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Sentenza

COMODATO – Rilascio della casa coniugale in comodato (Cc articoli 1803 e 1809; Cpc articolo 473-bis.15)
COMODATO – Rilascio della casa coniugale in comodato (Cc articoli 1803 e 1809; Cpc articolo 473-bis.15)
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli articoli 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha -in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.

Tribunale Torino, Sez. VII civile, ordinanza 16 giugno 2025

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/04/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con istanza di adozione inaudita altera parte di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473
bis.15 c.p.c. contenuta nel ricorso di separazione depositato in data 27.3.2025, la ricorrente, sig.ra P1
, richiedeva l'assegnazione della casa coniugale, allegando di abitare insieme ai figli X1, maggiorenne
ma non economicamente autonoma, e X2 , minore, presso l'immobile sito in (...), Via (...) 21, ove la
medesima insieme ai figli e al marito, X3 , risultano residenti, immobile adibito a casa familiare;
allegava che a seguito della disgregazione dell'unione, il marito X3 si era allontanato dalla casa
familiare a partire dal 15.9.2024 e che la casa familiare in questione, di proprietà esclusiva della
madre di X3 , sig.ra X4 era stata concessa sin dal luglio 2005 in comodato gratuito al nucleo
famigliare, ma con spese di gestione condominiale e di riscaldamento a carico del comodatario;
rilevava che in data il 16.1.2024, la sig.ra X4 aveva concesso in godimento la casa coniugale al figlio
come propria abitazione, con durata fissata sino al 31.12.2024 e con la previsione che, alla scadenza,
lo stesso era tenuto alla restituzione; che dell'esistenza di tale contratto di comodato, la Signora P1
non era mai stata informata in pendenza della convivenza matrimoniale e che tale circostanza era
ignorata dalla ricorrente.
Ritenute esistenti indifferibili ragioni di urgenza tali da imporre l'adozione della richiesta
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che vi abita insieme al figlio minore X2 ,
unitamente alla figlia X1 , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con Provv.
del 1 aprile 2025 reso inaudita altera parte, il Giudice assegnava la casa alla ricorrente. All'udienza
del 14.4.2025, instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva il resistente, X3 e la sig.ra C1
depositando atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. il cui intervento è da ritenersi legittimo,
quale proprietaria dell'immobile in questione.
Il contratto di comodato in esame risulta avere una scadenza al 31.12.2024, come documentato in
atti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 1809 comma I c.c., che impone al comodatario la
restituzione della cosa alla scadenza del termine.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. massime Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004 RV
575658-01 e Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 (...)) è granitica nell'affermare i seguenti principi,
così massimati: "quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in
comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo
provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore
del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con
figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne' la natura ne' il contenuto
del titolo di godimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una
funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella
solidarietà coniugale o post coniugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del
coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad
escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a concentrare il godimento del bene in favore
della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che
segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita
matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine
indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito
un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso
previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai
sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ".
E ancora "il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente,
assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile,
l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o
divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in
capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la
destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile
al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha -in assenza di
una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con
applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente,
dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la
sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che
avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile".
Da quanto sopra evidenziato, ne discende pertanto che la richiesta avanzata dalla terza intervenuta
sia legittima e il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 1.4.2025 vada revocato, in
quanto limitativo del diritto del proprietario di rientrare nella piena disponibilità di un proprio bene
e tenuto conto che nel contratto di comodato in esame non vi è l'espressa funzionalizzazione dello
stesso alle esigenze del nucleo famigliare in esame.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 15 c.p.c.
REVOCA il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 1.4.2025.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 16 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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