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Sentenza

Affidamento dei figli. Regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario (Cc, articoli 337-bis, 337-te e 337-sexies; Cpc, articolo 473-bis 22)
Affidamento dei figli. Regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario (Cc, articoli 337-bis, 337-te e 337-sexies; Cpc, articolo 473-bis 22)
    Tribunale Ferrara, civile, sentenza 9 dicembre 2024 n. 1202


TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati - Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo - Giudice
Dott.ssa Costanza Perri - Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. …/2024 R.G. promosso da:
OMISSIS nata a F. il (...) e ivi residente in Via F.N. n.18 - c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa,
in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo,
dall'Avv. …(c.f. OMISSIS ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. …(c.f. OMISSIS ) ed
elettivamente domiciliata in Ferrara Via…, presso e nello studio dei predetti avvocati, i quali
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata: OMISSIS e OMISSIS
RICORRENTE
nei confronti di
OMISSIS, nato il (...) a F. (F.), C.F. OMISSIS residente a F., via F.lli N. n. 18, rappresentato e
difeso dall'Avv. …del Foro di Ferrara (C.F. (...) per le comunicazioni di cancelleria: Fax (...);
P.E.C. OMISSIS ), ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Ferrara, Via…, come
da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e
risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTOAvente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati
fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 10 luglio 2024, OMISSIS
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori OMISSIS ed OMISSIS nati a F.
rispettivamente il 19 aprile 2015 ed il 10 settembre 2017 dalla relazione sentimentale e
convivenza more uxorio con OMISSIS odierno resistente, stabilendone il collocamento
prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare sita a F., località
M. di B., in Via F.lli N. n. 18 (acquistata dalle parti in comproprietà), regolamentando modi
e tempi di visita con il padre (preferibilmente una settimana, dal mercoledì all'uscita da
scuola - o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici - fino al giovedì mattina, e la
settimana successiva, dal venerdì all'uscita da scuola - o in orario equivalente, nei periodi
extrascolastici - fino alla domenica sera ore 20:00) e ponendo a carico del medesimo l'obbligo
di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo complessivo di 1400,00 Euro (700,00
Euro per ciascuno figlio), da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat e contribuzione all'80% alle spese straordinarie.
La ricorrente, premettendo che il rapporto con il compagno nel corso degli anni era andato
incontro a un progressivo ed inesorabile deterioramento dovuto soprattutto ai
comportamenti gravemente vessatori ed aggressivi assunti dal resistente nei propri
confronti, esponeva di essere da sempre il principale punto di riferimento dei bambini,
essendo il padre frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero, della durata
anche di due o tre settimane consecutive. Aggiungeva che sussiste una notevolissima
disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, tale da giustificare a carico del padre un
consistente contributo al mantenimento mensile in favore dei figli.
Si costituiva in giudizio OMISSIS associandosi alla richiesta di affidamento condiviso della
prole, collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa
familiare, ma facendo rilevare anche come l'alta conflittualità tra le parti renda quanto mai
necessaria, nel maggiore interesse dei figli minori ed anche per il proprio benessere
psicofisico, l'interruzione della convivenza fra le parti e la regolamentazione del loro
rapporto con i figli minori, "riducendo al minimo i loro contatti, che dovranno
necessariamente avvenire con spirito di cooperazione e collaborazione reciproca solo al fine
di coordinarsi per OMISSIS ed OMISSIS . Dava atto di aver acquistato in data 24/05/2024
l'immobile sito in F., località B., Via O. B. n. 40 (a circa 4km dall'attuale casa familiare), in
fase di ristrutturazione ed adeguato ad ospitare i bambini, al prezzo di Euro 135.000, ancheper il tramite di mutuo bancario contratto B.C.E. pari ad Euro 130.000; che le modalità di
frequentazione proposte dalla ricorrente non paiono giustificate, non corrispondendo al
vero la circostanza di trovarsi frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero;
di aver effettato nel 2024 solo 28 giorni di trasferta, molte delle quali anche in zone limitrofe
che gli permettevano di trascorrere il weekend con la propria famiglia; che dal 03/05/2023 le
proprie mansioni all'interno dell'azienda per cui lavora sono mutate, essendo stato investito
del ruolo di team leader, così potendo lavorare di più in azienda ed evitare, per quanto
possibile, le trasferte lavorative; che il mutamento di ruolo e la diminuzione delle trasferte
di lavoro hanno comportato una riduzione della propria retribuzione.
Concludeva, quindi, per una regolamentazione del proprio diritto di visita più ampia
rispetto a quella prospettata in ricorso e per un obbligo di contribuzione al mantenimento
della prole proporzionato alla propria attuale capacità retributiva, nonché agli impegni
economici assunti in conseguenza della crisi separativa.
Intervenuto il Pubblico Ministero, sentite personalmente le parti all'udienza celebratasi
innanzi al giudice delegato in data 4 dicembre 2024, il procedimento è stato rimesso al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
Sul regime di affidamento della prole.
Tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse
circostanze contrarie all'interesse dei minori OMISSIS ed OMISSIS ne va disposto
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Ed invero, per quanto riguarda le capacità
genitoriali delle parti, si ritiene che, malgrado l'elevata conflittualità che ad oggi ne connota
il rapporto (ma che è verosimilmente destinata a calmierarsi una volta cessata la
coabitazione), al momento i genitori siano ancora in grado di garantire ai propri figli la
soddisfazione dei bisogni primari di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione
e di cogenitorialità. Si auspica che la interruzione della convivenza fra le parti e la
regolamentazione della permanenza dei minori presso ciascun genitore possano stemperare
il conflitto in atto per la piena ed effettiva attuazione del regime di affidamento condiviso,
eventualmente se necessario e comunque sempre opportuno in presenza di forte astiosità
con l'aiuto ed il supporto di una mediazione familiare.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art.
337 ter, 3 comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sui figli minori
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune
decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior
interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune
accordo le decisioni, cercando di armonizzare compocriteri decisionali condivisi e garantire a OMISSIS ed OMISSIS un effettivo e reale apporto
congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli
altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più
assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero
dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Rimanendo in tema di affido condiviso, con memoria ex art. 473 bis 17, primo comma, c.p.c.
la difesa di parte ricorrente ha sollevato la questione delle deleghe da conferire per
l'accompagnamento ed il ritiro dei minori presso i rispettivi istituti scolastici, in difetto di
accordo fra le parti.
La difesa del resistente ha replicato di non aver mai avuto "alcuna preclusione in merito alla
sottoscrizione di tali deleghe, a condizione che sia garantito anche a lui la possibilità di
occuparsi dei figli, di portarli a scuola ed alle attività sportive (…) Ad esito del presente
procedimento, infatti, quando il Collegio avrà stabilito il tempo di permanenza del padre
con i figli, senza timore che la madre possa opporsi a ciò, i bambini, durante il tempo di
permanenza con la madre, potranno essere prelevati a scuola dalla madre e dalla sorella
della ricorrente, senza preclusione alcuna".
Dunque non si pone questione sul punto. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza dei
minori presso di sé (come sopra individuati), si organizzerà come meglio crede per la
relativa gestione, conferendo delega, in accordo con l'altro genitore, a persone di fiducia
della famiglia per l'accompagnamento ed il ritiro dei bambini da scuola e/o attività ricreative
e/o sportive.
Sulla collocazione prevalente dei minori, l'assegnazione della casa familiare e la
regolamentazione delle visite col genitore non collocatario.
Le parti concordano anche sulla collocazione prevalente dei minori con la madre e
l'assegnazione alla medesima della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Su tali aspetti dunque non viene posta questione.Al contrario, per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del genitore non
collocatario, giova premettere talune considerazioni di ordine generale.
Al fine di tutelare il diritto della prole alla bi-genitorialità, ovvero l'interesse a conservare
rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori, il nostro ordinamento individua
l'affidamento condiviso come regime ordinario; esso attribuisce ai genitori l'esercizio della
responsabilità genitoriale, senza obbligo di gestione congiunta per le scelte di ordinaria
amministrazione. Tale regime non implica, tuttavia, necessaria ed automatica equipollenza
dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore: per tale motivo la
giurisprudenza (e ciò anche a fronte di indefettibili esigenze di ordine pratico e di tutela e
salvaguardia della stabilità e dell'equilibrio dei minori) ha da tempo individuato la figura
del "genitore collocatario", presso il quale il figlio minore avrà la propria residenza in misura
prevalente. Da qui la necessità di garantire che sia massimamente preservato e valorizzato
il rapporto del minore con l'altro genitore, attraverso una regolamentazione del diritto di
visita che riesca a contemperare tempi, esigenze e bisogni quotidiani del minore (da
valutarsi anche in base alla sua età e tenuto conto del piano genitoriale allegato in atti dalle
parti), con il suo altrettanto primario bisogno di coltivare una relazione stabile e significativa
col genitore cosiddetto "non collocatario" e con l'intera sua famiglia di origine.
Ciò posto, con riguardo al caso di specie si ritiene idonea a contemperare le esigenze dianzi
evidenziate, salvaguardando l'interesse dei minori a preservare la propria relazione col
padre e al contempo il loro bisogno di stabilità rispetto agli impegni scolastici ed
organizzativi rispetto a quelli ricreativi e sportivi, la seguente regolamentazione: il padre
potrà vedere e stare coi bambini a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in
orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al lunedì mattina, allorché
riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei
periodi extrascolastici), nonché ogni mercoledì dall'uscita da scuola (o in orario equivalente,
nei periodi extrascolastici) al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà i minori a scuola (o,
in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici).
Durante le vacanze di Natale, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni
alterni il giorno di Natale ovvero il C.; durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi,
periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la
madre entro il 31.05 di ogni anno.Qualora il padre, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare i figli a causa
di eventuali trasferte lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con i minori, previo
accordo con la madre.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un
rapido esame delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, quali risultano dalla
documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle
parti in udienza, ritenute da questo Collegio sufficienti ai fini dei provvedimenti economici.
La Sig.ra OMISSIS presta attività lavorativa come grafica pubblicitaria part-time, con redditi
netti che mediamente, negli ultimi anni, non hanno superato l'importo di Euro 900,00
mensili (doc.ti 13, 14 e 15).
E’ inoltre impegnata in un percorso di studi universitari che, come dalla medesima
dichiarato in udienza, è principalmente finalizzato al conseguimento di una qualifica
immediatamente spendibile in ambito lavorativo sì da rendersi totalmente indipendente a
livello economico.
E’ comproprietaria con OMISSIS dell'abitazione coniugale sita in F., via Fratelli N. n. 18 (cfr.
doc. 18).
Percepisce per intero l'AUU pari all'importo di circa 300,00 Euro al mese.
OMISSIS è dipendente a tempo indeterminato della società C.P. S.r.l., con la qualifica, dal
03/05/2023, di team leader (cfr. doc. 10 di parte resistente) e percepisce attualmente una
retribuzione netta di circa 2.670,00 Euro mensili, oltre eventuali trasferte (cfr. doc. 9 e busta
paga prodotta all'udienza del 04/12/24).
E’ proprietario insieme alla ex compagna, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile adibito
ad ex casa familiare e, in via esclusiva, dell'immobile da poco acquistato in cui è prossimo a
trasferirsi a vivere.E’ gravato dal pagamento del Mutuo OMISSIS al 50% contratto per la casa familiare pari
complessivamente ad Euro 512,44 (cfr. doc. 3 di parte resistente); dal pagamento della
somma di Euro 592,50 per il mutuo B.C.E. contratto per l'acquisto della nuova casa (cfr. doc.
4 di parte resistente) e dal Prestito personale Agos (contratto per l'acquisto dei mobili Ikea
per la nuova casa) pari a Euro 72,47 (cfr. doc. 13 di parte resistente). In merito all'immobile
di futura residenza il resistente ha evidenziato di dover corrispondere nel 2025, essendo
decaduto dal beneficio relativo alla prima casa, un'imposta di registro supplementare e
un'imposta sostitutiva pari ad Euro 13.413,40, comprensiva di interessi e sanzioni (cfr. doc.
14 di parte resistente).
Ciò premesso, tenuto conto ai sensi dell'art. 337 ter, 4 comma, c.c.: a) dell'età di OMISSIS ed
OMISSIS (che oggi hanno rispettivamente 9 e 7 anni) e delle relative esigenze; b) dei tempi
di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati; c) della situazione
patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori che rivela, malgrado i numerosi
impegni finanziari del resistente, una certa difformità a vantaggio del medesimo; d) del
valore economico dell'assegnazione alla madre della casa familiare siccome in comproprietà
fra le parti e della attuale integrale attribuzione alla medesima dell'AUU; si ritiene equo
porre, a far data dalla presente pronuncia (stante la attuale coabitazione fra le parti) a carico
del padre un contributo mensile di 700,00 Euro (euro 350,00 per ciascun figlio) da rivalutare
annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie che si
indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture pubbliche; c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private; b) cure termali e
fisioterapiche; b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli
interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse
scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici; b) rette asilo nidoe scuola materna pubbliche e relativo trasporto; c) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno; d) gite scolastiche senza pernottamento; e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse
scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari; b) rette asilo nido e scuola materna
privata e relativo trasporto; c) corsi di specializzazione; d) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a)
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro
400,00 all'anno per ciascun figlio; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente; b) tempo prolungato; c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi
estivi; b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale
compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori OMISSIS nato a F. il (...), ed OMISSIS nata a
F. il (...), ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dellcomma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun
genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i
figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies,
comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine
perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento
del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà
di reperire il soggetto.
2) Assegna ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ad OMISSIS la casa familiare sita a in F., via Fratelli
N. n. 18 - con i beni mobili e gli arredi ivi presenti - distinta al C.F. del Comune di Ferrara
come di seguito: - Foglio (...) Particella (...) Subalterni (...) e 44, Via F. N. n. 18, P T-1-2, z.c. 2,
cat. (...), cl. (...), vani 7, superficie catastale totale mq. 173 - totale escluse aree scoperte mq.
151, R.C. Euro 1.177,62 (abitazione); - Foglio (...) Particella (...) Subalterno (...), Via Fratelli N.
n. 18, P T, z.c. 2, cat. (...), cl. (...), mq. 10, superficie catastale totale mq. 13, R.C. Euro 26,34
(magazzino).
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori OMISSIS ed OMISSIS con le
modalità di cui in parte narrativa.
4) Con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del padre OMISSIS l'obbligo di
contribuire al mantenimento dei figli OMISSIS ed OMISSIS versando alla madre OMISSIS
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 700,00, (350,00 Euro per ciascun figlio) da
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al
pagamento del 60% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 5
dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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