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Sentenza

Affidamento.Tempi di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario (Cc articolo 337-ter)
Affidamento.Tempi di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario (Cc articolo 337-ter)
La garanzia per il minore di intrattenere una relazione equilibrata con entrambe le figure genitoriali non presuppone necessariamente la perfetta parità dei tempi di frequentazione ma, piuttosto, un’organizzazione della vita del figlio che consenta a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo educativo, accompagnandolo e seguendolo sia nei momenti dedicati agli impegni scolastici ed extrascolastici, che in quelli dedicati allo svago.

Nel caso di specie, tenuto conto della tenera età del minore, è necessario contemperare le contrastanti esigenze di garantirgli una stabilità abitativa e di assicurargli la possibilità di trascorrere con entrambi i genitori momenti significativi della sua quotidianità, conducendo a individuare un regime di vita che, osservato rispetto a una cadenza bisettimanale, fosse coerente con le finalità richiamate. Pur prevedendo una oggettiva preponderanza della permanenza del minore presso il domicilio materno, è stato garantito all’altro genitore di poter essere presente nella quotidianità del minore, prevedendo congrui spazi sia infrasettimanali che nel fine settimana, nonché un numero complessivo di sei giorni e due pernottamenti ogni due settimane.

    Corte d’Appello Palermo, Sezione I civile, sentenza 17 gennaio 2025 n. 57
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni - Presidente
dr. Angelo Piraino - Consigliere
dr. Ivana Francesca Mancuso - Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n…./23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo
grado di giudizio
da
OMISSIS nato a S. in data (...), (C.F. OMISSIS ), rappresentato e difeso dagli avvocati…, PEC OMISSIS
appellante
contro
OMISSIS , nata a S. il (...) (C.F. OMISSIS ), rappresentata e difesa dagli avvocati…, PEC OMISSIS
appellata
AVV. OMISSIS (C.F. OMISSIS ) n.q. di curatore del minore OMISSIS, nato a M. del V. il (...), PEC
OMISSIS
curatore del minoreE CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data
11/10/2022
OGGETTO: regime visita paterno del minore nato fuori dal matrimonio
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20/11/2018 OMISSIS - dopo aver premesso di avere intrattenuto per
due anni una relazione sentimentale con OMISSIS, dalla cui unione era nato, nel novembre 2018,
OMISSIS - ha adito il Tribunale di Sciacca, chiedendo l'autorizzazione al riconoscimento del minore
OMISSIS e l'attribuzione del proprio cognome al figlio, nonché l'adozione degli ulteriori
provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di affidamento congiunto del
figlio minore e ai correlativi obblighi di mantenimento.
2. La resistente si è costituita nel relativo giudizio, aderendo alla domanda di riconoscimento,
tuttavia si è opposta alla domanda di affido congiunto del figlio minore OMISSIS e all'ulteriore
richiesta relativa l'acquisizione del minore del cognome paterno.
3. Preliminarmente nominato il curatore del minore, Avv. OMISSIS con sentenza non definitiva n.
264/2019 del 24 giugno 2019 e n. 423/2020 del 19 dicembre 2020 il Tribunale ha dichiarato che il
minore OMISSIS nato a M.D.V. il (...) è figlio del OMISSIS, ed ha disposto che il minore assumesse
anche il cognome paterno anteponendolo a quello materno, in modo da chiamarsi G.M.A..
4. Istruita la causa mediante C.T.U. incentrata sulle capacità genitoriali delle parti, con sentenza
definitiva n. 423/2022 del 11/10/2022, il Tribunale di Sciacca, dichiarando integralmente compensate
le spese di lite tra le parti, confermava il riconoscimento del OMISSIS nei confronti del minore
OMISSIS disponeva che il minore acquisisse anche il cognome paterno e contestualmente adottava i
seguenti provvedimenti relativamente l'affido condiviso accordato.5. Segnatamente, disponeva l'affidamento del minorenne OMISSIS ad entrambi i genitori,
individuando il domicilio prevalente della medesima presso la residenza materna e regolamentando
il regime di visita del OMISSIS nelle seguenti modalità (cf. pag. 10-11):
- fino al compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì, per
sei ore consecutive, dalle 14:00 alle 20:00, con facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal
domicilio materno; a settimane alterne nel giorno di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con
facoltà di recare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno; nel giorno di Natale o nel giorno
di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di Pasqua o nel giorno del lunedì dell'A., ad anni alterni
dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
- dopo il compimento del quinto anno di età del minore: nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì,
per sei ore consecutive, dalle 14:00 sino 9:00 del giorno successivo, con facoltà di pernottamento
presso il domicilio paterno; a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica,
con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno; ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre
alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 di-cembre alle ore 20:00 del 1 gennaio,
con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno; ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia
del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di
Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'A., con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni con facoltà di pernottamento
presso il domicilio paterno;
- poneva a carico dell'odierno appellante l'obbligo di corrispondere in favore dell'appellata un
assegno mensile dell'importo di 300,00 Euro a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
minorenne, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute in favore della stessa
nella misura del 50%;
6. Con ricorso del 29/11/22 notificato in data 03/01/2023, la OMISSIS presentava istanza di correzione
errore materiale della sentenza di cui sopra, chiedendo che venisse sostituita la frase "… sino alle
9:00 del giorno successivo…" di cui al rigo 12 della pagina 10 della sentenza suddetta con "…sino
alle 20…" e che conseguentemente venisse eliminata la frase "… con facoltà di pernottamento presso
il domicilio paterno" di cui al rigo 12 e 13 a pag. 10, in quanto evidente refuso di stampa, ritenendo
che non fosse intenzione del Collegio disporre il pernottamento infrasettimanale del piccolo
OMISSIS presso il padre.
7. Con comparsa di costituzione del 11/03/2023, il OMISSIS, premettendo di aver già proposto ricorso
per la correzione di errore materiale depositato il 03/11/2022, si opponeva alle richieste formulate
dalla OMISSIS, di contro, reiterando istanza di correzione materiale, chiedeva al tribunale che
venisse soppressa la frase "per 6 ore consecutive" di cui alla pagina 10 "nella parte in cui viene
disposta la modalità di attuazione del diritto di visita del padre dopo il compimento del quinto anno
di età del fi8. Con ordinanza n. 3416/23 del 20/7/23, il Tribunale di Sciacca, accogliendo la domanda della
OMISSIS disponeva la correzione della sentenza definitiva 423/22 del 11.10.2022 mediante la
sostituzione a pagina dieci, rigo dodici, della dicitura "… sino 9:00 del giorno successivo …" con
quella corretta "… sino alle 20:00 …"; e la successiva eliminazione della dicitura "… con facoltà di
pernottamento presso il domicilio paterno …" a pagina dieci righe dodici e tredici.
9. Con ricorso depositato in data 17/8/2023, OMISSIS ha proposto appello avverso la predetta
pronuncia, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha
eccepito, in via preliminare il difetto di nullità dell'ordinanza n. 3416/23 di correzione dell'errore
materiale e dunque della sentenza all'esito della correzione, e nel merito, ha chiesto la riforma della
sentenza di primo grado. Segnatamente ha censurato, l'errata valutazione in sede di ordinanza di
correzione di errore materiale, del regime di visita del figlio minorenne, eludendo il pernottamento
infrasettimanale alternato presso il padre, violando il suo diritto alla bigenitorialità in assenza di
pregiudizi specifici.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Si è costituita OMISSIS che domandando la conferma della sentenza corretta appellata ha
respinto l'eccezione formulate da controparte, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché
infondato in fatto e in diritto.
12. Con comparsa del 04.04.2024 si è costituito l'avv. OMISSIS n.q. di curatore del minore OMISSIS
il quale, premettendo che la OMISSIS aveva effettivamente omesso, in violazione del principio del
contraddittorio, di notificare l'istanza di correzione e il decreto di fissazione dell'udienza al suddetto
curatore, si è rimesso alla decisione della Corte d'Appello.
13. Sostituita l'udienza del giorno 13 dicembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le
parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
14. Con unico articolato motivo di impugnazione, OMISSIS chiede, in riforma del provvedimento
impugnato, la pronuncia di nullità del provvedimento di correzione, anche in violazione del
principio del contraddittorio, con il ripristino del regime di visita come disposto dalla sentenza
genetica ( e con ciò il pernotto presso di lui nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) e
conseguentemente l'adozione di una conferma alla regolamentazione dell'affidamento del figlio
minore OMISSIS improntata sulla collocazione alternata e paritetica dello stesso presso entrambi i
genitori.15. Il provvedimento impugnato, al riguardo, come da correzione operata con ordinanza n. 3416.23
ha regolamentato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori minore disponendone il
collocamento prevalente presso la madre e prevedendo che lo stesso possa pernottare con il padre,
salvi diversi accordi tra i genitori, esclusivamente a settimane alterne dalle 20:00 del sabato alle 20:00
della domenica, di fatto limitando, come dedotto dall'appellante, il diritto del OMISSIS alla
bigenitorialità piena ed equa.
16. La richiesta di collocamento con pernottamento infrasettimanale del minore avanzata
dall'odierno appellante è stata respinta dal giudice di primo grado con il provvedimento di
correzione, sulla base del rilievo che sussiste già in atto una misura assai alta della condivisione del
ruolo genitoriale da parte del padre per il quale è stato disposto in ogni caso un percorso di
riconoscimento della propria figura genitoriale e di riavvicinamento graduale al piccolo OMISSIS in
considerazione della sua tenera età, e la circostanza per cui le intenzioni del Collegio, riguardanti la
disciplina del regime di visita del OMISSIS, fossero chiare già nella motivazione della sentenza
genetica impugnata.
17. È stato evidenziato, in particolare, che sebbene tale modalità di frequentazione non sia del tutto
paritetica rispetto alla collocazione del minore, che rimane prevalentemente fissata presso il
domicilio materno, soprattutto per quanto riguarda il pernottamento, essa appare nondimeno di tale
ampiezza da assolvere, almeno quantitativamente, all'esigenza di un'assidua e sistematica presenza
del padre nella quotidianità del figlio.
18. Il predetto regime di vita è stato ritenuto preferibile dal Tribunale di Sciacca, anche tenuto conto
dell'età del minore, che all'epoca della pronuncia avrebbe a breve compiuto i 4 anni e, da quanto
esaminato nell'elaborato peritale a firma della Dott.ssa OMISSIS la quale nonostante riconoscesse
nel OMISSIS una valida ed amorevole figura genitoriale per il piccolo OMISSIS sottolineava la
criticità e l'alta conflittualità dei rapporti intercorrenti tra le parti.
19. A fronte di tali analitiche considerazioni, l'odierno appellante contesta l'elusione del proprio
diritto alla bigenitorialità e la mancanza di serie ragioni ostative al pernottamento tendenzialmente
paritario del bambino presso i genitori, che si imporrebbe nell'esclusivo e primario interesse di
quest'ultimo.
20. L'odierna appellata si è opposta all'accoglimento dei motivi di appello in esame, rilevando
l'assenza di un clima collaborativo tra i genitori, la necessità che il minore abbia un luogo prevalente
di vita, per garantirgli quei punti di riferimento materiali che lo possano agevolare nel suo processo
di sviluppo, e l'assenza di un ambiente adeguato, a lui dedicato in via esclusiva, presso l'abitazione
dell'appellante.21. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
22. Superata la generica eccezione di nullità sollevata dall'appellante, poiché sanata dalla
costituzione nel presente giudizio della parte del curatore, il quale ha avuto contezza della
correzione intervenuta dal Tribunale sulla sentenza in esame, spiegando le proprie difese
nell'odierno giudizio, passando alla disamina del merito, la sentenza gravata va parzialmente
riformata nei limiti di cui infra.
23. Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il regime legale
dell'affidamento condiviso, orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve
comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori tendenzialmente
paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che
si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente
a! suo benessere (Cass., ord. n. 4790 del 2022; Cass. n. 19323 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019).
24. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può
avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi
i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata che, partendo dall'esigenza di
garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alia sua crescita armoniosa e
serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori
e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione
del loro ruolo educativo (così Cass. n. 3652 del 2020).
25. Nel caso in esame, va tenuto, innanzitutto, conto del fatto che le parti vivono separate dal 2018,
da quando, cioè, il piccolo OMISSIS è nato, e che sin dall'epoca della separazione lo stesso ha vissuto
prevalentemente presso la madre, incontrando il padre con una cadenza assimilabile a quella
stabilita dal Tribunale di Sciacca.
26. Tale stato di fatto induce ad adottare una particolare cautela nell'introduzione di modifiche nel
regime di vita del minore, per evitare che lo stesso subisca dei cambiamenti troppo bruschi nel suo
ménage quotidiano, con conseguenti difficoltà di adattamento.
27. Va, tuttavia, considerato che il figlio delle parti ha, nelle more del giudizio, raggiunto l'età di sei
anni, il che induce a ritenere che abbia conseguito maggiori ambiti di autonomia personale e che i
due genitori abitano in luoghi vicini tra loro, di tal che gli spostamenti del minore dalle rispettive
abitazioni degli stessi non lo sottopone a defatiganti tragitti.28. Sulla scorta di tali considerazioni, pur condividendosi, in linea di massima, la valutazione del
Tribunale di Sciacca circa l'opportunità di una tendenziale stabilità dell'ambiente domestico del
piccolo OMISSIS deve, tuttavia, ritenersi che vi siano i presupposti per un regime di vita dello stesso
che, pur non realizzando la perfetta parità dei tempi di permanenza, come richiesto dall'odierno
appellante, venga comunque ispirata a una maggiore compresenza dei genitori nella quotidianità
del minore.
29. Invero, la garanzia per il minore di intrattenere una relazione equilibrata con entrambe le figure
genitoriali non presuppone necessariamente la perfetta parità dei tempi di frequentazione ma,
piuttosto, un'organizzazione della vita del figlio che consenta a ciascuno dei genitori di svolgere il
proprio ruolo educativo, accompagnandolo e seguendolo sia nei momenti dedicati agli impegni
scolastici ed extrascolastici, che in quelli dedicati allo svago.
31. Dunque, nel caso di specie, tenuto conto della tenera età del minore, è necessario contemperare
le contrastanti esigenze di garantirgli una stabilità abitativa e di assicurargli la possibilità di
trascorrere con entrambi i genitori momenti significativi della sua quotidianità. Ciò conduce a
individuare un regime di vita che, osservato rispetto a una cadenza bisettimanale, sia coerente con
le finalità appena richiamate e, pur prevedendo una oggettiva preponderanza della permanenza del
minore presso il domicilio materno, garantisca all'altro genitore di poter essere presente nella
quotidianità del minore, prevedendo congrui spazi sia infrasettimanali che nel fine settimana,
nonché un numero complessivo di sei giorni e due pernottamenti ogni due settimane.
32. Alla luce di tali considerazioni, nell'ottica anche di un ampliamento graduale, che tenga conto
dei tempi di crescita e delle esigenze personali del minore, devono ritenersi sussistere i presupposti
per prevedere che, in assenza di diversi accordi liberamente stretti tra i genitori, ferma restando la
residenza prevalente del minore presso la madre, quest'ultimo possa permanere con il padre con le
seguenti modalità:
- tre pomeriggi alla settimana (da individuarsi, in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì) dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei periodi di assenza da
scuola) sino alle ore 20,00, con onere per il padre di prelevare il minore da scuola (o dal domicilio
materno in assenza di scuola) e ricondurlo presso detto domicilio al termine del periodo;
- a settimane alterne, nei fine settimana, dal termine dell'orario scolastico (o dalle ore 13,00, nei
periodi di assenza da scuola) del sabato fino alle ore 18,00 della domenica, con facoltà di
pernottamento nella notte intermedia;
- nelle settimane in cui padre e figlio non trascorreranno insieme il fine settimana, in uno dei tre
giorni di frequenza infrasettimanale suindicati il padre potrà pernottare con il figlio con onere di
riaccompagnarlo a scuola il mattino seguente o, in assenza di lezioni scolastiche, presso l'abitazione
materna;- durante il periodo natalizio per 5 giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 24 dicembre o
dal 30 dicembre, previo accordo con l'altro genitore;
- ad anni alterni nel giorno di Pasqua o del Lunedì dell'A.;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni (anche frazionato in due periodi) a
luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro il mese di giugno di ciascun anno.
33. Va, inoltre, previsto che ciascun genitore, durante la permanenza del minore presso il proprio
domicilio, debba garantire all'altro genitore la possibilità di contattare quotidianamente il figlio
tramite telefonata o videochiamata da svolgersi in una fascia oraria prestabilita che, in caso di
mancato accordo, va individuata nella fascia compresa tra le ore 19 e le ore 20.
34. Tale regime di vita, pur mantenendo una prevalenza di pernottamenti presso la residenza
materna, comporta una tendenziale parità di tempi di permanenza con entrambi i genitori, deve
ritenersi ampiamente confacente a garantire al minore lo sviluppo di un adeguato e solido rapporto
con entrambe le figure genitoriali.
35. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i
procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 423/2022, pronunciata dal Tribunale di
Sciacca in data 11/10/2022 proposto da OMISSIS nei confronti di OMISSIS con ricorso del 17/8/2023,
dispone che, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti, l'appellante possa incontrare e
tenere con sé il figlio minore OMISSIS nato a M. del V. il (...), con le modalità specificate in
motivazione;
- conferma, nel resto, la sentenza appellata;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello,
il 19 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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