DIVORZIO – Assegno divorzile per il coniuge straniero (Legge 898/1970, articoli 2, 3, n. 2 lettera b) e 5 )
Nel caso in esame, al di là della prova della perdita di specifiche occasioni lavorative, è risultato evidente come, proprio negli anni di maggiore produttività e efficienza della vita, la donna abbia sacrificato qualsiasi prospettiva lavorativa e qualsiasi esperienza professionale per dedicarsi in via esclusiva alla cura della casa e della famiglia, consentendo al marito di concentrarsi sul lavoro e svolgere la propria professione, fino ad ottenere una casa di sua proprietà in Marocco, suo paese d’origine.
Tribunale di Mantova, civile, sentenza 18 aprile 2025 n. 243 – Pres. De Luca, Giud. Rel. Pagliarini
Sentenza n. 243/2025 pubbl. il 18/04/2025
RG n. 2479/2023
Sentenza n. cronol. 502/2025 del 18/04/2025
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N. R.G. 2479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2479/2023 promossa da:
CORNELIO, ----------------, assistito e difeso dall’avv. XX
RICORRENTE
contro
TULLIA, ----------------, assistita e difesa dall'avv. YY;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
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CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori
CORNELIO e TULLIA in Casablanca (Marocco) in data 6.1.1994, con ordine agli Ufficiali
di Stato Civile competenti di apportare le annotazioni e le trascrizioni di legge, oltre ad ogni
ulteriore e necessario incombente di legge;
- disporre che parte ricorrente CORNELIO corrisponda a parte resistente TULLIA a titolo di
assegno divorzile la somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da
corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di
agosto 2024;
- disporre che parte ricorrente CORNELIO nulla sia più tenuto a corrispondere a parte resistente
TULLIA a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne TULLIOLA, avendo quest'ultima
raggiunto la piena autosufficienza economica ed avendo stabilizzato la propria posizione
lavorativa.
- respingersi tutte le domande avanzate dalla resistente, per tutto quanto esposto in atti di causa.
- con vittoria di spese e compenso di causa”
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
— Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casablanca (Marocco) il giorno
06/01/1994 tra la signora TULLIA e il signor CORNELIO e, conseguentemente, ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere
alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. novembre 2000 n. 396;
— Riconoscere l'assegno divorzile alla sig.ra TULLIA, tenendo conto del suo fondamentale
contributo alla famiglia e, in particolare, all'accrescimento patrimoniale ed immobiliare del
coniuge durante il matrimonio e della sua attuale mancanza di mezzi economici sufficienti al suo
sostentamento. Pertanto, dichiarare tenuto il signor CORNELIO al pagamento, a far data da
luglio 2024, dell'assegno divorzile in favore della signora TULLIA pari ad Euro 400,00 o di
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, somma annualmente da aggiornarsi secondo
gli indici ISTAT del costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente della signora TULLIA;
— Rigettare tutte le domande avversarie in ragione dei fatti e documenti allegati in atti di causa;
— Valutare la tardiva allegazione (02/10/2024) della titolarità di diritti reali su un secondo
immobile sito in Marocco sino al momento in cui è stato disposto con ordinanza del
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26/07/2024 di presentare documentazione relativa ai beni immobili e di cui nulla si è detto
precedentemente;
— Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa”
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento matrimonio contratto con parte
resistente allegando: che dal matrimonio sono nati in data 15.1.1996 il figlio TULLIOLO, in data 11.4.1998
la figlia BERENICE e in data 3.7.2004 la figlia TULLIOLA; che i coniugi vivono separati dalla comparizione
avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale
concluso con decreto di omologazione n. 890/2021 del 3.12.2021; che la convivenza non è mai più ripresa e
non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie di contenuto economico, relative al
mantenimento della moglie e della figlia, divenuta maggiorenne a seguito della separazione, TULLIOLA.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma
chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti economici.
3. Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., all'esito dell'istruttoria - svolta
esclusivamente tramite acquisizione documentale - le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe
e la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sullo scioglimento del matrimonio tra le parti
5. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione
prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti
al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel
frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi
accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale,
impossibilità riscontrata dalla ininterrotta separazione dei coniugi, protrattasi per un periodo superiore a
quello minimo previsto dalla normativa citata quale condizione di procedibilità della domanda.
6. Sull'assegno di mantenimento ordinario e straordinario della figlia TULLIOLA
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7. Quanto all'assegno di mantenimento della minore delle tre figlie, TULLIOLA, ormai maggiorenne, è
pacifico che la stessa abbia da ultimo intrapreso un'attività lavorativa a tempo indeterminato, presso la società
francese -------- --------, all'esito di un tirocinio come agente di sicurezza aeroportuale, e che la stessa si sia
resa dunque economicamente autosufficiente.
La circostanza è stata allegata dalla stessa resistente in sede di precisazione delle conclusioni, tanto che la
parte non ha reiterato alcuna domanda di mantenimento per la figlia, da intendersi rinunciata.
8. Deve ritenersi dunque provato il venir meno dei presupposti per la corresponsione di un assegno di
mantenimento per la figlia TULLIOLA da parte del padre, con conseguente revoca delle statuizioni
provvisorie in tal senso assunte a far data dal mese di dicembre 2024 - quando per la prima volta è emersa la
stipula del contratto a tempo indeterminato della figlia.
9. Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente
10. Venendo dunque alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, è bene soffermarsi sui
principi a cui la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287
dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via”
rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti
arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni
Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori
forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico
alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della
attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità
economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e
condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente
al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno
divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di
reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal
richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e
di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito
ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale
ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro,
anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”,
ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva
crisi coniugale).
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È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro
normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione
del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970,
dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve
attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve
tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 21926/2019
e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti
anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta
entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle
scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia
coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a)
attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima
parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile
durante il matrimonio; b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare»,
in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della
prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione
della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è
chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se
esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli
all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto
contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
11. Nel caso di specie, non può dubitarsi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno
divorzile alla resistente, sussistendo una rilevante sperequazione nelle condizioni economico-reddituali dei
coniugi e trovando l'assegno ragione sia nella sua componente assistenziale, che nella sua componente
compensativo-perequativa.
12. In primo luogo, esaminando le condizioni economico-reddituali delle parti, si osserva quanto segue.
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13. Il ricorrente ha allegato di lavorare, come operaio, a tempo indeterminato, presso l'----- s.p.a. di XX
(MN) e di percepire un reddito di circa Euro 1.600,00 netti mensili, negando di essere titolare di ulteriori
fonti di reddito.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro dipendente di Euro 24.908,00, pari a un reddito mensile netto -
calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il
risultato per dodici mensilità - di Euro 1.837,00 circa;
CU 2023 (redditi 2022): reddito da lavoro dipendente di Euro 23.774,pari a un reddito mensile netto -
calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il
risultato per dodici mensilità - di Euro 1.792,00 circa;
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.827, pari a un reddito mensile netto -
calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il
risultato per dodici mensilità - di Euro 1.683,00 circa;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro dipendente di Euro 22.216,00, pari a un reddito mensile netto -
calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali comunali e regionali, dividendo il
risultato per dodici mensilità - di Euro 1.650,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative alla mensilità di marzo 2023, da cui risulta uno stipendio di Euro
1.601,00, e alle mensilità da gennaio ad agosto 2024, da cui emergono redditi medi mensili di circa
1.418,50 per otto mensilità (considerata la 14ma mensilità), al netto di trattenute economiche dirette in
busta paga per il mantenimento di moglie e figlia per complessivi 488,70 Euro mensili.
Ha prodotto inoltre estratti di conto corrente relativi a tutto l'anno 2023 (con saldo al 30.06.2023 di
2.962,00 Euro circa) ed estratti conto della relativi agli anni 2020, 2022,2023 e 2024 (in
lingua francese), da cui ictu oculi non emergono entrate ulteriori rispetto ai redditi da lavoro.
Fin dal ricorso, il ricorrente ha allegato di essere proprietario esclusivo di un appartamento in Marocco, che
secondo le allegazioni attoree non sarebbe attualmente messo a reddito e per l'acquisto del quale, anzi, il
ricorrente risulta gravato da rate di mutuo di 448,31 Euro mensili, fino all'agosto 2027 (cfr. doc. 32 e 11
fascicolo attoreo).
Sebbene parte resistente abbia allegato che l'immobile sia stato di certo messo a reddito, trovandosi in un
quartiere densamente popolato di Casablanca, ciò non risulta in atti provato.
Il ricorrente inoltre dichiarato fin dalla prima udienza di comparizione del 13.02.2024 di essere proprietario
pro quota di un ulteriore immobile in Marocco, ricevuto in eredità dal padre e abitato dalla famiglia di un
fratello deceduto (doc. 33 fascicolo attoreo).
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Egli ha infine allegato di vivere tutt'ora nella ex casa coniugale ubicata in Suzzara (MN), in forza di un
contratto di locazione stipulato con l'---, corrispondendo un canone mensile, oltre ad oneri accessori, di Euro
386,66 (doc. 30 fascicolo attoreo).
Pur avendo dichiarato in sede di ricorso introduttivo di essere moroso per canoni di locazione arretrati per
circa 5.900,00 Euro (cfr. doc. 9 fascicolo attoreo), egli risulta ad oggi essere in larga misura rientrato in
relazione al predetto debito (cfr. doc. 35 fascicolo attoreo).
14. Venendo alla resistente, la stessa ha invece dichiarato di essere priva di titolo di studio, di essere
disoccupata e di aver lavorato, come sarta, solo prima del matrimonio per poi essersi dedicata integralmente
alla famiglia e ai figli dal 1994 in poi, senza aver più svolto alcuna attività lavorativa e senza aver potuto
coltivare alcuna ambizione professionale.
Ha dichiarato di essersi trasferita in Francia, dove i figli maggiori già vivevano, al momento della
separazione, con conseguente enorme difficoltà, a 53 anni, di integrarsi nella nuova realtà socio-economica
francese.
La resistente ha infine dichiarato di essere in cerca di lavoro, essendosi anche iscritta all'ufficio per
l'impiego nel 2024 (cfr. doc. 10 fascicolo resistente), e già prima nel settembre 2022 (cfr. doc. 18 fascicolo
resistente) e all'inizio del 2021, anche se l'età, la lingua e l'assenza di esperienza professionale, oltre che di
titoli di studio, rappresentano importanti limiti per l'accesso al mondo del lavoro
La resistente ha prodotto estratto conto relativo a parte dell'anno 2022 da cui risultano in entrata i soli
versamenti effettuati dal marito in forza degli accordi di separazione, nonché estratto conto relativo agli
anni 2023-2024 della da cui pure non risultano poste in entrata, se non sporadiche e
contenute.
15. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che sia evidente una certa sperequazione reddituale tra i coniugi.
16. D'altro canto, come accennato, si ritengono altresì sussistenti i presupposti per la previsione di un
assegno divorzile, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativo-
perequativa.
17. In primo luogo, infatti, è pacifico che la resistente sia priva di adeguati redditi propri, essendo pacifico
che essa è sempre stata disoccupata negli ultimi trent'anni.
18. A fronte di ciò, deve ritenersi provata quantomeno per presunzioni, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'estrema
difficoltà per l'accesso al mondo del lavoro della resistente nel caso di specie.
Devono infatti essere considerate le evidenti difficoltà legate all'età della resistente (che ha oggi quasi 54),
alla totale mancanza di esperienza professionale (posto che è pacifico che, dopo aver svolto per pochi anni
la professione di sarta fino ai primi anni '90, la resistente non ha più acquisito alcuna esperienza lavorativa
specifica), alla mancanza di titoli di
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studio (non è contestato che la resistente ne sia priva e che abbia frequentato la scuola solo fino alla quinta
elementare), a cui si sommano le ulteriori notorie difficoltà di integrazione in un contesto socio-culturale e
linguistico, quale quello francese, nuovo per la resistente, dopo una sua prima emigrazione, da
giovanissima, dal Marocco all'Italia.
19. A tal proposito, non appare condivisibile la tesi attorea che attribuisce alla resistente la responsabilità
della sua mancata integrazione prima in Italia e poi in Francia e per cui la scelta di trasferirsi in Francia della
resistente sarebbe stata assunta per ragioni arbitrarie e futili.
Sono infatti, da un lato, del tutto comprensibili le difficoltà di integrazione in un tessuto sociale, quello
italiano, che benché abbia ospitato per anni la resistente, non l'ha vista maturare alcuna esperienza lavorativa
o sociale di rilievo, essendosi la coniuge dedicata, per una specifica scelta d'organizzazione familiare,
integralmente alla cura della famiglia per anni.
D'atro canto, è parimenti evidente come la decisione di trasferirsi in Francia dopo la separazione sia stata
determinata dal fatto che la resistente, pacificamente dedica alla cura della casa e della famiglia nel
corso di tutto il matrimonio e dunque molto verosimilmente poco integrata nel contesto sociale italiano
e priva di riferimenti lavorativi e abitativi, abbia maturato l'esigenza di riunirsi ai figli maggiori, già
emigrati in Francia, non potendo coltivare realistiche prospettive di autonomia, quantomeno a breve
termine, in Italia.
20. All'esigenza assistenziale, peraltro, si somma altresì un'esigenza perequativo- compensativa nel
riconoscimento dell'assegno divorzile, posto che è pacifico e non contestato che a seguito del
matrimonio la resistente abbia abbandonato l'attività di sarta intrapresa in Marocco per dedicarsi
integralmente alla famiglia e alla crescita dei figli, ciò per tutta la durata del lungo matrimonio, ossia
dal 1994 al 2021.
Orbene, al di là della prova della perdita di specifiche occasioni lavorative, è evidente come, proprio
negli anni di maggiore produttività e efficienza della vita, la resistente abbia sacrificato qualsiasi
prospettiva lavorativa e qualsiasi esperienza professionale per dedicarsi in via esclusiva alla cura della
casa e della famiglia.
In tal modo, peraltro, ha consentito al marito di concentrarsi sul lavoro e svolgere la propria professione,
fino ad ottenere una certa stabilità economica, anche in prospettiva pensionistica, e finanche la
possibilità di acquistare un immobile, di esclusiva sua proprietà, nel proprio Paese di origine, il
Marocco, che rappresenta una ulteriore possibile fonte di reddito, sebbene il ricorrente abbia - ad oggi -
dichiarato di non utilizzarlo e di non essersi determinato a metterlo a reddito.
21. Posto dunque che, per tutte le ragioni esposte, non v'è dubbio alcuno sul diritto della resistente a
ricevere dal coniuge un assegno divorzile, nella concreta quantificazione dello stesso non può non
tenersi conto, da un lato, dell'entità del sacrificio e del contributo della resistente alla formazione del
“capitale invisibile” della famiglia e della durata del matrimonio e, dall'altro, inevitabilmente, delle
attuali condizioni economico-reddituali del ricorrente, per come emerse nel corso del giudizio.
22. Orbene, a tale ultimo proposito, il Collegio osserva come, effettuando una media dei redditi
emergenti dalle CU 2024 e CU 2023 del ricorrente e dalle ultime buste paga relative all'anno d'imposta
2024 versate in atti, possa dirsi che il ricorrente abbia beneficiato nell'ultimo triennio di redditi medi
netti mensili di circa 1.850,00 Euro.
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Da tali entrate, vanno detrarre spese fisse documentate pari a 448,00 Euro mensili circa per la restituzione di
un finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile di Casablanca e pari a 386,00 Euro mensili circa a
titolo di canone di locazione dell'appartamento in cui il ricorrente vive.
Va da ultimo tenuto da conto che è pacifico che il ricorrente, sebbene privo di consistenti risparmi, di
investimenti o di altri mobili di valore, risulti proprietario in via esclusiva di un immobile sito a Casablanca,
che rappresenta una potenziale fonte di reddito, pur avendo ad oggi arbitrariamente deciso il ricorrente di non
sfruttarne le potenzialità reddituali.
23. Tutto ciò posto, il collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile nella misura già indicata dalla
Giudice Istruttrice di 250,00 Euro mensili, considerato che ciò è anche conforme a quanto, da ultimo, richiesto
dal ricorrente.
24. Sulle spese di lite
25. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra le parti, considerata la natura necessaria
del procedimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria.
La resistente deve essere, invece, condannata alla rifusione al ricorrente delle spese relative alla fase
decisionale e ciò ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La domanda di assegno divorzile, infatti, è stata accolta in misura pari alla proposta conciliativa formulata
dalla Giudice Istruttrice con ordinanza a verbale del 26.07.2024, alla quale parte ricorrente ha aderito e che
parte resistente ha invece rifiutato senza giustificato motivo, tenuto conto delle circostanze.
26. Le spese relative alla fase decisionale sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori
previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato
DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori CORNELIO e TULLIA in Casablanca
(Marocco) in data 6.1.1994 (atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di S. atto n. --,
Parte .., Serie …, Ufficio .., anno …);
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2) dispone che parte ricorrente CORNELIO corrisponda a parte resistente TULLIA a titolo di assegno
divorzile la somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite
bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di agosto 2024;
3) revoca l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario che parte ricorrente CORNELIO è tenuto a
corrispondere a parte resistente TULLIA a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne TULLIOLA, a
far data dal mese di dicembre 2024;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Suzzara (MN) di provvedere alle annotazioni di legge;
5) dichiara compensate le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e
condanna parte resistente TULLIA a rifondere al ricorrente CORNELIO le spese relative alla sola fase
decisionale, da liquidarsi in Euro 2.905,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 17/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
20-06-2025 19:36
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