Affidamento dri figli. Decadenza dalla responsabilità genitoriale per la madre che viola le disposizioni del giudice (Cc articoli 143, 330 e 333)
È da considerarsi come gravemente pregiudizievole, inoltre, il fatto che si sia sottratta agli interventi del Servizio Sociale affidatario, impedendo ai figli di ottemperare all’obbligo scolastico e non consentendo di verificare la sussistenza dei presupposti per consentire agli stessi di recuperare il rapporto con la figura paterna.
Da tutti questi elementi emerge evidente l’oggettiva violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale estrinsecantesi nel non adempiere al provvedimento giurisdizionale, all’obbligo essenziale di curare l’elevazione fisica e morale della prole e nel complessivo effetto gravemente pregiudizievole della sua condotta sull’equilibrato sviluppo dei minori nelle relazioni parentali.
Tribunale Messina, Sez. I civile, sentenza, 13 maggio 2025 n. 886 - Presidente est. Bonanzinga
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
composto dai Sigg.:
dott. Corrado Bonanzinga - Presidente est.
dott. Simona Monforte - Giudice
dott. Mirko Intravaia - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2607 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
OMISSIS CF OMISSIS nata a O. (Federazione R.) il (...) e residente a T. (M.) in via G. 17, elettivamente
domiciliata in Messina, via…, presso lo studio dell'avv…., c.f. OMISSIS , tel/fax (...) pec OMISSIS che
la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
OMISSIS C.F.: OMISSIS nato a T. il (...), ivi residente in via A. G. n. 17, elettivamente domiciliato in
Messina via …presso lo studio dell'Avv. …(cod. fisc.: OMISSIS pec: OMISSIS fax: (...)) che lo
rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
E
OMISSIS avv. R., (C.F.: OMISSIS ), del Foro di M., con studio in Viale (...), N.22, pec: OMISSIS quale
curatore speciale dei minori OMISSIS nata a T. (M.) il (...) e OMISSIS nato a T. (M.) il (...);
INTERVENIENTE
E
OMISSIS avv. M.P. del foro di M., con studio in Via U. I, 644- 98027 R. (M.), (cf. OMISSIS pec:
OMISSIS in qualità di tutrice dei minori OMISSIS e OMISSIS ; INTERVENIENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28.05.2022, OMISSIS , nata a
O. (Federazione R.) il (...), premesso che in data 28.04.2015, nel Comune di Giardini Naxos, aveva
contratto matrimonio civile con OMISSIS , nato a T. (M.) il (...) (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 6 parte 1 anno 2015); che dall'unione erano nati due figli, OMISSIS nato
a T. il (...) e OMISSIS nata a M. il (...); che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato
deteriorando a causa del comportamento ingiurioso e violento del marito, dedito all'alcool e all'uso
di droghe; che il marito non aveva accettato che il primo figlio fosse affetto da S. di D.; che nel mese
di marzo 2022 ella aveva sporto querela per i comportamenti violenti del marito ed insieme ai due
figli minori era stata condotta in una casa ad indirizzo segreto, mentre al marito era stata applicata
la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; che la
convivenza era divenuta, di conseguenza, ormai intollerabile; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse
pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito; che i figli minori,
vittime di violenza assistita, fossero affidati in via esclusiva alla madre, che le visite del padre fossero
disciplinate con l'intervento dei Servizi Sociali del Territorio o di altro servizio competente al fine di
valutare l'opportunità e/o le modalità di incontro, che fosse posto a carico del OMISSIS , il quale
lavorava alle dipendenze di una ditta che si occupava di giardinaggio, l'obbligo di corrispondere
alla deducente un assegno non inferiore ad Euro 500,00, come contributo per il mantenimento dei
figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del
50% a tutte le spese straordinarie, nonché un assegno non inferiore ad Euro 300,00 per il
mantenimento della moglie, priva di attività lavorativa anche per le condotte connotate da gelosia
del OMISSIS.
Con Provv. del 15 giugno 2022, depositato il 16/06/2022, veniva fissata l'udienza di comparizione dei
coniugi al 12/12/2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 30/11/2022, si costituiva OMISSIS , il quale contestava
la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale ed
evidenziava che, a seguito delle accuse infondate formulate dalla moglie, egli aveva sporto querela
per calunnia, diffamazione ed ulteriori reati. Lamentava che i figli minori, da oltre nove mesi, si
trovavano ingiustamente privati della figura e dell'affetto paterni, senza alcun motivo, anche in
considerazione del fatto che il divieto di avvicinamento di cui alla misura cautelare non riguardava
i figli minori. Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla moglie; che i figli minori
fossero affidati in via esclusiva al padre; che fossero disciplinate le visite della madre ai figli; che
fosse posto a carico della OMISSIS l'obbligo di corrispondere a favore del deducente un assegno
mensile come contributo per il mantenimento dei figli minori oltre all'assegno unico ed al 50% delle
spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
All'udienza presidenziale del 12.12.2022 i procuratori delle parti rappresentavano che il Tribunale
per i minorenni di Messina aveva emesso in data 26.07.2022 un decreto provvisorio ed aveva
disposto accertamenti istruttori.
Con Provv. fuori udienza del 14 dicembre 2022, il Presidente delegato, sciogliendo la riserva assunta,
dato atto del fatto che il Tribunale per i minorenni di Messina, con decreto del 26 luglio 2022, aveva
disposto in via d'urgenza l'affidamento dei figli minori OMISSIS , nato a T. il (...), e OMISSIS , nata a
M. il (...), al servizio sociale di Taormina, la collocazione privilegiata dei predetti minori presso la
madre in struttura protetta nonché la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità
genitoriale ed aveva vietato l'avvicinamento del OMISSIS ai figli minori e alla moglie, confermava
le suddette statuizioni ed incaricava i servizi sociali di Taormina di riferire con urgenza in ordine
alle relazioni familiari e chiedeva al competente consultorio familiare di verificare la capacità
genitoriale delle parti, le ragioni dell'attuale compromissione e di predisporre un programma di
recupero delle capacità di cura e di accudimento della prole in capo ad entrambi i genitori e, in ogni
caso, un percorso atto al contenimento del conflitto nell'interesse della prole; assegnava termini per
il deposito delle relazioni e rinviava la causa all'udienza a trattazione scritta del 20 febbraio 2023.
Con ordinanza depositata il 25.02.2023, acquisite le informazioni richieste, il Presidente delegato
adottava gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.
In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati; confermava l'ordinanza resa in data 14
dicembre 2022 nella parte in cui richiamava, a disciplina provvisoria della separazione, i
provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni di Messina con decreto del 26 luglio 2022, in punto
di affidamento, collocazione e sospensione dei tempi di permanenza del padre con i figli minori;
ordinava al OMISSIS di corrispondere alla OMISSIS , entro il giorno 5 di ogni mese (presso il
domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un
assegno provvisorio mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (in
ragione di Euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per i medesimi figli, oltre alla quota di assegno unico
spettante alla madre; nominava il Giudice Istruttore, dando le disposizioni necessarie per la
prosecuzione del giudizio innanzi a quest'ultimo.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 15.06.2023, celebrata con le modalità cartolari previste
dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori di entrambe le parti chiedevano, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., la
pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, con la prosecuzione del processo per la
decisione sulle altre domande e la concessione di termini ex art. 183 c.p.c.. Il Giudice Istruttore
rimetteva, quindi, la causa al collegio per la decisione relativa allo stato coniugale e rinviava la causa
per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 26/10/2023.
Il Collegio, con sentenza non definitiva n. …/20232 del 19/06/2023, pubblicata il 07/07/2023 e passata
in giudicato il 13/02/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti
davanti al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della causa, e riservando alla sentenza definitiva la
pronuncia sulle spese di lite.
Con ricorso del 28/07/2023 OMISSIS domandava l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni al
fine di consentire al padre di vedere i figli minori e di sentirli telefonicamente e telematicamente; in
subordine chiedeva di ricevere foto/ video dei minori (subprocedimento 2607/2022-1).
Con comparsa del 09/09/2023 si costituiva in giudizio, nel predetto subprocedimento, OMISSIS
contestando integralmente il contenuto dell'istanza avanzata dal OMISSIS e sottolineando che
quest'ultimo risultava sospeso dalla responsabilità genitoriale ed il Tribunale dei Minorenni aveva,
altresì, vietato gli incontri tra padre e figli; chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'inammissibilità
dell'istanza o, in subordine, che la stessa fosse rigettata, non essendo intervenuti fatti nuovi
successivi all'emissione dell'ordinanza presidenziale tali da modificare il provvedimento emesso in
data 14.12.2022.
Con decreto emesso in data 28.08.2023, il Tribunale per i minorenni di Messina disponeva la
trasmissione per competenza degli atti relativi al procedimento n. .../2022 min. promosso dal
Pubblico OMISSIS con ricorso del 25.07.2022, ex art. 330 e segg. c.c. nei confronti di OMISSIS , nato
a T. il (...) e di OMISSIS nata in R. il (...), a tutela dei minori OMISSIS nata a T. (M.) il (...) e OMISSIS
nato a T. (M.) il (...).
Con Provv. del 5 ottobre 2023 il Giudice Istruttore disponeva, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., la
riunione al presente procedimento del procedimento trasmesso per competenza dal Tribunale per i
minorenni n. .../2022 min..
Con Provv. del 20 ottobre 2023, il Giudice Istruttore confermava il Provv. emesso il 2 agosto 2022,
con il quale il Tribunale per i minorenni di Messina aveva nominato l'avv. OMISSIS quale curatore
speciale dei minori.
Con comparsa del 30/11/2023 si costituiva in giudizio l'avv. OMISSIS quale curatore speciale dei
minori, chiedendo il rigetto, allo stato, delle richieste in ordine all'affido esclusivo dei minori,
avanzate da entrambe le parti, in quanto non rispondenti all'interesse dei minori.
Nella medesima data, l'avv. OMISSIS quale curatore speciale dei minori, si costituiva anche nel
procedimento sub (...), chiedendo il rigetto delle richieste del OMISSIS , in assenza di valutazione
sulle capacità genitoriali dello stesso, nonché in assenza di valutazione sulle condizioni psicologiche
e sulla serenità dei minori e sulla qualità dei rapporti con il padre, anche al fine di accertare se il
ripristino degli incontri corrispondesse all'interesse ed al benessere psicofisico degli stessi.
Con ordinanza del 09/12/2023, il Giudice Istruttore ammetteva l'interrogatorio formale e la prova
testimoniale diretta e contraria richiesta, nei limiti indicati nella medesima ordinanza; sollecitava il
Servizio NPI territorialmente competente a rispondere a quanto richiesto dal Tribunale per i
minorenni di Messina con Provv. del 9 del 26 maggio 2023; richiedeva al Servizio Sociale del Comune
di Taormina di aggiornare la relazione del 03.08.2023, trasmessa su richiesta del Tribunale per i
minorenni di Messina con Provv. del 9 del 26 maggio 2023, sulle condizioni di vita sociale e
lavorativa di OMISSIS sulle attuali condizioni di vita dei minori insieme alla madre, nonché sulla
capacità genitoriale di entrambe le parti, eventualmente avvalendosi della collaborazione del
Consultorio Familiare competente, chiarendo se fosse stato avviato il programma di recupero delle
capacità del padre di cura e di accudimento della prole, quale fosse il suo stato di avanzamento e
quali i risultati raggiunti, ovvero comunicando le eventuali ragioni per le quali tale programma non
fosse stato avviato o proseguito; ordinava ad entrambe le parti di depositare documentazione
reddituale; rinviava la causa per l'espletamento delle prove ammesse all'udienza del 09.02.2024;
indicava l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02/02/2024 (procedimento sub (...)), il Giudice delegato confermava il
provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Messina con decreto del 26 luglio 2022 (già
confermato dal Tribunale per i minorenni di Messina con decreto del 09/26.05.2023), di affidamento
dei minori al Servizio Sociale del Comune di Taormina, con collocamento degli stessi presso la madre
e sospensione di OMISSIS dall'esercizio della responsabilità genitoriale, con divieto per il OMISSIS
di ogni contatto con i figli; revocava la prescrizione di collocamento dei minori unitamente alla
genitrice in comunità protetta e autorizzava le loro dimissioni ed il loro collocamento nell'abitazione
individuata dalla madre; disponeva che il Servizio affidatario potesse compiere direttamente tutti
gli atti funzionali ad assicurare un adeguato sostegno ai minori, vigilando sulle loro condizioni
presso la madre, collaborando con il Consultorio Familiare del luogo di domicilio dei minori per un
sostegno alle capacità genitoriali della OMISSIS e verificando, d'intesa con il Servizio NPI
territorialmente competente, già incaricato di compiere gli opportuni accertamenti, la sussistenza
dei presupposti per eventuali incontri dei minori con il padre; disponeva che la OMISSIS potesse
continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale in tutti gli ambiti diversi da quelli attribuiti al
Servizio affidatario; disponeva che l'affidamento avesse durata non superiore a ventiquattro mesi e
che il Servizio Sociale riferisse al Tribunale con periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento
degli interventi e sull'attuazione di quanto disposto, anche con riferimento alla verifica dei
presupposti per eventuali incontri dei minori con il padre; disponeva che nelle relazioni periodiche
fossero tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali
valutazioni formulate dagli operatori; disponeva che il Servizio Sociale affidatario comunicasse al
Tribunale, ai genitori ed al curatore il nominativo del responsabile dell'affidamento entro quindici
giorni dalla notifica del presente provvedimento; sollecitava il Servizio NPI competente a rispondere
a quanto richiesto dal Tribunale per i minorenni di Messina con Provv. del 9 del 26 maggio 2023 (in
particolar modo, con riferimento al vissuto dei minori e alle loro aspettative rispetto alla figura
paterna e sulla sussistenza di presupposti e richieste da parte dei minori in ordine ad eventuali
incontri con il padre), comunicando l'esito degli accertamenti compiuti a questo Tribunale anziché
al Tribunale per i minorenni; visto l'art. 473 bis .27 c.p.c., fissava il termine di due mesi per l'invio
della relazione da parte del Servizio NPI competente; disponeva che le parti potessero depositare
memorie nel termine di quindici giorni dall'acquisizione della relazione del Servizio NPI nel
fascicolo telematico; rinviava la causa all'udienza del 16.04.2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Seguivano le udienze di espletamento dell'attività istruttoria ammessa (09 febbraio 2024 - 08 marzo
2024 - 10 maggio 2024).
All'udienza del 10 maggio 2024, escussi i testi e ritenuta esaurita l'attività istruttoria, il Giudice
delegato rinviava la causa innanzi al Giudice Istruttore per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 17/04/2024, nel subprocedimento 2607/22-1, il Giudice delegato confermava
l'affidamento dei minori OMISSIS , nato a T. (M.)il (...), e OMISSIS nata a M. il (...), al Servizio Sociale
del Comune di Taormina, rigettando la richiesta di attribuzione dell'affidamento al Servizio
territoriale di altro Comune; richiedeva al Servizio affidatario di relazionare sulle attività compiute
e su quelle che intendeva compiere per consentire ai minori di ripristinare un rapporto con il padre
in condizioni di sicurezza; rinviava la causa per l'acquisizione della suddetta relazione all'udienza a
trattazione scritta del 26.09.2024, con termine di quindici giorni per le parti al fine di depositare
memorie.
Con nota datata 18.09.2024, il Servizio Sociale del Comune di Taormina comunicava che i minori
OMISSIS e OMISSIS si erano trasferiti insieme alla madre nel Comune di Trabia, ma non forniva
risposte alle ulteriori richieste formulate, mentre il Consultorio Familiare di Taormina in data
12.09.2024 trasmetteva relazione dalla quale emergeva l'opportunità che OMISSIS potesse incontrare
i figli in apposito spazio neutro, istituito presso il comune di residenza dei figli, avendo lo stesso
partecipato con costanza ai colloqui organizzati dal Consultorio, mostrando un atteggiamento
improntato alla collaborazione.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, nel procedimento principale, il Giudice delegato richiedeva al
Servizio Sociale del Comune di Taormina di completare l'indagine e di trasmettere la relazione
richiesta già con Provv. del 17 aprile 2024, chiarendo, in particolare, quali interventi fossero stati
effettuati per assicurare un adeguato sostegno ai minori e se gli eventuali incontri tra padre e figli,
da organizzare eventualmente con modalità protette, potessero svolgersi senza il pericolo di far
rivivere ai minori momenti traumatici o, comunque, fortemente stressanti.
Con istanza del 18/09/2024, iscritta nel subprocedimento 2607/2022-2, OMISSIS formulava richiesta
di autorizzazione all'espatrio per recarsi, unitamente ai figli minori, in Russia al fine di partecipare
alla sepoltura del di lei padre defunto.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024 (subprocedimento 2607/2022-2) il Giudice Istruttore rigettava la
suddetta istanza avanzata da OMISSIS , ritenendo che il programmato viaggio dei minori in Russia
insieme alla madre avrebbe potuto compromettere la possibilità di ricostituire il rapporto della prole
con l'altro genitore anche in considerazione delle possibili difficoltà nell'attuazione dei
provvedimenti in materia di affidamento e del fatto che non poteva rinvenirsi uno specifico interesse
dei minori in tal senso, non avendo mai avuto gli stessi minori rapporti con il nonno deceduto.
Con nota priva di data ma pervenuta il 09.12.2024 il Servizio Sociale del Comune di Taormina
comunicava di avere appreso dal Servizio Sociale del Comune di Trabia che OMISSIS non viveva
più presso il domicilio conosciuto ed aveva portato con sé i due figli minori, già affidati al Servizio
Sociale del Comune dei Taormina; inoltre evidenziava che i minori erano stati segnalati per evasione
dell'obbligo scolastico e che gli stessi non erano presenti nel loro contesto socio ambientale.
Con ordinanza del 18.12.2024, nel corso del subprocedimento 2067/22-1, il Giudice Istruttore, rilevato
che la condotta di OMISSIS , la quale aveva violato la disposizione del Tribunale con la quale era
stato stabilito il luogo nel quale i minori avrebbero dovuto vivere, si era sottratta agli interventi del
Servizio Sociale affidatario, aveva impedito ai figli di ottemperare all'obbligo scolastico, fosse
gravemente pregiudizievole per i minori, sospendeva OMISSIS dalla responsabilità genitoriale sui
due figli minori; nominava l'avv. OMISSIS quale tutore dei minori; prescriveva al Servizio Sociale
del Comune di Taormina, affidatario dei minori, di porre in essere tutte le iniziative per la ricerca
dei minori e di collocare gli stessi, non appena individuati, presso idonea struttura; disponeva che
copia del provvedimento fosse trasmessa al Giudice Tutelare per le prescritte annotazioni sul
registro delle tutele.
Con istanza depositata il 30/11/2024 (subprocedimento 2607/22-3), OMISSIS domandava la
riduzione dell'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento per i figli, giusta sentenza non
definitiva di separazione, ad Euro 50,00 mensili o in subordine, che la misura dell'assegno fosse
rideterminata nella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto delle mutate condizioni economiche
delle parti; chiedeva, altresì, l'adozione dei provvedimenti a tutela dei diritti dei minori e del padre,
verificando il luogo ove si trovavano i minori e le loro condizioni e se opportuno l'adozione di un
provvedimento di immediata revoca della responsabilità genitoriale e di affidamento dei minori al
padre o, in subordine, di affidamento dei minori ai nonni paterni; chiedeva, infine, che fossero
adottati i provvedimenti necessari per la tutela dei diritti del padre, al fine di potere vedere i propri
figli minori, quantomeno in spazi neutri.
Con comparsa del 16/12/2024 si costituiva in giudizio, nel subprocedimento (...), OMISSIS la quale
contestava integralmente il contenuto dell'istanza avanzata dal OMISSIS e ne chiedeva il rigetto,
rilevando altresì che il OMISSIS aveva smesso di ottemperare ai propri doveri di mantenimento
verso i figli; chiedeva che fosse posto, a carico del OMISSIS e a favore della deducente, l'obbligo di
corrispondere un assegno mensile non inferiore ad Euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo
indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e come mantenimento della stessa
(anche in considerazione del valore economico della casa familiare), oltre all'assegno unico, con
distrazione diretta dallo stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei
figli; con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 13/12/2024 si costituiva, nel subprocedimento (...), l'avv. OMISSIS
quale curatore speciale dei minori, la quale domandava il rigetto dell'istanza sia con riferimento alla
riduzione dell'assegno di mantenimento che in ordine all'affido esclusivo dei minori, in quanto non
rispondente al loro interesse e chiedeva, in via istruttoria, che fosse verificata la violazione delle
prescrizioni stabilite dal Tribunale da parte della OMISSIS , al fine di valutare profili di
responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti, con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per la responsabilità penale derivante dall'allontanamento dei minori all'estero.
Con Provv. del 18 dicembre 2024, nel subprocedimento (...), il Giudice Istruttore revocava l'assegno
posto a carico del OMISSIS ed a favore della OMISSIS a titolo di contributo al mantenimento dei
figli, evidenziando che OMISSIS era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale e la stessa non
poteva, pertanto, percepire alcun assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 30/01/2025, nel subprocedimento (...), il Giudice Istruttore confermava il
provvedimento emesso in via d'urgenza il 18.12.2024 con il quale aveva sospeso OMISSIS dalla
responsabilità genitoriale sui due figli minori ed aveva nominato l'avv. OMISSIS quale tutore dei
minori.
All'udienza del 30.01.2025 celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione,
ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio
delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Essendosi il Tribunale già pronunciato con sentenza non definitiva, passata in giudicato, sulla
domanda relativa allo status coniugale, occorre esaminare le ulteriori domande.
In particolare, parte ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione al marito; la decadenza dalla
responsabilità genitoriale del OMISSIS e l'affidamento in via super - esclusiva dei figli minori alla
madre; la sospensione degli incontri padre-figli o, in subordine, la previsione di incontri in spazio
neutro alla presenza del servizio sociale; l'obbligo a carico del OMISSIS e in favore della ricorrente
di corrispondere un assegno mensile, come contributo per il mantenimento dei figli minori e come
mantenimento della stessa, non inferiore ad Euro 800,00 (anche in considerazione del valore
economico della casa familiare), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre assegno unico,
con distrazione diretta dallo stipendio, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse
dei figli; con vittoria di spese e compensi.
Parte resistente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie; la revoca della responsabilità
genitoriale della OMISSIS e l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre; l'obbligo a carico
della OMISSIS di corrispondere un assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei figli
minori oltre all'assegno unico, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
in subordine, la regolamentazione degli orari e delle modalità di visita del padre ai figli minori,
anche in spazio neutro, l'adozione di tutti i provvedimenti per la ricerca e tutela dei minori, inclusa
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica; la condanna della OMISSIS al risarcimento
dei danni; con vittoria di spese e compensi.
Il curatore dei minori ha chiesto il rigetto delle richieste di affidamento esclusivo dei minori,
avanzate da entrambe le parti; la conferma dell'affido al servizio sociale, nonché della nomina
dell'Avv. OMISSIS quale tutore dei minori; l'adozione di opportuni provvedimenti sulla capacità
genitoriale della OMISSIS ; la condanna al pagamento delle spese e compensi a favore dell'Erario.
Occorre dunque procedere, in primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità
della separazione reciprocamente proposte da entrambi i coniugi.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il
presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di
comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2 comma dell'art. 151 c.c., al
fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La
dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il
legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di
separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di
grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali,
che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
In particolare, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a
carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di
intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Per poter
addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la
sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021). Di conseguenza, per valutare la fondatezza della domanda di
addebito, occorre esaminare se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che,
considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei
comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento
del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro
coniuge.
Nella vicenda in esame, la OMISSIS ha attribuito al marito la responsabilità della intollerabilità della
convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri
coniugali, atteso che costui, oltre a fare uso di alcool e droghe, con la sua indole violenta e aggressiva
si era reso responsabile di reiterati episodi di abusi e maltrattamenti in suo danno, anche in presenza
dei figli minori.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, asserendo che, in
realtà, la fine del matrimonio doveva essere imputata alla moglie, la quale aveva abbandonato la
casa coniugale insieme ai figli minori e lo aveva ingiustamente accusato di condotte violente, senza
alcun motivo valido. Lamentava, poi, che la moglie gli aveva sottaciuto di essere stata
precedentemente coniugata e di essersi esibita in atteggiamenti provocanti ed intimo sexy su siti
internet.
Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle parti, è agevole rilevare, all'esito
dell'istruttoria svolta, che i fatti dedotti dalla ricorrente, a sostegno della domanda di addebito della
separazione, non hanno trovato adeguato riscontro.
Le accuse della OMISSIS hanno dato luogo ad un procedimento penale a carico del OMISSIS avente
R.G.N.R. n. 1269/2022, nell'ambito del quale il Giudice per le indagini preliminari ha applicato
all'odierno resistente, in data 28.032022, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla
persona offesa, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all' art.
572, comma secondo, c.p.
Sennonché, il procedimento penale innanzi al Tribunale Collegiale di Messina (n. 1269/2022
R.G.N.R.) risulta ancora pendente e dalla menzionata ordinanza cautelare emerge che gli elementi
di conoscenza a fondamento dell'accusa sono costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni della
parte offesa, dalle dichiarazioni dell'ass. soc. OMISSIS e dalle dichiarazioni di tale OMISSIS .
Nondimeno, già dalla lettura della menzionata ordinanza cautelare, emerge che le dichiarazioni
dell'ass. soc. OMISSIS che non sono state, comunque, acquisite al presente procedimento, possono
essere di ridottissima utilità, in quanto la OMISSIS non ha mai assistito agli episodi di violenza
narrati, ma si è limitata a riferire le confidenze ricevute dalla OMISSIS . Infatti, le testimonianze "de
relato ex parte", di per sé non hanno alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, mentre possono
concorrere a determinare il convincimento del giudice solamente ove valutate in relazione a
circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto
(Cass. 11844/2006; 2815/2006; Cass. civ. 19.03.2009 n. 6697). Quanto, poi, alle dichiarazioni di
OMISSIS , va osservato che quest'ultima è stata sentita nel presente procedimento come testimone
all'udienza dell'08.03.2024 e la stessa ha riferito di non potere dire se la fine del rapporto coniugale
fosse da imputare esclusivamente al comportamento violento e contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio del OMISSIS , ma ha ricordato che un giorno la OMISSIS si era rivolta piangendo a lei,
che era "assistente" socio sanitaria del figlio OMISSIS dicendo che aveva bisogno di aiuto, in quanto
voleva andare via, a causa delle numerose aggressioni subite da parte del marito, ed in tale occasione
la stessa aveva un labbro gonfio. Invero, è agevole osservare che anche le conoscenze della teste
OMISSIS discendono da quanto a lei riferito dalla OMISSIS , ma in tal caso l'attendibilità delle accuse
della moglie nei confronti del marito sembrano corroborate dal fatto che la stessa presentava un
labbro gonfio.
Ritiene, nondimeno, il collegio che questo elemento di conoscenza non sia sufficiente per ritenere
compiutamente accertata la sussistenza di condotte violente da parte del OMISSIS nei confronti della
OMISSIS . In primo luogo, va osservato che sul punto la deposizione della OMISSIS nel presente
procedimento è sensibilmente diversa da quella resa all'udienza del 21.09.2022, nel corso del
dibattimento penale (i cui verbali sono stati prodotti dal resistente in allegato alla comparsa di
costituzione). Infatti, davanti al giudice penale, la teste OMISSIS ha affermato di non avere mai visto
la OMISSIS con il labbro gonfio, né nell'occasione sopra menzionata, né in altre occasioni, ma ha
ricordato che quest'ultima, nell'affermare di avere subito condotte violente da parte del marito, le
aveva mostrato una fotografia nella quale si vedeva che aveva il labbro gonfio. La ricostruzione dei
fatti resa dalla teste al dibattimento penale appare, invero, molto più attendibile di quella resa nel
corso del presente giudizio, non solo perché molto più articolata, ma anche perché in essa si fa
riferimento ad elementi di dettaglio che non sono presenti nelle sintetiche dichiarazioni rese nel
presente procedimento. In particolare, la teste ha affermato non solo di avere visto la suddetta
fotografia, ma anche che le aveva mandato la fotografia tramite WhatsApp, dicendole "di tenerla e
di conservarla".
Ciò posto, la deposizione della teste OMISSIS non consente neppure di affermare che il gonfiore al
labbro della OMISSIS fosse ascrivibile alla condotta del marito, avendo il OMISSIS affermato che le
fotografie indicate dalla teste, che documentavano degli ematomi sulla persona della OMISSIS ,
erano verosimilmente riconducibili ad un sinistro stradale che i coniugi avevano avuto poco tempo
prima, come risultava dalle fotografie da lui prodotte, relative ai danni subiti dall'autovettura, né vi
sono altri elementi che possano dare riscontro alle accuse della OMISSIS che, peraltro, fanno
riferimento a condotte ripetute nel tempo, mentre la teste OMISSIS che era il medico della OMISSIS
, sentita all'udienza del 09.02.2024, ha dichiarato che quest'ultima non le aveva mai riferito di
aggressioni fisiche da parte del marito, né si era mai sottoposta alle sue cure, dicendo "per esempio
di essere caduta o di avere inciampato".
E' ben vero che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate
violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei
doveri nascenti dal matrimonio da potere fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza necessità di procedere alla
comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia
vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili
solo con comportamenti omogenei (Cass civ. n. 5171 del 27.02.2024; Cass. ord., 19 febbraio 2018, n.
3925; Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n. 817; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, 7321).
Nondimeno, questa consapevolezza, rafforzatasi in seguito alla firma e ratifica (L. n. 77 del 2013)
della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi vincolante
per tutti gli Stati membri, non implica che nella valutazione dei fatti di violenza domestica si possa
ricorrere a scorciatoie probatorie.
La ricorrente ha, poi, evidenziato che il marito faceva uso di alcol e droga e non aveva mai accettato
che il figlio più grande fosse affetto dalla S. di D.. Anche tali circostanze, che dovrebbero corroborare
l'affidabilità delle accuse della OMISSIS con riferimento alla condotta violenta del marito, non
hanno, però, trovato adeguato riscontro probatorio. Infatti, come si legge nella nota del D. di L.
datata 07.11.2022, i controlli delle urine e gli esami ematochimici effettuati con regolarità sulla
persona del OMISSIS , a decorrere dal 10.06.2022, non hanno mai consentito di rilevare l'uso di
sostanze stupefacenti. Viceversa, all'inizio del percorso sono stati rilevati degli indicatori di abuso di
sostanze alcoliche, ma non vi sono elementi per potere affermare che l'assunzione di sostanze
alcoliche abbia avuto concreti effetti sulla condotta del OMISSIS , non consentendogli di controllare
gli impulsi violenti o determinando in lui uno stato di "ubriachezza", che non è stato, peraltro, mai
rilevato dai testi escussi. Del tutto priva di riscontro probatorio è, poi, la circostanza secondo cui il
OMISSIS non avrebbe accettato la patologia da cui era affetto il figlio OMISSIS e, al contrario, la teste
OMISSIS ha riferito, nel corso della sua deposizione dibattimentale penale, che il OMISSIS era molto
attento ai bambini, mentre gli altri testi escussi nel presente procedimento hanno descritto un
rapporto tra padre e figlio connotato da affetto e cura. Infine, va osservato che la circostanza che il
OMISSIS abbia ammesso di avere provato gelosia nei confronti della moglie non è certamente
sufficiente per ritenere che tale gelosia abbia condotto il OMISSIS a tenere condotte violente nei
confronti della moglie, che sono state sempre da lui recisamente negate.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico del
marito, avanzata alla OMISSIS va rigettata.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal OMISSIS , sostanzialmente basata sull'abbandono
della casa coniugale da parte della moglie, va osservato che l'abbandono della casa familiare
costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione,
sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale,
e costituisce normalmente di per sé causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso
causale tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere
tratta da elementi di tipo logico o presuntivo (Cass. civ. 23284/2019; 14591/2019; 3923/2018). La
giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, sottolineato che l'abbandono della casa coniugale non
può assumere rilievo ai fini della pronuncia di addebito della separazione quando risulti che esso
sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. I,
10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648).
Orbene, nel caso in esame lo stesso OMISSIS , nelle dichiarazioni rese davanti al Tribunale per i
minorenni di Messina, ha riferito circostanze che fanno comprendere come, al momento
dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, il rapporto fosse in profonda crisi. Infatti, il
OMISSIS ha affermato che da circa due mesi vi erano tra lui e la moglie continue liti, in quanto egli
aveva trovato un hard disk con delle fotografie nelle quali la moglie appariva in abiti succinti e pose
provocanti ed altre foto dalle quali emergeva che la stessa aveva contratto un precedente
matrimonio. La circostanza relativa al ritrovamento di tale hard disk risulta, peraltro, corroborata
dal fatto che le fotografie menzionate dal OMISSIS sono state da lui prodotte e non sono state mai
contestate dalla OMISSIS . In ogni caso, ciò che occorre in questa sede sottolineare è che il OMISSIS,
pur avendo affermato che tale vicenda aveva determinato in lui una profonda delusione ma che non
era sua intenzione separarsi, ha dovuto ammettere che tale vicenda aveva ulteriormente
compromesso la serenità tra i coniugi, che già era stata messa a dura prova a causa delle ristrettezze
economiche in cui versava la famiglia e che, come da lui affermato anche in sede di interrogatorio
formale nel presente giudizio, avevano determinato dei litigi pure per il fatto che la moglie voleva
condurre i figli in Russia per farli conoscere ai nonni, mentre egli non aveva potuto assecondare tale
desiderio per problemi economici. In tale situazione relazionale non è possibile, allora, concludere
che l'allontanamento dalla casa coniugale abbia causato la fine dell'unione coniugale, essendo assai
più verosimile ritenere che sia stato una conseguenza della crisi in cui da tempo versava il rapporto
tra i coniugi e che si era aggravata a seguito delle liti conseguenti alla scoperta da parte del marito
dell'hard disk contenente le fotografie della moglie.
Nessun rilievo eziologico può, infine, essere attribuito alla circostanza che la OMISSIS avrebbe
ingiustamente accusato il OMISSIS di avere tenuto condotte violente nei suoi confronti, poiché è
evidente che tali accuse si collocano in un momento in cui il rapporto coniugale si era già
definitivamente disgregato.
Alla luce delle suddette argomentazioni, anche la domanda di addebito della separazione a carico
della moglie, avanzata da OMISSIS va disattesa.
Occorre, quindi, esaminare le domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzate dalle
reciprocamente dalle parti ed aventi carattere pregiudiziale rispetto alla questione sull'affidamento
dei figli minori.
Va innanzitutto dichiarata la competenza a decidere sul punto da parte di questo Tribunale in quanto
investito del procedimento di separazione personale dei coniugi (trattasi di provvedimento di
competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. così come riformato dalla L. 10
dicembre 2012, n. 219).
Invero, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "l'art. 38, primo comma, disp. att.
cod. civ. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai
giudici instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di
cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni,
ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla
sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere
provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e
richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione
oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale
ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado" (cfr. Cass. ord. 17931/2016; ordd.
1349/2015 e 432/2016).
Ciò premesso il Tribunale, ai sensi dell'art. 330 c.c. "può pronunciare la decadenza dalla
responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio...". La norma citata sanziona le ipotesi in cui i genitori
non esercitano la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e, in
particolare, al principio di realizzazione degli interessi dei figli, sicché la decadenza non è che la
logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che la legge conferisce ai genitori.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute
cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale, ove viene
sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30: "E'
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità").
Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore,
riconoscono, pertanto, al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia
pregiudizievole per la crescita serena del minore - il potere di intervenire affinché a tali obblighi
genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o
entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri - doveri nei quali si compendia la responsabilità
genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che
il rimedio in questione ha funzione "preventiva" e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere
in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il
pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre,
dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare
sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno grave.
Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la
condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale
provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico
tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore
interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo
sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass. civ. 24.03.2022 n. 9691) e che tale tipo di provvedimento sia
effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore. La ratio della norma è, infatti,
quella di assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando
al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da
cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed
avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763). In ogni caso, lo
strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il
genitore (Cass. civ. n. 6186/2023), ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero
essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno
dei genitori. D'altro canto, però, affinché possa essere pronunciata la decadenza, è necessario e
sufficiente che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei
doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza (Cass. civ.
12.07.2022 n. 22006). Infatti, è lo stesso art. 330 cod. civ. a non richiedere l'accertamento del
coefficiente soggettivo in capo al genitore inadempiente alle responsabilità genitoriali e, d'altronde,
l'art. 332 cod. civ., in materia di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, sancisce che il
genitore possa essere reintegrato nella responsabilità quando è ormai scongiurato ogni pericolo di
pregiudizio per il figlio, previsione che evidenzia l'importanza della riparazione in luogo della
stigmatizzazione del comportamento genitoriale.
In ogni caso, va sottolineato che il legislatore non ha individuato a priori quali siano le situazioni che
possono indurre l'autorità giudiziaria a ritenere sussistente una situazione di grave pregiudizio o
comunque di pregiudizio ed il Tribunale può anche modulare il suo provvedimento sulla base delle
esigenze del singolo minore e/o del concreto giudizio. Inoltre, l'utilizzo della congiunzione
disgiuntiva "o" induce a ritenere che è possibile pronunciare la decadenza quando il grave
pregiudizio è legato anche a una sola delle condotte indicate (violazione dei doveri o trascuratezza
dei doveri o abuso dei poteri legati alla responsabilità genitoriale) senza la necessità che ricorrano
tutte e tre le condotte per applicare l'art. 330 c.c.
Ciò premesso, si rileva, nel merito, che l'art. 330 c.c. configura il presupposto per la decadenza dalla
responsabilità genitoriale in termini di violazione dei doveri ad essa inerenti o di abuso dei relativi
poteri con "grave pregiudizio del figlio"; la decadenza dalla responsabilità sopravviene, pertanto,
come reazione alla inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul presupposto di un
inadempimento di particolare importanza e implica una valutazione di non affidabilità del genitore
a curare gli interessi del figlio.
Orbene, valutati complessivamente gli elementi di causa, ritiene il collegio che la domanda di
decadenza dalla responsabilità genitoriale di OMISSIS avanzata dal resistente, vada accolta.
Infatti, in seguito al rigetto (ord. del 26/9/2024 sub -(...)) dell'istanza avanzata dalla OMISSIS di recarsi
nel paese d'origine, insieme ai figli, in occasione della morte del nonno materno, la stessa si è
allontanata dal domicilio conosciuto, portando con sé i due minori, già segnalati per evasione
dell'obbligo scolastico e non presenti nel contesto socio ambientale.
A seguito di tale condotta il Giudice Istruttore ha disposto la sospensione della OMISSIS dalla
responsabilità genitoriale nominando ai minori un tutore dei minori, essendo stato anche il padre
sospeso in precedenza dalla responsabilità genitoriale.
Il sospetto che la ricorrente abbia raggiunto ugualmente il paese d'origine nonostante il
provvedimento di rigetto dell'istanza di espatrio, nel subprocedimento 2607/2, appare fondato se si
considerano le risultanze dell'attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Trabia per
cui "dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte fino ad ora non è stato possibile accertare
dove si trovi la donna e i suoi figli minori che sono di fatto irreperibili in questo centro; è possibile
ipotizzare che la stessa abbia fatto rientro presso il suo paese d'origine portando con sé i figli minori";
al fine di giungere a tale conclusione sono stati sentiti a S.I.T., il sig. OMISSIS che ha riferito che la
OMISSIS , via W.A., gli aveva comunicato in data 15 ottobre che sarebbe partita per un viaggio e poi,
con altri messaggi datati 04 novembre u.s., che non sarebbe più ritornata, senza approfondire
ulteriormente le ragioni del suo repentino allontanamento, e il sig. OMISSIS che così riferiva in
merito: "All'improvviso mi riferì che aveva lasciato l'abitazione di Trabia per fare ritorno presso il
suo paese d'origine e ricongiungersi con la madre poiché si sentiva in colpa per non aver dato
l'ultimo saluto al padre ormai morto. ...La donna mi riferì che sarebbe partita i primi di ottobre di
quest'anno ma che sarebbe ritornata a fine mese. Poi nel corso della chiamata mi| confidò che era
andata via per timore dell'ex marito e che era "adirata" con lo Stato italiano perché nell'ultima
udienza si doveva decidere sull'affidamento ovvero se il padre potesse vedere i figli minori, udienza
che fu rimandata per negligenza dei servizi sociali che non avevano relazionato sulla sua capacità
genitoriale. A fine ottobre mi telefonò dicendomi che non sarebbe più tornata perché aveva il timore
che sarebbe rimasta vittima di femminicidio poiché l'ex marito aveva avuto contezza del suo nuovo
indirizzo di residenza e piuttosto avrebbe patito le conseguenze legali del caso. Non disse
precisamente il posto dove si trovava ma mi riferì che nevicava e c'erano meno venti gradi centigradi,
presumo pertanto sia tornata al suo paese d'origine".
La condotta posta in essere dalla OMISSIS appare, invero, gravemente pregiudizievole per i figli
minori, atteso che la stessa ha violato la disposizione del Tribunale con la quale era stato stabilito il
luogo nel quale i minori avrebbero dovuto vivere, si è sottratta agli interventi del Servizio Sociale
affidatario, ha impedito ai figli di ottemperare all'obbligo scolastico, non ha consentito di verificare
la sussistenza dei presupposti per consentire ai figli di recuperare il rapporto con la figura paterna.
Da tutti questi elementi emerge evidente in capo alla ricorrente l'oggettiva violazione dei doveri
inerenti alla responsabilità genitoriale estrinsecantesi nel non adempiere al provvedimento
giurisdizionale, all'obbligo essenziale di curare l'elevazione fisica e morale della prole e nel
complessivo effetto gravemente pregiudizievole della sua condotta sull'equilibrato sviluppo dei
minori nelle relazioni parentali. Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di legge
per la dichiarazione di decadenza della OMISSIS dalla responsabilità genitoriale.
Quanto alla domanda di decadenza avanzata dalla ricorrente nei confronti del OMISSIS , ritiene il
collegio che, alla luce dell'istruttoria compiuta e delle relazioni dei Servizi Territorialmente
competenti depositate in atti, non sussistano i presupposti per l'emissione di un tale provvedimento
de potestate, non avendo trovato sufficiente riscontro, in particolare, l'accusa della OMISSIS secondo
cui il OMISSIS si sarebbe reso responsabile di condotte violente nei confronti della ricorrente alla
presenza dei figli. Tuttavia, gli accertamenti compiuti hanno posto in evidenza che il OMISSIS ,
padre dei minori OMISSIS e OMISSIS , presenta evidenti limiti nelle capacità genitoriali, soprattutto
in ragione del fatto che lo stesso, nel corso delle indagini effettuate dal Consultorio Familiare di
Taormina (vedi relazione del 06.09.2022), non ha mostrato alcuna consapevolezza in ordine alla
problematicità della situazione familiare, circostanza che rivela una incapacità di cogliere anche un
eventuale disagio dei figli, i quali sembrano avere tratto beneficio dal ricovero in una struttura
protetta unitamente alla madre. Appare, pertanto, opportuno mantenere l'affidamento dei due figli
minori al Servizio Sociale del Comune di Taormina, anche se con meri compiti di vigilanza, supporto
e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale, pure nella prospettiva di un eventuale
rientro dei minori in Italia che richiederà l'intervento dei Servizi per favorire una graduale e non
traumatica ripresa dei rapporti. In ogni caso va, poi, rilevato che, dovendosi revocare il
provvedimento di sospensione del OMISSIS dalla responsabilità genitoriale, va anche revocato il
provvedimento di nomina di tutore, che presuppone che entrambi i genitori non possano esercitare
la responsabilità parentale.
Non occorre, invece, provvedere sull'affidamento della prole, poiché l'affidamento attiene
all'esercizio della responsabilità genitoriale ma presuppone che la titolarità della suddetta
responsabilità spetti ad entrambi i genitori, mentre nel caso in esame, essendo stata dichiarata la
decadenza della OMISSIS dalla responsabilità genitoriale, è inevitabile che l'esercizio spetti
esclusivamente all'altro genitore.
13-06-2025 13:36
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