Accordi negoziali tra coniugi. Restituzione di denaro prestato a titolo di mutuo dalla moglie al marito (Cc articoli 143, 1224, 1284, 2941)
La disciplina inerente ai doveri scaturenti dal matrimonio di cui agli articoli 143 e ss. c.c. non è ostativa all’accertamento dell’avvenuta stipulazione di un vero e proprio contratto di mutuo tra coniugi, configurabile laddove i prestiti effettuati da uno nei confronti dell’altro siano stati destinati a scopi personali o comunque, vi sia stata l’assunzione di un obbligo restitutorio, come nel caso in cui, risultano provati i trasferimenti di denaro, avvenuti mediante assegni e bonifici bancari dalla moglie al marito affinché il medesimo potesse acquistare la proprietà esclusiva dell’appartamento, ereditato in parte.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2023 promossa da:
OMISSIS ( c.f. OMISSIS , elettivamente domiciliata a Milano, in via …presso lo studio dell'avvocato
…che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
OMISSIS (c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato a Milano, in via …presso lo studio dell'avv.
prof…., che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il presente giudizio veniva instaurato dalla sig.ra OMISSIS per chiedere la restituzione della somma
di Euro 144.104,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata a titolo di prestito personale
all'ex coniuge sig. OMISSIS.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che nel 2022 veniva pronunciata dal Tribunale di
Milano la separazione dall'ex marito sig. OMISSIS ; che, in costanza di matrimonio, precisamente il
15.12.2005 il marito acquistava, in sede di divisione ereditaria, la proprietà dell'immobile di Piazza
(...............) a M., con la contestuale dazione di un conguaglio ai propri congiunti di Euro 153.600,00;
che, a tal fine, il convenuto ricorreva a un prestito da parte della moglie, per una somma di Euro
91.000,00, versati mediante assegni bancari; che tra il 2010 e il 2013, mediante bonifici, l'attrice
prestava al marito l'ulteriore somma di Euro 29.000 per consentire al marito l'estinzione del mutuo
bancario contratto per l'acquisto del suddetto immobile; che il sig. OMISSIS in alcuni prospetti
riepilogativi della gestione economica familiare, riconosceva espressamente le somme ricevute dalla
sig.ra OMISSIS per l'acquisto dell'immobile quantificandole in complessivi Euro 144.104,00, "tanto
da ritenere che la proprietà dell'immobile medesimo dovesse essere riconosciuta di pertinenza della
moglie in ragione del 19,47%"; che nel 2019 il convenuto contattava il Notaio OMISSIS Per la cessione
della quota del 20% dell'immobile alla moglie e, contestualmente, chiedeva via mail
all'Amministratore di condominio OMISSIS la documentazione necessaria alla cessione della quota
stessa; che, tuttavia, il sig. OMISSIS non provvedeva in tal senso né restituiva le somme all'attrice.
OMISSIS si costituiva e, contestando la ricostruzione dei fatti di parte attrice, deduceva che l'attrice
non aveva provato né le somme versate al convenuto né la loro destinazione in quanto: nessuna
valenza probatoria poteva attribuirsi al prospetto riepilogativo della gestione economica familiare
prodotto dall'attrice, trattandosi di fogli excel, non riferibili al sig. OMISSIS ; gli assegni prodotti
riportavano la data del 27.12.2005, mentre la divisione ereditaria era avvenuta il 15.12.2005; solo tre
dei bonifici bancari recavano una causale conforme all'estinzione del mutuo; le somme erogate da
controparte erano da considerarsi contributi ai bisogni e alla vita familiare, riconducibili ad
un'obbligazione naturale, pertanto, irripetibile o ad una donazione indiretta; la casa era stata
destinata ad abitazione familiare e poi, in sede di separazione, assegnata alla mogli. Il convenuto
eccepiva poi che il credito vantato dalla sig.ra OMISSIS risultava comunque prescritto e che l'attrice
non aveva in ogni caso diritto alla rivalutazione delle somme asseritamente corrisposte al sig.
OMISSIS.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere accolta nei termini che seguono.
Come noto, l'attore che chiede la restituzione di somme sostenendo che sono state date in prestito, è
tenuto a fornire la prova degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire la consegna del denaro
e il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può, infatti, essere desunta dalla mera consegna di assegni
bancari o somme di denaro, in quanto la dazione di danaro può essere ricollegata a diverse cause.
Nel caso di specie, si ritiene che l'attrice abbia correttamente assolto l'onere probatorio posto in capo
alla stessa, dimostrando sia l'erogazione di somme a favore del sig. OMISSIS sia la sussistenza di un
vero e proprio contratto di mutuo tra le parti, sia pure intervenuto durante il rapporto coniugale.
In ordine al primo profilo, sono documentalmente provati i trasferimenti di denaro, avvenuti
mediante assegni e bonifici bancari.
L'attrice depositava infatti gli assegni emessi in favore del sig. OMISSIS, poi girati ed incassati dal
fratello del convenuto, sig. OMISSIS in data 27.12.2005 (doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
L'attrice produceva poi i bonifici bancari, ognuno dell'importo di Euro 5.000, ad eccezione di uno di
Euro 4.000, per un totale di Euro 29.000, effettuati nel corso degli anni in favore del coniuge (doc. n.
5 allegato all'atto di citazione).
Il convenuto, invero, riconosceva di avere ricevuto le somme di cui sopra ma negava che gli fossero
state corrisposte dalla signora OMISSIS come prestito, dovendosene invece riconoscere la causa "nei
diritti e nei doveri nascenti dal matrimonio o comunque in atti di liberalità indiretta, che ben si
giustificano in scenari familiari ristretti".
Sul punto, occorre premettere che la disciplina inerente ai doveri scaturenti dal matrimonio di cui
agli artt. 143 e ss. c.c. non è ostativa all'accertamento dell'avvenuta stipulazione di un vero e proprio
contratto di mutuo tra coniugi, configurabile laddove i prestiti effettuati da uno nei confronti
dell'altro siano stati destinati a scopi personali o comunque vi sia stata l'assunzione di un obbligo
restitutorio (in tal senso da ultimo Cass. n. 11664/2023).
Nel caso di specie, in esito all'istruttoria, deve ritenersi provato che le somme di cui sopra, con i limiti
di seguito esposti, venivano consegnate al convenuto affinché il medesimo potesse acquistare la
proprietà esclusiva dell'appartamento sopra menzionato, ereditato in parte.
In particolare, gli assegni prodotti dall'attrice, tutti dell'importo di Euro 10.000, ad eccezione di uno
dell'importo di Euro 11.000, recano una data coeva alla divisione ereditaria avvenuta in data
15.12.2005 dinanzi al notaio OMISSIS (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), così da poter
verosimilmente ritenere che siano stati impiegati dal convenuto per pagare il conguaglio ai congiunti
in sede di divisione ed ottenere la piena proprietà dell'immobile. La diversa causa prospettata dal
convenuto, circa la destinazione delle somme ai bisogni della famiglia, contrasta del resto con il
rilevante importo delle somme e la messa a disposizione delle stesse in favore del sig. OMISSIS al
medesimo tempo.
Parimenti, deve ritenersi provato che tre dei bonifici bancari, per Euro 14.000,00, siano stati effettuati
per l'estinzione del mutuo bancario contratto dal convenuto per l'acquisto del suddetto immobile, in
quanto riportano espressamente la causale "estinzione mutuo"; parte convenuta non provava infatti
che i coniugi avessero contratto un diverso mutuo al di fuori di quello di cui sopra, stipulato
unicamente dal marito. Diversamente gli ulteriori tre bonifici prodotti dall'attrice, riportando la
causale "gestione per risparmi" devono ritenersi disposti per finalità riferibili al manage familiare.
Tanto la corresponsione mediante assegni, quanto quella mediante bonifici, trovavano inoltre
espresso riconoscimento nei conteggi effettuati periodicamente dal convenuto, che il medesimo, pur
attribuendogli un valore meramente interno, riconosceva di aver redatto nella memoria difensiva
depositata il 15.10.2020 nella causa per la separazione giudiziale (doc. n. 11 allegato all' atto di
citazione).
In tali conteggi, infatti, il sig. OMISSIS invero, annotava contribuzioni da parte della moglie per
l'acquisto dell'immobile e l'estinzione del mutuo anche superiori a quelle che risultano provate
dall'attrice, fino a riconoscere in capo alla stessa la proprietà della casa per una percentuale pari al
19,47 del valore dell'immobile indicato in Euro 740.000,00.
Conferma, poi, dell'impegno assunto dal sig. OMISSIS di restituzione delle somme corrisposte dalla
sig.ra OMISSIS per l'acquisto della casa e dell'intenzione del convenuto di procedere
all'adempimento mediante il riconoscimento in favore dell'attrice di una quota dell'immobile si
rinviene nell'e-mail inviata dal sig. OMISSIS all'amministratore di condominio OMISSIS (doc. n. 7
atto di citazione). In tale mail infatti il sig. OMISSIS chiedeva l'invio di documentazione necessaria
al fine di procedere alla modifica delle quote di intestazione di proprietà dell'immobile,
riconoscendo all'attrice la quota del 20%, senza che, né in tale sede né nel presente giudizio si sia
ipotizzato il versamento di una somma da parte della sig.ra OMISSIS per tale modifica.
Infine, ulteriore risconto di quanto sopra può trarsi dall'offerta stragiudiziale di Euro 200.000,00
avanzata via messaggio in data 15 luglio 2022 dal sig. OMISSIS all'attrice, per lasciare l'abitazione
familiare, una volta avvenuta la separazione. (doc n. 13 atto di citazione).
Per quanto sopra deve ritenersi che le somme versate dalla sig.ra OMISSIS sopra indicate non
possano essere ricondotte all'assolvimento degli obblighi sulla medesima gravanti di "contribuzione
ai bisogni della famiglia" sanciti dall'art. 143 c.c. Se è vero, infatti, che le modalità di adempimento
dell'obbligo contributivo sono rimesse all'autonomia delle parti, nel caso di specie l'istruttoria svolta
consentiva di accertare che gli esborsi in esame, per entità e finalità cui erano destinati, vale a dire
l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di successione ereditaria in capo al solo sig. OMISSIS
, erano estranee rispetto all'obbligo in capo all'attrice di far fronte alle esigenze della famiglia. Inoltre,
lo stesso sig. OMISSIS , come detto, riconosceva a più riprese che una quota dell'immobile avrebbe
dovuto essere riconosciuta di proprietà alla signora OMISSIS così confermando la natura di prestito
delle somme, come tali sottratte alla valutazione comparativa del contribuito dei due coniugi al
ménage familiare, che esula dal presente giudizio. In tale ultimo contesto, potrà invece rilevare che
l'immobile, di esclusiva proprietà del sig. OMISSIS veniva messo a disposizione della famiglia come
casa coniugale.
Infine, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in ragione
dell'inequivoco disposto dell'art. l'art. 2941 c.c. che preveda espressamente la sospensione del
decorso della stessa tra i coniugi.
Il sig. OMISSIS deve essere conclusivamente condannato alla restituzione in favore della sig.ra
OMISSIS della somma di Euro 105.000,00 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della
domanda giudiziale al saldo dalla domanda al saldo.
Tale somma non può essere rivalutata, in quanto derivante da obbligazione di natura pecuniaria né
può essere riconosciuto all'attrice il maggior danno ex art. 1224 c.c., in quanto la sig.ra OMISSIS non
ha correttamente adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa di dimostrare l'uso che
avrebbe fatto del denaro se tempestivamente restituito.
In tal senso risulta infatti inidonea la documentazione allegata (documenti 24 e 24) di scarsa
comprensibilità e comunque riferibile al convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del
D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
condanna OMISSIS alla restituzione di Euro 105.000,00 in favore di OMISSIS oltre interessi ex art.
1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
condanna OMISSIS alla rifusione delle spese di lite in favore di OMISSIS che liquida in Euro
14.103,00 per compenso ed Euro 786,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2025.
15-03-2025 20:05
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