Assorbimento e principio di specialità nelle ipotesi di reato previste dagli articoli 570 e 570-bis c.p. (Cp articoli 570 comma 2, n. 2) e 570-bis)
Se risultano pienamente integrate le ipotesi di reato previste dagli articoli 570 e 570-bis c.p. si è al cospetto di un’ipotesi di c.d. specialità in concreto, giacché la sottrazione dell’agente all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, integrante ex se la meno grave fattispecie di cui all’articolo 570 bis c.p., ha in concreto determinato il venir meno dei mezzi di sostentamento dei figli minori (evento del più grave reato di cui all’articolo 570 comma 2, n. 2) c.p.), sicché essa altro non è stata che una mera modalità di commissione di tale ultimo delitto.
Tribunale Torre Annunziata, penale, sentenza, 20 luglio 2024 n. 1341
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Penale
in composizione monocratica e nella persona del dott. Enrico Contieri, all'udienza del 9 luglio 2024
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti d
D.V.L., nato a T.A. (N.) il (...) e residente in L.T.D.P. (Svizzera) in A.D.A. nr. 61
Libero - assente
Difeso d'ufficio dall'avv. (...) del foro di Torre Annunziata
IMPUTATO
1) del reato di cui all'art. 570 co. 2 nr. 2) c.p. perché, serbando una condotta reiterata contraria
all'ordine ed alla moralità della famiglia e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli C. (di anni 12) e C. (di anni
7); in particolare, ometteva di versare alla ex coniuge D.R. la somma mensile di 750,00 franchi
svizzeri disposta a titolo di mantenimento peri figli minori dal Tribunale Distrettuale dell'Est Vodese
(TD17.006525 - al n. 17000626) in data 04.05.2018.
In Torre Annunziata, dal febbraio 2022 con condotta perdurante
2) del reato di cui all'art. 570 bis c.p. perché mediante la condotta di cui al capo 1 ) si sottraeva
all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio così violando gli obblighi di natura
economica e di affidamento condiviso dei figli.
In Torre Annunziata, dal febbraio 2022 con condotta perdurante.
In relazione ai quali si è costituita
PARTE CIVILE
G.G., nata a P. (N.) il (...), rappresentata e difesa dall'avv. (...)
Svolgimento del processo
21 febbraio 2023 Decreto di citazione a giudizio per l'udienza predibattimentale.
8 settembre 2023 Udienza predibattimentale. Verifica della regolare costituzione delle parti:
dichiarazione di assenza dell'imputato. Rinvio per malfunzionamento del sistema GIADA.
12 ottobre 2023 Costituzione della parte civile G.G.. Indicazione dell'udienza dibattimentale, da
celebrarsi dinanzi a questo giudice.
21 novembre 2023 Apertura del dibattimento e ammissione delle prove richieste.
Produzioni documentali PM: sentenza di divorzio emessa dal Tribunale distrettuale dell'Est Vodese
(Svizzera) dei coniugi G.-D.V. (04.05.2018).
19 marzo 2024 Rinvio determinato dall'astensione indetta dal personale addetto alla
fonoregistrazione.
30 aprile 2024 Escussione dei testi del PM G.G. e C.G.
Produzioni documentali difesa: atti concernenti il sussidio di disoccupazione percepito
dall'imputato (31.12.2023); polizza sanitaria obbligatoria stipulata dall'imputato (16.04.2024);
documentazione relativa alla posizione debitoria dell'imputato nei confronti del fisco svizzero
(16.02.2024).
9 luglio 2024 Revoca dell'esame imputato non comparso.
Produzione documentale della parte civile: trascrizione della sentenza di divorzio ed estratto degli
atti dello stato civile attestante la relativa annotazione.
Dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità degli atti acquisiti.
Conclusioni delle parti e pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale i fatti di cui al processo possono essere ricostruiti nei termini
che seguono.
All'udienza del 30 aprile 2024 è stata escussa G.G., la quale ha riferito di essere stata sposata con
l'odierno imputato e che dalla loro unione erano nati due figli, tutt'ora minori degli anni 18.
Nell'anno 2017, però, allorché vivevano in Svizzera, era stata pronunciata da un Tribunale del luogo
il loro divorzio, con sentenza che aveva posto a carico di D.V. l'obbligo di corrisponderle
mensilmente, per il mantenimento dei figli, la somma di 1.100 franchi svizzeri, pari a circa 900 Euro
(cfr. provvedimento tradotto, venato in atti). Detta sentenza, come risulta dalla produzione
documentale della parte civile, è poi stata oggetto di trascrizione nei registri di matrimonio del
Comune di Torre Annunziata (cfr. estratto del registro, in atti).
Cionondimeno, ha riferito sempre la testimone, dal gennaio ad ottobre 2022 l'ex marito non le aveva
versato alcuna somma, per poi riprendere ad adempiere agli obblighi impostigli dal tribunale
elvetico solo a seguito della denuncia da lei sporta. A domanda del PM, ancora, G. ha precisato che
in realtà l'ex marito, oltre a non corrisponderle nulla per quel periodo, anche per quello antecedente
e quello successivo era comunque sempre stato irregolare nei pagamenti ("poi me li ha dati a
novembre e dicembre nulla. Poi ha pagato di nuovo a gennaio 2023 fino ad aprile, aprile e maggio
niente e poi ha iniziato a pagare da giungo 2023 ad oggi", cfr.. pag. 5 v.s.).
Per ciò che concerne, invece, i rapporti personali con i figli, la donna ha riferito che l'imputato era
comunque solito chiamarli telefonicamente, anche se il più delle volte era proprio lei ad invogliarli
a coltivare i rapporti col padre.
A specifica domanda, ancora, ha raccontato che l'ex marito era impiegato come operaio nel settore
dell'edilizia, mentre lei aveva sempre svolto solo lavori saltuari, tant'è che per soddisfare i bisogni
dei propri figli era stata costretta a trasferirsi dai genitori e a chiedere loro un aiuto economico.
In sede di controesame, infine, la teste ha specificato che, dopo il suo ritorno in Italia, ha iniziato una
nuova relazione sentimentale e di non essere a conoscenza del fatto che l'ex marito percepiva dal
2022 un sussidio di disoccupazione, né della posizione debitoria dello stesso col fisco svizzero,
circostanze attestate dai documenti prodotti dalla difesa.
Il teste C.G. - padre della donna - ha confermato quanto riferito da quest'ultima, riferendo che dal
gennaio al settembre 2022, l'imputato nulla aveva versato per il mantenimento dei figli, di cui si era
fatto lui personalmente carico insieme alla moglie.
In sede di controesame, poi, ha riferito di non conoscere la posizione lavorativa dell'ex genero.
Così riassunti gli elementi di prova acquisiti in giudizio e prima di passare al merito della vicenda,
appare opportuno chiarire che la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei
coniugi D.V.-G. è stata pronunciata dal Tribunale di Vevey (Svizzera) ed ha acquisito piena efficacia
nell'ordinamento giuridico italiano.
In particolare, la legge di diritto internazionale privato n. 218/1995, all'art. 64 statuisce, quale regola
generale, l'efficacia in Italia delle sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di
compatibilità con l'ordinamento italiano (ex art. 64 L. n. 218 del 1995). Con specifico riguardo alle
sentenze emesse da una autorità giudiziaria straniera o i provvedimenti stranieri concernenti lo stato
civile, l'efficacia delle stesse in Italia è subordinata ad uno specifico adempimento da parte
dell'ufficiale di stato civile che, verificata la sussistenza delle condizioni poste dalla legge citata,
provvede alla trascrizione del provvedimento nei registri nazionali.
Non vi è, perciò, alcun dubbio che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale elvetico abbia
già prodotto i suoi effetti anche nell'ordinamento giuridico italiano, in ragione della comprovata
trascrizione del provvedimento straniero nei registri di matrimonio del Comune di Torre
Annunziata (registro anno 2021, part 2, serie C, n. 7 - cfr. doc. versati in atti).
Tanto chiarito e venendo alla valutazione delle prove acquisite, ritiene il Tribunale che le
dichiarazioni rese dalla persona offesa si siano dimostrate del tutto serene e spontanee, scevre da un
intento calunnioso nei confronti dell'imputato e prive di eccessi accusatori, oltre che intrinsecamente
coerenti e mai oggetto di contestazioni rispetto a quanto riferito in fase d'indagine; le stesse, del resto,
non smentite dall'imputato né da altri elementi di prova acquisiti in giudizio, sono state oltretutto
confermate dalla testimonianza resa dal padre C.G..
Deve dunque ritenersi provato che, oltre ad essere irregolare e non tempestivo nell'adempimento
dell'obbligazione mensile di mantenimento dei figli posta a suo carico dalla predetta sentenza,
l'odierno imputato omise totalmente di provvedere per il periodo dal febbraio all'ottobre 2022,
allorché, venuto a sapere della denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex moglie, cominciò
nuovamente a versarle la somma mensile.
Ritiene il Tribunale che tanto sia sufficiente ad integrare la responsabilità dell'imputato in ordine al
delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p. contestato al capo 1) - commesso fino al settembre 2022
- in cui deve tuttavia ritenersi assorbito, per le ragioni che subito si diranno, quello di cui all'art. 570
bis c.p.c. contestato al capo 2).
Quanto alla seconda di tali fattispecie, va infatti osservato che la semplice condotta - tra le altre - di
chi si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto - tra gli altri - in caso di scioglimento
del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di...affidamento condiviso
dei figlia integra la fattispecie oggettiva del delitto di cui all'art. 570 bis c.p.: e, nel caso di specie,
l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare come D.V., dal febbraio 2022 e fino al settembre
del medesimo anno, fosse completamente venuto meno all'obbligo di mantenimento a lui imposto
con la sentenza di divorzio, ricominciando a pagare solo dopo aver saputo della denuncia sporta
dall'ex moglie.
Anche la prima fattispecie di cui all'art. 570 comma 2, n. 2 c.p. deve ritenersi pienamente integrata.
Di essa risulta infatti provata, oltre alla condotta materiale, consistita nella sottrazione al pagamento
dell'assegno e nella violazione degli obblighi di mantenimento economico gravanti sul genitore di
figli minori, anche lo stato di bisogno del beneficiario dell'assegno.
In ordine a tale ultimo punto, va infatti condiviso il costante orientamento giurisprudenziale
secondo cui, in caso di discendenti minorenni, sussiste una presunzione di incapacità di procurarsi
un reddito, di talché, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., non ha
rilevanza il fatto che al mantenimento del minore abbia provveduto altro coobbligato (cfr., ex
plurimis, Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 17766/2019).
Sussiste, inoltre, il dolo generico necessario ai fini dell'integrazione di entrambi i delitti, consistente
nella rappresentazione e volontà di sottrarsi al pagamento dell'assegno di mantenimento, da un lato,
e agli obblighi di assistenza, facendo così mancare ai figli minorenni i mezzi di sussistenza, dall'altro.
Né, d'altro canto, in punto di colpevolezza, è emersa dagli atti la materiale e assoluta impossibilità
di adempiere da parte dell'imputato, non essendo sufficienti a tal fine i documenti prodotti dal suo
difensore, dai quali emerge, semplicemente, lo stato di disoccupazione e l'esposizione debitoria di
D.V. nei confronti del fisco svizzero.
Sul punto appare opportuno osservare che, per costante giurisprudenza, l'impossibilità di
adempiere all'obbligazione di mantenimento e di far fronte agli adempimenti sanzionati dagli artt.
570 e 570 bis c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva
ed incolpevole indisponibilità di introiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera
documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (ex plurimis, Sez. 6-, Sentenza
n. 49979 del 09/10/2019 Ud. - dep. 10/12/2019 - Rv. 277626 - 01) e delle sue pendenze debitorie nei
confronti dell'erario.
Del resto, che, ad onta di tali circostanze, egli avesse comunque la materiale e oggettiva possibilità
di adempiere, è comprovato dalla stessa oggettività dei fatti, e in particolare dal fatto stesso che,
venuto a sapere della proposizione della denuncia da parte dell'ex moglie, egli abbia ripreso, sia
pure in modo non del tutto puntuale, a versarle quanto stabilito in sentenza.
Per le ragioni suesposte, devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie
in contestazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, a fronte dell'integrazione di entrambi i reati - contestati in relazione
al medesimo periodo temporale - si sia al cospetto di un'ipotesi di concorso apparente di norme, non
potendo configurarsi un concorso tra il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e quello di cui all'art. 570,
comma 2, n. 2) c.p.
Non ignora questo giudice il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità,
secondo cui sarebbe configurabile un'ipotesi di concorso formale eterogeneo tra le due fattispecie,
sulla scorta del rilievo per cui esse sarebbero espressive di un diverso disvalore penale, giacché
tutelerebbero diversi beni giuridici (da ultimo cfr. Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 18572/2019).
Ritiene, tuttavia, che un simile orientamento non sia condivisibile sia alla luce del criterio di
specialità, sancito dall'art. 15 c.p., ricorrendo nel caso di specie un'evidente ipotesi di c.d. specialità
in concreto, giacché la sottrazione dell'agente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di
mantenimento, integrante ex se la meno grave fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p., ha in concreto
determinato il venir meno dei mezzi di sostentamento dei figli minori (evento del più grave reato di
cui all'art. 570 comma 2, n. 2) c.p.), sicché essa altro non è stata che una mera modalità di
commissione di tale ultimo delitto; sia, soprattutto, alla luce dei criteri assiologici da tempo elaborati
dalla dottrina per la risoluzione dell'alternativa tra concorso di reati e concorso apparente di norme,
ed in particolare alla luce del criterio della consunzione (o assorbimento), finalizzati ad evitare
ipotesi di plurima qualificazione giuridica di un medesimo fatto e, dunque, un bis in idem c.d.
sostanziale.
D'altro canto, in tali termini si era già espressa una pienamente condivisibile giurisprudenza di
legittimità, maturata intorno alla fattispecie di cui all'art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970 cfr., ex
multis, Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 4629/2013, secondo cui "...Mentre può essere realizzata la
violazione dall'art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 o dell'ad. 3 della L. 8 febbraio 2006, n.
54 senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'art. 570, comma
secondo n. 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo
di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall'ad. 570, comma
secondo n. 2, c.p. La violazione meno grave (l'omissione di versamento dell'assegno di
mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde
infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione
della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di
sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento)".
Anche più di recente la Suprema Corte ha ripreso tale precedente orientamento, affermando - se
pure in caso di separazione - che "la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di
sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente
il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno
grave prevista dall'art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, L. 8 febbraio
2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis cod. pen.)" (Sez. 6 -, Sentenza n. 20013 del 10/03/2022 Ud.-
dep. 20/05/2022 - Rv. 283303 - 01).
In definitiva, il delitto di cui all'art. 570 bis c.p. deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 570,
comma 2, n. 2) c.p.
Venendo, a questo punto, alla determinazione del trattamento sanzionatone, va osservato che non
possono riconoscersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della natura
integrale - sia pure temporanea - dell'omissione e in ogni caso dell'assenza di ogni elemento di fatto,
o relativo al comportamento processuale, da poter valorizzare in tal senso.
Quanto alla commisurazione della pena, ritiene questo giudice che la durata non particolarmente
lunga dell'inadempimento imponga l'irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale,
stimandosi congrua e proporzionata quella di 4 mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
In considerazione della natura del delitto, degli sporadici pagamenti effettuati e della complessiva
personalità dell'imputato (soggetto incensurato), si può presumere che l'imputato si asterrà dal
commettere ulteriori reati, potendosi perciò ordinare la sospensione condizionale della pena.
Venendo, infine, alle statuizioni civili, va osservato che la pretesa civilistica azionata da G. risulta
senz'altro fondata alla stregua di quanto sinora esposto, sicché l'imputato va condannato al
risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - cagionati alla parte civile, nella misura che
concretamente verrà accertata in apposito separato giudizio civile. Nonostante l'entità già
determinata dell'assegno di mantenimento, la misura del danno non può ritenersi neppure
parzialmente liquidabile, atteso che la stessa persona offesa ha riferito di sporadici e limitati
adempimenti dell'imputato dell'obbligo di mantenimento dei figli. Per queste ragioni deve, perciò,
essere rigettata la richiesta di provvisionale.
Essendo fondata l'azione civile, l'imputato va inoltre condannato ai sensi dell'art. 541 c.p.p. alla
refusione in favore della parte civile delle spese da questa sostenute per la costituzione, assistenza e
rappresentanza nel presente procedimento, da liquidarsi - tenuto conto dei parametri minimi in
ragione della estrema semplicità della controversia - in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese
generali, IVA e CPA, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara L.D.V. responsabile dei delitti a lui ascritto al capo 1), in esso
assorbito quello di cui al capo 2), e lo condanna alla pena di 4 mesi di reclusione ed Euro 300 di
multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 538 e 539 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, cagionati alla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile. Rigetta la
richiesta di provvisionale.
Letto l'art. 541 c.p.p., condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
civile, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come
per legge.
Conclusione
Così deciso in Torre Annunziata, il 9 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2024.
31-01-2025 20:45
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