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Sentenza

AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Modifica della residenza del minore

(Cc, articolo 337-ter; Costituzione, articolo 16; Cpc, articolo 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.28 e 473-bis.39)
AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Modifica della residenza del minore (Cc, articolo 337-ter; Costituzione, articolo 16; Cpc, articolo 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.28 e 473-bis.39)

La scelta della residenza da parte del genitore costituisce l’esercizio di un diritto di libertà garantito dall’art. 16 della Costituzione per cui nel caso in cui il genitore intenda comunque modificare la propria residenza - come è avvenuto nel caso in esame - il Tribunale dovrà valutare se risponda maggiormente all’interesse del minore autorizzare il trasferimento, oppure se, al fine di garantire equilibrati e adeguati rapporti con entrambi i genitori nonché salvaguardare l’habitat del minore, la sua rete sociale, familiare e di amicizie, debba essere disposto un collocamento presso il genitore che non intende trasferirsi. Si tratta di una decisione particolarmente delicata perché spesso si risolve nella scelta del “male minore” in quanto interesse preminente dei figli è quello di poter mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, mentre la distanza tra i luoghi di residenza inevitabilmente incide in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.

E’ opportuno precisare che nell’effettuare tale scelta l’unico criterio utilizzabile per la necessaria individuazione del genitore collocatario prevalente sia da individuarsi nell’interesse morale e materiale del minore, senza che possa, in maniera avulsa dal caso concreto e dalle specifiche esigenze del minore, applicarsi il criterio della cd. maternal preference,

Nel caso in esame, il Collegio, sulla base degli elementi acquisiti, ha ritenuto maggiormente rispondente all’interesse del minore, il trasferimento con la madre.

    Tribunale Modena, sezione I, sentenza 14 agosto 2025 n. 992 – Pres. e rel. Di Pasquale
1. - Con ricorso depositato il 30/11/2023 K.Y. (5/5/1986 Russia), cittadina ucraina, residente a V. (M.),
ha chiesto la modifica / integrazione di sentenza di divorzio ucraina relativamente ad affidamento e
mantenimento del figlio D. (nato il (...) in U.). Il matrimonio con F.A. (26/4/1976), residente a S. s/P
(M.), è stato celebrato in Ucraina il 29/4/2011.
La vita familiare si è svolta in Ucraina. La sentenza di divorzio ucraina del 17/3/2015 non disciplina
affidamento e mantenimento del figlio.
Allega che F. nel 2015, dopo il divorzio, è tornato in Italia. D. è rimasto in Ucraina con la madre. Nel
settembre 2021 su accordo dei genitori D. è venuto in Italia dal padre a Savignano s/P. La madre è
venuta in Italia da marzo 2022 con permesso di soggiorno per protezione temporanea per la
situazione di guerra del suo paese. Da novembre 2022 abita con il figlio in locazione a Vignola.
Lei in Ucraina era direttrice di una società con stipendio netto mensile corrispondente ad Euro 1.500
(alto per l'Ucraina) e non ha proprietà immobiliari. Lui lavora nell'ufficio commerciale della P..
Ha chiesto: l'affido condiviso, con collocazione di D. con la madre; frequentazione solo a fine
settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il padre; contributo a carico del
padre di Euro 1.000 con decorrenza da novembre 2022; di percepire integralmente l'assegno unico
per il figlio.
Si è costituito il convenuto F.A..
Allega che l'attrice si è risposata con V.K.. D. è venuto da lui in Italia ad aprile 2021. Lei è venuta in
Italia a marzo 2022 a Savignano s/P e solo a febbraio 2023 si è trasferita a V.. D. fa la prima media a
Savignano e gioca a calcio a Valsamoggia e Monteveglio. Il figlio ha un problema di labiopalatoschisi
dalla nascita e per questo ha avuto da subito la residenza in Italia per usufruire delle cure mediche.
Afferma che l'attrice ha un nuovo compagno, tale F.G. (argomento sul quale sarebbe reticente), che
si è trasferita a V. e vuole limitare i rapporti di D. con il padre. Lamenta che l'attrice non ha spiegato
la propria situazione economica.
Lui lavora per P. industrie ceramiche dal novembre 2019 nel settore vendite estere con stipendio
medio di Euro 2.800 per 13 mensilità; anticipa le spese per le trasferte; come benefit inserito in busta
paga ha un'auto aziendale. Ha venduto la ex casa familiare a Kiev.
Entrambi sono laureati in lingue. Lei parla ucraino, russo, inglese ed italiano, e potrebbe facilmente
trovare lavoro. Lamenta il fatto che non si capisce chi paghi tutte le spese di lei.
Ha chiesto: l'affido condiviso di D. con collocazione prevalente presso di lui e frequentazione ampia
con la madre; la previsione del mantenimento diretto ordinario con il 100% delle spese straordinarie
a suo carico.
All'udienza del 8/5/2024 sono state sentite le parti e si è proceduto all'ascolto del minore D..
E’ stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 11/5/2024, mancando nella sentenza straniera
di divorzio -riconoscibile in Italia- provvedimenti in ordine ad affidamento e mantenimento del
figlio minore D.. E’ stato disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del figlio, con
frequentazioni sostanzialmente paritarie tra i genitori, che vivono entrambi in provincia di Modena
a pochi chilometri di distanza (Savignano s/P e Vignola). E’ stato disposto che il padre versi alla
madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 300,00
annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi
entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente
richiamato.
Con ricorso ex art. 473-bis.23 c.p.c., depositato il 15/7/2024, K.Y. ha chiesto, confermato l'affidamento
condiviso di D. ad entrambi i genitori, di disporre il collocamento prioritario di D. presso la madre
ed autorizzare il trasferimento del minore a ... dove vivrà con la madre e fisserà la residenza in C.,
Via L., 2, con regolamentazione della frequentazione con il padre. All'udienza del 28/8/24 si è
proceduto ad un nuovo ascolto di D.
Con ordinanza del 29/8/24, confermato l'affidamento condiviso del minore D. ad entrambi i genitori,
è stata disposta la sua collocazione prevalente con la madre a ... (PU) e regolamentata la
frequentazione con il padre.
Con ordinanza del 5/12/2024 non sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti e
rinviata la causa per decisione all'udienza del 17/6/2025 ore 10,00, concedendo i termini di cui all'art.
473-bis.28 c.p.c.. Le parti hanno depositato gli atti conclusivi. All'esito dell'udienza del 17/6/2025 la
causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
2. - Giurisdizione e legge applicabile - Materiale probatorio.
Sono state proposte domande di modifica / integrazione di sentenza di divorzio ucraina -
riconoscibile in Italia- relativamente ad affidamento e mantenimento del figlio D. (28/10/2011
Ucraina).
Sentenza divorzio ucraina del 17/3/2015 che non disciplina affidamento e mantenimento del figlio.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e si applica la legge italiana, avendo il minore D.
residenza abituale in Italia dal 2021.
Va confermata l'ordinanza istruttoria del 5/12/2024.
Le prove orali dedotte delle parti hanno ad oggetto, quanto al minore D., fatti precedenti al suo
autorizzato trasferimento con la madre a ... (PU) non rilevanti ai fini della decisione oppure fatti non
contestati o documentalmente superati od ancora fatti successivi al trasferimento del minore non
contestati, non rilevanti o provati sufficientemente coi documenti prodotti;
in ordine alla situazione reddituale delle parti sono sufficienti i documenti acquisiti;
non è necessaria ai fini della decisione una ctu, sulla quale peraltro neppure parte convenuta ha
insistito (v. verbale d'udienza 3/12/2024).
3. - Affidamento del figlio minore D.
Ritiene il collegio che debbano essere confermati i provvedimenti assunti con ordinanza del
29/8/2024. La madre ricorrente si è trasferita a C. (P.), via L. n. 2 (v. certificato di residenza prodotto
in udienza), e convive con G.F., che allega di avere conosciuto nell'anno 2022. Ha chiesto
l'autorizzazione al trasferimento a ... del figlio minore D..
Il padre convenuto si è opposto al trasferimento del figlio, ritenendo che la stesso debba continuare
a stare con lui a Savignano s/P (MO).
La ricorrente a sostegno dell'istanza ha allegato che:
si è trasferita in Italia nel mese di marzo del 2022 con l'inizio delle ostilità tra Russia ed Ucraina,
stabilendosi in provincia di Modena ove risiede e domicilia il sig. F., presso cui D. già si era trasferito
nel mese di settembre del 2021;
nell'estate del 2022 la ricorrente ha conosciuto il sig. G.F. ed ha iniziato con il medesimo un rapporto
sentimentale consolidatosi nel tempo, tanto è vero che, come evidenziato in sede di udienza
dell'08.05.2024, l'intenzione dei medesimi è di presto convolare a nozze;
nonostante l'inizio di tale rapporto sentimentale, la ricorrente è rimasta a V. e non si è subito
trasferita a ... (PU), pur avendone la possibilità, luogo dove, peraltro, la ricorrente, insieme a D., ha
passato la maggior parte dei periodi di vacanza e dei weekend dall'autunno del 2022 ad oggi;
nel mese di giugno del corrente anno (2024), terminata la scuola, la ricorrente ha deciso di trasferirsi
a ..., vista l'assenza di una sistemazione lavorativa in provincia di Modena e vista l'assenza di una
sistemazione abitativa stabile, considerato, peraltro, il peso economico connesso al canone di
locazione;
a ... (PU), oltre ad avere l'appoggio familiare del proprio compagno, la ricorrente non deve
corrispondere alcun affitto, considerato che l'immobile ove vive con il sig. G.F., sito in Via G. L., 2, è
di proprietà di quest'ultimo (doc. 1);
che trattasi di un immobile di una certa importanza, caratterizzato dalla presenza di 35 vani, tra
immobile ad uso abitazione e ad altri usi, immobile oggi parzialmente utilizzato per l'attività di bed
and breakfast (www....townsuites.it) in un numero di sei suites, attività nella quale la ricorrente
coadiuva il sig. F..
La ricorrente afferma che tale trasferimento è nell'interesse anche del figlio D..
In caso di autorizzazione al trasferimento si è dichiarata disponibile ad una rimodulazione del diritto
di visita del padre, al fine di consentire di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra
padre e figlio.
Il padre F.A. si è opposto al trasferimento di D..
Il padre ha affermato in primo luogo che la richiesta di trasferimento non si fonda su fatti
sopravvenuti.
Sostiene che il trasferimento risponde soltanto a progetti di vita dalla ricorrente con una terza
persona ed è contrario all'interesse di D.. Lamenta che la madre ha già violato i provvedimenti del
Tribunale e si è dimostrata incapace di garantire la bigenitorialità al figlio.
All'udienza del 28/8/2024 si è proceduto all'ascolto di D., il quale ha dichiarato:
"Ho finito la prima media a Modena, la mia media totale è 7,5 e le materie in cui vado meglio sono
geometria e matematica, mi piace disegnare. A giugno ho smesso di giocare a calcio. Dopo sono stato
metà con la mamma e metà col papà, in questa settimana ho fatto molte amicizie con ragazzi di ...,
che ho conosciuto giocando a calcio e ho scoperto che faranno le medie con me. A ... c'è una sola
scuola media con una sezione.
So che i miei genitori hanno parlato tra di loro e con me del trasferimento e la mia opinione è che
vorrei fare la scuola a ... e venire a Modena da mio padre nei weekend e nelle vacanze.
Questa decisione è anche perché mio padre lavora fino circa alle sei e io torno da scuola con mia
nonna, e questa situazione un po’ mi stanca. Invece a ... c'è un B&B di G.F. e mia madre lavora lì. G.
dal lunedì al mercoledì in estate lavora a Cesena.
A inizio estate finita la scuola mia madre si è trasferita a ..., G. ha sei figli grandi che vivono a
Copenaghen con la madre che è danese, il più piccolo ha 16 e io li ho conosciuti questa estate e anche
prima e sono simpatici".
Va confermato che nel caso in esame entrambi i genitori appaiono idonei a crescere ed educare il
figlio in modo adeguato.
Si pone dunque la necessità di valutare la questione del trasferimento di D. a ... con la madre, la
quale si era in quella città volontariamente già trasferita per propria scelta personale, non condivisa
dal padre del minore.
In punto di diritto, va rilevato che la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere
assunta dai genitori in modo condiviso.
Nel nostro ordinamento la determinazione della residenza abituale del minore è ritenuta di tale
preminente importanza, che va assunta di comune accordo tra i genitori anche in presenza di affido
esclusivo a un solo genitore.
Ne consegue che, come previsto dall'art. 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla
residenza abituale dei minori, la scelta è rimessa al Giudice.
Nella controversia, l'organo giudicante dovrà valutare e decidere tenendo esclusivamente conto del
preminente interesse del minore ad una crescita armonica e sana in cui sia garantito il concreto diritto
alla bigenitorialità.
Occorre tuttavia precisare che la scelta della residenza da parte del genitore costituisce l'esercizio di
un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione per cui nel caso in cui il genitore intenda
comunque modificare la propria residenza -come è avvenuto nel caso in esame- il Tribunale dovrà
valutare se risponda maggiormente all'interesse del minore autorizzare il trasferimento, oppure se,
al fine di garantire equilibrati ed adeguati rapporti con entrambi i genitori nonché salvaguardare
l'habitat del minore, la sua rete sociale, familiare e di amicizie, debba essere disposto un
collocamento presso il genitore che non intende trasferirsi (tra le tante Cassazione civile sez. I,
14/09/2016, n. 18087; Cassazione civile sez. I, 12/05/2015, n. 9633)
Si tratta di una decisione particolarmente delicata perché spesso si risolve nella scelta del "male
minore" in quanto interesse preminente dei figli è quello di poter mantenere rapporti significativi e
continuativi con entrambi i genitori, mentre la distanza tra i luoghi di residenza inevitabilmente
incide in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza,
questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia
nel caso di collocamento presso il genitore che resta.
E’ opportuno precisare che nell'effettuare tale scelta l'unico criterio utilizzabile per la necessaria
individuazione del genitore collocatario prevalente sia da individuarsi nell'interesse morale e
materiale del minore, senza che possa, in maniera avulsa dal caso concreto e dalle specifiche esigenze
del minore, applicarsi il criterio della cd. maternal preference,
Nel caso in esame, ritiene il Collegio, sulla base degli elementi acquisiti, di confermare la valutazione
che risponda maggiormente all'interesse del minore il trasferimento con la madre a ....
Va in primo luogo precisato che non rileva esclusivamente a tal fine la volontà ed i desideri espressi
da D. in sede di ascolto, e ciò a prescindere dalla prospettata possibilità che le sue dichiarazioni siano
state anche condizionate dalla madre (come ritiene il padre).
Si deve in particolare considerare la storia personale e familiare di D..
D. è nato il (...) a K. (U.). I genitori si erano sposati il 29/4/2011.
Nel 2015, quando D. aveva 4 anni, il padre è tornato in Italia.
D. è vissuto per sei anni in Ucraina con la madre. D. ha dunque un consolidato pregresso rapporto
prevalente con la madre.
A settembre 2021 si è trasferito, in accordo tra i genitori, in provincia di Modena (Savignano s/P) a
casa del padre. La madre lo ha raggiunto a marzo 2022 -dopo l'inizio della guerra in Ucraina-
stabilendosi a Savignano s/P e poi a V..
In questi tre anni D. ha frequentato entrambi i genitori. Con l'ordinanza del 11/5/2024 è stato disposto
un affidamento sostanzialmente paritario.
A S.S.D. vivrebbe con il padre, che lavora come dipendente commerciale settore estero dalla P. ed
effettuata trasferte all'estero per 5/7 giorni al mese, ma ha l'ausilio dei propri genitori, con i quali D.
ha un rapporto consolidato.
A C.D. vivrebbe con la madre ed il suo nuovo convivente F.G.. L'abitazione di F. è parzialmente
utilizzata per attività di bed and breakfast (www....townsuites.it), regolarmente autorizzata (v. doc.
prodotti in udienza), attività nella quale la ricorrente ha dichiarato di collaborare.
Sussiste la possibilità per D. di frequentare il secondo anno della scuola secondaria di primo grado
(scuola media inferiore) anche a ... e di continuare a giocare a calcio.
Parte ricorrente ha infatti allegato e documentato che la scuola media G.O. ... dista otto minuti a piedi
dall'abitazione di Via ... (docc. 3 e 4) e che ... ha anche una squadra di calcio giovanile "A.C." che si
allena sia nel centro sportivo di ..., sia nel centro sportivo di Macerata Feltria a qualche chilometro
di distanza da ....
D., che al momento dell'ascolto aveva quasi 13 anni (nato il (...)), non ha lamentato di dovere lasciare
una rete di amicizie in provincia di Modena ed ha dichiarato di avere già conosciuto a ..., giocando
a calcio, dei suoi coetanei, che sarebbero anche i suoi compagni di scuola. D. ha espresso il suo
gradimento e preferenza al trasferimento a ... con la madre, con volontà da ritenersi sufficiente libera,
tenendo conto dell'età (13 anni), della sua storia personale e della situazione familiare.
Va dunque confermata la collocazione prevalente di D. con la madre a ... (PU).
La madre è stata di conseguenza autorizzata, in caso di mancato assenso del padre, a provvedere da
sola alla richiesta di residenza, all'iscrizione alla scuola ed alla pratica sportiva e ad ogni altra attività
necessaria per la permanenza di D. a ....
Quanto al mantenimento del diritto alla bigenitorialità, la ricorrente ha dichiarato la disponibilità -
che è stata verificata nel corso del procedimento e valutata ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. - che il
padre eserciti il suo diritto di visita in tutti i ponti scolastici, in via maggioritaria nei periodi di
vacanza scolastica (dieci giorni durante le vacanze natalizie - cinque giorni nelle vacanze pasquali),
e con riferimento ai weekend alternati, che andranno calibrati sulla base degli orari scolastici di D.,
impegnandosi ad accompagnare il figlio e a riprendere il figlio all'uscita autostradale di Valle del
Rubicone, raggiungibile da Savignano s/P e da ... in auto in tempi sostanzialmente analoghi;
rimettendosi comunque a quanto deciderà il Tribunale in argomento.
I genitori sono stati inviati, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., a collaborare al fine di garantire il
corretto svolgimento delle disposte modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità
genitoriali.
All'udienza del 3/12/2024 F. ha dichiarato che, per non condividendo la scelta del Tribunale, ritiene
di non insistere sul rientro di D. nella provincia di Modena né sulla richiesta di ctu, anche perché
vede che in questo momento il bambino è tranquillo anche nei rapporti con il padre, perché in
precedenza si era chiuso a causa delle condotte della madre. Il padre ha auspicato che ci sia una
stabilità per il futuro. Ha chiesto di potere avere due settimane in più nel periodo estivo in cui stare
con il figlio. Nelle conclusioni depositate il 16/4/2025 ha quindi chiesto la collocazione di D. presso
la madre a ....
Va prevista una adeguata e concretamente realizzabile frequentazione di D. con il padre, tenuto
conto della distanza tra le due residenze (circa 180 chilometri).
Si confermano i seguenti provvedimenti:
- Dispone che il padre possa effettuare una video-chiamata giornaliera con il figlio;
- che possa tenere il figlio con sé a week end alternati indicativamente, e salvo diversi accordi tra i
genitori, dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera -tenendo conto degli orari scolastici
del figlio e dei propri impegni di lavoro-; D. sarà accompagnato e ripreso dalla madre all'uscita
autostradale di Valle del Rubicone, salvo diverso accordo tra i genitori.
I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno
regolati nel seguente modo: dieci giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di
anno in anno il giorno di Natale e il C.; cinque giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con
la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 6 settimane -non tutte
consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Si ritiene adeguata la frequentazione estiva di sei settimane con il padre, pari alla metà del periodo
di circa tre mesi di chiusura delle scuole.
4. - Mantenimento del figlio minore D..
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo ordinario mensile a carico del padre da 300
(disposte in via provvisoria) a 1.000 Euro fermo il 70% delle spese straordinarie, in ragione dei
maggiori periodi di permanenza con la madre, a seguito dell'ordinanza del 29/8/2024.
Il resistente ha chiesto di disporre il mantenimento diretto ordinario del figlio con conferma della
sua contribuzione al 70% delle spese straordinarie.
La ricorrente in Ucraina ha sempre lavorato ed era socia, e pare dipendente, dell'ex marito V.K.. Ha
prodotto come doc. 9, non tradotto in italiano, una "certificazione dei redditi" per il solo periodo da
febbraio 2021 a gennaio 2022 (poi si è trasferita in Italia), come dipendente di "Love Stone" in Ucraina
con uno stipendio mensile di UAH 48.000, corrispondente a Euro 1.500 circa (v. doc. 10).
Ha allegato di avere ora ricorse economiche, non specificate né documentate, derivanti dalla cessione
di quote sociali da parte di K.. A seguito del trasferimento a ... non sostiene oneri abitativi (a V.
pagava Euro 800 al mese per canone di locazione). Afferma di prestare attività, come contributo
familiare, in favore dell'attività di B&B (... Town Suites) alla quale è adibita parte dell'immobile di
proprietà di F. (doc. 30 - dichiarazione 18/11/2024 di F.). Ha dunque adeguate capacità di lavoro ed
economiche.
Il resistente, per il quale nulla è cambiato dall'inizio del procedimento, lavora come dipendente
commerciale settore estero dalla P. con stipendio medio di Euro 2.800 per 13 mensilità; anticipa le
spese per le trasferte; come benefit inserito in busta paga ha un'auto aziendale. Dalla CU 2023 per il
2022 risulta un reddito complessivo da lavoro di Euro 60.672. Ha un conto corrente ed un collegato
depositato titoli sul quale risultano importi variabili da 140.000 a 200.000 Euro circa.
Si deve considerare che i tempi di permanenza con la madre sono aumentati ma anche che è
migliorata la sua situazione economica complessiva.
Sulla base di questi elementi complessivamente valutati può essere confermato il contributo
ordinario di Euro 300 mensili a carico del padre oltre al 70% delle spese straordinarie (percentuale
sulla quale non vi è contrasto).
L'assegno unico andrà ripartito tra i genitori al 50%.
5. - Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio e la condotta anche processuale delle parti giustifica l'integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni
diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
a modifica ed integrazione della sentenza di divorzio ucraina del 17/3/2015
I - Conferma l'affidamento condiviso del minore D. ad entrambi i genitori e dispone la sua
collocazione prevalente con la madre a ... (PU).
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3 comma,
cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con le precisazioni di cui in motivazione.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il
figlio con sé.
- Dispone che il padre possa effettuare una video-chiamata giornaliera con il figlio;
- che possa tenere il figlio con sé a week end alternati indicativamente, e salvo diversi accordi tra i
genitori, dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera -tenendo conto degli orari scolastici
del figlio e dei propri impegni di lavoro-; D. sarà accompagnato e ripreso dalla madre all'uscita
autostradale di Valle del Rubicone, salvo diverso accordo tra i genitori.
I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno
regolati nel seguente modo: dieci giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di
anno in anno il giorno di Natale e il C.; cinque giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con
la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 6 settimane -non
consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
II - Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio
la somma mensile di Euro 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al
consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 70% delle spese
straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III - Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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