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Sentenza

DIVORZIO - Matrimonio contratto in Romania e non trascritto e giurisdizione del Tribunale adito

(Cpc, articoli 71 e 473-bis.51; articolo 28 della legge 31/05/1995 n. 218; articolo 3 del Reg. (CE) 27/11/2003, n. 2201/2003; articolo 8 del Reg. (CE) 20/12/2010, n. 1259/2010)
DIVORZIO - Matrimonio contratto in Romania e non trascritto e giurisdizione del Tribunale adito (Cpc, articoli 71 e 473-bis.51; articolo 28 della legge 31/05/1995 n. 218; articolo 3 del Reg. (CE) 27/11/2003, n. 2201/2003; articolo 8 del Reg. (CE) 20/12/2010, n. 1259/2010)
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell’art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in Italia e che è inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell’art. 8 del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l’autorità giurisdizionale.

Tribunale Ancona, sezione I, sentenza 4 maggio 2025 n. 345 – Pres. Rel. Est. Corinaldesi
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi - Presidente rel. ed est.
dott. Alessandro Di Tano - Giudice
dott. Lara Seccacini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. …/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
C.R.D., rappresentata e difesa dall'avv. …per procura in calce al ricorso introduttivo
e
C.V., rappresentato e difeso dall'avv. …per procura in calce al ricorso introduttivo
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso congiunto, debitamente sottoscritto e depositato il 26.3.2024, i sigg.ri R.D.C. e V.C.
hanno adìto questo Tribunale affermando:
- di avere contratto matrimonio in Romania in data 27.8.2008, non trascritto in Italia;
- che dall'unione sono nati i figli E.A., nato il (...) e A.D., nata il (...);
- che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, sì che essi hanno maturato
la decisione di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della
separazione e volendo chiedere con il medesimo ricorso anche il divorzio, alle medesime condizioni;
- che con sentenza n. 130/2024, emessa in data 12.7.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Ancona ha omologato la loro separazione;
- che da allora non hanno più ripreso la convivenza, continuando a vivere separati.
Hanno pertanto chiesto che il Tribunale, a seguito della loro audizione e della verificata esistenza
dei presupposti di legge, pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel
ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in
data 10.9.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. I coniugi sono comparsi davanti al giudice relatore all'udienza del 15.4.2025.
Qui essi hanno dichiarato che la loro convivenza non è più ripresa dopo la separazione e confermato
la volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio, dichiarando espressamente di non volersi
riconciliare.
Gli stessi hanno precisato che la casa familiare era sita in C., contrada M. 1/e, sicché hanno chiesto
di poter modificare il punto 4 delle condizioni di divorzio, da leggersi come segue:
"4. Nulla si prevederà riguardo all'assegnazione della ex casa familiare, sita in C. (A.) - Contrada M.
n. 1/e, in cui continuerà ad abitare il padre";
Hanno precisato altresì che la sig.ra C. si è trasferita con i figli in altra abitazione, in C. (A.), piazza
della V. n. 7, dove risulta già residente da maggio 2021, e dunque hanno chiesto altresì di modificare
il punto 3 delle condizioni di divorzio, con la cancellazione dell'aggettivo "familiare".
3. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo
ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la
domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, precisando che "le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine
previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione
personale".
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 130/2024 del 12.7.2024, con cui questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine
assegnato nel giudizio di separazione per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di
comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile
ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla
domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania il 27.8.2008 non
trascritto in Italia.
E’ appena il caso di ricordare - come già evidenziato nella sentenza di separazione - che il
matrimonio contratto in Romania, seppure non trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è
certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria
ai sensi dell'art. 28 L. n. 218 del 1995 e dell'art. 19 L. n. 396 del 2000 attesa la natura meramente
certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Ciò chiarito, va osservato che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del
regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale a C. (A.) e che è inoltre
applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello
Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la
responsabilità genitoriale, avendo i minori, nati in Italia, residenza abituale in C. (A.).
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalle Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione, "Le
domande relative alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento di figli minori appartengono
alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento
della loro proposizione, anche se alle stesse vi è affiancata la domanda di separazione personale dei
coniugi" (Cass. Sez. U. 21/12/2020 n. 29171).
4. Le condizioni concordate possono essere condivise sia per quanto riguarda l'affidamento dei figli
minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia in
merito al loro mantenimento, stabilito in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con
le concrete esigenze dei minori stessi.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che
le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose
della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti
appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
(come peraltro dalle stesse concordato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento
delle conclusioni congiunte delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da R.D.C. e V.C., in R. il (...), non trascritto in
Italia, registrato al comune di Galati, provincia di Galati;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e
sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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