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Sentenza

DIVORZIO - Possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio (Cc articolo 160; Cpc articoli 473-bis.49 e 473-bis.51; legge 898/1970, articolo 2 e 3 n. 2, lett. b))
DIVORZIO - Possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio (Cc articolo 160; Cpc articoli 473-bis.49 e 473-bis.51; legge 898/1970, articolo 2 e 3 n. 2, lett. b))
Quanto poi al tema dell’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell’articolo 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, degli accordi tali da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili.

    Tribunale Torre Annunziata, Sez. I civile, sentenza 14 maggio 2025 n. 156
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile, riunito in (...) di Consiglio, nelle persone dei seguenti (...) 1) dott.ssa (...) 2)
dott.ssa (...) 3) dott.ssa (...) - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e
divorzio congiunto, vertente
TRA
(...) nato a (...) il (...) ed ivi residente alla (...) , codice fiscale (...), difeso e rappresentato dall'avv. (...)
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in (...) alla (...),
e
(...) nata a (...) il (...) ed ivi residente alla (...) , codice fiscale (...), difesa e rappresentata dall'avv. (...)
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in (...) alla (...)
RICORRENTI
E
(...) nato a (...) il (...) e residente (...), codice fiscale (...) e (...) nata a (...) il (...) e residente (...), c.f. (...),
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. (...) giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio legale sito in (...) alla (...) 7 INTERVENTORI VOLONTARI
NONCHE' P.M. presso il Tribunale di (...) INTERVENTORE EX LEGE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso congiunto depositato il (...), i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare
la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato
della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in (...) in data (...),
nel corso del quale sono nati tre figli: (...) a (...) il (...), maggiorenne ed economicamente
autosufficiente, (...) a (...) il (...), e (...) a (...) il (...), quest'ultimi due maggiorenni ed economicamente
non autosufficienti; che l'unione un tempo felice si è deteriorata, tanto da rendere non più tollerabile
la prosecuzione della vita in comune, per cui hanno proposto la presente procedura cumulativa di
separazione e divorzio. Hanno allegato che (...) svolge attività d'impresa individuale nell'ambito del
settore edile con decorrenza dal 31/01/2014 e che il suo patrimonio è formato dai beni immobili
indicati dettagliatamente in ricorso da pag. 3 a pag. 5; è intestatario di tre conti correnti ed è titolare
dei seguenti mutui/finanziamenti in ordine all'attività lavorativa: OMISSIS n. (...), data di erogazione
15/06/2020 e scadenza finale 15/06/2026, con rata mensile attuale di Euro 530,46; che (...) svolge
attività d'impresa individuale ovvero di essere titolare di un negozio denominato "L'OMISSIS di
TORRE Annunziata" che si occupa di commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la casa, è proprietaria degli immobili dettagliatamente descritti in
ricorso da pag. 5 a pag. 7 ed è intestataria di un conto corrente; che i coniugi sono cointestatari dei
seguenti rapporti bancari: conto B.P. n. (...) e c/c (...) n.(...).
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione sostituita dal deposito di note scritte,
con decreto del 17.02.2025 la causa è stata riassegnata alla dott.ssa (...) quale giudice relatore e, a
seguito dell'intervento dei figli maggiorenni della coppia ai fini del versamento diretto dell'assegno
di mantenimento, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il (...) in sostituzione dell'udienza
del 23.04.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione,
disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della
contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'ART. 473-
bis.49 c.p.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal
28.02.2023, ha previsto al 1 comma che "negli atti introduttivi del procedimento di separazione
personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso
il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia
la separazione personale". Nel comma 3 è stato inoltre previsto che "la sentenza emessa all'esito dei
procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina
la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art. 473-bis51 c.p.c., norma che disciplina i
ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con
la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei
ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di
divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e
venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di cassazione, ai sensi
dell'art. 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle
domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio
pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in
giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito
del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore,
pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei
procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del
procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo
di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole
all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande
di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo
di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande
congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della
previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale,
potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede (...)un unico ricorso la negoziazione delle
modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai
sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non
sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di
separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di accordo sugli
effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da
comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso
contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza - oltre a potersi verificare anche nel
caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad
impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione
consensuale e divorzio congiunto, "ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto
adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (...) giudice di legittimità già affermati (si pensi a
quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca
unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non
possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere
comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul
divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il
procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle
modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto
con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel
corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento
contenzioso)." In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi
familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei
coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa
essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, come da ultimo modificate con
dichiarazione sottoscritta dai coniugi e depositata telematicamente in data (...), non essendo in
contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche
la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni
connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il
termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa
deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data
dell'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note, e previa acquisizione dell'attestazione di
passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti
di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898 del 1970 e di confermare le
condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale
proposta con ricorso congiunto, così provvede: a) omologa la separazione dei coniugi (...) e (...) ai
seguenti patti e condizioni: 1) i coniugi, (...) e (...) vivranno separatamente fermo restando l'obbligo
del reciproco rispetto; 2) la sig.ra (...) continuerà a vivere nella casa familiare, già di sua esclusiva
proprietà, sita nel Comune di (...) alla (...) n.(...), costituita da un appartamento identificato al
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio (...), p.lla (...), sub (...), cat. (...), classe (...), RC Euro 433,82 e
da un locale sottotetto al piano secondo di metri quadrati 130 identificato al N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio (...), p.lla (...), sub.(...), cat. (...) classe (...) RC Euro 362,55. Il sig. (...) se ne è già
allontanato asportando indumenti ed effetti di uso personale; 3) i figli maggiorenni, (...) e (...)
continueranno a vivere nella casa di proprietà del padre sita nel Comune di (...) alla (...) n.38,
costituita da un appartamento identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio (...), p.lla (...)
sub (...) cat. (...) classe (...) RC. Euro 340,86. I coniugi, di comune accordo, vista la maggiore età dei
predetti figli, non prevedono una determinazione dei diritti di visita essendo gli stessi liberi di
scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori; 4) il sig. (...) verserà
direttamente ai figli (...) e (...) a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 900,00
finché non saranno economicamente autosufficienti (nello specifico Euro 450,00 per il figlio (...) ed
Euro 450,00 per la figlia (...), somma che sarà versata a quest'ultimi anticipatamente entro il giorno 5
di ogni mese, a decorrere dal mese di emissione del provvedimento di omologa, e sarà annualmente
rivalutata in base agli indici (...) a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno; 5) il sig. (...) terrà a
proprio carico, inoltre, le spese straordinarie (scolastiche, ludico, sportive e mediche) da sostenersi
nell'interesse dei figli (...) e (...) così come documentate; 6) il sig. (...) si impegna a trasferire,
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla coniuge (...) senza
corrispettivo ed a titolo di mantenimento, le proprie quote di proprietà dei seguenti beni immobili:
• Piena proprietà (bene personale) di una porzione dell'appezzamento di terreno, sito in (...) - (...)
alla località (...) di (...) riportata nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla n. (...), vigneto, cl.
(...) are 8,60 R.D. Euro 25,45 R.A. Euro 8,88, pervenuta al sig. (...) in virtù di atto di divisione del
29/11/2013 per notar OMISSIS rep. n. (...); • Piena proprietà (bene personale) di una porzione della
zona di terreno sita in (...) - (...) - località "F." - via (...) riportata nel (...) del predetto Comune al foglio
(...), part.lla n. (...) vigneto cl.(...) are 1,95 R.D. Euro 3,15 R.A. Euro 1,61, pervenuta al sig. (...) in virtù
di atto di divisione del 29/11/2013 per notar OMISSIS rep. n. (...); • Metà indivisa della striscia di
terreno (bene personale), destinata a viale di accesso, sta in (...) alla frazione (...) località (...) riportata
nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla n. (...), vigneto, cl. (...) are 0,62 R.D. Euro 1,00 R.A.
Euro 0,51, pervenuta al sig. (...) in virtù di atto di divisione del 29/11/2013 per notar OMISSIS rep. n.
(...); • Proprietà (bene acquistato in regime di comunione dei beni) di una zona di terreno di natura
vigneto, sita in (...) alla (...) riportata nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla n. (...) vigneto,
cl.(...) , are 2,99 R.D. Euro 2,83 R.A. Euro 2,01, giusto atto di compravendita del 15/09/2021 per notar
OMISSIS rep. n. (...); • Proprietà di 1/6 di due zone di terreno di natura vigneto (bene acquistato in
regime di comunione dei beni), site in (...) riportate nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla
n. (...) vigneto, cl.(...) , are 16,39 R.D. Euro 15,49 R.A. Euro 11,00 ed al foglio (...), part.lla n. (...),
vigneto, cl.(...) , are 0,92 R.D. 1,49 e R.A. 0,76, giusto atto di compravendita del 25/07/2008 per notar
(...) di N. rep. n. (...); 7) il signor (...) si obbliga altresì a trasferire, senza corrispettivo ed a titolo di
mantenimento, ai figli (...) e (...) le proprie quote di proprietà dei seguenti immobili: • Alla figlia (...)
la piena proprietà di una porzione di fabbricato con corte sito in (...) alla (...) costituito da un
appartamento di quattro vani, accessori, terrazzo esterna a forma semicircolare esclusiva, e locale
garage in piano terra e piccolo locale in piano seminterrato con antistante spazio triangolare da cui
si accede, pure esclusivo, (bene personale) riportato nel (...) del predetto Comune al foglio (...),
part.lla (...), sub.(...), via (...) piano T categ. (...) cl. (...) Consist. Vani 5,5 R.C. Euro 340,86, pervenuta
al sig. (...) in virtù di atto di divisione del 29/11/2013 per notar (...) D'(...) di (...) rep. n. (...); • Alla
figlia (...) la proprietà di una zona di terreno in posizione scoscesa ubicata nel Comune di (...) frazione
(...) via (...) censita nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla (...), vigneto, classe (...), are 2,82,
R.D. Euro 6,09, R.A.Euro 2,69, e di un locale deposito al piano terra censito nel (...) del predetto
Comune al foglio (...), p.lla (...) sub.(...) categoria (...), classe (...), mq.13, R.C. Euro 42,60, (beni
acquistati in regime di comunione dei beni), giusto atto di compravendita del 28/12/2011 n.(...) per
notar OMISSIS rep. n. (...); • Al figlio (...) la piena proprietà di un locale magazzino (bene personale)
sito in (...) di (...) alla (...) riportato nel (...) del predetto Comune al foglio (...), part.lla (...), sub. (...),
Z.C. 2, via (...) piano T, categ. (...), cl.(...) , Consist. Mq 19, R.C. Euro 252,19, pervenuta al sig. (...) in
virtù di atto di divisione del 29/11/2013 per notar OMISSIS rep. n. (...).
Il trasferimento delle suindicate proprietà, indicato ai punti 6) e 7) delle condizioni, sarà redatto da
un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico esclusivo del sig. (...)
8) il signor (...) si impegna altresì a trasferire, senza corrispettivo ed a titolo di mantenimento, a
seguito dell'omologazione della separazione, il 50% delle somme di propria spettanza giacenti sui
rapporti finanziari cointestati alla sig.ra (...) b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura
della cancelleria in copia autentica allo stato Civile del Comune di (...) per l'annotazione ai sensi
dell'art. 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. (...) parte II,
serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1990); c) dispone, come da separata ordinanza, la
prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Conclusione
Così deciso in Torre Annunziata, il 14 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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