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Sentenza

Casa coniugale. Utilizzo promiscuo della casa coniugale da parte dei coniugi

(Cc, articolo 337-ter)
Casa coniugale. Utilizzo promiscuo della casa coniugale da parte dei coniugi (Cc, articolo 337-ter)
   Corte d’Appello Milano, Sez. V, sentenza 8 luglio 2024 n. 2023 - Presidente Rel. Tanara
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara - Presidente rel.
Valentina Paletto - Consigliere
Maria Vicidomini - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento d'appello iscritta al n. RG …/2023 avverso la sentenza di separazione giudiziale n.
.../2023 del Tribunale di Pavia del 26.5.2023, pubblicata l'1.6.2023, emessa a definizione del
procedimento ... /2019 R.G.
promosso da:
OMISSIS nato a P. il (...), rappresentato e difeso dall'Avv. …(c.f.: OMISSIS, del Foro di Pavia, nel cui
studio in Pavia, …, ha eletto domicilio;
APPELLANTE
contro
OMISSIS, nata a C. (P.) il (...), rappresentata e difesa dall'Avv… (c.f.: OMISSIS ) del Foro di Pavia,
nel cui studio in Pavia…, ha eletto domicilio;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CON L'INTERVENTO di:
CURATORE SPECIALE dei minori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS Avv. …con studio in Milano via
…CAP 20124 ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con Delib. n. 1368 del 2024 (relativa a
OMISSIS ), Delib. n. 1370 del 2024 (relativa a OMISSIS ) e Delib. n. 1372 del 2024 (relativa ad OMISSIS
del Consiglio dell'Ordine di Milano del 29.2.2024
PROCURATORE GENERALE dr. Maria Vittoria MAZZA:
"confermarsi la sentenza impugnata pur essendo auspicabile una soluzione concordata
relativamente all'abitazione familiare".
OGGETTO: appello ai sensi dell'art. 339 e ss c.p.c. avverso la sentenza di separazione giudiziale tra
coniugi n..../2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data 26.5.2023 a definizione del procedimento n.
.../2019 R.G..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Al fine di una più esaustiva esposizione della vicenda processuale in esame appare opportuno
riportare testualmente in questa sede la parte illustrativa in fatto dell'ordinanza emessa da questa
Corte in data 24 gennaio 2024 con la quale è stata disposta l'audizione dei figli minori delle parti e
nominato il curatore speciale degli stessi.
" Con ricorso depositato il 19.06.2019 OMISSIS chiedeva al Tribunale di Pavia: a) dichiararsi la
separazione giudiziale dal marito OMISSIS b) l'affido dei tre figli minori OMISSIS, nata a P. il (...);
OMISSIS nata a P. il (...) e OMISSIS nato a P. il (...)) in via condivisa ai genitori; il loro collocamento
presso la madre e la conseguente assegnazione a lei della casa coniugale; la corresponsione da parte
del marito di un contributo per il mantenimento dei figli di Euro. 600,00 mensili oltre al 50% delle
spese extra-assegno.
In data 14.10.2019 si costituiva il OMISSIS il quale, contestando le pretese avversarie chiedeva che: i
figli venissero collocati presso di sé; venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale a suo
favore; venisse stabilito un importo a titolo di mantenimento dei figli, pari ad Euro. 600,00, a carico
della moglie, oltre a 50% delle spese extra-assegno.
All'udienza del 12/11/2019 il Presidente si riservava sull'emissione dei provvedimenti provvisori ed
urgenti all'esito di relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali del OMISSIS, fissando
nuova udienza presidenziale per il giorno 10/12/2019.
A seguito dell'udienza, con ordinanza del 13/12/2019 il Presidente, rilevando che dalla relazione dei
Servizi Sociali emergeva una situazione pregiudizievole per i minori e la necessità di
approfondimento per il tramite di CTU, disponeva in via provvisoria e urgente: a) l'affido dei minori
al Comune di residenza (Siziano); b) l'introduzione di un educatore domiciliare sia presso il contesto
materno, sia presso quello paterno; c) il collocamento provvisorio dei minori presso la madre, nella
casa dei nonni materni, riservandosi sull’ assegnazione della casa familiare stante la necessità di
approfondire la situazione, per verificare quale fosse la collocazione preferibile per i minori; d) la
regolamentazione dei rapporti dei figli con il padre; e) CTU sulle capacità dei genitori, le migliori
condizioni di affido, di permanenza abitativa e di incontri con il genitore non affidatario/collocatario.
Acquisito l'elaborato peritale con ordinanza del 20/10/2020 il Giudice: confermava l'affido di
OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS al Comune di Siziano, con limitazione della responsabilità genitoriale
in ambito sanitario educativo, scolastico e sportivo; disponeva che i minori rimanessero collocati
provvisoriamente presso la casa coniugale, che nel frattempo era stata divisa in due alloggi
parzialmente autonomi in virtù di accordi raggiunti dai coniugi in sede di mediazione; disponeva
che i due genitori si alternassero nella cura dei figli secondo i rispettivi turni di lavoro, come
avvenuto durante la C.T.U.; incaricava l'Ente affidatario di introdurre un educatore domiciliare sia
nel contesto materno, sia in quello paterno, educatore domiciliare anche per sostenere i figli nei
momenti di passaggio tra i due contesti, per osservare eventuali comportamenti disfunzionali nei
minori, per garantire l'effettiva frequentazione di entrambi i genitori e per verificare l'adeguatezza
di questi ultimi nel rapportarsi con i minori; invitava entrambe le parti a seguire percorsi individuali
di sostegno psicologico per affrontare la separazione nel modo più confacente agli interessi dei
minori; disponeva che i Servizi sostenessero i due genitori nell’ adesione ai rispettivi percorsi di
sostegno psicologico; rinviava la causa al 11/12/2020, invitando le parti a raggiungere un accordo in
relazione all'assegnazione della casa familiare e alle rispettive contribuzioni economiche.
Non avendo le parti raggiunto un accordo, veniva loro assegnato termine per il deposito di memorie
integrative.
Emessa in data 19.1.2022 sentenza parziale di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, in
data 20.1.2023 il giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni concedendo alle parti i
termini per note scritte.
Con la sentenza emessa in data 26.5.2023(depositata in data 1.6.2023) in questa sede impugnata, il
Tribunale, rappresentando di "non doversi pronunciare in merito all'assegnazione della casa
coniugale in quanto entrambi vi potranno continuare ad abitare nei rispettivi ambiti nel rispetto
degli spazi altrui" ha così disposto: "1. Conferma l'affido dei figli minori OMISSIS, OMISSIS e
OMISSIS al Comune di Siziano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni
di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei
medesimi; 2. Dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla residenza dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente affidatario,
in caso di contrasto fra i genitori; 3. Dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso
entrambi i genitori nella casa coniugale di Siziano, anche ai fini della residenza anagrafica e che i
Servizi sociali già incaricati proseguano i percorsi di monitoraggio del nucleo famigliare, con
particolare attenzione al benessere dei minori. In particolare, dovranno seguire il percorso per la
valutazione neuropsichiatrica di OMISSIS, proseguire con l'intervento di assistenza educativa
domiciliare in atto. I Servizi Sociali affidatari dovranno altresì verificare che le presenti disposizioni
vengano seguite dalle parti, provvedendo - in caso negativo - a segnalare eventuali situazioni di
pregiudizio per i minori al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, al fine di ogni
opportuno provvedimento. I servizi dovranno mantenere il monitoraggio e il supporto genitoriale
tramite colloqui congiunti; 4. dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli
per i tempi di rispettiva permanenza presso ciascuno di loro. Le spese straordinarie verranno
suddivise nella misura del 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla ricorrente; 5. dichiara ogni altra questione o
domanda assorbita; 6. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti; 7. pone
definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU precedentemente liquidate…".
Con ricorso depositato in data 25.9.2023 ha proposto appello OMISSIS chiedendo la riforma del
punto 4 della pronuncia.
Si duole al riguardo l'appellante dell'attribuzione per intero alla madre dell OMISSIS, nonostante il
collocamento dei minori con tempi paritari presso ciascun genitore. Aggiunge l'appellante che
erroneamente il Tribunale, nell'attribuire la riscossione dell’ A.U. per intero alla madre, ha
richiamato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di mediazione, accordo che, invece, non ha
riguardato l OMISSIS bensì esclusivamente la suddivisione dell'immobile.
Richiamando le predette doglianze ha così concluso: "Voglia la Corte d'Appello di Milano Sezione
V Civile "delle persone minorenni e famiglia" previa fissazione con decreto dell'udienza di
discussione, ordinare all'appellata OMISSIS di produrre in giudizio le proprie dichiarazioni dei
redditi degli ultimi tre anni oltre che degli importi dell'assegno unico riconosciuti dall’ OMISSIS per
i tre figli, in riforma del capo 4), ultima disposizione della sentenza impugnata n. .../2023 del
Tribunale di Pavia, disporre che l'assegno unico percepito dalle parti in causa quali genitori dei tre
figli minori nati dal matrimonio, venga riscosso e liquidato equamente agli stessi nella misura della
metà ciascuno".
Con D.P. del 4 ottobre 2023 è stata indicata la camera di consiglio del 13.12.2023 e assegnato alle parti
termine per note scritte ex art. 127 ter e ss. c.p.c.. In data 16.11.2023 si è costituita in giudizio OMISSIS
chiedendo il rigetto dell'appello (con conseguente conferma dell'attribuzione per intero dell’
Assegno Unico alla madre) e proponendo a sua volta appello incidentale chiedendo: a)
l'assegnazione della casa familiare, ordinando al OMISSIS di lasciare l’ abitazione familiare; b) una
volta concluso l'affidamento all’ Ente dei figli minori, il loro affido congiunto ai genitori; c) la
regolamentazione dei rapporti con il padre: d) il riconoscimento di un contributo per il
mantenimento dei figli a carico del OMISSIS di Euro. 350,00, da rivalutarsi annualmente o altro
importo ritenuto equo, e ciò "anche in alternativa al ricevimento dell'intero importo dell'assegno
unico"; e) in caso di rigetto dell’appello e accoglimento dell'appello incidentale riformare la parte
della sentenza impugnata con la quale le spese di giudizio sono state compensante condannando
l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In relazione all’ Assegno Unico, rileva la OMISSIS che nel punto 1C. dell'accordo di mediazione
ratificato dalle parti all'udienza del 19.1.2022 era stato previsto che fosse la madre a percepire per
intero l'Assegno Unico, in ragione delle più favorevoli condizioni economiche del OMISSIS
Con l'appello incidentale la parte ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento al
mancato accoglimento della sua richiesta di assegnazione della casa coniugale, con contestuale
ordine di rilascio da parte del OMISSIS e previsione di un assegno di mantenimento per i minori di
Euro.350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Al proposito la OMISSIS ha evidenziato che: a)
l'accordo di mediazione non era stato sottoscritto dalle parti e dunque il giudice avrebbe dovuto
prendere posizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale che, nonostante la netta divisione
degli spazi, continua ad essere utilizzata da controparte, anche negli ambienti di spettanza della
OMISSIS con ciò privandola della necessaria privacy; b) il OMISSIS avrebbe le disponibilità
economiche di prendere in locazione un immobile adeguato; c) quando non vi sarà più la figura
dell'educatore la conflittualità riprenderà la precedente veemenza.
In data 1.12.2023 i Servizi sociali dell'Ente affidatario (Servizio Famiglia e Minori sede operativa Alto
Pavese) hanno fatto pervenire a questa Corte relazione d'aggiornamento in cui si legge quanto di
seguito esposto: il nucleo è in carico al Servizio dal 2019, nel 2022 nel corso di un percorso di
mediazione è stato anche possibile definire degli accordi che hanno mitigato la conflittualità. Ad
oggi "la questione economica e abitativa appare preponderante nel conflitto tra le parti e rappresenta
l'unico argomento su cui risulta impossibile lavorare con la coppia genitoriale". È in corso un servizio
di assistenza educativa domiciliare e la figlia maggiore, OMISSIS, sta svolgendo un percorso di
supporto psicologico con la dott.ssa OMISSIS attraverso colloqui congiunti e individuali di sostegno
alla genitorialità. I servizi segnalano l'opportunità di ripartire l'assegno familiare al 50% e di
prevedere a carico del OMISSIS un contributo economico per il mantenimento dei figli di Euro.
350,00, auspicando una decisione definitiva sulle questioni economiche, atteso che queste
continuano ad alimentare la conflittualità e le tensioni tra i membri del nucleo.
Che la ragione principale dell'accesa conflittualità tra i coniugi sia le scarse disponibilità economiche
dei genitori trova conferma anche nella relazione dell'educatrice incaricata di ADM del 30.11.23. Da
tale relazione risulta che il mediatore familiare e l'educatrice hanno proposto diversi accordi scritti
per risolvere i conflitti, al fine di evitare ulteriori spese legali, ma questi sono stati firmati solo dalla
OMISSIS e mai dal OMISSIS Nella medesima relazione si espone che in una occasione il OMISSIS
nel tentativo di parlare con la OMISSIS che stava rientrando a casa, la seguiva e sconfinava nella sua
porzione di cortile e, alla richiesta di lei di lasciarla in pace, rispondeva: OMISSIS se vuoi la pace mi
devi ammazzare"; la lite degenerava poi in violenze verbali e fisiche.
Si legge poi che la OMISSIS venuta a conoscenza del proposito del OMISSIS di impugnare la
sentenza, gli aveva proposto un accordo economico in cui si impegnava a pagare il 70% dei consumi
abitativi e le spese legali per il divorzio, ma il OMISSIS nonostante il diverso consiglio
dell'educatrice, rifiutava ogni accordo.
Riguardo alla gestione dei figli, nella relazione dell’ ADM si legge che: le figlie OMISSIS e OMISSIS
pranzano dalla mamma anche nei giorni di spettanza del padre essendo quest'ultimo al lavoro e
usano quotidianamente il bagno della mamma perché più pulito; solo OMISSIS si lava nel bagno del
padre, benché la madre lamenti che l'ambiente in cui vive il padre è sporco e poco igienico; la
OMISSIS non necessita più dell'aiuto del OMISSIS per la gestione dei figli perché riesce ad alternare
i turni di lavoro con il suo nuovo compagno; la mamma (o il suo compagno) paga le spese del
parrucchiere, i vestiti e la mancia settimanale dei figli senza chiedere nulla al padre; il OMISSIS paga
con difficoltà il mutuo sulla casa e i consumi che sono divisi tra i coniugi al 50%, chiedendo spesso
spiegazioni superflue.
Si legge ancora che A., il nuovo compagno della OMISSIS "è amato dai minori che si sono affezionati"
ed è "una figura fondamentale per la serenità di OMISSIS ".
La madre, OMISSIS, lavora molto per guadagnare di più, è organizzata, energica e indipendente
OMISSIS è un padre accogliente ed è un punto di riferimento soprattutto per OMISSIS, non è attento
a rispettare la privacy di OMISSIS e non cerca di migliorare la sua situazione economica, lavorando
di più perché preferisce avere degli orari più flessibili per poter stare con i figli
OMISSIS ha 7 anni (gli è stata accertata una condizione di disabilità in età evolutiva) per cui è
affiancato da una maestra di sostegno per 12 ore alla settimana e prende ripetizioni in casa. Ha
accettato la presenza del compagno della mamma con entusiasmo e gli dimostra affetto.
OMISSIS ha 12 anni, ha un disturbo specifico dell'apprendimento, dopo la scuola si isola nella sua
stanza con il cellulare, non si entusiasma per nessun'altra attività ed esce poco.
OMISSIS ha 14 anni, si rivolge spesso alla madre con un linguaggio aggressivo e tende a difendere
il padre, interviene anche nei litigi fra i due giudicando la madre e dando ragione al papà.
All'udienza del 13.12.2023 tenutasi alla presenza delle parti, come disposto dal Presidente del
Collegio con Provv. dell'8 dicembre 2023, i procuratori delle parti, dando atto dell'inizio d
un'interlocuzione volta ad una soluzione conciliativa della controversia, hanno chiesto
concordemente rinvio. Sentito il P.G. che si è rimesso sul rinvio, rappresentando comunque l'attuale
criticità della situazione per il processo di crescita dei minori, la Corte ha rinviato il procedimento al
24.01.2024, disponendo la trattazione scritta".
Lette le note scritte delle parti e il parere del P.G., con l'ordinanza riportata, la Corte ha nominato il
Curatore speciale dei minori e disposto l'audizione delle minori OMISSIS e OMISSIS per il
15.03.2024.
Con atto dell'1.3.2024 si è costituito il Curatore speciale, rappresentando di aver preso contatti con i
Servizi sociali per organizzare un incontro con i tre minori e riservando all'esito la formulazione
delle proprie richieste
In data 15.03.2024 si è proceduto all'audizione delle minori OMISSIS e OMISSIS.
OMISSIS dopo aver raccontato la sua giornata tipo, ha riferito che la sua camera e quella di OMISSIS
si trovano al centro tra le due parti di casa, quella della mamma e quella del papà, e che le camere
dalle stesse utilizzate sono le stesse che utilizzavano prima della separazione dei genitori. OMISSIS,
invece, si sposta: quando sta con la mamma dorme nella camera con V. (la sorella nata da un
precedente matrimonio della madre), mentre quando sta con il padre dorme nella stanza con lui.
Ha affermato di andare bene a scuola e di essere indipendente nello studio, mentre da piccola veniva
aiutata dal padre.
Ha riferito di avere un buon rapporto con A. - il compagno della mamma - trasferitosi da loro da
giugno 2023 senza che la mamma li avesse avvertiti; che riceve 20,00 Euro. alla settimana da A. come
paghetta per imparare a gestirsi da sola il danaro e che da quando c'è A. le discussioni tra il padre e
la madre sono diminuite.
Ha espresso il desiderio che uno dei suoi genitori si trasferisca altrove senza esprimere una
preferenza specifica su quale dei due genitori debba cambiare casa, ma sottolineando di ritenere
importante che trovino un accordino rapidamente, essendo trascorso molto tempo (la soluzione
ottimale sarebbe che le due abitazioni fossero vicine per poter passare autonomamente da una casa
all'altra).
OMISSIS, durante l'audizione, ha affermato di non trovarsi bene con i compagni di classe che ha
descritto come rumorosi e fastidiosi; ha dichiarato, invece, di avere un buon rapporto con gli
insegnanti e di essere affiancata da un insegnante di sostegno.
Ha precisato che attualmente fa i compiti da sola, mentre da piccola era aiutata dal papà; non pratica
sport e non le interessa praticarlo ad eccezione per le arti marziali, che preferirebbe imparare
privatamente e non frequentando un corso con altri ragazzi. Ha aggiunto che non le dispiacerebbe
fare lezioni con A., che un tempo ha praticato judo e che ogni tanto guarda video per imparare a
suonare la chitarra che le ha regalato A..
Anche lei, come sua sorella ha esternato il pensiero che i genitori, per rendere le giornate più
tranquille dovrebbero accordarsi per vivere in due case separate. Ha da ultimo riferito di trovarsi
bene sia con OMISSIS sia con V. (primogenita della madre avuta da una precedente relazione).
Il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza incaricando i Servizi sociali di far pervenire
relazione di aggiornamento.
Si legge in tale relazione pervenuta a questa Corte in data 27.5. 2024 che: 1) entrambi genitori
presentano buone competenze genitoriali e, se supportati dai Servizi, risultano adeguati nella cura
dei figli e nell'esercizio della genitorialità.
Non avendo trovato un accordo economico che consentisse loro di trovare una soluzione abitativa
diversa, i sig.ri OMISSIS e OMISSIS hanno realizzato una suddivisione interna della casa. La
promiscuità dell'ambiente abitativo rappresenta però, ancora oggi, una fonte di disagio in quanto
persistono spazi comuni che compromettono la privacy e danno origine a discussioni per futili
motivi.
Dal mese di giugno 2023 presso l'abitazione si è trasferito il futuro marito della sig.ra OMISSIS
Quest'ultimo si offre come aiuto quando la compagna ha impegni lavorativi, accompagnando i
minori a visite prestabilite o ad impegni vari.
L'educatrice ha assunto spesso un ruolo di mediatrice nella relazione tra i due genitori.
Entrambi risultano attenti ai figli; il sig. OMISSIS si rende disponibile anche nei momenti di
spettanza materna per accompagnare i figli ad eventuali visite e supportarli nei compiti, la sig.ra
OMISSIS è risultata elastica nel proprio ruolo di madre.
La sig.ra OMISSIS nel corso dei colloqui ha mostrato fatica rispetto all'attuale condizione abitativa,
riferendo di sentirsi molto stressata; tuttavia, all'incontro organizzato dagli operatori del Servizio
con i legali di parte e il Curatore, la stessa non si è resa disponibile, affermando di essere sempre
stata disposta a raggiungere un accordo con il OMISSIS che invece non ha mai voluto firmare alcun
accordo.
Entrambi hanno manifestato il desiderio di giungere ad una soluzione definitiva grazie al
pronunciamento della Corte.
Le minori hanno espresso di trovarsi bene con entrambi i genitori, riconoscendoli come attenti e
premurosi. Quanto alla figura del compagno della madre, dopo un primo momento di
disorientamento, le minori sono sembrate affezionate all'uomo con il quale hanno instaurato un
rapporto significativo. Anche il piccolo OMISSIS è apparso sereno durante l'incontro effettuato alla
presenza dei genitori, ed in grado di distinguere gli adulti di riferimento riconoscendo nel sig. A. il
ruolo di compagno della mamma.
Nella relazione del 31.5.2024 riguardante il servizio di ADM si legge che la situazione del nucleo
familiare non è mutata rispetto a quanto riportato nella precedente relazione del novembre 2013. La
signora OMISSIS e il compagno lavorano come OSS e riescono a fare turni compatibili con le
esigenze di cura dei figli della signora; il padre, invece, non riesce a pranzare con OMISSIS e
OMISSIS perché fuori per lavoro.
Le bambine hanno esternato il desiderio di rimanere ad abitare nella loro casa nella quale abita anche
la primogenita della signora OMISSIS (V.) che studia psicologia e che non può trasferirsi nella casa
del padre perché non vi è spazio. I rapporti tra il signor OMISSIS e la signora OMISSIS sono sempre
tesi principalmente sugli aspetti economici; il OMISSIS si lamenta di non avere sufficienti
disponibilità economiche.
L'assistente sociale ha proposto un accordo che però la signora OMISSIS non ha accolto, esternando
di non aver fiducia nella sua osservanza da parte del OMISSIS La signora lamenta problemi di salute
derivanti dallo stress, pur rappresentando di aver accettato di vivere vicino al OMISSIS per poter
usufruire di una dimora adeguata alle esigenze dei figli a un prezzo ragionevole.
All'odierna udienza, tenutasi alla presenza delle parti e dei Servizi sociali, questi ultimi hanno
riferito che: a) in un incontro con le parti, tenutosi nel mese di maggio scorso, volto ad un confronto
finalizzato alla conclusione di un accordo, la OMISSIS ha ribadito la sua volontà di attendere una
decisione della Corte; b) la proposta avanzata dalla curatrice dei minori (di assegnazione della casa
coniugale alla madre con collocamento prevalente dei figli presso quest'ultima, fine settimana
alternati dei figli presso il padre con un pernotto infrasettimanale e possibilità di incontri padre e
figli anche non preventivati, ma su richiesta del padre o dei figli, Assegno Unico al 50% con
decorrenza dalla firma dell'accordo, mutuo tasse e spese ordinarie di casa carico della signora, 50%
delle spese extra- assegno tra i genitori e qualora il signor OMISSIS trovasse un alloggio popolare o
un canone calmierato obbligo di contributo di mantenimento a carica del padre nella misura ritenuta
congrua) è stata rifiutata.
I difensori, dando atto dell'indisponibilità dei loro assistiti a raggiungere un accordo, hanno insistito
nelle rispettive richieste. La Curatrice speciale si è riportata alle
conclusioni rassegnate con atto depositato il 03.6.2024.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Quanto all'appello principale (assegno unico) la Corte osserva quanto segue.
Risulta agli atti che nell'accordo di mediazione, non sottoscritto dal OMISSIS sono state formulate
tre diverse proposte; una di esse includeva l'attribuzione per intero dell'assegno unico (che nel caso
in esame ammonta a circa Euro. 300,00 mensili) alla OMISSIS con la previsione di mantenimento
diretto dei ragazzi. Tali proposte, in quanto non accettate, non possono ritenersi idonee a derogare
alla disciplina normativa che regola l'attribuzione dell'assegno unico, la quale in caso di
collocamento prevalente dei figli presso un genitore e a maggior ragione in caso di collocamento
paritetico attribuisce l'assegno unico al 50% a favore di ciascun genitore. L’ art. 2 comma 2 del D.Lgs.
n. 230 del 1921 prevede infatti che: "L'assegno di cui all'art. 1 spetta, nell’ interesse del figlio, in parti
uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'art. 6 commi 4 e 5".
L’ art. 6 comma 4 prevede: "l'assegno è corrisposto dall’ OMISSIS ed è erogato al richiedente ovvero
a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In
caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accorso, al genitore affidatario. Nel
caso di nomina di un tutore o di un affidatario ai sensi dell'a L. 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato, ovvero del minore in affido familiare."
La Circolare OMISSIS n. 23/22 specifica che "qualora il Giudice, in ipotesi di affidamento condiviso,
stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si
può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso Giudice, in caso di
procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario
per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Nel caso di specie i minori sono collocati in
tempi paritari presso ciascun genitore, di tal che dovrebbe applicarsi la disciplina esposta.
Tuttavia, non può non tenersi conto che all'udienza del 19.1.2022 avanti al Tribunale, è stato lo stesso
OMISSIS a proporre che l'assegno unico fosse attribuito per intero alla OMISSIS né ha spiegato in
questa sede l'appellante quali mutamenti siano intervenuti per ritenere non più valida quella
proposta. Verosimilmente è sulla base di quella proposta che il Tribunale ha correttamente assegnato
l'assegno unico interamente alla madre. Si aggiunga che dalle dichiarazioni delle minori è risultato
che i figli, anche nella settimana in cui dovrebbero stare con il padre, in realtà, nelle giornate in cui
frequentano la scuola e comunque nei giorni in cui il padre lavora, pranzano dalla madre, essendo
il padre fuori per lavoro; usano, poi, i medesimi locali che utilizzano quando sono collocati con la
madre (in particolare camera da letto e bagno che a loro dire è più confortevole e pulito rispetto a
quello del padre) i cui costi (in particolare luce e acqua calda) gravano, quindi, sempre sulla madre.
Poiché le parti hanno assegni simili (nel 2022 il OMISSIS ha potuto contare su un reddito netto
mensile di Euro. 1.538,00, e la OMISSIS su un reddito mensile netto di Euro. 1541,00), non vi è
ragione per attribuire il 50% dell'assegno unico all'appellante che in concreto deve sostenere costi di
mantenimento ordinario dei figli inferiori a quelli che deve affrontare la madre.
Per le ragioni esposte la decisione del Tribunale che ha assegnato l'assegno unico interamente alla
madre (ultima parte del punto 4 del dispositivo) deve essere confermata.
Passando all'esame dell'appello incidentale svolto dalla OMISSIS (assegnazione casa familiare,
affidamento congiunto dei minori ai genitori una volta concluso l'affidamento all’ Ente,
regolamentazione dei rapporti padre-figli, pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli
di Euro. 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente, vittoria di spese di entrambi i gradi), reputa
questa Corte che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di assegnazione della
casa familiare alla madre, essendo purtuttavia auspicabile che le parti risolvano al più presto la
questione della casa familiare in via transattiva previa divisione dell'immobile e acquisto da parte
della OMISSIS della quota di spettanza del OMISSIS
Risulta, infatti, agli atti che l'abitazione coniugale è stata divisa in modo tale da far vivere in spazi
separati i due ex coniugi (ci sono due porte di ingresso); correttamente, pertanto, il Giudice di primo
grado non si è pronunciato in merito all'assegnazione della casa familiare in comproprietà trai i
genitori, avendo disposto il collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore e occupando
ciascun genitore una porzione dell'immobile autonoma e indipendente. La circostanza di fatto
secondo cui i minori utilizzano promiscuamente entrambi gli spazi abitativi, non fa venir meno il
dato fattuale di due autonome unità abitative, sia pure in comunione tra le parti, dato che esclude
l'assegnazione alla richiedente dell'intera abitazione. La parte in uso al OMISSIS è di proprietà di
quest'ultimo (sia pure in comunione con la OMISSIS, è autonoma, in essa permangono i minori
quando stanno con il padre; non vi sono i presupposti giuridici per ordinare al OMISSIS di lasciare
l'immobile e assegnare l'intera abitazione alla OMISSIS al solo fine di consentirle di vivere in un
alloggio più grande, utilizzando già la stessa un alloggio nel quale sono cresciuti e vivono i figli: il
disagio che può creare (e che in effetti crea) una vicinanza così stretta tra la porzione di abitazione
in uso alla OMISSIS e al nuovo compagno e quella in uso al OMISSIS non può giustificare
giuridicamente l'assegnazione di entrambe le porzioni dell'immobili alla richiedente. Il diritto dei
minori di salvaguardare il loro habitat è garantito in modo adeguato dalla porzione d'immobile in
uso alla madre che risulta separata da quella occupata dal padre. Solo un accordo tra le parti può
risolvere la situazione, e stupisce che le stesse, benché entrambe assistite da legale, si rifiutino di
avvicinare le rispettive posizioni attendendo una decisione della Corte, la quale non può certo
trascurare i presupposti normativi e giurisprudenziali per l'assegnazione della casa familiare. Si
auspica che i loro difensori si adoperino a spiegare che solo un accordo tra le parti può risolvere la
situazione abitativa certamente invischiante, fonte di ingerenze e discussioni e indubbiamente
confusiva per i minori.
Al rigetto della domanda formulata dall'appellante incidentale di assegnazione della casa familiare
consegue il rigetto delle restanti domande, che la stessa parte collega conseguenzialmente
all'assegnazione della casa familiare. Nessuna doglianza viene infatti formulata rispetto al
collocamento paritario e alla sua conformità all’ interesse dei minori. Del resto dalle relazioni dei
Servizi sociali emerge univocamente che entrambi i genitori possiedono adeguate competenze
genitoriali se supportati dai Servizi sociali, il OMISSIS è disponibile a supportare la madre dei
minori qualora per ragioni di lavoro non riesca a provvedere alle incombenze di cura degli stessi
durante la settimana di permanenza dei figli presso di lei e viceversa la OMISSIS e il suo compagno.
Sia OMISSIS che OMISSIS non hanno riferito di alcuna criticità rispetto al regime di collocamento
in essere, limitandosi ad auspicare una diversa organizzazione abitativa dei genitori (uno dei due
genitori dovrebbe cambiare casa); dalle loro dichiarazioni è emerso chiaramente che le stesse, così
come OMISSIS, si trovano bene sia con la mamma che con il padre.
La conferma del collocamento paritario e l'analoga capacità reddituale/patrimoniale delle parti,
impongono il rigetto dell'appello incidentale anche relativamente al riconoscimento di un contributo
per il mantenimento dei figli da porsi a carico del padre, anche tenuto conto che la OMISSIS ha
iniziato la convivenza con il suo compagno con il quale può condividere le spese ordinarie di
gestione dell'abitazione.
Dal rigetto delle domande formulate da entrambe le parti discende l'integrale compensazione tra le
parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio d’ appello promosso da OMISSIS contro OMISSIS
avverso la sentenza di separazione giudiziale n..../2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data
26.5.2023 a definizione del procedimento n. .../2019 R.G. così provvede:
rigetta l'appello nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese del Curatore speciale liquidate come da separato provvedimento.
Dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 15 sussistono i
presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellante incidentale (in
quanto entrambi soccombenti) del contributo unificato laddove dovuto.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 5 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 8 luglio 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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