DIVORZIO - Occupazione sine titulo di un immobile da parte di uno degli ex coniugi (Cpc articolo 710)
Se dalla sentenza di divorzio emerge la sola pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente e contestuale rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla moglie, senza che nulla si dica per ciò che riguarda la casa familiare di proprietà esclusiva del marito, non vi è alcun titolo che legittimi l’occupazione della stessa da parte della moglie e pertanto, lo stesso deve essere rilasciato.
La casa deve tornare nel godimento esclusivo del coniuge che risulti esserne l’unico proprietario, nel caso di specie l’attore e la convenuta, venuta ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” del bene altrui, va condannata all’immediata restituzione, in favore del legittimo proprietario dell’immobile.
Tribunale Napoli, Sez. IX civile, sentenza, 23 aprile 2025 n. 4008 - Giudice onorario Esposito
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2022 R.G. (...)
TRA
P1 , nato a (...) (P.) il (...), C.F.(...) rappresentato e difeso dall'avv. …come da procura in atti.
attore
E
C1 , nata a (...) (C.) in data (...), C.F.(...) rappresentata e difesa dall'avv. …come da procura in atti.
convenuta
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa
esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi
integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa
di costituzione e risposta della convenuta, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata,
istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato P1 conveniva in giudizio C1 per ottenere la condanna di
quest'ultima al rilascio immediato dell'immobile di sua proprietà esclusiva sito in (...) (N.) alla via
(...) n. 9, in precedenza da questa occupato a seguito della separazione coniugale e destinato a casa
familiare per sé e per i loro figli.
P1 rappresentava al riguardo che in occasione del procedimento ex art. 710 c.p.c. di modifica delle
statuizioni contenute nella sentenza di divorzio intrapreso dalla convenuta, la propria domanda
riconvenzionale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge per il venir meno dei
presupposti per i quali era stata disposta veniva rigettata con decreto n. 607/21 cron. in quanto il
Tribunale adito aveva rilevato che la sentenza in questione nulla aveva statuito al riguardo e nulla
pertanto poteva essere revocato. Tale decreto veniva confermato anche in sede di reclamo. A seguito
di detta pronuncia fattore argomentava che la convenuta non aveva più alcun titolo per continuare
ad occupare l'immobile di sua proprietà esclusiva, chiedendone quindi il rilascio immediato e la
condanna al risarcimento dei danni, quantificata in Euro. 4000,00 alla data di proposizione della
domanda, oltre le ulteriori mensilità maturando nel corso del giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta per contestare la richiesta attorea, evidenziando che i
presupposti per i quali continuava ad occupare la casa familiare non erano venuti meno, atteso che
il trasferimento in Australia della loro figlia X1 , maggiorenne, era di natura temporanea e che al
ritorno avrebbe avuto necessità di un'abitazione in cui stare. Esponeva inoltre che le proprie
condizioni economiche le impedivano di trovare un nuovo alloggio e in via riconvenzionale
chiedeva l'attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento ed il riconoscimento della
comproprietà dell'immobile oggetto di causa, previo accertamento della simulazione della
convenzione matrimoniale n.(...) del 25.10.1991, per Notaio X2 di Milano, con la quale lei e fattore a
soli due anni di distanza dal matrimonio avevano dichiarato di optare per il regime patrimoniale
della separazione dei beni, convenzione stipulata solo per ragioni fiscali e non voluta effettivamente
dai coniugi. Infatti- deduceva la C1 che in conseguenza della dedotta simulazione della convenzione
matrimoniale gli immobili acquistati dal solo P1 successivamente a tale convenzione, siti in (...) alla
via (...) n. 48, catastalmente identificati al Foglio (...), P.lla (...), sub. (...), e (...), erano da considerarsi
senz'altro ricompresi nella comunione patrimoniale tra i coniugi, cosi come l'immobile oggetto di
causa acquistato sempre dal solo attore in data 01.08.1997 con il ricavato della vendita di tali cespiti
avvenuta quasi contestualmente.
Preliminarmente deve evidenziarsi l'inammissibilità della domanda della convenuta di attribuzione
di un assegno di mantenimento sia perché non direttamente collegata all'oggetto della domanda
principale, volta ad ottenere l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile, sia perché
in ogni caso la stessa, con le identiche motivazioni e con la medesima documentazione, è stata già
esaminata e rigettata da questo Tribunale, rigetto confermato anche in sede di reclamo.
Va invece esaminata la domanda di simulazione della convenzione matrimoniale avanzata dalla
convenuta sempre in via riconvenzionale, essendo in stretta correlazione con la richiesta di
accertamento dell'attore del sopravvenuto venir meno del titolo che giustificava l'occupazione della
casa coniugale da parte dell'ex coniuge.
Al riguardo tale domanda deve essere rigettata per assenza di una specifica controdichiarazione
scritta ai sensi dell'art. 164 c.c.. fatta con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che
erano state parti nella stipula della convenzione matrimoniale che si asserisce simulata.
In mancanza di detta controdichiarazione scritta non è ammissibile la prova orale o per fatti
concludenti della dedotta simulazione riferita alla convenzione matrimoniale con la quale i coniugi
hanno convenuto di optare per il regime patrimoniale della separazione. Solo i terzi che hanno e
deducono uno specifico interesse sono ammessi a provare con ogni mezzo la dedotta simulazione,
come espressamente previsto dalla richiamata norma.
Resta quindi da valutare la sola fondatezza della domanda di rilascio avanzata dall'attore. E'
indubbio al riguardo che l'immobile oggetto della predetta domanda sia rimasto nella disponibilità
esclusiva della convenuta e dei propri figli a seguito della separazione coniugale dall'attore, ma non
è stato documentato se ciò sia avvenuto per accordo tra i coniugi o sulla base del provvedimento di
separazione, non risultando alcun riferimento in tal senso nella documentazione prodotta in atti
dalle parti, né nelle deduzioni difensive svolte da queste ultime.
Dall'esame in particolare della sentenza di divorzio agli atti emerge che tale provvedimento si è
limitato a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo nel contempo un
assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente da
corrispondere direttamente alla odierna convenuta, con contestuale rigetto della richiesta di assegno
divorzile avanzata da quest'ultima.
Quale fosse il titolo che legittimava in precedenza l'occupazione della casa familiare di proprietà
esclusiva dell'attore non emerge dagli atti e la convenuta nulla eccepisce o deduce a tale riguardo.
Allo stato, pertanto, non vi è alcun titolo che giustifichi la permanenza della convenuta nell'immobile
familiare di proprietà esclusiva dell'attore e pertanto lo stesso deve essere rilasciato.
Dal tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza come parte attrice abbia
esperito un'azione personale di rilascio per detenzione sine titillo del bene immobile di sua proprietà
(cfr. documentazione in atti).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che "la domanda di restituzione di un bene,
allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da palle
del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di
proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere
qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione. La convenuta al riguardo non ha
contestato il diritto di proprietà dell'attore o la sua provenienza, ma ha chiesto di far valere in via
riconvenzionale il proprio pari diritto di comproprietà sul bene in questione.
Nel merito, la domanda attrice è quindi fondata e merita accoglimento. Risulta innanzitutto non
contestato che la convenuta occupi l'immobile in questione, né è risultato alcun titolo legittimante
l'occupazione del bene, tenuto altresì conto che anche l'originaria occupazione finalizzata a garantire
un alloggio stabile ai figli è venuta meno con l'allontanamento, per raggiunta autosufficienza
economica, dalla casa familiare di X1 , figlia delle parti del presente giudizio.
Ne discende che la casa debba tornare nel godimento esclusivo del coniuge che risulti esserne l'unico
proprietario (cfr. Cass. n. 15373/2016), nel caso di specie l'attore e la convenuta, venuta ad assumere
la posizione di detentore "sine titulo" del bene altrui, va condannata all'immediata restituzione, in
favore del suo legittimo proprietario dell'immobile per cui è causa.
Va invece respinta la domanda di risarcimento. Si osserva al riguardo che, secondo una condivisibile
giurisprudenza di legittimità, nella "comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è
richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata
persa", posto che il non uso "il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è
suscettibile di risarcimento".
Tuttavia, sebbene il danno da occupazione sine titulo, quale danno evidente, possa agevolmente
essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, un tale alleggerimento probatorio non può
includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati (cfr. Cass. Sez. Un.
33645/2022).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'istante, limitandosi ad assumere in via generica la natura in re ipsa
del danno derivante dall'occupazione illegittima, ha omesso di allegare e contestualizzare in modo
specifico la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, non adempiendo
pertanto debitamente al suddetto onere di allegazione, di talché la domanda non può trovare
accoglimento.
In ragione della parziale soccombenza, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio e per l'effetto ordina a C1 di rilasciare immediatamente, libero da
persone e cose, in favore di P1 l'immobile sito in (N.) alla via (...) n. 9 meglio individuato in atti;
2) rigetta la domanda di risarcimento;
3)compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 23 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2025. 13-06-2025 14:10
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