle partite che potranno fra
l'altro nel tempo variare, con necessità di rimodulazione nel rispetto della volontà del figlio e avendo
sempre di mira le esigenze e i bisogni del medesimo. Ciò peraltro, come previsto in ricorso, fatti salvi
sempre diversi accordi delle parti auspicabili ed apprezzabili, nell'esercizio concreto di una
responsabilità genitoriale effettiva e autentica, avendo anche la signora (omissis) dichiarato di essere
disponibile a far trascorrere al padre una settimana in più con il figlio durante le vacanze estive. Ne
consegue, quindi, come l'accordo formalizzato dalle parti in ordine ai tempi e ai giorni di
frequentazione patema sia del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore e quanto sostenuto
e richiesto sia piuttosto un'esigenza del padre di diversa organizzazione o rimodulazione logistica
che in alcun modo può inficiare l'accordo o integrare i presupposti previsti dal richiamato comma 4
dell'art. 473 bis. 51 c.p.c..
Quanto poi agli accordi economici, essendosi limitato il sig. (omissis) a riferire come siano “pesanti
avendo anche ceduto una casa frutto di sacrifici miei e dei miei genitori”, non avendo dedotto alcuna
sopravvenienza, giammai possono considerarsi contrari all'interesse del figlio, ma piuttosto frutto
soltanto di un mera rivalutazione di dati ed elementi già pesati e certamente noti al momento della
sottoscrizione del ricorso, integrando altresì le disposizioni inerenti le attribuzioni patrimoniali
reciproche (inerenti sia la quota del 50% della casa coniugale che il 50% della società (omissis) con
peraltro anche l'impegno del sig. (omissis) comprare con il corrispettivo un immobile da intestare al
figlio minore) delle pattuizioni negoziali, che non possono essere contestate o censurate Tribunale
né altrimenti potendo configurare condizioni in contrasto con gli interessi del figlio minore.
Nessuna altra allegazione posta alla base della revoca del consenso merita ulteriore esame, ritenendo
il Tribunale che gli accordi ratificati con il ricorso sottoscritto personalmente dalle parti e depositato
ex art. 473 bis. 51 c.p.c. non contrastino con gli interessi di (omissis) non essendo stati altresì in alcun
modo dedotti mutamenti di circostanze rilevanti. All'esito di questa ampia disanima, a parere del
Collegio sussistono, pertanto, i presupposti di legge per pronunciare sentenza di separazione
personale, omologando le condizioni condivise di cui al ricorso e prendendo atto delle ulteriori
pattuizioni negoziali. Non si ritiene, infine, proprio sulla base del ragionamento svolto alla luce
anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità sul punto, che sussistano i
presupposti per richiedere l'intervento della Corte di Cassazione ai sensi e per gli effetti di cui
all'invocato art. 363 bis c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta
sussistendo i presupposti di legge.
Vanno, altresì omologate le condizioni di cui al ricorso depositato e si prende atto degli ulteriori
accordi tra le parti. Deve, essere infine emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul
ruolo per la pronuncia del divorzio con sentenza definitiva e con fissazione di udienza decorso il
termine di 6 mesi dal deposito delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e previo
passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (omissis) e (omissis) che hanno contratto
matrimonio con rito concordatario in (omissis) in data (omissis) (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di (omissis) nonché successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune
di (omissis)
2) Omologa le condizioni di cui al ricorso per separazione personale ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
iscritto a ruolo in data 4 luglio 2024 inerenti al figlio minore (omissis) nato a (omissis) il (omissis) ed
ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in ricorso e da intendersi
qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato, nel ricorso sottoscritto personalmente, alla impugnazione
della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in
giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di (omissis) e all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di (omissis) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Avv. Antonino Sugamele

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