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Sentenza

AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Affido super esclusivo alla madre per il disinteresse paterno (Cc articolo 337-quater)
AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Affido super esclusivo alla madre per il disinteresse paterno (Cc articolo 337-quater)

La regola dell’affido condiviso è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Il disinteresse mostrato dal padre per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è risultato essere indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.

Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d’ufficio.

    Tribunale di Pescara, civile, sentenza 19 maggio 2025 n. 559
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. (...) dott. (...)
Giudice dott.ssa L. (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I (...) iscritta al n. r.g. …/2024 promossa da: (...) (C.F. (...)), elettivamente domiciliat
(...)presso lo studio dell'Avv. (...) che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE E (...) (C.F. (...)), residente (...)RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE (...)
OGGETTO: separazione giudiziale (...) come in atti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso presentato in data (...) ha agito nei confronti del coniuge (...) chiedendo che fosse
dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del figlio minore (...) e
collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente assegnazione della casa
condotta in locazione dal (...) che venisse posto in capo al (...) l'obbligo di corrispondere la somma di
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (...) maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente, e (...) oltre al 50% delle spese straordinarie, che venisse disposta la
percezione da parte della madre dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva né compariva in giudizio e,
pertanto, all'udienza del 30.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la
situazione reddituale, finanziaria e matrimoniale del resistente.
4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data (...).
5. All'udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per il deposito di scritti difensivi
ribadendo le conclusioni rese nel proprio atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al
collegio per la decisione.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta
meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi
separati di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla data di presentazione
del ricorso a seguito dell'allontanamento, intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale
a causa dei dedotti comportamenti del (...) senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i
medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il resistente che è rimasto
contumace.
7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato
come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art.
337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando
l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria
copertura normativa a livello primario nella Convenzione dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella CEDU
(artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il
minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente
all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato
in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche
a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile
anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è
indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole
ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche
con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza
abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere
disposto anche d'ufficio.
8. Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento super esclusivo del minore (...) alla madre
(...) essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente.
Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il (...) non ha mai provveduto al sostentamento
dei figli sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte
assunte dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con i figli che, per paura
della sua aggressività, si astengono dall'avere contatti con lo stesso.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene
ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del
decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito.
9. Quale conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, deve essere disposta
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in (...) alla
(...) n. 4 e condotta in locazione dal (...)
10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di
(...) svolte in capo al sig. (...) e versate in atti il (...), si riporta quanto segue. Il (...) per l'anno 2022 ha
percepito un reddito imponibile complessivo di Euro 9.557, nonché la somma complessiva per il
periodo gennaio-settembre di Euro 6.509,56 a seguito di (...) di (...) mentre per il 2023 ha percepito
un reddito imponibile complessivo di Euro 776 di cui Euro 150 esenti. Vi è poi da considerare che il
(...) ha un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per
procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere disoccupata e di
svolgere lavori occasionali al fine di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare
alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica
che, in ragione del disposto affido esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il
mantenimento ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli,
rapportate all'età evolutiva degli stessi, pertanto il Collegio ritiene congruo confermare l'importo
richiesto dalla ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al
mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi Euro 500,00 (euro 300 per il figlio (...) ed
Euro 200 per il figlio (...) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle
spese straordinarie secondo quanto stabilito dal (...) di Questo Tribunale.
11. In considerazione di quanto sopra, l'assegno (...) erogato in favore dei figli dovrà essere percepito
interamente dalla madre, sig.ra (...)
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad
alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone: a)
pronuncia la separazione personale dei coniugi (...) e (...) coniugati in (...) al mare (...) in data (...)
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al (...)); b) ordina
all'ufficiale dello stato civile del Comune di (...) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida (...) in via super esclusiva alla madre (...) con facoltà per la medesima di adottare anche le
decisioni di maggiore interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in (...) alla (...) n. 4 e
condotta in locazione dal (...) alla (...)ra (...) genitore collocatario del figlio minore (...) e del figlio
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (...) e) dispone che il (...) versi alla madre
sig.ra (...) entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di Euro 500,00 a titolo di contributo
al mantenimento per i figli (...) ed (...) rivalutabili annualmente secondo gli indici (...) oltre al 50%
delle spese straordinarie come da (...) del Tribunale di (...) f) l'(...) universale per i figli verrà percepito
al 100% dalla sig.ra (...) g) spese di giudizio integralmente compensate.
Conclusione
Così deciso in Pescara, il 19 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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