Tribunale di Bologna, sezione II, sentenza 17 maggio 2024 n. 1469 - Giudice Costanzo
E’ noto che l’assegnazione della casa familiare comporta la sottrazione del bene al godimento del proprietario non affidatario della prole, opponibile anche terzi, e limita conseguentemente anche la facoltà del comproprietario di disporre della propria quota. Conseguentemente, il comproprietario non assegnatario non è legittimato a domandare l’indennità di occupazione sine titulo al coniuge assegnatario del bene, fintanto che perdurino le esigenze di detta assegnazione. Se il marito in sede di separazione stabilisce che la casa coniugale venga assegnata alla moglie fino ad una certa data, non può successivamente chiedere di accertare e dichiarare l’indebita occupazione dello stesso e conseguentemente il risarcimento del danno. Nel caso in esame, l’immobile era stato pignorato e fatto oggetto di custodia da parte dell’ausiliario del giudice dell’esecuzione. Pertanto, il marito non era legittimato ad intraprendere azioni volte alla liberazione dell’immobile, pacificamente mai avviate, né avrebbe potuto esigere dalla ex moglie canoni o indennità di occupazione e nemmeno mettere a reddito o tantomeno vendere il bene pignorato.
11-06-2024 14:44
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