Compensazione del credito per il mantenimento del coniuge
Tribunale Siracusa, Sezione II civile, sentenza 15 gennaio 2025 n. 42
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2018 promossa da:
P1 , (C.F. (...)). domiciliato in VIA …\; rappresentato e difeso dall'avv. …e dall'avv…., giusta procura
in atti.
OPPONENTE
contro
C1 (C.F. (...)), domiciliato in VIA…; rappresentato e difeso dall'avv. …giusta procura in atti.
OPPOSTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2018, P1 ha proposto opposizione alla esecuzione ex art.
615 c.p.c. co 1, con richiesta di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato dalla C1 in data
19.06.2018, per la complessiva somma di Euro 2383,28, in virtù ed esecuzione della ordinanza del
Tribunale di Siracusa, del 4.10.2013, resa nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile n.1137.2013
RG. P1 ha concluso chiedendo al l'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1)
in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato; 2) nel merito, dichiarare che
l'opponente nulla deve in forza del suddetto titolo per avvenuta compensazione tra i rispettivi crediti
e pertanto dichiarare la inefficacia del precetto notificalo; 3) condannare la signora C1 alle spese e
onorari del presente giudizio ".
Si è costituita in giudizio C1 chiedendo il rigetto della proposta opposizione, contestandone
l'inammissibilità o improcedibilità, avendo lo stesso opponente, con distinto e successivo atto di
opposizione, depositato nel corso della procedura esecutiva n. …/2018 R.G.Es., proposto la
medesima domanda del presente giudizio; essendo l'esecuzione forzata già iniziata, giusta atto di
pignoramento presso terzi, l'opposizione al precetto doveva essere iniziata o proseguita dinanzi al
Tribunale di Siracusa in funzione di G.E. Nel merito ha contestato la pretesa avversa evidenziando
che l'assegno divorzile non è pignoratile, né sequestrabile, né può essere oggetto di compensazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 23 ottobre 2024, la prima dinanzi a questo giudice, la causa, all'esito del
deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Un riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio va richiamalo quanto già statuito dal
precedente giudice istruttore con ordinanza del 3 aprile 2019 che deve intendersi richiamata nel
presente provvedimento.
2.Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità della presente opposizione.
E' sufficiente sul punto rilevare che la pendenza del presente giudizio si è determinata con la notifica
dell'opposizione, avvenuta il 29 giugno 2018, mentre il debitore ha avuto conoscenza del
pignoramento presso terzi soltanto con la notifica del relativo atto, avvenuta il 10 luglio 2018,
momento in cui il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, in base alla scissione degli
effetti della notifica (C. Cost. n. 477/2002).
3. Il giudizio di opposizione a precetto configura un accertamento negativo del credito con la
conseguenza che incombe sul debitore l'onere di dedurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o
modificativi del debito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo e non
anteriormente, atteso che, in quest'ultimo caso, tali fatti possono essere fatti valere nel giudizio
preordinato alla formazione del titolo stesso (C. Civ. n. 5635/2017). Secondo l'orientamento espresso
dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce giudizio di cognizione in
cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, sì che le eccezioni dal
medesimo sollevate costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e come
tali, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di
provare i fatti che pone a fondamento della stessa (C. Civ. n. 4380/2012).
Il Tribunale osserva che P1 , con la presente opposizione, ha chiesto l'accertamento della sussistenza
dei presupposti della compensazione fino all'importo portato dall'atto di precetto, per l'importo
appunto di Euro 2.383,28.
Sul punto al fine di verificare la fondatezza della spiegata opposizione occorre verificare se, nel caso
di specie, può operare la compensazione tra il credito precettato dall'opposta- costituito da assegno
di mantenimento nei confronti della moglie- e altro credito vantato dalla parte opponente costituto,
nel caso di specie, da spese di giudizio.
La compensazione, come modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo che determina
l'elisione di due reciproche obbligazioni fino al limite della loro concorrenza, come disciplinato dagli
artt. 1241 e ss. c.c., presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici da cui hanno origine i contrapposti
debiti e crediti delle parti.
Ciò posto, ai fini dell'operatività della compensazione va osservato che per ciò che attiene a quanto
dovuto a titolo di contributo al mantenimento dell'ex coniuge, la Suprema Corte, "ha escluso che al
credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in
compensazione, ex ari. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione",
poiché non trova applicazione, in difetto di un ''credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma 2, (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020)" (in questo senso Cass. Civ. Sez. III. Sent. 7/12/2021 nr.38980).
Si legge infatti nella pronuncia resa da Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686 che "il credito
relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti,
è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito,
infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di
autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato
dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione
creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di
conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non
altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge quest'ultimo credito non ha
pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al
vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado
di provvedere materialmente a sè (Cass., 19/07/1996. n. 6519. Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5); la
diversità appena enucleata è stata riconosciuta anche dalla Consulta che, seppur indicando come la
complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua in misura
da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 c.c., n. 4 e art. 2778 c.c., n.
17, ha rimarcato come il primo sia un "minus" compreso nei quindi più ampi secondi (Corte Cost.,
21/01/2000, n. 17. p. 2); d'altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l'assegno di
mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior
latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si
trovi incolpevolmente "in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa" (Corte
Cost., 30/11/1988, p. 2); il ben più esteso perimetro, rispetto a quello alimentare, del credito in parola,
è stato confermato di recente dalla complessiva rilettura dell'assegno divorzile e di mantenimento a
seguito di separazione, data dalla giurisprudenza di questa Corte: l'assegno di separazione
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione
dell'adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diversamente,
l'assegno divorzile dev'essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale,
compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. essendo
volto - seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - al riconoscimento del ruolo
e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi (Cass., Sez. U., 11/07/2018, n. 18287, Cass., 26/06/2019, n. 17098);
il distinguo essenziale con l'importo a titolo di mantenimento, che si caratterizza dunque per vincoli
solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza, è
testualmente confermato dall'art. 156, c.c., con cui il legislatore, in ipotesi di separazione, ha
subordinato la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto
che in quest'ultimo caso non vi sia la più lata spettanza; si comprende come gli obblighi civilistici
del genitore differenzino, nell'ipotesi del figlio, il parametro del bisogno, in misura non replicabile
al riguardo del coniuge".
In conclusione, la Corte ha condivisibilmente affermato il seguente principio: "deve periamo
escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun
caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta
liquidazione. In definitiva, applicando il criterio sopra esposto alla vicenda in esame, va ritenuta
legittima la compensazione del controcredito fatto valere da P1. D'altra parte, resistenza del
controcredito, oltre ad essere dimostrata, non è stata oggetto di contestazione né nell'an né nel
quantum da parte della difesa della convenuta.
L'opposizione spiegata va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei
parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione
disattesa e/o assorbita, cosi dispone:
-accoglie l'opposizione proposta da P1 e, per l'effetto dichiara che C1 non ha diritto a procedere ad
esecuzione forzata nei confronti dell'opponente P1 al fine di ottenere il coattivo pagamento delle
somme intimate con atto di precetto notificato in data 19 giugno 2018;
-condanna l'opposto a corrispondere all'opponente le spese di lite che si liquidano in Euro 1701,00
per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 14 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2025.
08-02-2025 08:21
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